Onorevole Ministro,

le dimensioni assunte dall'esodo di cittadini jugoslavi dai territori colpiti dalla guerra nei Balcani, le situazioni di tensione venutesi a creare, per tale esodo, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia, in Montenegro e in alcune zone dell'Albania, e il perdurare degli sbarchi di profughi trasportati da scafisti e trafficanti sulle coste italiane inducono a ritenere urgente l'adozione, da parte del Governo italiano, di un provvedimento per l'accoglimento temporaneo di persone che abbiano lasciato il luogo di dimora abituale a causa del conflitto o che non possano farvi ritorno in condizioni di sicurezza.

Un provvedimento di questo genere, reso giuridicamente possibile dall'art. 20 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, non contrasterebbe con l'obiettivo, piu' volte dichiarato dal Governo, di prestare soccorso ai profughi in prossimita' dei luoghi di provenienza; consentirebbe piuttosto di mettere in atto ulteriori meccanismi di solidarieta', anche privata, atti ad alleggerire il carico - anch'esso piu' volte segnalato con preoccupazione dal Governo - che grava attualmente sulla macchina dei soccorsi in loco. Inoltre, offrirebbe a molte delle persone che, per diverse ragioni, non possono o non vogliono avvalersi di quei soccorsi la possibilita' di fruire di forme basilari di assistenza senza dover sottostare obbligatoriamente alla speculazione degli scafisti.

E' evidente, peraltro, come la normativa vigente in relazione al diritto d'asilo non tuteli a sufficienza quanti giungano o intendano giungere in Italia, dal momento che, quando si tratti di soggetti che abbiano trascorso un periodo di tempo superiore a quello - invero assai ridotto - necessario per il semplice transito in un paese "sicuro" come l'Albania, possono vedersi opporre (come e' successo numerose volte in queste settimane) un provvedimento di respingimento alla frontiera, motivato dalla irricevibilita' della domanda d'asilo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b, della legge 39/1990. Per le stesse ragioni, tali soggetti possono incontrare - e incontrano, nei fatti - difficolta' insormontabili nell'accedere agli ordinari vettori in navigazione verso l'Italia.

Alleghiamo alla presente una proposta dettagliata in merito, nella forma di schema di decreto, augurandoci che questo possa risultare utile al pieno recepimento, nel testo effettivo, di quelli che consideriamo come elementi minimali di un siffatto decreto. E' frutto di un approfondito confronto tra le esperienze degli organismi firmatari e dei principali organismi internazionali attivi nel settore (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Ferma restando la convinzione degli organismi firmatari che una risposta realmente adeguata alle insopprimibili esigenze dei profughi richiederebbe imperiosamente l'adozione di un provvedimento di protezione temporanea esteso a chiunque fugga oggi dai territori colpiti dalla guerra, la proposta allegata individua alcune categorie il cui accoglimento potrebbe risultare privo di controindicazioni anche nel caso non si ritenga percorribile l'adozione di un provvedimento di protezione generalizzata. In particolare, si propone che siano accolti in Italia quei profughi

a) per i quali il coniuge o un familiare entro il quarto grado regolarmente soggiornante in Italia chieda il ricongiungimento, anche in mancanza dei requisiti in relazione a reddito e alloggio previsti dalla normativa ordinaria;

b) per i quali un privato, un'associazione o un ente in Italia presenti garanzia in relazione al sostentamento, all'alloggio, e alla copertura delle spese per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e per l'eventuale rimpatrio per un periodo non inferiore a un anno;

c) che appartengano a categorie particolarmente vulnerabili (minori non accompagnati, persone - donne e persone anziane, in particolare - che necessitino di cure o forme di assistenza non erogabili in loco, disertori e renitenti alla leva, etc.);

Si propone inoltre che, in considerazione della oggettiva impossibilita', in molti casi, di produrre la documentazione usualmente richiesta al fine di comprovare l'identita' o l'esistenza dei previsti vincoli di parentela, sia autorizzata la produzione di dichiarazioni o di certificazioni sostitutive, anche per il tramite degli organismi e delle autorita' che gestiscono i campi-profughi in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro, o che assistono i profughi, in quelle regioni, fuori dai campi.

Si propone infine che l'accoglimento sia esteso a quanti si trovino gia' in Italia alla data di entrata in vigore del decreto e che, non avendo titolo al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, non possano comunque rimpatriare in condizioni di sicurezza e dignita' nella regione balcanica.

Auspicando che si possa avviare rapidamente un confronto sui contenuti della proposta allegata, confermiamo la nostra disponibilita' a contribuire all'individuazione e alla successiva implementazione delle misure piu' adeguate a restituire dignita' ai profughi dai territori balcanici.

Con i migliori saluti