Ministero
dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE
CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
N.300/C/2001/1341/P/10.1.1/1^DIV.
Roma, 6 ottobre 2001
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO
SEDI
AI SETTORI POLIZIA DI FRONTIERA LORO
SEDI
AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI
MARITTIMI ED AEREI LORO
SEDI
AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI
MARITTIMI LORO
SEDI
AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI
AEREI LORO
SEDI
OGGETTO:Regolamento (CE) n. 1091/2001 del 28 maggio 2001
relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto di lunga durata.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato, in data 28 maggio 2001, il
Regolamento (CE) n.1091/2001 relativo alla libera circolazione dei cittadini di
Paesi terzi titolari di un visto d'ingresso per soggiorno di lunga durata,
rilasciato da una delle Parti aderenti all'Accordo di Schengen
Il predetto Regolamento introduce la
facoltà stranieri muniti di un visto nazionale per soggiorno di lunga
durata ed in attesa di ottenere il relativo permesso di soggiorno dalle
Autorità dello Stato che ha rilasciato loro tale visto, di circolare
nello spazio Schenghen per un periodo non superiore a 90 giorni, con la sola
eccezione della Danimarca che non partecipa all'adozione del regolamento in
argomento.
Tale misura. che costituisce un primo
passo verso l'armonizzazione delle condizioni di rilascio dei visti nazionali
per soggiorni di lunga durata, conferisce al visto nazionale la valenza di
visto Schengen uniforme, attese le oggettive difficoltà, prospettate da
tutti gli Stati membri a rilasciare, in tempi brevi, permessi di soggiorno di
lunga durata.
Il Regolamento consta di due
articoli, che apportano modifiche, nel senso sopraindicato, rispettivamente
(art. 1) all'art. 18 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen
e (art.2) al punto 2.2 - parte I dell'Istruzione Consolare Comune.
Lo straniero che, munito del visto in
argomento, fa ingresso nel territorio nazionale dovrà comunque produrre,
ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L.vo 286/98, idonea istanza al Questore
della provincia in cui si trova, volta ad ottenere un permesso di soggiorno di
breve durata in relazione alle motivazioni addotte che saranno - se diverse dal
turismo - debitamente documentate.
Ciò in quanto, trattandosi di
soggetto privo, anche se momentaneamente, di permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato competente, non risulta applicabile l'art.5. comma 7, del predetto
D.L.vo, che limita gli adempimenti a carico dello straniero ad una
dichiarazione della sua presenza in Italia.
Sono in ogni caso fatte salve le
opportune verifiche sulla disponibilità di risorse finanziarie di cui
alla Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000.
Appare opportuno ribadire che gli
stranieri titolari di visti di lunga durata concessi dalla Danimarca sono
esclusi dal beneficio in argomento e che il soggiorno in Italia non può
in nessun caso superare i 90 giorni.
Per completezza di informazione si
rappresenta che l'Allegato 13 della nuova versione della ICC, aggiornata al 25
giugno 200l. che sarà diramata a codesti Uffici. Riporta all'esempio 15
(all.2) il codice identificativo della nuova vignetta visto (D+C).
I Dirigenti delle Zone di Polizia di
Frontiera sono pregati di partecipare il contenuto della presente a tutti i
presidi della Specialità rientranti nella specifica competenza
territoriale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa