(Sergio Briguglio 22/11/1997)
PRINCIPALI EMENDAMENTI DA APPORTARE AL DDL IMMIGRAZIONE
Rinnovo del permesso
- I requisiti per il rinnovo di ciascuno dei permessi di lunga durata (lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio) devono essere stabiliti per legge e non per regolamento.
- La definizione di tali requisiti non deve costituire un arretramento rispetto alla normativa vigente: se devono permanere requisiti di reddito (per i permessi per lavoro), questi non devono superare l'importo della pensione sociale; deve essere considerata valida qualunque fonte di sostentamento lecita (anche lavoro saltuario); deve essere contemplata la possibilita' di autocertificazione; deve essere contemplata la possibilita' di mancanza di reddito per impedimenti legati alle condizioni di salute o a gravidanze.
- La durata del permesso rinnovato deve essere di norma doppia rispetto a quella del permesso originario.
- Il rinnovo del permesso per studio deve essere condizionato al semplice soddisfacimento di equilibrati requisiti di rendimento (ai quali sia possibile derogare in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute), e deve contemplare la necessita' di prolungamenti el soggiorno per sostenere l'esame finale, esami di ammissione a corsi di specializzazione o di dottorato, esami di abilitazione.
Revoca del permesso
- L'istituto della revoca deve essere limitato al caso di permessi di durata illimitata (ammesso che ve ne siano) associati a un particolare status. Negli altri casi, lo Stato si cauteli da prolungamenti indesiderati del soggiorno (per mancanza dei requisiti corrispondenti) negando il rinnovo del permesso.
- In ogni caso, la rilevanza, ai fini della revoca del permesso, del venir meno dei requisiti per il soggiorno in uno dei Paesi Schengen e' assolutamente inaccettabile: non vi e' una singola disposizione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen che imponga di negare l'autorizzazione al soggiorno nel territorio di una delle Parti per il venir meno dei requisiti per il soggiorno in altra Parte.
- Riguardo al venir meno dei requisiti relativi ai mezzi di sostentamento, la formulazione attuale si limita a far salva la posizione del lavoratore subordinato, ma non quella dei suoi familiari, ne' del lavoratore autonomo, ne' dello studente.
Respingimenti
- Il diritto al ricorso effettivo contro il provvedimento di respingimento non e' attualmente tutelato a sufficienza: tutti gi emendamenti in proposito sono stati intenzionalmente riformulati per far sparire questa previsione dalla legge.
- Devono essere istituiti (e non solo previsti) centri (e non semplici "servizi") di assistenza ai principali valichi di frontiera, finalizzati anche a dare supporto allo straniero respinto ai fini della presentazione del ricorso.
Espulsioni
- Deve essere stabilito che il Pretore, nel decidere sul ricorso, tenga conto delle condizioni di inserimento effettivo dello straniero, allo scopo di valutare la congruita', oltre che la legittimita' del provvedimento.
- Deve essere garantito a tutti gli espellendi la possibilita' di un esame del ricorso "sul posto" (prima cioe' che l'allontanamento abbia avuto luogo); a questo scopo deve essere escluso che si proceda ad accompagnamento immediato alla frontiera, quando vi sia espressa volonta' di presentazione del ricorso; deve inoltre essere sospesa l'esecuzione dell'allontanamento nei casi in cui il Pretore, per qualunque ragione, non abbia assunto la decisione entro i termini previsti; deve infine essere previsto il rilascio di un opportuno permesso di soggiorno in tutti i casi di inespellibilita' de jure o de facto.
Carta di soggiorno
- L'accesso alla carta di soggiorno deve prescindere dai requisiti di reddito: e' inammissibile che le condizioni di reddito possano costituire impedimento al raggiungimento della stabilizzazione del soggiorno, soprattutto nella prospettiva di varare la legge costituzionale che ammette i titolari di carta di soggiorno al voto amministrativo.
- E' inaccettabile che la revoca della carta possa intervenire per condanne non definitive e/o a pene irrisorie.