SENATO DELLA REPUBBLICA N. 795
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
dal vice Presidente del Consiglio dei ministri
(FINI)
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
dal Ministro degli affari esteri
(RUGGIERO)
dal Ministro dellinterno
(SCAJOLA)
dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(BOSSI)
e dal Ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)
di concerto col Ministro della giustizia
(CASTELLI)
col Ministro delleconomia e delle finanze
(TREMONTI)
col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
col Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca
(MORATTI)
col Ministro della difesa
(MARTINO)
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
col Ministro della salute
(SIRCHIA)
col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
col Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)
col Ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)
e col Ministro per linnovazione e le tecnologie
(STANCA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2001
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
I gravi squilibri di una sproporzionata
crescita demografica in rapporto alla crisi della occupazione, creano ineguaglianze
distributive tra i paesi della sponda nord e quelli della sponda sud del
Mediterraneo. Secondo le tendenze di accrescimento demografico, da allora
(1987) al 2015 la popolazione dei paesi dellUnione europea aumenterebbe
di 13 milioni di unità, mentre quella dei paesi rivieraschi del
sud supererebbe i 170 milioni. Dal 1987 non si è attuato un piano
operativo adeguato e si sono aggravate situazioni già spaventose
dagli sviluppi difficilmente arrestabili ed implicanti problemi certamente
non risolvibili soltanto con strumenti drastici, quale lespulsione
degli immigrati clandestini.
Il 14 ottobre 1995, davanti allUnione
interparlamentare di Bucarest, è stato prodotto un testo approvato
da 127 paesi, che prevede un intervento internazionale dellEuropa
a favore dellAfrica con investimenti economici curati dallEuropa.
Il recente vertice euro-africano svoltosi a Il Cairo sul problema della
cancellazione dei debiti dei popoli africani non è riuscito a pervenire
ad un risultato positivo. Ulteriori spinte a migrazioni di grandi proporzioni
provengono dai focolai bellici in atto presenti sul globo terrestre. Non
si ferma, dunque, il pericolo di una vera invasione dellEuropa da
parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione
o a condizioni di sottoccupazione. Non si può, di converso, pensare
di arrestare questo flusso migratorio ed il conseguente stato di illegalità
diffusa con sanatorie indiscriminate.
Nel frattempo si accrescono in Italia
le dimensioni del lavoro prestato «in nero», lo sfruttamento
di ogni tipo di manodopera e la sua utilizzazione per ogni sorta di traffico
illecito, compreso quello della droga, oltre al coinvolgimento degli immigrati
in ogni forma di violenza, anche ipotizzabile, purtroppo, in scenari terroristici.
È indispensabile, dunque, affrontare il problema di fondo, concernente
limmigrazione clandestina, in vario modo, ma, comunque, con determinazione.
Innanzitutto occorre dare nuovo impulso produttivo ai paesi più
poveri, cercando di ridurre le enormi differenziazioni economiche che si
sono create allinterno dellarea mediterranea in un confronto
internazionale, per elaborare un progetto diretto ad attuare una effettiva
cooperazione e una politica globale per loccupazione, rispettando
un principio che è assoluto, quale vera espressione di civiltà,
e, cioè, che «ogni uomo non può essere sradicato dalla
propria terra per motivi di lavoro».
Nellattesa, pertanto, di organizzare
un Convegno internazionale del lavoro e della cooperazione con la partecipazione
dei Ministri del lavoro e degli affari esteri dellUnione europea,
di quelli nord africani e dei rappresentanti della Lega Araba, anche sulla
base delle precedenti prese di posizione del parlamento italiano del 22
febbraio 1990 e del 19 ottobre 1994 e dellUnione interparlamentare
di Bucarest del 14 ottobre 1995 per discutere e attuare un piano trentennale
di investimenti, iniziando dal Nord Africa, per dare lavoro a 20 milioni
di africani in Africa, il presente disegno di legge si propone il fine
di rivedere sistematicamente la legislazione italiana concernente gli stranieri.
Si tratta di uno specifico impegno assunto nel programma di Governo, finalizzato
a razionalizzare e coordinare il fenomeno migratorio in relazione al suo
trattamento sul piano del diritto interno.
Il provvedimento intende realizzare
un intervento ampio ed organico sui principali testi legislativi concernenti
gli stranieri provenienti da paesi non appartenenti allUnione europea
(il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ed il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
(cosiddetta legge Martelli).
Lesigenza di innovare profondamente
lattuale disciplina in materia di immigrazione, ad oltre tre anni
dallentrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, costituisce oramai una necessità ineludibile,
unanimemente avvertita, tra coloro che, a vario titolo, operano nelle istituzioni
e nella società civile e che si trovano nellimpossibilità
di offrire soluzioni adeguate alle molteplici problematiche che il fenomeno
dellimmigrazione extracomunitaria ha sviluppato nel nostro paese.
La linea guida seguita dal provvedimento
è quella di giustificare lingresso e la permanenza sul territorio
nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione alleffettivo
svolgimento di unattività lavorativa sicura e lecita, di carattere
temporaneo o anche di elevata durata. In questo ambito sono garantite adeguate
condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad
un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato
e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel paese di origine,
mediante una garanzia dei mezzi necessari.
Il disegno di legge tiene conto, oltre
che dei mutamenti in corso del fenomeno in Italia e in Europa, della proposta
di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
Gli elementi qualificanti della iniziativa
del Governo concernono:
a) lorientamento della cooperazione internazionale e degli aiuti a favorire ladozione, da parte degli Stati non appartenenti allUnione Europea, di politiche di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dellimmigrazione clandestina, e, quindi, di condivisione degli obiettivi di lotta al traffico degli esseri umani anche quando questi ultimi sono impiegati in traffici di droga, di armi e di prostituzione;
b)
lintegrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento
nel mondo del lavoro. Sotto questo profilo, ed in linea con la suindicata
proposta di direttiva europea, viene prevista la nuova figura del contratto
di soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione da parte del
datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero nonchè dallimpegno dello stesso
datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo.
Tale contratto diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro. Con il sistema delineato, allimmigrato
non comunitario si punta a garantire condizioni di vita e di lavoro decorose,
invece della mera iscrizione nelle liste di collocamento, e lo si inserisce
e conserva in un circuito di legalità che riduce i rischi di eventuali
opere di reclutamento da parte della criminalità. La stipula del
contratto di soggiorno avviene presso lo sportello unico per limmigrazione,
appositamente istituito presso la prefettura - ufficio territoriale del
Governo non solo per facilitare lincontro fra domanda ed offerta
di lavoro, ma anche al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi;
c)
la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata
del relativo contratto di soggiorno per lavoro;
d)
la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro viene predisposta
anche con decreti infrannuali in base ai dati sulleffettiva richiesta
di lavoro, prevedendo, tra laltro, quote riservate ai lavoratori
di origine italiana residenti in paesi non comunitari;
e)
la soppressione dellistituto dello sponsor, che, nella sua
attuazione, non ha raggiunto lobiettivo di favorire leffettivo
ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri. È
contestualmente introdotta una disposizione che privilegia gli stranieri
che hanno svolto un percorso formativo nei loro paesi di origine, sulla
base di programmi di formazione professionale approvati da enti e pubbliche
amministrazioni italiane;
f)
limmediata operatività dellespulsione dellirregolare,
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in modifica
delle vigenti disposizioni che prevedono un provvedimento preventivo di
intimazione a lasciare il territorio dello Stato secondo un criterio che,
nella sua applicazione, si è rivelato una forma per eludere sostanzialmente
leffettiva espulsione;
g)
la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando
la possibilità per lo straniero di ricorrere allistituto del
ricongiungimento familiare per i parenti entro il terzo grado;
h)
una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo,
garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo
stesso evitando che lasilo sia impropriamente utilizzato per aggirare
le disposizioni sullimmigrazione;
i)
il coordinamento ed il monitoraggio della normativa attraverso un apposito
Comitato nazionale, che viene istituzionalizzato.
Fra gli strumenti normativi introdotti assume particolare rilevanza la previsione volta a collegare direttamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla nuova figura del contratto di soggiorno. Il Governo ha inteso assicurare che il datore di lavoro offra idonee garanzie in ordine alla sistemazione alloggiativa dello straniero e alle eventuali spese per il rientro nel paese di origine.
Infine il disegno di legge pone mano
ad un vecchio problema ancora irrisolto. In attesa di una disciplina organica
in materia di diritto di asilo, che si ritiene comunque di rinviare a quando
saranno definite le procedure minime identiche per tutta lUnione
europea attualmente in discussione a Bruxelles, mutuando proprio
le norme attualmente al vaglio del Consiglio europeo, il Governo ha ritenuto
almeno di risolvere il problema costituito dalla domande di asilo realmente
strumentali, ossia presentate al solo scopo di sfuggire allesecuzione
di un provvedimento di allontanamento ormai imminente. Finora la normativa
vigente larticolo 1 della cosiddetta legge Martelli
imponeva non solo la sospensione del provvedimento di allontanamento, ma
anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa
del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che non sarebbe mai arrivato in quanto circa il novanta per
cento dei presentatori di queste domande strumentali facevano poi perdere
le loro tracce. La disciplina introdotta, invece, precedendo lapprovazione
della direttiva in esame, instaura per quelle domande che si ritengono
manifestamente infondate una «procedura semplificata»
che si concluderà entro i tempi previsti per il trattenimento nei
centri di permanenza temporanei.
In particolare:
larticolo 1 reca
misure agevolative in materia fiscale al fine di favorire le elargizioni
per iniziative di carattere umanitario nei paesi non appartenenti allOrganizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e orienta, nel quadro
degli accordi internazionali, la cooperazione internazionale e gli aiuti
non a scopo umanitario, alladozione, da parte dei paesi non appartenenti
allUnione europea, di politiche di attiva collaborazione finalizzate
a contrastare efficacemente le organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione
clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti
e di armamenti nonchè in materia di cooperazione giudiziaria.
Larticolo 2 prevede la costituzione di un
Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dellattuazione delle
norme contenute nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998. È questa una grave lacuna della normativa vigente alla
quale si è tentato, fino ad ora, di sopperire con provvedimenti
amministrativi di dubbia efficacia. Il citato testo unico è una
normativa complessa che prevede molteplici provvedimenti interministeriali
per la sua attuazione. Un tavolo di lavoro, diviso nei livelli politico
ed amministrativo servirà, senzaltro, a dirimere problemi
insorti ed a facilitare quella collaborazione tra le diverse amministrazioni
pubbliche interessate che dovrebbe essere la regola in ogni Stato moderno,
considerato che il cittadino chiede e pretende il soddisfacimento delle
sue aspettative dallo Stato senza distinzione fra i compiti dei diversi
Ministeri o di altre amministrazioni assimilate.
Larticolo 3 anticipa al 31 dicembre
dellanno precedente a quello al quale il decreto di programmazione
di ingressi si riferisce il termine per la sua emanazione. Ciò al
fine di evitare ritardi che si ripercuotano sullefficacia del sistema.
Inoltre, viene sostituita la disposizione per la quale, in caso di mancata
emanazione del decreto di programmazione dei flussi di lavoro, valgono
le quote dellanno precedente, con una presunzione che non ha ragione
di essere.
Larticolo 4 innova profondamente
nella disciplina dellingresso per lavoro. Infatti, accanto ai normali
requisiti per lingresso, il permesso di soggiorno potrà esser
rilasciato solo ad avvenuta stipula di un «contratto di soggiorno
per lavoro», incontro della volontà del datore di lavoro e
del lavoratore, certificato, allestero, dalla nostra rappresentanza
diplomatica o consolare. La medesima certificazione sarà rilasciata,
sempre dalla rappresentanza diplomatica o consolare e prima dellingresso
dello straniero sul territorio nazionale, per laccertamento dei requisiti
per lo svolgimento di un lavoro autonomo. Una particolare cautela è
stata posta per evitare contraffazioni dei documenti di ingresso e soggiorno,
sia prevedendo particolari caratteristiche degli stessi, sia introducendo
una particolare fattispecie criminosa.
Larticolo 5 istituisce la nuova
fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
ed un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione
europea o apolide, da sottoscriversi presso lo sportello unico per limmigrazione,
istituito presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo,
mediante il quale si prevede, a pena di nullità, la garanzia da
parte del datore di lavoro di unadeguata sistemazione alloggiativa
per il lavoratore nonchè limpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
Larticolo 6, rispettando il
disposto dellarticolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva
comunitaria riguardante le condizioni dingresso per lavoro dei cittadini
extracomunitari (proposta di direttiva CNS-2001/0154), dà la possibilità
allo straniero che si trova legalmente in Italia ad altro titolo, di stipulare
comunque il contratto di soggiorno con il datore di lavoro.
Larticolo 7 pone una sanzione
allobbligo, già previsto dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, di comunicazione allautorità
di pubblica sicurezza dellospitalità concessa allo straniero
o della sua assunzione.
Larticolo 8 eleva da cinque
a sei anni il periodo di soggiorno necessario ad ottenere la carta di soggiorno.
Appare questo un periodo di tempo più congruo per verificare il
complessivo inserimento dello straniero.
Larticolo 9 riafferma in capo
al Ministro dellinterno il coordinamento dei controlli alle frontiere.
Larticolo 10 rende più
stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento allimmigrazione
clandestina. La lettera d), in particolare, introduce la possibilità
per navi militari o in servizio di polizia, di fermare, sottoporre ad ispezione
ed eventualmente sequestrare imbarcazioni in acque nazionali o nella zona
contigua alle acque internazionali, conducendole in un porto dello Stato
allorchè si abbia fondato motivo che siano adibite al trasposto
di clandestini. Per quanto compatibili le norme si applicano anche ai controlli
concernenti il traffico aereo.
Larticolo 11 capovolge lattuale
impostazione della disciplina dellespulsione. Se nella disciplina
vigente del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 lespulsione è, di regola, effettuata mediante intimazione
e, solo in determinati casi, con laccompagnamento alla frontiera
con la conseguenza che la maggior parte degli intimati in realtà
non ottempera allordine di lasciare il territorio nazionale, con
le modificazioni introdotte lespulsione con accompagnamento alla
frontiera diviene la regola ordinaria. Lintimazione resta in alcuni
limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque
dalla possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporaneo.
Il periodo di divieto di reingresso
nel territorio dello Stato in caso di espulsione, è elevato a dieci
anni; tuttavia, tale termine è temperato dalla possibilità
di una sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di adozione del decreto
di espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dellinteressato
nel periodo di permanenza in Italia.
Larticolo 12 detta nuove norme
sullesecuzione dellespulsione. Lesperienza ha dimostrato
che i trenta giorni ora previsti come termine massimo per il trattenimento
nei centri di permanenza temporanea non sono sufficienti per assicurare
il riconoscimento del clandestino, presupposto indispensabile del suo rimpatrio.
Il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire il riconoscimento
della quasi totalità dei trattenuti.
Larticolo 13 reca disposizioni
in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente in Italia
e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due anni,
possa essere espulso in alternativa alla residua pena da scontare. Qualora
rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è nuovamente assoggettato
a detenzione.
Larticolo 14 reca ulteriori
specificazioni per la stesura del decreto di programmazione dei flussi
che devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza
ed elaborati dallanagrafe informatizzata del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Larticolo 15, nel sostituire
lintero articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, istituisce, in ogni provincia, presso la prefettura
- ufficio territoriale del Governo, uno sportello unico per limmigrazione,
responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato;
inoltre, detta la disciplina, nonchè le modalità operative
per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto di
soggiorno per lavoro subordinato. Tra gli adempimenti dello sportello unico,
è prevista anche lacquisizione e la comunicazione agli uffici
consolari del codice fiscale dellimmigrato ai fini del rilascio del
visto di ingresso.
Larticolo 16 prevede titoli
di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dallaver
frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati
nei paesi di origine da enti abilitati.
Larticolo 17 detta disposizioni
in materia di lavoro stagionale con le quali si provvede a coordinare tale
fattispecie di lavoro con la nuova procedura indicata dallarticolo
15.
Larticolo 18 prevede la revoca
del permesso di soggiorno e lespulsione dello straniero a seguito
di condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di produzione, smercio
o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme
di tutela del diritto di autore.
Larticolo 19 demanda al Ministro
per i beni e le attività culturali il compito di determinare il
limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgano
attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita.
Larticolo 20 limita le fattispecie
del ricongiungimento familiare al coniuge ed ai figli minori. Modula diversamente
il ricongiungimento del genitore a carico, prevedendo lipotesi dellimpossibilità
di altro sostegno nel paese di origine.
Larticolo 21 precisa che laccesso
alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno
in Italia.
Larticolo 22 reca una norma
generale resa necessaria dalla nuova organizzazione e denominazione delle
strutture periferiche dello Stato.
Larticolo 23 prevede la revoca
del permesso di soggiorno nelle ipotesi di matrimonio simulato e finalizzato
unicamente ad ottenere la possibilità di soggiornare in Italia.
Il Capo II (articoli 24 e 25) disciplina
la revisione delle norme in materia di diritto dasilo introducendo
una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto anche al fine
di non consentire che tale istituto sia utilizzato impropriamente, al solo
scopo di procrastinare o di evitare un provvedimento di allontanamento
per irregolarità di soggiorno.
Il riconoscimento dello status
di rifugiato è, infatti, tuttora regolato dallarticolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta legge Martelli). Tale
normativa prevede che a coloro che presentino una domanda di asilo
indipendentemente dalla posizione di regolare, irregolare, sottoposto a
procedimento di allontanamento o altro sia concesso un permesso
di soggiorno in attesa della definizione della richiesta.
In sede europea è in discussione
un progetto di direttiva che regola lo standard minimo delle procedure
che gli Stati membri devono adottare per il riconoscimento dello status
di rifugiato (proposta di direttiva CNS - 2000/0238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea n. C062 E del 27 febbraio
2001). Tale progetto prevede, allinterno del principio generale della
non trattenibilità dei richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare
la loro istanza, alcune eccezioni (articolo 11), nonchè una cosiddetta
procedura semplificata (articolo 27 e seguenti) per esaminare quelle domande
che si presumono manifestamente infondate; lesito sfavorevole di
questa procedura semplificata, salvo lobbligo di rispondere (articolo
33, paragrafo 3) anche negativamente allistanza del
richiedente asilo che chiede di rimanere sul territorio nazionale per tutta
la durata delleventuale ricorso, non impone agli Stati membri di
sospendere gli effetti di una decisione sfavorevole di primo grado in attesa
dellesito del ricorso.
In attesa di una disciplina organica
sul diritto di asilo, il disegno di legge intende correggere lobbligatorietà
della concessione del permesso di soggiorno contenuto nellarticolo
1 della cosiddetta legge Martelli, mutuando proprio dalla proposta di direttiva
attualmente in discussione a Bruxelles i casi in cui è possibile
trattenere il richiedente asilo, nonchè la possibilità di
allontanamento dopo il primo grado concessa dalla procedura accelerata.
Sono così disciplinate diverse
fattispecie per le quali è possibile trattenere o continuare a trattenere
i richiedenti asilo, sulla base di un procedimento quale quello
conseguente alla violazione delle norme di ingresso sul territorio
già avviato prima della richiesta di asilo. Il trattenimento dovrebbe
permanere fino allesito della procedura di riconoscimento dello status
di rifugiato. Affinchè tale procedura semplificata sia efficace,
è necessario che essa sia completata prima dello scadere del termine
previsto per il trattenimento. Per tale ragione si è reso necessario
potenziare la Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato denominata ora «Commissione nazionale per il diritto
di asilo», istituendo altresì apposite commissioni territoriali
in sede decentrata. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, formazione e aggiornamento
dei componenti delle stesse, raccolta di dati statistici nonchè
poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
Il Capo III (articoli 26 e 27) contiene
le disposizioni concernenti lentrata in vigore e la predisposizione
dei regolamenti di attuazione ed integrazione del provvedimento, nonchè
una precisazione in merito allassenza di oneri finanziari per lattuazione
degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16.
È stata, inoltre, introdotta
una norma, a carattere transitorio, che consente al sindaco in particolari
situazioni di emergenza di disporre lalloggiamento nei centri di
accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico, di stranieri
non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel
territorio italiano.
È, infine, individuata la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 11,
comma 3, 12, comma 1 e 25.
Sul testo normativo è stato
acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi dellarticolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le regioni, in tale sede, hanno avanzato
la richiesta di una loro partecipazione al Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio delle disposizioni della legge, nonchè al Gruppo
tecnico di lavoro (articolo 2). Tale duplice richiesta è stata sostanzialmente
accolta mediante la previsione che un presidente di regione o di provincia
autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e tre
esperti designati dalla Conferenza unificata facciano parte, rispettivamente,
del suddetto Comitato e del Gruppo tecnico di lavoro.
Non è stato possibile accogliere
la richiesta che il decreto-flussi (articolo 3) sia determinato «con
laccordo delle regioni e delle province autonome», in quanto
tale previsione avrebbe determinato uno stravolgimento dellimpianto
della legge. Peraltro, è stato previsto che, prima di procedere
alla determinazione del decreto-flussi, siano sentiti sia il Comitato per
il coordinamento e il monitoraggio della legge, cui partecipa un rappresentante
regionale, sia la Conferenza unificata. In tali sedi, le regioni possono
avanzare le loro proposte.
Allarticolo 14, si è
accolta la richiesta di far riferimento, in sede di predisposizione dei
decreti di programmazione dei flussi di ingresso, ai dati suddivisi, oltre
che per regioni, anche per bacini provinciali di utenza, conformemente
alla ripartizione di competenze delineate dal decreto legislativo n. 23
dicembre 1997, n. 469.
Non è stato possibile introdurre
nel testo, la richiesta (articolo 15), formulata anche dallUnione
delle province dItalia (UPI), di istituire lo sportello unico per
limmigrazione presso i Centri dellimpiego (competenza provinciale),
anzichè presso lufficio territoriale del Governo (istituito
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) poichè
le nuove competenze attribuite a tale ufficio sono strettamente connesse
allingresso dello straniero nel territorio dello Stato e sono pertanto
preordinate alla disciplina dellimmigrazione ed alla tutela dellordine
pubblico e della sicurezza, materie riservate alla competenza statale.
È stata, invece, recepita la
proposta di un maggiore ruolo delle regioni e delle province autonome nellambito
dei programmi concernenti le attività di istruzione e di formazione
professionale da svolgersi nei paesi di origine (articolo 16). In particolare,
si è prevista:
a) la possibilità che a tali programmi partecipino tanto nella fase propositiva quanto in quella realizzativa i predetti enti;
b)
lintroduzione di un apposito comma nel quale sono individuate le
finalità della predetta attività, indirizzata allinserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano sia allinterno
dello Stato che nei paesi di origine nonchè allo sviluppo di attività
produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.
Quanto al finanziamento di tali iniziative,
che nellemendamento della Conferenza unificata veniva demandato allo
Stato, non si è ritenuto di poter dare seguito alla proposta in
considerazione degli oneri di bilancio e dei conseguenti problemi di copertura
finanziaria che avrebbe comportato.
Per quanto riguarda le richieste formulate
e trasmesse dallAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI), è
stata accolta la proposta di una partecipazione presso il Gruppo di lavoro
di rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata nonchè la
richiesta che, prima di procedere alla determinazione del decreto-flussi,
sia acquisito il parere del predetto organo.
Non è stata recepita la proposta
di ridurre a cinque il numero degli anni richiesti per la carta di soggiorno
( anzichè i sei indicati nellarticolo 8), dal momento che
non sarebbe in linea con lindirizzo di politica legislativa a cui
è improntato lintero provvedimento.
Relativamente alla richiesta di non
sopprimere la disposizione contenuta nellarticolo 40 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che attribuisce
al sindaco la possibilità di intervenire in materia alloggiativa
nelle situazioni di emergenza, si è dato seguito mediante lintroduzione
di una disposizione transitoria (articolo 26, comma 3) in base alla quale,
fino alla realizzazione di una adeguata rete di centri di permanenza temporanea
e di assistenza da accertare da parte del Ministro dellinterno,
previo parere del Comitato per il monitoraggio della legge , il sindaco
conserva poteri di intervento in situazioni di particolare gravità;
sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni sullallontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri non in regola.
Non è stato possibile accogliere
la richiesta concernente listituzione di un «Fondo nazionale
per il rimpatrio volontario ed assistito» in considerazione degli
oneri che sarebbero derivati alla finanza pubblica e che non avrebbero
trovato la necessaria copertura.
Le proposte in ordine alla cosiddetta
«chiamata professionale» non sono state accolte in quanto reintrodurrebbero,
in sostanza, listituto dello sponsor che si è voluto
abolire per i risultati negativi che lo stesso ha prodotto.
Per il più volte richiamato
motivo della mancanza di una copertura finanziaria non è stata altresì
accolta la richiesta di istituire presso il Ministero dellinterno
un apposito «Fondo per le politiche sullasilo».
È stata recepita la richiesta
di inserire nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato un rappresentante dellACNUR (Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati). È stata, infine, accolta la
richiesta che il rappresentante dellente territoriale non sia designato
dalla Conferenza unificata, ma dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, atteso il carattere locale delle predette Commissioni. In considerazione
della circostanza che il numero dei componenti delle stesse poteva risultare
paritario (è infatti prevista solo in via eventuale la partecipazione
di un quinto membro designato dal Ministero degli esteri) si è previsto
che in caso di parità prevalga il voto del presidente.
1) Necessità dellintervento normativo
e impatto sulla normativa vigente
Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si interviene sistematicamente al fine di riconsiderare, in maniera complessiva, lattuale disciplina in materia di immigrazione. Lintervento deve ritenersi profondamente organico sulla complessiva disciplina legislativa concernente gli stranieri (descritti dallarticolo 1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), e, cioè, i cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea nonchè gli apolidi. A tal fine, si è tenuto conto anche delle proposte di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
Le linee portanti
del provvedimento sono fondamentalmente mirate a coniugare la permanenza
dellimmigrato nel territorio dello Stato con lespletamento
attuale o futuro di unattività lavorativa.
A tale scopo
è stato disegnato, in primo luogo, il nuovo istituto del «contratto
di soggiorno per lavoro», requisito essenziale per ottenere il rilascio
del relativo permesso di soggiorno, che introduce nellordinamento
una figura tipica di contratto di lavoro, nel quale sono obbligatoriamente
presenti, a pena di nullità, la garanzia abitativa e lobbligazione
ad apprestare i mezzi necessari al reimpatrio dello straniero. La stipula
del contratto avviene presso listituendo sportello unico per limmigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
È questa una seconda rilevante
innovazione sotto il profilo organizzativo: tale sportello è istituito
presso lufficio territoriale del Governo ed ha competenza sullintero
procedimento relativo allassunzione dei lavoratori stranieri, presupposto,
come si è detto, per lo stabile e legale ingresso dello straniero
nel territorio statale.
In terzo luogo, il testo legislativo
rivede il sistema di determinazione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale e per lavoro autonomo (cosiddetto decreto flussi). Al fine di
realizzare effettivamente gli scopi sottesi alladozione del relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la data della sua adozione
è stata fissata entro il 31 dicembre dellanno precedente a
quello di riferimento. Peraltro, qualora se ne ravvisi la necessità,
è stata prevista ladozione di ulteriori decreti infrannuali.
In caso di mancata pubblicazione del decreto suddetto, provvede, in via
transitoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto
nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.
Preordinato
a garantire il miglior funzionamento del sistema è listituzione
del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, presieduto dal Presidente
o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri
interessati alle singole questioni trattate nonchè da un presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
Il testo contiene,
inoltre, la revisione del sistema di espulsione dello straniero irregolarmente
entrato o soggiornante. In sostituzione delle attuali norme che prevedono,
salvo talune ipotesi, la preventiva intimazione a lasciare il territorio
dello Stato e che si sono rivelate non idonee a conseguire gli effetti
prefissati per il costante inadempimento dellobbligo a lasciare il
paese, la nuova disciplina prevede che lespulsione sia disposta,
in ogni caso, con accompagnamento alla frontiera mediante decreto motivato
immediatamente esecutivo.
Nelle disposizioni
che richiamano le competenze delle strutture ministeriali in materia di
extracomunitari si è tenuto conto degli interventi normativi successivi
alla data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, di riforma del Governo che, tra laltro,
allarticolo 11, ha previsto listituzione dellufficio
territoriale del Governo, disciplinato con successivo decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287. In proposito, si evidenzia
listituzione, presso tale ufficio, dello sportello unico per limmigrazione,
previsto dallarticolo 15 del disegno di legge, nonchè larticolo
22, con il quale si è precisato che la locuzione «ufficio periferico
del Ministero del lavoro», ricorrente nel citato testo unico n.
286 del 1998, va ora sostituita con quella «prefettura-ufficio territoriale
del Governo».
2) Elementi di drafting normativo
Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni direttamente sul citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e sul decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di «asilo» attualmente vigenti, anche al fine di non allargare ingiustificatamente il numero delle fonti normative.
Ogni articolo contenuto nel disegno
di legge va, quindi, a modificare, a sostituire o ad aggiungere disposizioni
contenute nei citati atti normativi. Tutte le disposizioni hanno una rubrica
che richiama quella della norma su cui si va ad incidere.
Per quanto concerne i nuovi istituti
introdotti dal provvedimento si è fatto ricorso allinserimento
di apposite disposizioni aggiuntive: a tal proposito si richiama larticolo
2, che introduce nel citato testo unico n. 286 del 1998, larticolo
2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio); l
articolo 5, che introduce nel medesimo testo unico larticolo 5-bis
(contratto di soggiorno per lavoro subordinato); larticolo 25 che
introduce gli articoli da 1-bis a 1-septies nel decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, in materia di diritto di asilo.
3) Analisi della compatibilità dellintervento
3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria
Non sono vigenti disposizioni comunitarie in contrasto con quelle recate dal disegno di legge.
Si è,
comunque, tenuto conto anche delle proposte di direttiva comunitaria presentate
dalla Commissione al Consiglio, attualmente in fase di definizione ed in
particolare:
della
proposta recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato (2000/0238-CNS);
della proposta
di direttiva relativa alle condizioni dingresso e di soggiorno
dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di
lavoro subordinato o autonomo (2001/0154 CNS);
della proposta
di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (9019/01).
3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali
È stato rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, in quanto la materia dellimmigrazione è riservata dallarticolo 1, comma 3, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in via esclusiva alla competenza dello Stato. Tale riparto, peraltro, non risulterà modificato dallentrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione.
Si è
inteso, altresì, rispettare le competenze in materia di collocamento
dei lavoratori non appartenenti allUnione europea, demandate alle
province dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Listituzione
dello sportello unico per limmigrazione presso lufficio territoriale
del Governo, infatti, non incide sulle competenze provinciali, in quanto
le nuove funzioni ad esso demandate sono strettamente connesse allingresso
dello straniero nel territorio dello Stato e sono, pertanto, preordinate
alla disciplina dellimmigrazione nonchè alla tutela dellordine
pubblico e della sicurezza, materie, questultime, riservate alla
competenza statale. Il provvedimento prevede, inoltre, il coinvolgimento
degli enti territoriali sia nel Comitato che nel gruppo tecnico istituiti
per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni in materia di
immigrazione. Le regioni, partecipano, altresì, alla predisposizione
ed organizzazione dei programmi di istruzione e di formazione professionale
nei paesi di origine, finalizzati al rilascio di un titolo preferenziale
ai fini della chiamata al lavoro.
Viene, infine,
prevista lacquisizione del parere della Conferenza unificata in ordine
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo. Tale decreto è, peraltro, predisposto in base ai dati
sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali di utenza.
Nellambito
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato è prevista la presenza anche di un rappresentante dellente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
4) Conseguenze concernenti norme di rango secondario
Lintervento dovrà essere attuato mediante opportuna modifica delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tale fine è stato previsto sia un termine di sei mesi per il necessario riallineamento delle disposizioni (articolo 26, comma 1), sia un termine più breve per la formulazione di tutte le norme regolamentari concernenti profili sostanzialmente «nuovi» (articolo 26, comma 2).
Si evidenzia che risultano presentate al Parlamento alcune proposte di legge recanti riforma della disciplina dellimmigrazione. Il loro esame, peraltro, non risulta ancora avviato.
A) Valutazioni relative alle misure fiscali
Articolo 1 (Cooperazione con Stati stranieri)
Con il comma, 1 lettera a), dellarticolo 1 del disegno di legge si dispone lestensione della lettera i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede la possibilità di detrarre dallimposta complessiva, sino ad un limite di 2.065,83 euro, i contributi versati ad ONLUS dalle persone fisiche, anche alle erogazioni liberali elargite in favore di iniziative missionarie ed umanitarie in Paesi non appartenenti allOCSE, sviluppate da organismi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con il comma
1, lettera b), del medesimo articolo 1 si dispone, altresì,
lestensione della lettera c-sexies) del comma 2 dellarticolo
65 del TUIR, che prevede, per i soggetti IRPEG, la deducibilità,
entro un limite di 2.065,83 euro o del 2 per cento del reddito dimpresa,
delle erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS e delle iniziative
missionarie ed umanitarie sopra indicate.
Dallindagine
sul settore non profit condotta a metà degli anni novanta
da ricercatori dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e dallIstituto per la ricerca sociale (IRS), si trae un ammontare
complessivo delle contribuzioni private agli organismi operanti nellambito
della cooperazione internazionale pari a circa 12,91 milioni di euro medi
annui.
Si suppone,
prudenzialmente, che il provvedimento in esame sia in grado di generare
ulteriori liberalità di ammontare pari a circa 25,82 milioni di
euro per tenere conto dellinflazione e del carattere più ampio
dei soggetti potenziali beneficiari delle erogazioni.
Per determinare
limpatto erariale è necessario distinguere le contribuzioni
delle imprese da quelle delle persone fisiche.
Si ipotizza
che il rapporto sia pari al 50 per cento, tenendo conto che le più
consistenti elargizioni delle imprese sono ancora pareggiate dalla diffusione
di quelle individuali.
Per le persone
fisiche, si ottiene una contrazione erariale (12,91 milioni di euro x 19
per cento) pari a circa 2,58 milioni di euro in termini di competenza.
Per le persone
giuridiche la perdita IRPEG, con unaliquota del 36 per cento (per
tenere conto dei soli contribuenti in utile), sarà pari a circa
4,65 milioni di euro in termini di competenza.
Ne consegue
che la perdita di competenza complessiva sarà pari a circa 7,23
milioni di euro.
In termini
di cassa, nellipotesi di unintroduzione della deduzione a partire
dal 2002 avremo:
(importi espressi in milioni di euro)
200220032004
12,39 7,23
Articolo 15 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
Larticolo in esame sostituisce interamente larticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare le principali variazioni apportate rispetto alla precedente stesura riguardano:
listituzione presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, di uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri;
la
presentazione di idonea e dettagliata documentazione (secondo specifiche
elencate) da parte del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia;
la
trasmissione delle informazioni in via telematica, a cura delle questure,
allufficio finanziario competente.
È evidente che laccentramento delle funzioni presso un unico sportello nonchè, e soprattutto, la formalizzazione della trasmissione dei dati dalle questure agli uffici finanziari competenti ha il potenziale effetto di produrre maggiori incroci e accertamenti e un effetto deterrente sullevasione (sia ai fini contributivi che fiscali).
Da quanto
emerge da unelaborazione dellIstituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), su dati Unioncamere
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Sistema informativo Excelsior
1999, il numero delle assunzioni previste nel biennio 1999-2000 di personale
extracomunitario risulta essere pari a circa 200.589 unità; di queste
il 51,2 per cento riguardano personale non qualificato e circa il 30,1
per cento è inerente alla categoria professionale di vendite e servizi
per le famiglie.
Si perviene
pertanto ad un numero di unità previste, per tali gruppi professionali,
pari a circa 163.100 per il biennio considerato.
Ipotizzando
che in tali specifici settori si manifesti leffetto deterrente delle
variazioni normative si avrà per il biennio considerato un numero
di assunzioni previste di circa 163.100 unità, ovvero circa 81.550
assunzioni annue.
Al fine di
valutare gli impatti sul gettito, si ipotizza che circa un 10 per cento
delle sopra citate assunzioni emerga totalmente e che un restante 10 per
cento sia da annoverarsi tra i lavoratori cosiddetti «grigi».
Emersione totale
Si stima che per gli 81.550 lavoratori stimati emergano circa 77,47 milioni di euro di retribuzioni corrisposte cui competono (considerando la prevalenza di collaborazioni domestiche) circa 10,33 milioni di euro di contribuzioni previdenziali.
Gli effetti sul gettito, in base a tali ipotesi, saranno i seguenti:
maggiori contributi INPS + 10,33 milioni di euro;
deducibilità
contributi INPS 1,03 milioni di euro;
maggiori
imposte (1)(1). + 7,75
milioni di euro.
Emersione parziale
Si ipotizza che la parziale emersione a carico di ulteriori 81.550 lavoratori produca effetti pari ad un terzo di quelli precedentemente stimati ovvero:
maggiori contributi INPS + 3,62 milioni di euro;
deducibilità
contributi INPS ;
maggiori
imposte + 1,55
milioni di euro.
In definitiva lintero
provvedimento produrrebbe i seguenti effetti (dati di competenza annua):
maggiori
contributi INPS + 13,94 milioni di euro;
deducibilità
contributi INPS 1,03 milioni
di euro;
maggiori
imposte +
9,30 milioni di euro.
Landamento di cassa
delle sole variazioni fiscali (ovvero i complessivi 8,26 milioni di euro),
nellipotesi che la norma decorra dal 2002, sarà il seguente
(in milioni di euro):
200220032004
3,1012,398,26
Le valutazioni di cui sopra
tengono conto del fatto che la deducibilità dei contributi si manifesta
in fase di autotassazione, ipotizzando che circa un terzo delle maggiori
imposte si manifesti sotto forma di ritenute.
Il combinato effetto degli
articoli 1 e 15 del disegno di legge può ritenersi, quindi, sostanzialmente
neutrale nellambito della finanza pubblica.
B) Valutazioni relative agli interventi gestiti dal Ministero dellInterno
Il disegno di legge introduce alcune rilevanti modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, circa le modalità di esecuzione dellespulsione amministrativa ed il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, finalizzato allattuazione dei provvedimenti di allontanamento.
In particolare,
la disposizione contenuta nellarticolo 11, comma 1, lettera c),
del disegno di legge mira, sotto il primo profilo, a capovolgere lattuale
impostazione dellarticolo 13 del decreto legislativo n. 286
del 1998, prevedendo che i provvedimenti di allontanamento dal territorio
dello Stato siano eseguiti sempre con accompagnamento alla frontiera. Lunica
eccezione è prevista per gli stranieri presenti in Italia con permesso
di soggiorno scaduto di validità da oltre sessanta giorni, di cui
non è stato chiesto il rinnovo, per i quali lespulsione continua
ad essere eseguita con intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.
Quanto al
secondo profilo, le disposizioni contenute nel comma 1 dellarticolo
12 del disegno di legge consentono il trattenimento negli appositi centri
dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento,
per un periodo massimo complessivo di sessanta giorni (in luogo degli attuali
trenta).
Tali innovazioni
legislative, mirate ad assicurare una maggiore effettività ai provvedimenti
di espulsione e respingimento, implicano:
a) un incremento del numero degli stranieri, destinatari di espulsione amministrativa, che dovranno essere accompagnati alla frontiera a mezzo della Forza pubblica, che può essere quantificato in 10.000 persone il primo anno e 36.000 negli anni successivi, in connessione con la realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea;
b) un corrispondente aumento (36.000 unità) degli extracomunitari destinatari della misura del trattenimento nei centri di permanenza temporanea, con un soggiorno che dovrebbe aggirarsi di media intorno ai trenta giorni.
Nel dettaglio:
Articolo 11 (Espulsione amministrativa)
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha valutato che dallattuazione della norma derivano i seguenti maggiori oneri:
Spese per acquisto dei titoli di viaggio per i cittadini stranieri allontanati
Il costo dei biglietti per il trasporto verso i Paesi di origine o provenienza dei cittadini stranieri destinatari dei provvedimenti di allontanamento dipende naturalmente dal tipo di vettore (aereo, marittimo, terrestre) e dalle destinazioni. Tenuto conto di ciò, si ritiene di poter calcolare il valore medio del biglietto in 413,17 euro. Ciò posto, lonere aggiuntivo, destinato a gravare per lesecuzione delle ulteriori 10.000 espulsioni coattive, può essere stimato in 4,13 milioni di euro il primo anno e in 14,87 milioni di euro per gli anni successivi (tabella 1).
Spese di missione relative ai servizi di scorta effettuati da personale delle Forze di polizia allinterno del territorio nazionale
Lesecuzione delle espulsioni coattive richiede in molti casi che il personale effettui allinterno del territorio dello Stato missioni per accompagnare gli stranieri presso le frontiere aeree, marittime, terrestri, nonchè per lesecuzione dei trasferimenti verso i centri di permanenza temporanea. In tali servizi è generalmente impiegato in media un operatore dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia per ogni straniero interessato al trasferimento e, pertanto, considerata una durata della missione pari a due giorni con un costo medio unitario di 214,85 euro, gli oneri aggiuntivi (gravanti sul capitolo 2505/1) assommano a 2,15 milioni di euro il primo anno ed a 7,73 milioni di euro in quelli successivi (tabella 2).
Spese di missione per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizio di scorta allestero
Per lespulsione degli stranieri segnalati come pericolosi o che hanno opposto resistenza allesecuzione dellespulsione, si provvede ad assicurare un servizio di scorta a bordo di voli di linea, con limpiego di due operatori di polizia dei ruoli non direttivi. Il costo delle missioni per operatore di polizia varia a seconda delle diverse destinazioni e può essere stimato in media in 1.187,85 euro. Premesso che tali servizi di scorta vengono svolti secondo i dati più recenti relativi al primo semestre di questo anno nel 5 per cento dei casi, si ricava che le spese di missione relative a questi servizi assommano a 1,19 milioni di euro il primo anno ed a 4,28 milioni di euro negli anni successivi. A questi vanno aggiunte le spese di missione per i servizi di scorta effettuati dal personale delle Forze di polizia in occasione dei rimpatri dei cittadini stranieri per mezzo di voli charter o con il noleggio di navi. Tenuto conto che a partire da questo anno il trattamento di missione allestero dovrà esser corrisposto anche per i servizi di scorta effettuati a bordo delle navi, una stima dei costi forfettaria per tali servizi può essere stimata in circa 0,52 milioni di euro il primo anno ed in 2,07 milioni di euro negli anni successivi (tabella 3).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 11
(in milioni di euro)
|
2002 |
||
2003 |
2004 |
Spese di viaggio per stranieri |
|
4,13 |
14,87 |
||
14,87 |
Missioni interne per scorte |
||
2,15 |
7,73 |
||
7,73 |
Missioni estere per scorte |
1,19 |
|
4,28 |
4,28 |
||
Spese di viaggio per scorte |
0,52 |
||
2,07 |
2,07 |
Totali in milioni di euro |
|
7,99 |
28,95 |
||
28,95 |
(Totali in miliardi di lire) |
||
(15,460) |
(56,056) |
||
(56,056) |
Articolo 12 (Esecuzione dellespulsione)
La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto, oltre alle premesse indicate in precedenza (incremento di 36.000 unità degli stranieri da accompagnare alla frontiera; periodo medio di permanenza nei centri intorno ai trenta giorni), anche delle seguenti considerazioni:
i centri attualmente operativi consentono una ricettività complessiva di circa 1.400 posti (comprensivi delle strutture di Lampedusa e Otranto), peraltro, non sempre totalmente utilizzabili a causa dei lavori di manutenzione dovuti ai continui danneggiamenti;
per
poter trattenere il numero degli stranieri atteso a regime (36.000 unità)
è necessario, tenuto conto che il prolungamento del periodo di trattenimento
dovrebbe comportare una presenza media nei centri di almeno trenta giorni,
predisporre strutture che consentano una ricettività di circa 3.800
posti;
nel
corso del 2002, a seguito dellattivazione di ulteriori strutture
in corso di costruzione è, comunque, possibile, avere già
complessivamente a disposizione 1.800 posti (Bologna, Modena ed ampliamento
Roma) e, pertanto, sarebbe necessario avviare un piano di realizzazione
di nuove strutture per una capienza di almeno ulteriori 2.000 posti;
ha valutato
i seguenti maggiori oneri derivanti dallapplicazione della norma.
Spese per la costruzione di nuovi centri
Al fine di incrementare la complessiva capienza di ulteriori 2.000 posti è necessario realizzare 10 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 6,20 milioni di euro, con un conseguente onere complessivo di circa 62 milioni di euro.
Al riguardo, considerati i tempi procedurali e tecnici per la individuazione e progettazione delle strutture e valutati altresì i tempi di entrata in vigore della norma, nellanno 2002 risulterà possibile attivare 2 dei 10 centri di accoglienza previsti, con un incremento della disponibilità di posti pari a circa 400 unità.
Spese per la gestione dei centri
Lattuale costo medio
per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza è
pari a 66,11 euro giornalieri per ogni straniero trattenuto.
Pertanto, considerato che nellarco del triennio con la costruzione di nuove strutture si renderanno disponibili ulteriori 2.000 posti, che porteranno la capienza ricettiva totale dei centri di permanenza temporanea e assistenza nel 2004 a 3.800 posti, il costo annuo di gestione dei predetti centri, a regime, risulterà pari a 91,41 milioni di euro (66,11 x 3.800 x 365 giorni).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 12 (in milioni di euro)
(tiene conto della dotazione di cui alle previsioni di
bilancio 2002 del capitolo 2356, pari a 41,32 milioni di euro)
Anno 2002 |
|
Spese costruzione per 2 nuovi centri |
12,39 |
Spese gestione: |
|
per gli attuali 1.400 posti |
33,78 |
per 400 nuovi posti derivanti da ampliamanto strutture esistenti realizzabile a partire dal 3º quadrimestre/2002 (4 mesi) |
3,15 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro: |
8,00 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire): |
15,500 |
Anno 2003 |
|
Spese costruzione per 4 nuovi centri |
24,79 |
Spese gestione: |
|
per gli attuali 1.400 posti |
33,78 |
derivante dallaumento della disponibilità realizzato nellanno 2002 (800 posti di cui 400 per ampliamento sedi attuali + 400 per realizzazione di 2 nuovi centri) |
19,26 |
derivante dallaumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2003 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro) |
2,38 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro: |
38,89 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire): |
73,300 |
Anno 2004 |
|
Spese costruzione per 4 nuovi centri |
24,79 |
Spese gestione: |
|
per gli attuali 1.400 posti |
33,78 |
derivante dallaumento della disponibilità realizzato nellanno 2002 (800 posti) |
19,26 |
-- derivante dallaumento della disponibilità realizzato nellanno 2003 (800 posti per realizzazione di 4 nuovi centri) |
19,26 |
derivante dallaumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2004 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro) |
2,38 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro: |
58,15 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire): |
112,600 |
Articolo 25 (Procedura semplificata) capoversi articolo 1-bis e articolo 1-quater
Il disegno di legge, allarticolo 25, inserisce dopo larticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ulteriori articoli, da 1-bis a 1-septies, in tema di revisione delle norme in materia di diritto di asilo.
In particolare la Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che le disposizioni di cui allarticolo 1-bis, commi 2 e 3, comportano lesigenza di realizzare centri appositamente destinati ai richiedenti asilo, mentre quelle relative allarticolo 1-quater prevedono listituzione delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha valutato i maggiori oneri derivanti dallapplicazione della norma. Tale valutazione si basa sulle seguenti premesse:
considerato che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel corso dellanno 2000, ha ricevuto circa 13.500 domande di asilo a cui devono aggiungersi i minori, il numero dei soggetti interessati dal provvedimento viene stimato pari a circa 15.000 soggetti;
alla
luce della emendata normativa, i tempi di permanenza dei richiedenti asilo
nei centri che dovranno essere appositamente realizzati per questa categoria
di soggetti saranno di circa venti giorni per consentire lespletamento
della procedura semplificata;
risulta
necessario realizzare 7 centri per un totale di 900-1.000 posti;
in
fase di prima applicazione della norma, durante il 2002 è comunque
possibile nelle more della realizzazione dei predetti centri di
accoglienza utilizzare le strutture governative di primo soccorso
già in attività ed ubicate nelle regioni Puglia e Calabria;
il
costo di realizzazione di una struttura di accoglienza per i richiedenti
asilo, raffrontato con quello necessario alla realizzazione di un centro
di permanenza temporanea e assistenza, può essere stimato in 3,099-3,615
milioni di euro a centro, inferiore dunque rispetto alle strutture di trattenimento
per le minori necessità di vigilanza e controllo;
i
costi di gestione delle predette strutture possono essere valutati in circa
66,11 euro pro die pro capite, identici a quelli dei centri di permanenza
temporanea.
Articolo 25 capoverso articolo 1-bis
Spese per la realizzazione dei centri di accoglienza
Considerata la necessità
di realizzare 7 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare
una spesa media di circa 3,62 milioni di euro, lonere complessivo
derivante da questa voce di spesa risulta pari a circa 25,306 milioni di
euro.
Spese per la gestione dei centri
Considerato il costo unitario giornaliero complessivo di 66,11 euro per gli oneri di accoglienza, le spese di gestione, a regime, per 950 richiedenti asilo per 365 giorni sono pari a circa 22,93 milioni di euro.
Articolo 25 capoverso articolo 1-quater
Spese relative allistituzione e al funzionamento di commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status di rifugiato
La Direzione generale dei
servizi civili, tenuto conto che la nuova norma prevede listituzione
di commissioni periferiche per lesame delle domande di asilo, da
ubicare nelle province di maggior afflusso di richiedenti asilo, comprese
le grandi aree metropolitane di Roma e Milano, e considerato che non dovrebbero
evidenziarsi necessità di nuovi oneri per aumento di personale negli
uffici territoriali del Governo, ha valutato in complessivi 557.773 euro
annui i maggiori oneri derivanti dallistituzione di 7 commissioni
territoriali.
In particolare sono state considerate le seguenti voci di spesa:
spese di interpretariato - lattuale Commissione centrale nel corso dellanno 2000 ha esaminato circa 12.000 domande di asilo con una corrispondente spesa di circa 232.405 euro per oneri connessi allinterpretariato. Analoga spesa, quindi, di circa 232.405 euro annui è presumibile per le esigenze delle istituende commissioni territoriali;
spese
per materiale informatico sono valutati in circa 90.380 euro,
pari a circa 12.911 euro per ciascuna commissione territoriale, gli oneri,
per il primo anno e per gli anni successivi, per le spese di manutenzione
ed implementazione dei supporti informatici;
spese
per la prima formazione dei componenti delle commissioni territoriali
sono valutate in 216.912 euro, pari a 5.165 euro per ogni componente
effettivo o supplente (42 soggetti) per un periodo di 30 giorni, per il
primo anno e per gli anni successivi, per sostenere gli oneri di prima
formazione di altro personale nonchè oneri per laggiornamento,
spese, eventuali, per canoni di locazione ove non fosse possibile reperire
locali idonei nellambito degli uffici territoriali del Governo e
dei beni demaniali, per complessivi 216,291 euro, pari a 30,987 euro per
ciascuna delle 7 sedi;
spese
connesse al funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di
asilo questa Commissione sostituirà lattuale Commissione
centrale con funzioni di solo coordinamento e indirizzo delle commissioni
territoriali e di limitate audizioni nei casi di revoca e cessazione dello
status di rifugiato, con oneri complessivamente valutati in 103.291
euro annui.
Il totale delle spese sopraindicate ammonta a circa 859.900 euro, da cui va detratto lattuale stanziamento di bilancio pari a 302.127 euro.
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 25 - capoverso articolo 1-quater (in milioni di euro)
(tiene conto della dotazione del capitolo 2359 disponibile
per le finalità di che trattasi pari a 7,75 milioni di euro)
Anno 2002 |
|
Erogazione del contributo giornaliero nel 1º semestre 2002 |
4,13 |
Spese di gestione per 450 posti a partire dal 2º semestre 2002 |
5,42 |
Spese relative allistituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro: |
2,37 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire): |
4,580 |
Anno 2003 |
|
Spese per la realizzazione di 7 centri |
25,31 |
Spese di gestione: |
|
per i primi 450 posti attivati nel corso del 2002 |
10,85 |
per gli ulteriori 500 posti a partire dal 2º semestre 2003 |
5,94 |
Spese relative allistituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro: |
34,91 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire): |
67,580 |
Anno 2004 |
|
Spese di gestione per 950 posti |
22,93 |
Spese relative allistituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro: |
15,74 |
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire): |
30,480 |
RIEPILOGO DEGLI ONERI
(in milioni di euro)
|
2002 |
||
2003 |
2004 |
Art. 11, comma 1, lettera c) |
|
7,99 |
28,95 |
||
28,95 |
Art. 12, comma 1 |
||
8,00 |
38,89 |
||
58,15 |
Art. 25 - capoversi articolo 1-bis e 1-quater |
2,37 |
|
34,91 |
15,74 |
||
Totale in milioni di euro (con arrotondamento) |
18,59 |
||
103,29 |
103,29 |
(Totali in miliardi di lire - con arrotondamento) |
|
(36) |
(200) |
||
(200) |
|
||
|
|
||
|
Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 25, capoversi articoli 1-bis e 1-quater, si provvede:
quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di risorse preordinate nellambito degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente;
quanto a 18,59 milioni di euro per lanno 2002 e a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo delle economie derivanti dalla riforma dellarticolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dallarticolo 15 del presente disegno di legge, che ha soppresso la facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino lattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dallINPS allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dellinterno.
A tale ultimo proposito
si segnala quanto segue:
nellambito
del bilancio INPS opera la Gestione per la regolazione dei rapporti debitori
verso lo Stato. Tale Gestione si fa carico della copertura dei disavanzi
delle gestioni pensionistiche ed è finanziata dal bilancio dello
Stato.
Larticolo 15 del
disegno di legge, nel sostituire integralmente larticolo 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprime la disposizione contenuta
nel comma 11 del predetto articolo 22, che prevede la possibilità
per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato lattività
lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere, laddove
la materia non risulti diversamente regolata da convenzioni internazionali,
la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore, presso
forme di previdenza obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo.
Lapplicazione
di tale nuova norma determina, pertanto, minori oneri a carico della Gestione
del Fondo nazionale lavoratori dipendenti stimata in circa 15,49-20,66
milioni di euro annui. Ciò consente di ridurre in pari misura il
disavanzo della stessa e, conseguentemente, un minore esborso da parte
della Gestione per la regolarizzazione dei rapporti debitori e, quindi,
da parte del bilancio dello Stato. Le disponibilità derivanti dal
minore esborso nellambito del bilancio dello Stato, nella misura
sopra indicata di 15,49-20,66 milioni di euro annui, possono, pertanto,
contribuire alla copertura delle maggiori spese derivanti dallattuazione
del presente disegno di legge.
Tenuto conto
della natura delle risorse in esame (contributi previdenziali) che sono
destinate a fronteggiare, sulla base di uno schema finanziario a ripartizione,
le spese pensionistiche, le stesse possono essere utilizzate per altre
ragioni di spesa per un periodo limitato di tempo non superiore ad un triennio.
Tabella 1
SPESE ANNUE RELATIVE ALLACQUISTO DEI TITOLI
DI VIAGGIO
PER STRANIERI DA ALLONTANARE
COATTIVAMENTE DAL TERRITORIO NAZIONALE
(in milioni di euro)
Primo anno |
Anni successivi |
|
Costo medio biglietto * |
413,17 |
413,17 |
Moltiplicato il numero delle ulteriori espulsioni effettuabili con le norme che si propongono |
10.000 |
36.000 |
Totale . . . |
4,13 |
14,87 |
(*) Limporto
è stato calcolato operando una media ponderata degli oneri sinora
sostenuti per rimpatri effettuati con vettori aerei, marittimi e terrestri.
Tabella 2
SPESE ANNUE DI MISSIONE RELATIVE AI SERVIZI DI SCORTA EFFETTUATI
ALLINTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE
PER ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI ESPULSIONE
(in milioni di euro)
Costo medio per missione: |
||
Diaria giornaliera ridotta per due giorni di missione |
23,76 |
|
Spese per i pasti (quattro) |
87,80 |
|
Spese per un pernottamento in un albergo «tre stelle» |
103,29 |
|
Totale . . . |
214,85 |
|
Primo anno |
Anni successivi |
|
Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati * |
10.000 |
36.000 |
Totale . . . |
2,15 |
7,73 |
(*) Si
è ipotizzato un utilizzo di personale in ragione di un operatore
dei ruoli non direttivi per ciascuno straniero da espellere.
Tabella 3
SPESE ANNUE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI SCORTA ALLESTERO
(in milioni di euro)
Spese per le missioni effettuate con il volo di linea
Costo medio unitario della missione per operatore di polizia (diaria media 129,115 x 2 giorni) |
258,23 |
|
Prezzo medio biglietto A/R |
929,62 |
|
Totale . . . |
1.187,25 * |
|
Primo anno |
Anni successivi |
|
Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati da 1.003.600 |
1,19 |
4,28 |
Spese per le missioni effettuate con vettori marittimi |
0,52 ** |
2,07 |
Totale . . . |
1,71 |
6,35 |
(*) Limporto
è comprensivo delle spese per il titolo di viaggio e del trattamento
di missione, tenuto conto che i relativi importi variano sensibilmente
in ragione della distanza dallItalia del paese di destinazione.
(**)
Limporto è stato determinato forfettariamente.
Tabella 4
RIEPILOGO DELLE SPESE PER LANNO 2002
(in milioni di euro)
Titoli di viaggio per stranieri |
4,13 |
Oneri per scorte allinterno del territorio
nazionale |
2,15 |
Oneri per scorte in viaggio |
1,71 |
Totale . . . |
7,99 |
(*) Stima dellincremento
delle espulsioni con accompagnamento nei primi mesi di applicazione delle
nuove norme.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono aggiunte le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b) allarticolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti allOCSE;».
2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
3. Alle minori entrate dovute dallapplicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per lanno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dallanno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla presente legge.
(Comitato per il coordinamento
ed il
monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo larticolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione
in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per listruttoria delle
questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico
di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità
e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia,
delle attività produttive, dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei
beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione
delle disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare
ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie sono definite
le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.».
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, anche per la durata,»;
b)
al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno»
sono aggiunte le seguenti: «non rilasciati per motivi di lavoro»;
c)
al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista
dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione
ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater. Possono inoltre soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dallarticolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno
non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno
e allINPS per linserimento nellarchivio previsto dal
comma 9 dellarticolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero
dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui allarticolo 29.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni.»;
e) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis,
lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera
b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti
casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;
f) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo
di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto
con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione dellAzione
comune adottata dal Consiglio dellUnione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.»;
g) dopo il comma
8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi
o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di
autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con le pene previste dallarticolo 476 codice penale. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo larticolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno
per lavoro subordinato) 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato
non appartenente allUnione europea o apolide, contiene, a pena di
nullità:
a) la garanzia da
parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per
il lavoratore;
b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.».
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 6, comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 da parte dellUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,».
(Sanzioni per linosservanza degli obblighi di comunicazione dellospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro».
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero lingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque compia attività
dirette a favorire lingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di
lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di
trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto
riguarda lingresso di cinque o più persone, è punito
con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71
euro per ogni straniero di cui è stato favorito lingresso
in violazione del presente decreto.»;
c) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Chiunque compia attività
dirette a favorire lingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è
stato favorito lingresso in violazione delle norme del presente decreto.
3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dellarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;
d) dopo il comma
9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio
di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua,
una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. I poteri di cui al comma
9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
9-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili,
anche per i controlli concernenti il traffico aereo».
(Espulsione amministrativa)
1. Allarticolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Lespulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione,
richiede il nulla osta allautorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate
in relazione allaccertamento della responsabilità di persone
concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e
allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione
del provvedimento è sospesa fino a quando lautorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare
la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo,
ai sensi dellarticolo 14.»;
b) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che
ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca
o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti
dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellavvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine
di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, questultima è
ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nullaosta allespulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dallarticolo 12 del presente
decreto.»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Lespulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.»;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che
si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene
lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto
pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.»;
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede lautorità che ha disposto
lespulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
lautenticità e ne curano linoltro allautorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso allassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allautorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonchè ove necessario, da un interprete.»;
f) i commi 6, 9
e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è
sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con larresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui
ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito larresto in
flagranza dellautore del fatto e, nellipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro lautore
del fatto si procede con rito direttissimo.»;
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in
ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia».
(Esecuzione dellespulsione)
1. Allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento
dellidentità e della nazionalità, ovvero lacquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice,
su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.»;
b) dopo il comma
5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia
stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza
temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,
è punito con larresto da sei mesi ad un anno. In tale caso
si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero, nuovamente
espulso ai sensi del comma 5-ter, che si trattiene senza giustificato
motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti
ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio larresto
dellautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o
alternativa alla detenzione)
1. Larticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. Lespulsione di cui
al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui allarticolo 13, comma
4.
3. Lespulsione di cui
al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi
uno o più delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva
è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta lespulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto.
6. Competente a disporre lespulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sullidentità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni.
7. Lesecuzione del decreto
di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza
e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena è estinta
alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione
di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende lesecuzione della pena».
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Allarticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e
indeterminato e lavoro autonomo)
1. Larticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza:
a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
d) dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per limmigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego
di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per
via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet
o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti
dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette allufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine
sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per limmigrazione,
nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione
della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia,
in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo
3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato
ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
6. Gli uffici consolari del
paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni
dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
limmigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di questultima,
trasmesso in copia allautorità consolare competente ed al
centro per limpiego competente.
7. Il datore di lavoro che
omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque
variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è
punito con la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per laccertamento
e lirrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dallarticolo
23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono allINPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per laccesso al lavoro e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi degli articoli 28 e seguenti; lINPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari»,
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione
del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri
per limpiego, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito con larresto da tre
mesi ad un anno e con lammenda di 2582,28 euro per ogni lavoratore
impiegato.
13. Salvo quanto previsto,
per i lavoratori stagionali, dallarticolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti
di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti allestero; in assenza di accordi specifici,
il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione
centrale per limpiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica».
2. Allarticolo 26, comma 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dellesistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallarticolo 5, comma 3-ter, per la concessione del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo».
(Prestazione di garanzia per laccesso
al
lavoro)
1. Larticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) 1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.
2. Lattività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;
b) allinserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno
dei paesi di origine;
c) allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
(Lavoro stagionale)
1. Larticolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per limmigrazione,
rilascia comunque lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e
non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore
di lavoro.
3. Lautorizzazione al
lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e
sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo
per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette
a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.
6. Il datore di lavoro che
occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dellarticolo 22, comma 12».
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica».
(Ricongiungimento familiare)
1. Allarticolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1)
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora
non abbiano altri figli»;
2) la lettera d) è abrogata;
b) commi 7, 8 e
9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata
allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente,
la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, lesistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, linteressato può ottenere
il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo
sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5».
(Centri di accoglienza e accesso
allabitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo».
(Disposizioni di contrasto
ai matrimoni
simulati)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti
asilo)
1. Lultimo periodo del comma 5 dellarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo larticolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento)
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione
delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base
alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare
o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli
non sia in possesso dei documenti di viaggio o didentità,
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto
nei seguenti casi:
a) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato
per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dallapprovazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture.
4. Per il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allarticolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata di cui allarticolo 1-ter,
e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il
luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti
asilo di cui allarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni
dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede allaudizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il
luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea
di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento,
il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento
per ulteriori trenta giorni per consentire lespletamento della procedura
di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni provvede allaudizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. Lallontanamento non
autorizzato dai centri di cui allarticolo 1-bis, comma 4,
equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è
competente allesame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano,
ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523.
6. Leventuale ricorso
avverso la decisione della commissione territoriale è presentato
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dallestero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
allesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dellAlto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento
dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro trenta giorni provvede allaudizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dellimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale
ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali,
di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni,
di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di
revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui,
allarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità
di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Contributi) 1. Possono
essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza
e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture
finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite
con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3.
Art. 1-septies. - (Norma transitoria)
1. Fino allemanazione del regolamento di cui allarticolo
1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure
attuali».
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati
a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
4. Dallapplicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(Norma finanziaria)
1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dallattuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per lanno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:
a) quanto a 18,59 milioni di euro per lanno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino lattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dallINPS allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dellinterno;
b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per 67,14 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.