Caro
Sergio,
solo oggi ho potuto riprendere in mano “Schema di una
proposta di riforma della normativa” da te elaborato. Da una lettura
attenta, ma un po’ affrettata, mi vengono questi appunti:
ART. 2 :
“Ai fini del rinnovo” aggiungerei: “per una seconda
volta”….. non si può infatti prevedere ripetuti rinnovi
senza vanificare il permesso per turismo.
ART. 3,
c.2: Specificherei “entro la quota fissata nel decreto di programmazione
dei flussi”: sempre per non aggirare il sistema delle quote.
ART. 3, c.
4. OK alla soppressione, la quale però richiederebbe subito dopo
l’aggiunta: “secondo la
quantità e le modalità….”.
ART. 9,
C. 2 – Mi sembra un po’ generico e facilmente esposto ad abusi.
Come minimo, in una riformulazione, aggiungerei: “condizioni di comprovato
pericolo”.
ART. 11,
c. 1: ma per quante volte può iscriversi o per quanto tempo? Se il
permesso è per lavoro a tempo determinato, bisogna esplicitare quale sia
il termine anche per la permanenza in Italia.
ART. 14:
l’aggiunta di “COMUNQUE” potrebbe risultare eccessiva,
perché è capace di dare appiglio a pretesti che, anziché
aiutare il minore, strumentalizzano il minore d altro scopo.
ART. 30,
comma 1 (pag. 7). Erroneamente è detto art. 31, si tratta del 30. E non si tratta di sostituire, ma di
aggiungere le parole.
ART, 15
c. 3: Forse si potrebbe completare così (riga 2): “dotato di
personale, anche dislocato territorialmente”.