Ministero
dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio
immigrazione e Polizia di Frontiera
N.300/C/2001/1288/P/12.214.5/1^DIV.
Roma, 28 settembre 2001
AI
SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
e,p.c., AI
SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
AI
SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
AL
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
AL
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
AL
SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AI
SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO
SEDI
OGGETTO: Rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi
umanitari.
Diverse Questure hanno posto all'attenzione di questo Ufficio la problematica
relativa al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati,
ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 1settembre 2000, ai cittadini
jugoslavi di etnia kosovara, già beneficiari delle misure di protezione
temporanea di cui al D.P.C.M. 12 maggio 1999.
Tale titolo di soggiorno, secondo la citata norma, poteva a suo tempo essere
concesso, nella consapevolezza di particolari e gravi situazioni personali, a
seguito di una favorevole valutazione della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato, basata su elementi certi di cui
l'Autorità di P.S. non era a conoscenza.
Su elementi di siffatta natura, del pari, si fonda anche la nota
raccomandazione che la predetta Commissione formula in sede di diniego
dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, che
conduce al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario ai sensi
dell'art.5, comma 6, D.L.vo 286/98.
Ciò premesso, proprio in quanto si verte in materia di posizioni di
cittadini extracomunitari, in cui il rischio per la loro incolumità in
caso di rimpatrio prevale su ogni altro aspetto, appare necessario affidarsi
alla valutazione del citato organismo anche per ciò che concerne
l'istanza di rinnovo del permesso per motivi umanitari ogni qualvolta il
rilascio sia stato diretta conseguenza di un intervento della Commissione
stessa.
Le SS.LL. vorranno pertanto impartire opportune istruzioni agli Uffici
dipendenti volte a sottoporre al vaglio della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato le richieste in tal senso avanzate
dagli stranieri interessati.
Sulla scorta di quanto comunicato da tale organismo, l'Autorità di P.S.
potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
umanitari ovvero al rifiuto con le modalità di cui all'art.12 del
D.P.R.394/99.
I Sigg. Dirigenti delle Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di
partecipare il contenuto della presente circolare a tutti i presidi della
Specialità rientranti nella specifica competenza territoriale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa