Intervento
dell’avv. Marco Paggi
-26.09.2001-
- Parliamo ora del parere che è stato dato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della prima sezione in data 28 febbraio 2001 relativo all'applicazione dell'art.41 del Testo Unico sull'Immigrazione in materia d'erogazione e di diritto all'assegno sociale, alla pensione per invalidità civile o l'assegno civile per i ciechi e i sordomuti nei confronti dei cittadini extracomunitari.
Ricordo che l'art. 41 del Testo Unico
sull'immigrazione prevedeva la totale equiparazione dei cittadini
extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno ai cittadini
italiani per quanto riguardava la fruizione dei diritti in materia d'assegno
sociale, di pensione per gli invalidi civili, per l'assegno ai ciechi e sordo muti
e più in generale per tutte le misure d'assistenza sociale.
La legge finanziaria per l'anno 2000, che è entrata in vigore all'inizio
dell'anno 2001, ha ridotto la portata dell'art.41 del Testo Unico. Prima di
questa modifica era previsto, che l'equiparazione fosse riconosciuta agli
stranieri in possesso della carta di soggiorno e agli stranieri in possesso del
normale permesso di soggiorno.
Ora la legge Finanziaria, all'art.80 comma 19, ha stabilito che questi diritti
sono riconosciuti soltanto agli stranieri che hanno la carta di soggiorno.
Giustamente qualcuno ha osservato che è come dire che il cane si morde
la coda, perché per avere la carta di soggiorno ci vuole un reddito
minimo e solo poi, con la carta di soggiorno, si può avere la pensione
sociale. Se una persona però non ha il reddito minimo e ha quindi
bisogno della pensione sociale, non può avere la carta di soggiorno
perché non ha ancora quel reddito minimo e quindi è escluso dal
riconoscimento della pensione sociale.
La situazione è ancora peggiore
per quanto riguarda l'invalido civile. E' molto ampia la gamma di persone che
possono perdere questo diritto. Pensiamo per esempio a persone che arrivano in
Italia per motivi di lavoro e che hanno poi la sfortuna di essere colpiti da
una malattia che li rende invalidi. Per loro la situazione è molto
difficile perché non ci sono le condizioni per tornare a casa, ma non ci
sono nemmeno le condizioni legali per avere una pensione per invalidità
civile che permetta un minimo di sussistenza.
Per il momento la legge è questa e quindi chi ha la carta di soggiorno
può chiedere, se ci sono le condizioni previste, come per i cittadini
italiani, l'assegno sociale e altre forme d'assistenza sociale.
La legge finanziaria ha comportato una modifica che ha degli effetti diretti su
chi precedentemente aveva ottenuto il riconoscimento della pensione civile o di
altre forme di assistenza economica. Dall'inizio dell'anno 2001 questi diritti
vengono meno e, infatti, come avevamo già annunciato in precedenti puntate
dello sportello radiofonico, L'INPS l'ente erogatore di questi sussidi
economici, ha già cominciato a scrivere a tutti gli utenti per fornire
la carta di soggiorno, annunciando che se non sarà consegnata presso
l'istituto pagatore, l'erogazione dell'assegno sarà revocata.
Il parere del Consiglio di Stato
è stato divulgato solo poco prima delle ferie. La sospensione dei
sussidi in base alla nuova legge è attiva dall'inizio dell'anno 2001 e
quindi l'assegno, che prima era erogato, non sarà più concesso a
coloro che non sono in possesso della carta di soggiorno. Nel frattempo, se si
ha acquisito la carta di soggiorno, il sussidio sarà ancora effettivo.
Per le persone che per mesi hanno continuato a percepire quest'assegno, secondo
il Consiglio di Stato non ne avevano diritto. Quindi per il sussidio economico
che hanno ricevuto si può immaginare che l'ente erogatore tenterà
di recuperare le somme già pagate a partire con l'inizio dell'anno.
Questo perché sono state pagate senza che ci fosse da parte della legge
un effettivo obbligo.
Sembra di capire che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato non sia
legittimo pretendere il recupero delle somme già pagate.
La
conclusione più corretta, dal punto di vista legale è che l'ente
pagatore potrà revocare il riconoscimento degli assegni nei confronti di
chi non ha la carta di soggiorno. Tuttavia non si potrà chiedere la
restituzione di quanto già pagato, anche se questo è avvenuto
senza che esistesse l'obbligo legale di pagare.
Tutto ciò è possibile grazie al principio
dell'impossibilità di recuperare somme (erogate a titolo d'assistenza e
previdenza sociale), se queste somme sono state percepite in buona fede e sono
state già destinate a soddisfare le esigenze di sostentamento.
Per questo suggerisco agli interessati di appellarsi quando arriverà la
richiesta da parte dell'ente pagatore restituire le somme già percepite.
Progetto Meltingpot
Sportello giuridico