- informazioni per i cittadini+ stranieri non comunitari presenti in italia prima del 27 marzo 1998 che intendono chiedere un permesso di soggiorno
(decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 g.u. n. 249 del 24 ottobre 1998).
- (francese)
- (inglese)
- (spagnolo)
- (arabo)
Ø
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
le domande devono essere presentate alla questura competente per territorio ENTRO IL 15 DICEMBRE 1998
Le Questure possono accettare le domande anche utilizzando il sistema delle prenotazioni. In tal caso il giorno in cui è richiesta la prenotazione vale quale data di presentazione.
Ø REQUISITI COMUNI A TUTTI I RICHIEDENTI
a) Idonea documentazione circa leffettiva presenza in Italia prima del 27.3.1998 (comprovando la continuità in caso di una data molto antecedente). Essa potrà consistere in:
- atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da questa ricevuti (es. permessi di soggiorno scaduti, iscrizioni anagrafica o in pubblici registri, documenti di identità, denuncia di smarrimento degli stessi, istanze, ecc );
- documenti nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici servizi (contratti di utenze domestiche, documenti sanitari di data certa, effetti postali, ecc );
- documentazione scolastica;
- atti privati nominativi di data certa (contratti di locazione, scritture private autenticate, dichiarazioni di ospitalità effettuate ai sensi dellart. 147 T.U.L.P.S.);
- documentazione alberghiera nominativa;
- documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dellinteressato (di natura assistenziale, economica, legale, ecc ).
b) Esibizione di valido passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza
c) Idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa (contratto locazione, o altro titolo legittimante la disponibilità dellimmobile) in copia, oppure un documento che accerti leffettiva ospitalità, nel quale si indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo straniero (stanza, posto letto) supportata dallesibizione della denuncia prevista dallart. 7 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
d) 3 fotografie o 4 in caso di prenotazione
e) marca da bollo da lire 20.000.
Ø REQUISITI SPECIFICI
§ LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE
contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, determinato, a carattere stagionale o di collaborazione coordinata non occasionale a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
In ogni caso il contratto deve:
a) contenere sottoscrizione autenticata. In luogo di tale autentica, il contratto di lavoro potrà essere sottoscritto anche di fronte al funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro, che provvederà ad accertare le generalità dei sottoscrittori ed a certificare lavvenuta stipula in propria presenza sulla copia;
b) prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno;
c) riportare lattestazione dellavvenuta verifica della competente Direzione Provinciale del Lavoro.
§ LAVORO AUTONOMO
a) Nulla osta dellorgano competente, (Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, Comune, Ordini professionali), per iscrizione in albi o registri, per il rilascio dellautorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dellattività attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività.
b) Idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti
di cui allart. 26 del Testo Unico.
- reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, oppure
- di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
c) Idonea documentazione circa il possesso delle risorse occorrenti per lattività da intraprendere, escluso il commercio ambulante.
§ RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dallart. 29 del Testo Unico.
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto non solo con cittadino straniero già regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di cui allart. 28 commi 1 e 2 del Testo Unico, ma anche con il familiare che abbia ottenuto un permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, beneficiando della regolarizzazione prevista dal presente decreto.
Il rilascio di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare è al di fuori dei limiti quantitativi previsti dal decreto.
§ MOTIVI DI STUDIO
Essendo soppresso il limite biennale al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di studio agli studenti universitari fuori corso, e non essendo ancora in vigore il regolamento di attuazione del testo unico qui in argomento, i permessi di soggiorno in questione possono essere rilasciati, a richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti di studio prescritti, senza tener conto del limite predetto, anche se nel frattempo, sia stato adottato un provvedimento negativo.
Ø MOTIVI DI ESCLUSIONE
a) stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno a rientrare nel territorio nazionale o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso;
b) stranieri che sono suscettibili di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale ovvero per i motivi di cui allart. 13 del T.U.;
c) stranieri segnalati in base agli accordi internazionali ai fini del respingimento o della non ammissione.