Nota: L’articolato che segue ripercorre, con lievi
aggiustamenti resi opportuni dagli sviluppi della riflessione in materia, le
proposte in merito a una riforma della normativa sull’immigrazione,
avanzate da numerose associazioni in vista delle scorse elezioni politiche.
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
“Testo unico”, dopo le parole
“per
la durata del soggiorno”
aggiungere
le seguenti:
“in
misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale”.
Successivamente,
nello stesso comma, sostituire il periodo
“I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1.”
con
il seguente:
“La disponibilita’ dei mezzi di sussistenza
puo’ essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni
bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti
ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la
disponibilita’ di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o
privato.”.[1]
1.
In fine al comma 5 dell'articolo 5 del Testo unico aggiungere il seguente
periodo:
"Ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo e' considerata
sufficiente la dimostrazione di
a)
disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa;
b) disponibilità di una somma non inferiore all’importo
dell’assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il
quale si chiede il rinnovo;
c)
disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo
previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza
assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio
nazionale e per il periodo di soggiorno."[2]
Articolo 3
Rilascio,
rinnovo e conversione del permesso di soggiorno
1.
Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico, dopo le parole
"sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio"
inserire
le seguenti:
",
inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi
per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno
solare precedente". [3]
2.
In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente
periodo:
"L'esistenza
di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di
cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che depositi in questura
fideiussione per la copertura delle spese di rimpatrio e gli elementi
identificativi determinati dal Regolamento di attuazione del persente Testo
unico sono considerate condizioni sufficienti per la conversione di un permesso
di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del
lavoro, rispettivamente."[4]
3.
Dopo il comma 9 dell’articolo 5 del Testo unico, e’ aggiunto il
seguente comma:
“10.
La ricevuta della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del
permesso e’ valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino
alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta.”.[5]
4.
Al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico, le parole
"nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"
sono
soppresse.[6]
Articolo 4
Utilizzazione
del permesso di soggiorno
1.
In fine al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico aggiungere il seguente
periodo:
"Qualunque
permesso di soggiorno puo' essere utilizzato per lo svolgimento di attivita'
saltuarie di lavoro autonomo."[7]
Articolo 5
Carta
di soggiorno
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 del Testo Unico sostituire le parole
"titolare
di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato
di rinnovi"
con
le seguenti:
"titolare,
al momento della richiesta, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per
motivi religiosi”.[8]
1.
In fine al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere i seguenti
periodi:
"Se il fatto
riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e
della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata
favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso
è sempre consentito l'arresto in flagranza."[9]
2. In fine al comma 6 dell'articolo
12 del Testo Unico aggiungere il seguente priodo:
"Queste
disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del vettore abbia
dato senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero
a bordo alla polizia di frontiera."[10]
Articolo 7
Provvedimento
di espulsione
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole
"L’espulsione
è disposta dal prefetto"
con
le seguenti:
"Il
prefetto puo' disporre l'espulsione".[11]
2.
Al comma 4 dell’articolo 13 del Testo unico, dopo le parole:
“accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica,”
inserire
le seguenti:
“previa
convalida dell’autorita’ giudiziaria,”.[12]
3.
Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole
"Si
procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica dello straniero"
con
le seguenti:
"Il
questore adotta la misura di cui all’articolo 14, comma 1, a carico dello
straniero”.[13]
4.
In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti
periodi:
"Nei
casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la
necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un
permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o,
quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore
procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo
straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone
l’espulsione.”[14]
5.
In fine al comma 14 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti
periodi:
“Il
Regolamento di attuazione del presente Testo unico stabilisce le
modalita’ per la cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo,
della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli
archivi del Sistema di Informazione Schengen di cui al Titolo IV della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificata e resa
esecutiva con Legge 30 settembre 1993, n. 388.”[15]
6.
Inserire, dopo il comma 15 dell’articolo 13, il seguente:
“15
bis. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o
con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilita’
predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri
che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti
previsti dal presente articolo.”.[16]
Articolo 8
Centri
di permanenza temporanea ed assistenza
Al
comma 2 dell’articolo 14 del Testo unico, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
“Il Regolamento di attuazione
del presente Testo unico stabilisce le modalita’ con cui deve essere
garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilita’
di
a) effettuare colloqui con
organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e
di allontanamento;
b) avvalersi dell’assistenza
di un difensore di fiducia e accedere al gratuito patrocinio;
c) recuperare effetti personali e
risparmi;
d) avvertire del trattenimento
familiari e conoscenti;
e) preservare l’unita’
familiare;
f)
ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;
g)
usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica e
spirituale.”.[17]
Soggiorno
per motivi di protezione sociale
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, dopo la parola
“rilascia”
e’
aggiunta la seguente:
“immediatamente”.[18]
2.
In fine al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, aggiungere il seguente
periodo:
"Qualora se ne presenti la necessita', il Questore rilascia
immediatamente allo straniero, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3
dell’articolo 29 e senza ulteriori formalita', il nulla-osta al
ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28
e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di
stabile residenza, condizioni di pericolo."[19]
1.
Dopo il comma 5 dell’articolo 21 del Testo unico, inserire il seguente:
“5
bis. Nell’ambito di programmi
approvati, anche, su proposta delle Regioni e delle Province autonome, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro,
nonché organismi internazionali di comprovata affidabilita’, enti
ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre
anni, possono essere previste corsi di istruzione e di formazione professionale
nei paesi di origine finalizzati a un inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano nel territorio dello Stato. Gli stranieri che completano
positivamente detti corsi sono iscritti nelle liste di cui al comma 5 o, in
mancanza, in liste appositamente predisposte.”. [20]
2.
Al comma 1 dell’articolo 22 del Testo unico, sostituire le parole
“articolo
21, comma 5”
con
le seguenti:
“articolo
21, commi 5 e 5 bis”.[21]
Articolo 11
Iscrizione
nelle liste di collocamento del lavoratore disoccupato
1.
Al comma 9 dell'articolo 22 del Testo Unico, sostituire le parole
"Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento"
con
le seguenti:
"Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo
determinato, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento, anche piu'
volte,".[22]
1.
Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico sostituire le parole da
"iscritti
in apposite liste"
fino
alla fine del periodo con le seguenti:
"iscritti
in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione
calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono stabilite le modalita' di iscrizione, per posta
ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma
annuale dell'iscrizione."[23]
Articolo 13
Lavoro
autonomo
1.
Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico, sostituire le parole
“di
importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria”
sono
sotituite con le seguenti:
“di
importo non inferiore all’importo annuo dell’assegno
sociale”.[24]
Articolo 14
Diritto
all’unita’ familiare e tutela dei minori
1.
All’articolo 28 del Testo unico, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
“e
tutela del superiore interesse del minore”.[25]
2.
Il comma 3 dell’articolo 28 del Testo unico e’ sostituito dal
seguente::
“3.
In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare o comunque riguardanti i minori, deve essere preso
in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176. Ai fini della valutazione di detto interesse si tiene
conto della volonta’ del minore e della sua famiglia.”.[26]
3.
Allla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del Testo unico, sostituire
le parole
“di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
con
le seguenti:
“di
un alloggio adeguato”.[27]
4.
Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole
“In
caso di separazione legale”
con
le seguenti:
“In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o
di separazione legale”[28]
5.
Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole
“il permesso di soggiorno
può essere convertito”
sono
inserite le seguenti:
“,
anche in assenza dei requisiti previsti dal presente Testo unico,”.[29]
6.
Al comma 1 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole
“il
minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato”
con
le seguenti:
“il
minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[30]
7.
Al comma 2 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole
“dello
straniero affidatario”
con
le seguenti:
“dello
straniero a cui e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[31]
8.
Al comma 2 bis dell’articolo 33 del Testo unico, come modificato dal
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
“Il
minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al
rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione e’
stata segnalata al Tribunale per i minorenni e’ equiparato al minore
straniero di cui al comma 2 dell’articolo 31 ai fini dello svolgimento di
attivita’ lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore
eta’, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32.”.[32]
1.
Dopo l’articolo 46 del Testo unico, e’ inserito il seguente
articolo:
“Articolo
46 bis
Difensore
civico dei diritti dello straniero.
1.
E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il
difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il
ruolo di garante dell'imparzialita’ e del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando,
anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni
nell’operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri
presenti sul territorio nazionale.
2.
Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sull'attivita’ svolta e sugli eventuali abusi,
carenze o disfunzioni riscontrati.
3.
L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e’
collocato presso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del
presente Testo unico. L’ufficio provvede alla pubblicazione in tempo
utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che
riguardano gli stranieri nonche’ delle indicazioni necessarie
all’ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalita’ di
comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali
abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.”.[33]
1.
Al comma 1 bis dell’articolo 49 del Testo unico, come modificato dal
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sostituire il primo periodo con i
seguenti:
“Agli
stranieri che abbiano presentato richiesta di permesso di soggiorno con le
modalità e nei termini previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 Ottobre1998, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, in
attuazione del documento programmatico di cui all’art. 3, comma 1,
e’ rilasciato il permesso di soggiorno peri i motivi ivi indicati, salvo
che debba essere adottato un provvedimento di espulsione per gravi motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Sono revocati gli altri
provvedimenti di espulsione eventualmente adottati a loro carico.”[34]
[1] Si fissa un livello minimo per i mezzi di
sostentamento necessari per l’ingresso e il soggiorno indipendente dai
motivi del soggiorno. Si stabilisce inoltre come la prova della capacita’
di sostentamento possa essere rappresentata dalla dimostrazione di
disponibilita’ di redditi in corso o pregressi, di risparmi, di contante,
di sussidi pubblici o privati, etc.
[2] Si consente il rinnovo del permesso di soggiorno per
turismo a condizione che le condizioni economiche dello straniero siano tali da
garantire un inserimento non marginale.
[3] Si chiarisce che tra i fatti nuovi che consentono il
rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali requisiti e' da
includere l'esistenza di una frazione non utilizzata della quota di ingressi
programmata per l'anno precedente.
[4] In analogia a quanto stabilito, per l'accesso al
lavoro autonomo, dal comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, si
prevede la possibilita’ di conversione del permesso di soggiorno ad altro
titolo in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del
lavoro, senza che sia necessario il preventivo rimpatrio dello straniero,
laddove se ne presenti l'opportunita' e risultino garantite la copertura delle
eventuali spese di rimpatrio e la possibilita’ di successiva
identificazione dello straniero.
[5] Si stabilisce che la ricevuta della richiesta di
rilascio, rinnovo o conversione del permesso e’ utilizzabile a tutti gli
effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione
dell’amministrazione sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali
ritardi dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello
straniero.
[6] Coerentemente con quanto stabilito dal comma
precedente, si rimuove, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per
studio in permesso per lavoro, la limitazione relativa al rispetto delle quote
fissate dal decreto di programmazione dei flussi.
[7] Si stabilisce, coerentemente con il comma 7
dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, che lo svolgimento di attivita'
saltuarie di lavoro autonomo e' sempre consentito allo straniero regolamente
soggiornante.
[8] Si stabilisce quali siano gli specifici permessi di
soggiorno il cui possesso abiliti alla richiesta, fermi restando gli altri
requisiti, della carta di soggiorno. Si chiarisce anche come, ai fini
dell’ottenimento della carta di soggiorno sia rilevante solo il permesso
di soggiorno di cui lo straniero e’ titolare al momento della richiesta,
non quello posseduto durante i cinque anni di soggiorno legale pregresso.
[9] Si introduce una specifica aggravante per il reato di
favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al
caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa. Si
prevede, in particolare, l'arresto facoltativo in flagranza.
[10] Si limita l'imposizione di sanzioni ai vettori che
portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo
tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di
potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi
il vettore tende a negare l’imbarco allo straniero privo di documenti,
senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.
[11] Si attenua la disposizione secondo la quale "l'espulsione
e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di
astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". In
tal modo si rende possibile (vedi successivo comma 4) l'applicazione del
dettato dell'art. 5, co. 5, 6 e 9, ovvero la limitazione del procedimento di
allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare l'Italia entro un
termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e
consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito).
[12] Alla luce della sentenza n. 105/2001 della Corte
Costituzionale, che ha chiarito come tale accompagnamento sia da considerare un
“atto coercitivo (...) che direttamente incide sulle liberta’ della
persona” e non sulla semplice liberta’ di circolazione, si sottopone
l’accompagnamento coattivo alla frontiera alla convalida
dell’autorita’ giudiziaria, in ossequio all’articolo 13 della
Costituzione.
[13] Si stabilisce che, in luogo dell'accompagnamento alla
frontiera del clandestino privo di documenti di identificazione, salvo che nei
casi di recidiva, sia adottata, nelle more dell'allontanamento dal territorio
dello Stato, la misura di trattenimento nel CPT. In tal modo e' maggiormente
tutelato il diritto al ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione.
[14] Si stabilisce che, ove il prefetto non ritenga di
dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso
per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo straniero di
lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un
divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio
assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio che lo
straniero si sottragga al provvedimento, rilevandone le impronte digitali, e
sanzionando con l'espulsione il recidivo.
[15] Si predispone un meccanismo di cancellazione
automatica, alla scadenza del divieto di reingresso per uno straniero espulso,
della corrispondente segnalazione al Sistema di Informazione Schengen
finalizzata alla non ammissione dello straniero nel territorio degli Stati
membri dell’Unione europea.
[16] Si stabilisce che siano predisposti programmi per il
rimpatrio assistito degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato.
[17] Si da’ dignita’ di legge alle norme
contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno sui diritti e doveri
per il trattenimento della persona ospitata nei Centri di permanenza
temporanea.
[18] Si chiarisce come il permesso per motivi di
protezione sociale debba essere rilasciato immediatamente, quando se ne
rilevino i presupposti, anche quando non sia immediatamente attivabile un
programma di inserimento sociale.
[19] Si prevede una forma di protezione per i familiari in
patria, facilitando, all'occorrenza, il ricongiungimento, anche in assenza di
requisiti di reddito e alloggio, e con procedura accelerata.
[20] Si mira a favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, per settori a qualificazione medio-alta, con la
realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di formazione nei
paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste di lavoratori da
proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori italiani.
[21] Vedi nota precedente.
[22] Si stabilisce come il meccanismo di iscrizione per un
periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento scatti anche in
caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso
contrario c'e' il rischio che la perdita del lavoro si traduca nella fine della
regolarita' del soggiorno; il lavoratore non avrebbe allora alcuna possibilita'
di cercare legalmente altra occupazione. Si chiarisce inoltre che a questo
dispositivo si ricorre tutte le volte che si conclude il rapporto di lavoro, e
non solo la prima volta che questo accade.
[23] Si stabilisce che la lista di prenotazione per l'ingresso
per inseimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia tenuta
presso il Ministero del lavoro anziche' presso le Rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione non debba
essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale
dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata
per posta ordinaria o per via informatica.
[24] Si stabilisce, in analogia con quanto fatto con
circolare del Capo della Polizia in relazione all'ultima regolarizzazione, che
il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo
deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella
di rilascio o di conversione, stante la difficolta', per lo straniero
provenienti da Paesi in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso o
dell’avvio dell’attivita’ autonoma non occasionale, la
prescritta disponibilita' di reddito.
[25] Vedi nota seguente.
[26] Si chiarisce come in tutti i provvedimenti
riguardanti i minori l’interesse del minore debba essere considerato, nel
rispetto della Convenzione di New York,
prevalente su qualunque altra esigenza, e come debba essere tenuta nella
opportuna considerazione, nella valutazione di tale interesse, la
volonta’ del minore e della sua famiglia.
[27] Si modifica, tenendo conto del diritto fondamentale
al ristabilimento dell’unita’ familiare, la disposizione in base
alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri familiari
deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti
dalle leggi regionali per l’edilizia popolare – requisiti che
risulterebbero eccessivamente stringenti perfino per molte famiglie italiane.
[28] Si chiarisce come tra i motivi di scioglimento del
vincolo familiare che giustificano la conversione del permesso per motivi
familiari in assenza degli usuali requisiti (vedi successivo comma 5) rientri
anche la morte del familiare.
[29] Si chiarisce come, ai fini della conversione del
permesso di soggiorno per motivi familiari in altro permesso, in caso di
scioglimento del vincolo familiare o di compimento della maggiore eta’,
si prescinda dalla verifica dei usuali requisiti.
[30] Si prevede, anche nei casi in cui il minore sia
sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei
a provvedere al suo mantenimento, l’iscrizione del minore di eta’
inferiore a quattordici anni nel permesso di soggiorno dello straniero cui
e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto.
[31] Si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi familiari, al compimento del quattordicesimo anno, anche nei casi in
cui il minore sia sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento.
[32] Si equipara il minore non accompagnato (titolare, ad
esempio, di un permesso per minore eta’), laddove non si proceda al suo
effettivo rimpatrio entro tre mesi, al coetaneo titolare di un permesso per
motivi familiari o per affidamento, in particolare riguardo alla
possibilita’ di accedere ad attivita’ lavorativa e di formazione e
di convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore
eta’, in un permesso per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o
per studio.
[33] Si istituisce il “Difensore civico nazionale
dello straniero”. Ha il compito di segnalare abusi, carenze e disfunzioni
nell’operato delle amministrazioni competenti in materia di immigrazione,
e di sollecitarne l’eliminazione. Il suo ufficio provvede a mettere in
rete, a disposizione di tutti gli interessati e in tempo utile, l'intero corpo
di disposizioni e circolari ministeriali relative alla condizione dello
straniero, con le indicazioni necessarie alla loro interpretazione.
[34] Si completa la regolarizzazione avviata nel 1998 con
il rilascio del permesso di soggiorno ai richiedenti che non l’abbiano
ancora ottenuto, salvi i casi in cui sussistano gravi ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato.