Regolamento d'attuazione della legge sull'immigrazione

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 6

(Ingresso nel territorio dello Stato)

(Art. 4 Testo Unico)

Abolire comma 2

 

Art. 12

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

(Art. 34 Testo Unico)

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla recezione, esaminati i documenti esibiti, rilascia un esemplare della richiesta, munito di timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, nella quale sia riportata per iscritto, in lingua comprensibile al richiedente, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Art. 41

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

(Art. 34 Testo Unico)

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, e per il quale sussistono le condizioni ivi previste, è tenuto a richiedere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda Unità sanitaria locale, d’ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L’iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l’assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell’articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla USL è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

4. L’iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che l’interessato esibisca, entro i successivi sessanta giorni a meno di impedimenti di forza maggiore, la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.

L'scrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero di espulsione, comunicati all'U.S.L., a cura della Questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

L’iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

 

Art. 42

(Assistenza per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

(Art. 35 del Testo Unico)

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall’articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) su apposita tessera. Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico.

Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

GIUSTIFICAZIONI - MOTIVAZIONI

ART. 6

Comma 2 - tale eliminazione si rende necessaria in considerazione del fatto che le misure previste dal Regolamento Sanitario Internazionale (attualmente in corso di revisione), sottoscritto dalla maggioranza dei Governi del mondo e recepito dalla normativa italiana con legge 106/82, sono il massimo che ciascuno Stato firmatario può richiedere ed attuare ai fini della protezione del suo territorio dall'importazione delle malattie infettive e quarantenarie. I controlli sanitari alle frontiere, inoltre, vengono effettuati come attività routinarie dagli Uffici di sasnità marittima ed aerea del Ministero della Sanità.

ART. 12

Comma 3 - tale precisazione è volta a facilitare ulteriormente l'iter burocratico che lo straniero dovrà compiere ed è in linea con il disposto dell'art. 4, comma 4.

ART. 41

Comma 1 - si tratta di un'aggiunta volta ad esplicitare, in linea con il disposto dell'art. 3 del D. L.vo 502/92, la natura giuridica delle USL.

Comma 2 - L'aggiunta del comma 8 si riferisce alle variazioni del "domicilio "abituale" qualora non ci sia la possibilità, ai sensi del precedente comma 7, di effettuare le iscrizioni e variazioni anagrafiche alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

- gli ultimi due periodi sono stati accorpati e modificati per esigenze di chiarezza

Comma 4 - il termine 'cessazione' è più corretto per il venir meno del diritto.

- il termine 'mancato rinnovo' configura in modo migliore l'esito negativo del procedimento amministrativo;

- l'ampliamento dei termini di scadenza è volto a favorire la tutela dei soggetti di cui trattasi, anche nei casi di difficoltà ad esibire la documentazione;

- per quanto riguarda il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento del permesso di soggiorno ovvero di espulsione, non si è mantenuto il vincolo temporale (entro 60 giorni), in quanto l'atto di volontà è sostituito dalla comunicazione della questura alla USL e, comunque, il procedimento può essere impugnato in ogni momento dall'interressato.

ART. 42

Comma 3 - la trascrizione del codice assegnato, oltre che sulla singola richiesta di prestazione, anche su un'apposita tessera rilasciata allo straniero, permette all'interessato di riutilizzare il medesimo codice per eventuali ulteriori prestazioni su tutto il territorio nazionale, evitando inutili attribuzioni di più codici allo stesso individuo.