Ministero del lavoro e della previdenza
sociale
Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Roma 18 giugno 2001
Prot. n. 3122
CIRCOLARE N. 62/2001
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Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro |
LORO SEDI |
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Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro |
LORO SEDI |
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Alla Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff. del Lavoro - Isp. Lavoro |
BOLZANO |
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Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro |
TRENTO |
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Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l'impiego Servizio Programmazione Studi e Ricerche |
TRIESTE |
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Alla Regione Siciliana Assessorato al lavoro Uff. Reg.le Lavoro Ispett.to Reg.le Lavoro |
PALERMO |
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Alla Direzione Generale per l'Impiego Segreteria Collocamento Spettacolo |
ROMA |
E, p.c.: |
Assessorati al Lavoro Regionali e Provinciali e delle Provincie Autonome |
LORO SEDI |
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Ministero degli Affari Esteri Gabinetto dell'On.le Ministro |
ROMA |
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Ministero dell'Interno Gabinetto dell'On.le Ministro |
ROMA |
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INPS - Direzione Generale |
ROMA |
OGGETTO: Decreto flussi 2001. Ulteriori disposizioni alla circolare n. 53/2001. Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R n. 394/99.
Si fa riferimento alla circ. n. 53/2001 relativa all'attuazione del Documento programmatico 2001/2003 e del Decreto flussi 2001 per le ulteriori disposizioni in merito alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99.
In merito, si ricorda che devono essere applicate le disposizioni di cui alla circ. n. 5612000 relativamente alla presentazione delle domande di conversione del permesso di soggiorno rilasciato con il titolo "per studio", al titolo "per lavoro". In tali casi, considerato che generalmente le domande di conversione vengono presentate al termine del corso di studio in un periodo avanzato dell'anno e tenuto conto che lo studente che si trova a poter aderire ad una opportunità di lavoro è già presente sul territorio, si dispone che ciascuna Direzione Provinciale provveda a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro subordinato già assegnate con la circ. n. 53/200l, alle conversioni di che trattasi, in modo da poter rilasciare l'attestazione della disponibilità nelle quote con priorità assoluta rispetto alle altre domande acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro ad altro titolo, al momento della presentazione della richiesta di attestazione da parte dello studente che ha terminato il corso di studi o, comunque, in qualsiasi momento dell'anno.
Pertanto, codeste Direzioni Provinciali non potranno utilizzare tale percentuale per l'accoglimento di richieste di ingresso avanzate a titolo diverso da quello di conversione del permesso di soggiorno per lavoro.
Ferma restando la comunicazione globale mensile dei dati nei modelli AUT/ST, le Direzioni Regionali del Lavoro devono indicare, con apposita nota settimanale, il numero delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99
Per quanto riguarda, invece, il lavoro autonomo lo scrivente provvederà a calcolare, in una quota pari a n. 80 ingressi, le attestazioni delle disponibilità in quota.
Pertanto, le Direzioni Regionali in indirizzo, nelle segnalazioni a questo Servizio delle attestazioni di che trattasi rilasciate ai sensi della circ. 29/2001, devono indicare il numero delle attestazioni medesime.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà