EMENDAMENTI AL DL 489 DEL 18 novembre 1995

Roma, 26.11.95

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e"

Emendamento sul diritto di reingresso: Alla fine del comma, aggiungere le parole: ", nonche' delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto."

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria", con le seguenti: "da parte delle imprese interesate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilita' di offerte di manodopera".

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo", con le seguenti: "stagionali di cui al precedente comma 1".

Dopo le parole: "di collocamento", sopprimere le parole: "o di prenotazione".

Dopo le parole: "residenti all’estero," aggiungere le seguenti: "iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6".

 

Al comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nomitavi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianita' di iscrizione non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio ai lavoratori stranieri che hanno maturato il diritto di precedenza di cui all'articolo 2 del presente decreto, e, in mancanza, a parita' di altri requistiti, ai lavoratori con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento, e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure".

Emendamento sul diritto di reingresso: Nel nuovo comma 6 sopprimere le parole: "ai lavoratori stranieri che hanno maturato il diritto di precedenza di cui all'articolo 2 del presente decreto, e, in mancanza". Dopo le parole: "munito di visto di ingresso", aggiungere le seguenti: "o di reingresso".

 

Inserire, dopo l'articolo 1, il seguente:

"Articolo 1 bis

Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia valutato sussistere un fabbisogno di manodopera, il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possonbo ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni."

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "del visto di ingresso e"

Motivazione: Ai sensi del comma 5 dell’art.1, nonche' dell'art.12, possono ottenere il permesso di lavoro stagionale anche i lavoratori senza visto di ingresso per lavoro stagionale.

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "salva l’applicazione del successivo comma 4".

 

Al comma 2

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

Emendamento sul diritto di reingresso: Sostituire le parole: "precedenza per il rientro", con la seguente: "reingresso". Sopprimere le parole "rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro". Nell'emendamento precedente sostituire l'ultima frase con la seguente: "richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

 

Al comma 3

Sopprimere l'ultimo periodo.

Sostituire le parole: "di un Paese", con con le seguenti: "di uno dei Paesi".

Dopo le parole: "di essere usciti dal territorio dello Stato", inserire le seguenti: "con le modalità di cui al comma 2".

Emendamento sul diritto di reingresso: Sostituire la parola: "precedenza", con la seguente: "reingresso".

 

 

Al comma 4

Aggiungere alla fine del comma le parole: "ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato e previo rilascio di detto nulla-osta, una proroga del permesso per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro".

Osservazione: L'articolo 8 della legge 943 concerne il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, piuttosto che del nulla-osta. Quest'ultimo fa pensare all'avviamento al lavoro di un iscritto nelle liste di collocamento. Tale iscrizione non e' prevista, dal presente decreto, per lo stagionale. Possibili soluzioni:

a) sostituire "nulla-osta" con "autorizzazione al lavoro";

b) sostituire "nulla-osta" con "nulla-osta per l'avviamento al lavoro", sopprimere il riferimento alla legge 943, prevedere in un apposito comma la possibilita' di iscrizione al collocamento e il rilascio di libretto di lavoro.

 

 

ARTICOLO 3 - Previdenza ed assistenza

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di cui all’articolo 2" con le seguenti: "in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale".

 

Al comma 2

Sostituire le parole da: "al Fondo previsto", fino a: "il Fondo attua", con le seguenti: "ad apposito fondo da istituirsi presso l’INPS, con il decreto di cui al successivo comma 3, per l’attuazione di".

Sostituire le parole: "di cui al presente decreto" con le parole: "di cui al comma 1".

 

Al comma 3

Dopo le parole: "presente decreto," inserire le seguenti: "e' istituito presso l'INPS un fondo con le finalita' di cui al comma 2 e"

Sostituire le parole: "interventi di cui al comma 2", con le seguenti: "interventi di cui al medesimo comma".

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "i contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a)", con le seguenti: "i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui siano titolari cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea,".

Sostituire le parole "sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato", con le seguenti: "possono essere liquidati al lavoratore che lascia il territorio dello Stato, a sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione".

Aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: "In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua."

NB Verificare la possibilità che i contributi restino all’INPS per la maturazione della posizione previdenziale dello straniero. Cfr. prescrizione con Calabretta.

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "o all’estero"

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "sempre che risulti socialmente pericoloso e salvo che siano trascorsi dalla sentenza di condanna i termini di cui all’articolo 7 sexies o i termini stabiliti da diversa disposizione contenuta nel provvedimento di espulsione eventualmente adottato a caricoo dello straniero. E' fatta salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.".

NB: Ci sembra auspicabile, ma difficile da ottenere, la soppresione dell’intero comma 1 (che di fatto riguarda solo chi sia stato condannato all'estero, ovvero in Italia, ma prima della data di entrata in vigore del decreto).

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "dell’ingresso" con le seguenti: "del rilascio del visto di ingresso corrispondente a un soggiorno nel territorioo dello Stato di durata non inferiore a un anno, salvo il caso di ingresso per motivi di cura".

Sostituire le parole: "esibiscono ai controlli di frontiera", con le seguenti: "presentano alle autorita' competenti per il rilascio".

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "secondo i parametri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ".

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

Attendere il testo degli emendamenti scritti da Senese.

In ogni caso,

a) verificare art. 7sexies, coordinamento commi 5 e 6 su obbligo di dimora o obbligo di firma;

b) verificare art. 283, obbligo limitato soltanto ad alcune ore e non 24 ore su 24;

c) introdurre soglia minima ai fini dell'espulsione su richiesta del PM (art. 7 ter).

 

 

ARTICOLO 8 - Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

 

Al nuovo comma 8

Dopo le parole: "attivita' dirette a favorire", inserire le seguenti: "a fine di lucro".

Sostituire le parole: "Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone", con le seguenti: "Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone".

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano parenti entro il quarto grado di cittadini di nazionalità italiana".

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "della durata di due anni", con le seguenti: "della stessa durata di quello del familiare titolare di permesso di soggiorno di cui al precedente comma 1".

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di almeno due anni", con le seguenti: "di durata non inferiore a un anno".

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

Sopprimere le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato"

(In subordine: Sostituire le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso", con le parole: "dopo un anno di regolare soggiorno").

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

Dopo le parole: "ricongiungimento del", sopprimere la parola: "solo".

Sostituire le parole: "fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli", con le seguenti: "fino a due degli altri familiari ammessi, e aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di familiari".

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto", con le seguenti: "reddito di familiari di cui al comma 1 derivante dallaa stipula di contratti".

Aggiungere il seguente comma:

"2bis. Il comma 2 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente: <<2. Gli stranieri di eta' non inferiore a quattordici anni titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, possono iscriversi alle liste di collocamento e stipulare contratti di lavoro alle stesse condizioni richieste per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>."

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "la durata di due anni", con le seguenti: "la medesima durata del permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento".

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sopprimere la parola: "italiani".

Sostituire le parole: "possono richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "ovvero che dichiarino di svolgere attivita' autonoma di commercio secondo le modalita' di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modificazioni, che consenta il conseguimento di un reddito mensile pari almeno all'importo dell'assegno sociale; o siano iscritti ad albo professionale per l'esercizio di libera professione, possono richiedere alle Questure competenti per territorio un permesso di soggiorno per i motivi di lavoro corrispondenti, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'".

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", con la seguente: "pregressi".

Sostituire le parole: "a condizione che il rapporto, alle dipendenze dallo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti", con le seguenti: "a condizione che i rapporti, anche alle dipendenze di piu' datori di lavoro, abbiano avuto durata complessiva non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti".

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comme con il seguente:

"3. Agli stranieri di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio nelle more della verifica di cui ai successivi commi 4 e 5, valido per l'instaurazione di rapporti di lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali o per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'. Detto permesso e' altresi' rilasciato qualora sia in corso un giudizio per l'accertamento della sussistenza del raporto di lavoro di cui alle dichiarazioni rese dal lavoratore."

Sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

"a) per motivi di lavoro subordinato, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero, per le dichiarazioni di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per motivi di lavoro autonomo, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1;

c) temporaneo, della durata di sei mesi, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 2, nei casi di cui al medesimo comma non inclusi nella precedente lettera a), ovvero nei casi in cui non sia possibile accertare ne' la veridicita' ne' la mendacia della dichiarazione resa dallo straniero."

Sostituire le parole: "Ove essi vengano assunti", con le seguenti: "Ove i lavoratori vengano assunti".

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera c) del presente comma puo' essere convertito alla scadenza in un permesso di soggiorno per il quale, nel periodo di validita' del permesso temporaneo, siano stati maturati i requisiti. Il titolare di detto permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

 

Al comma 6

Alla lettera a), sostituire lel parole: "sei mesi", con le seguenti: "quattro mesi".

Alla lettera b), sostituire lel parole: "quattro mesi", con le seguenti: "due mesi".

 

Al comma 7

Aggiungere, alla fine del comma, le parole seguenti: "I lavoratori ai quali e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo devono versare contestualmente a detto rilascio la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, ovvero una sua frazione, per ogni anno o frazione di anno di attivita' pregressa. Sono esentati dall'obbligo del versamento i lavoratori che dimostrino di aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e contributiva."

 

Al comma 8

Dopo le parole: "Alla condanna", aggiungere le seguenti: "dello straniero che richiede la regolarizzazione".

 

Al comma 9

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".