EMENDAMENTI PER L'AULA RELATIVI AL DDL IMMIGRAZIONE (A.C. 3240)

 

Art.5

5.4

Al comma 5 dell'articolo 5, sostituire le parole "e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare" con le seguenti: "quando mancano", e, in fine dello stesso comma, aggiungere il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge".

 

Art.6

6.1

Al comma 4 dell'articolo 6, dopo le parole "regolamento di attuazione" inserire le seguenti: "ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno".

 

Art.8

8.1

Dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma "2 bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. La presentazione di ricorso non sospende il provvedimento".

 

Art.9

9.1

Al comma 5 dell'articolo 9, sostituire le parole "Sono previsti, presso i valichi di frontiera," con le seguenti: "Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonche' presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge,".

9.2

Al comma 5 dell'articolo 9, dopo le parole: "superiore a tre mesi" aggiungere le seguenti: "o che devono essere respinti".

Art.11

11.2

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "esecuzione del provvedimento" aggiungere le seguenti: ", salvi i casi in cui lo straniero presenti ricorso contro il provvedimento di espulsione o dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tali casi il questore adotta la misura di cui all'articolo 12."

Ovvero, in una formulazione piu' debole:

11.3

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "esecuzione del provvedimento" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso in cui lo straniero dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tal caso il questore adotta la misura di cui all'articolo 12."

11.4

Al comma 8 dell'articolo 11, dopo le parole "procedura civile", aggiungere le seguenti: ", e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari."

11.5

Alla fine del comma 8 dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo: "Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, il provvedimento di espulsione e' sospeso fino a che la decisione e' adottata.".

 

Art.12

12.3

Alla fine dell'articolo 12 aggiungere il seguente comma: "10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facolta' di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilita' di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali."

 

Art.15

15.1

Alla fine dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno.

..."

 

Art.17

17.1

Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "l'espulsione", aggiungere le seguenti: "o il respingimento". Corrispondentemente, alla rubrica dello stesso articolo, dopo le parole "di espulsione" aggiungere le seguenti: "e di respingimento".

17.2

Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "in cui lo straniero", inserire le seguenti: "possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita', o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero". Corrispondentemente, allo stesso comma, sostituire le parole "protetto dalla persecuzione" con le seguenti: "protetto da analogo pericolo".

 

Art.20

20.1

Dopo il comma 6 dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma: "6 bis. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.".

 

Art.21

21.6

Dopo il comma 3 dell'articolo 21 e' aggiunto il seguente comma: "4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mondo del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. A detti lavoratori e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono i requisiti che il cittadino dovra' possedere per ottenere il visto di cui al presente comma."

 

Art.24

24.3

Dopo il comma 7 dell'articolo 24 aggiungere il seguente: "8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo.".

 

Art.34

34.1

Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola "sanitarie". Corrispondentemente, al comma 1 dello stesso articolo, sostituire le parole "il Ministero della Sanita'" con le seguenti: "i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione"; inoltre, al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole "il Ministro della Sanita'" con le seguenti: "i Ministri competenti"; infine, trasferire l'articolo 34 all'interno del Capo II e, alla rubrica del medesimo Capo, sostituire le parole "istruzione e diritto allo studio" con le seguenti: "istruzione, diritto allo studio e professioni".

 

Art.36

36.7

Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere i seguenti commi: "6. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

7. Al titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

8. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.".

Corrispondentemente, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 36 sopprimere le parole succesive alle seguenti: "motivi di studio".