DISEGNO DI LEGGE XIII LEGISLATURA (approvato Camera marzo 2001) Capo I PRINCÌPI
GENERALI Art. 1. (Protezione
della persona) 1.
La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su
base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge,
in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e in armonia con le
convenzioni o accordi internazionali a cui l’Italia aderisce,
nonchè nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Capo II ASILO Art. 2. (Titolari del
diritto di asilo) 1.
Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
garantito: a)
allo straniero o all’apolide al quale è
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa
esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata
come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei
rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo ai sensi
della legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal
paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza
abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese a
causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche; b) allo
straniero o all’apolide che non possa o non voglia avvalersi della
protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente
abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare
sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel
territorio di tale paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà
personale o gli è impedito l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. 2.
Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui
all’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto
di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e
al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonchè alla persona
stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato. 3.
Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende
qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo,
salvo che sia diversamente disposto. Art. 3. (Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo) 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell’interno, è costituita la
Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato
il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi
della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell’asilo e su
ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla
presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale
ha sede presso il Ministero dell’interno e, in ogni caso, opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2.
La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è
presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale
è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima. 3.La
Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente
da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente
del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
d’ambasciata e da un dirigente del Ministero dell’interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi
del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR),
dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea, con particolare riguardo
ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato
e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo. 4.
Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell’interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con
qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti
civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un
supplente per l’esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso
di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del
presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre
componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni
della Commissione centrale possono svolgere attività in sede locale
con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio.
Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica non
inferiore a viceprefetto aggiunto. 5.
Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati, con
funzioni consultive. 6.
Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l’esigenza, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 7.
Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le
disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione
della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli
adempimenti derivanti dal contenzioso, l’assegnazione di personale, i
collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della
Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti
ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai
componenti della stessa. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri e
le modalità per l’attuazione dei progetti di collaborazione di
cui all’articolo 4, comma 3. Il decreto non deve determinare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 8.
Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è
messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell’interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima. 9.
Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri
funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in
posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nell’incarico e per lo stesso periodo non possono
ricoprire cariche elettive. 10.
Nell’ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio
di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per I Rifugiati. Il consiglio di presidenza all’inizio di
ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione
delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il
funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando
le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l’aggiornamento
dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e
del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a
disposizione dal Ministero dell’interno. 11.
Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all’articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna
prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè
territoriali determinati in relazione alle effettive necessità. 12.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione
centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
degli affari esteri e dell’interno una relazione
sull’attività svolta dalla Commissione nell’anno
precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro
il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione
con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano
il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo
contenuto con proprio parere. Art. 4. (Presentazione
della domanda di asilo) 1.
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del
luogo di dimora. 2.Non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo
12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero
presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea
di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della
presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. 3.La
domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve.
Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile
per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione
dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di
ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in
lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere
l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è
formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza
della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza
delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sono ammessi
ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno,
informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono
ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei
diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di
appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda
le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di
un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente
al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. 4.
Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda
stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi
dell’articolo 6, autorizza lo straniero all’ingresso nel
territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo
domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui
alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro
otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è
trasmessa con l’allegata documentazione alla Commissione centrale e in
copia alla questura. 5.
Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione
della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale. 6.
Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello
Stato e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza,
ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità
delle informazioni fornite dal richiedente asilo. 7.
Al richiedente asilo sono consentiti l’ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo
alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione
centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10. 8.
Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero,
rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia
autenticata del passaporto o documento trattenuto. 9.
Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o
apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte
domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è
fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui
all’articolo 2. Art. 5. (Minori non
accompagnati richiedenti asilo) 1.
Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i
minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro
il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di
persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria. 2.Qualora
la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all’articolo 6 è limitato all’individuazione dello Stato
competente per l’esame della domanda. 3.I
procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli
altri. 4.
Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all’eventuale riconoscimento allo
stesso del diritto di asilo. Art. 6. (Pre-esame della
domanda) 1.
La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se
l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda in
applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e,
in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente
infondata ai sensi del comma 5. 2.Il
pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni
successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o
presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell’interno di
cui all’articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame
è uno dei delegati di cui all’articolo 3, comma 11, che si avvale
di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura
e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un
rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I
Rifugiati o, su indicazione di quest’ultimo, uno degli appartenenti
alle organizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 3. Il
delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati o alla organizzazione dallo
stesso indicata l’inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel
predetto decreto del Ministro dell’interno, il funzionario di polizia
avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina,
abilitata allo svolgimento del pre-esame. 3.Al
richiedente asilo non è consentito l’ingresso o la libera
circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo
svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto
stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità
previste dall’articolo 14, commi 1 e 2. 4.
La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente: a) sia stato
già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata
protezione; b)provenga
da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza
presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana; c)sia
stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la
pace o contro l’umanità o un crimine di guerra o un grave
delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo
comma dell’articolo 8 del codice penale, o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come
previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra; d) risulti
perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un
tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali
cui l’Italia aderisce; e) sia stato
condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per
uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura
penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo
stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate
dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora
sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui
all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
5.
La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell’Unione europea, anche
non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centraledi cui all'art.
3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza
della medesima Commissione centrale, risulti in particolare che: a)i
motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del
diritto di asilo, ai sensi della presente legge; b)le
dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto
inconsistenti, generici e privi di sostanza; c)la
domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e
contraddittoria o inverosimile; d) la domanda
è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato
motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale ovvero al fine di evitare l’adozione di tale provvedimento. 6.
La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente
infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista
l’impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o
il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o
il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il
rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad
analoghe situazioni di pericolo. 7.
I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta
infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all’Italia
l’esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad
altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto
scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all’interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonchè all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite oer I Rifugiati.
a)risulti
da precedenti accertamenti la falsità della identità e della
cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo; b)il
richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del
trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi
dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286; c)il
richiedente asilo presti espressamente il suo consenso. 9.
Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 7, definisce le
modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle
conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli
altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento
presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13 del presente articolo,
ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10,
la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida
del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il
giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed
il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto
applicabili, si osservano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediata
o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato,
qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 14
del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso
ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del
provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame. 10.
Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonchè nelle more dell’allontanamento dal territorio dello Stato
del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono
disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per
l’ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale
per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di
cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le
procedure previste dall’articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
14.
In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti
asilo che non consenta l’espletamento del pre-esame nei due giorni
successivi alla domanda nè l’avvio degli stessi alle sezioni
speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, nè il ricovero
presso le strutture previste dall’articolo 40 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la
predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro
adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio
può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture
provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle
predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto
applicabili, le procedure previste dall’articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 7. (Esame della
domanda di asilo) 1.La
decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal
fine valuta: a) la domanda,
il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d’ufficio; b)le
dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte
alla Commissione; c)l’effettiva
situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si
è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla
situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell’allontanamento; d)
l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative
di tutela dei diritti civili ed umani. 2.
Qualora il richiedente asilo abbia chiesto di essere sentito,
l’audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione
necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza
giustificato motivo alla data fissata per l’audizione. 3.Chi
esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. 4.
In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione
centrale può disporre la designazione di personale specializzato per
lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale
presenza dello stesso personale durante l’audizione del richiedente.
L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto
necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente. 5.Il
richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. 6.
Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da
una persona di sua fiducia. 7.
L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione. 8.
L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente
sezione. 9.
L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato
dell’Alto Commisariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati e della
persona che assiste lo straniero. 10.
Al termine dell’audizione, la Commissione centrale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione
centrale. 11.
Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di
asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il
diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento. Art. 8. (Decisione sulla
domanda di asilo) 1.
Al termine dell’istruttoria la Commissione centrale adotta una delle
seguenti decisioni: a) riconosce il
diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla
presente legge; b)rigetta
la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti
dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5
dell’articolo 6; c) adotta il
provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui
all’articolo 9. 2.
La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato.
Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti
gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua
impugnazione. 3.La
Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla
audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi
alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente
un approfondimento dell’istruttoria. 4.
Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della
motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e
dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua
utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal richiedente. 5.
La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta
l’obbligo per l’interessato di lasciare il territorio nazionale
entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a
soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto
previsto dall’articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è
comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del
provvedimento e all’intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il
prefetto, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente
comma, dispone l’espulsione dell’interessato con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 6.
Il Ministero dell’interno, in collaborazione con l’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per I Rifugiati, la Croce Rossa Italiana o
con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata
affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli
stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo. Art. 9. (Decisione di
impossibilità temporanea 1.
La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti
necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche
sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l’inopportunità del rinvio del richiedente nel paese di origine
o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario,
può decidere che sussiste l’impossibilità temporanea al
rimpatrio. 2.Il
provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della
durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso
periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni
di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all’articolo 15 per lo
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d’asilo e
delle misure di assistenza e di integrazione di cui all’articolo 16. 3.
Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità, verificatisi in paesi non appartenenti
all’Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di
accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno
beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al
pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente
per territorio con le modalità previste dall’articolo 6. Ai
richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere
concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di
impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2. Art. 10. (Ricorsi) 1.
Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al
tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è
presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione
del provvedimento e consente all’interessato e ai suoi familiari di
cui all’articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per
richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di
validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per
motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle
relazioni internazionali. 2.Per
lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano,
in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del
Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l’interrogatorio del ricorrente e
l’assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere
altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha
l’obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia
di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e
può, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, fare depositare
in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione,
ogni controdeduzione. 3.La
sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è
comunicata alla questura competente che ne consegna una copia
all’interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed
intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque
giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all’ufficio di polizia di frontiera. 4.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, salvi i
casi di forza maggiore, il prefetto dispone l’espulsione
dell’interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. 5.
L’eventuale appello deve essere proposto a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L’appello
non sospende l’esecuzione della decisione della Commissione centrale e
dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione
dell’esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente
asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza
motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull’istanza di
sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. 6.
La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le
circostanze indicate nell’articolo 2 per il riconoscimento del diritto
di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della
Commissione centrale. 7.
Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal
presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Art. 11. (Riconoscimento
del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio) 1.
La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto
di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 3, comma 7. Il certificato è
consegnato all’interessato, per il tramite della questura, in allegato
alla copia della decisione. 2.
Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno
per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa
menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
Art. 12. (Rinnovo del
permesso di soggiorno 1.
L’interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno
per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura
del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza
del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui
all’articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in
senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia,
su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia
di immigrazione.
(Estinzione del
diritto di asilo e revoca 1.
Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle
condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10. 2.La
Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le
condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne
dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la
decisione all’interessato. 3.Il
permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore
competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora
l’interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di
soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo
giorno successivo alla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del
diritto di asilo. 4.
A seguito dell’accertamento in ordine alla estinzione del diritto di
asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero
può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale,
purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti
in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il
questore rilascia all’interessato il corrispondente permesso di soggiorno
o la carta di soggiorno. 5.
Contro la decisione che accerta l’insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al
tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve
essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione
negativa. 7.
Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa
rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza
necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale. 8.
Il Ministero dell’interno, in collaborazione con l’Alto
Commisariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati o con organizzazioni
umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in
patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di
asilo. Capo III MISURE DI ASSISTENZA Art. 14. (Misure di
carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo) 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell’interno, con proprio decreto, individua i posti di
frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi
tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone
l’istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente
sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui
all’articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere
organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate
per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità per l’acquisizione, anche a titolo
oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali
già esistenti. 2.Durante
la fase di pre-esame di cui all’articolo 6, il richiedente asilo deve
ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero
dell’interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la
questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di
un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di
idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le
donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti
locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare,
con onere a carico del Ministero dell’interno, una comunicazione
telefonica in Italia ed una all’estero. Per le predette attività
di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione
garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la
domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione
dell’istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due
giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente
il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente
predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato
nel centro di accoglienza di cui all’articolo 40, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a
carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3, art. 6. 3.Nei
casi eccezionali previsti dall’articolo 6, comma 14, le misure di
accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase
del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative
disposizioni di attuazione. 4.
Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma
dell’articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta,
l’assistenza e l’accoglienza immediata. Il successivo
mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato
all’accertamento dello stato di bisogno da parte del comune.
L’assistenza e l’accoglienza sono garantite per un periodo
comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del
diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti
giurisdizionali. 5.
Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire
l’assistenza e l’accoglienza di cui al comma 3, può
stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati di idonee strutture. 6.
Il Ministero dell’interno rimborsa ai comuni le spese da questi
sostenute per l’accoglienza, ivi compresi gli oneri per
l’eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale
accoglienza deve includere l’alloggio e il vitto, per l’ammontare
giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui
all’articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo
più economico per l’audizione dello stesso da parte della
Commissione centrale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nonchè
l’alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge
l’audizione. Art. 15. (Diritti del
titolare del diritto di asilo) 1.
Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è
riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e
modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano
con familiari stranieri. 2.Lo
Stato italiano promuove e favorisce l’integrazione del rifugiato e dei
suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall’articolo 16. 3.Il
rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma
1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di
conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e
le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei
titoli di studio italiani. 4.
Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in
particolare per quanto riguarda l’iscrizione ad albi professionali, e
può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti
dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. 5.
Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano
in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza
sanitaria. 6.
Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai
familiari ricongiunti che hanno diritto all’asilo qualora ne facciano
richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
Art. 16. (Misure di
assistenza e di integrazione 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri
competenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di
accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio
nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento
degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e
delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l’attuazione di tali programmi sono trasferite ai
comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati
residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività
di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
stessi. 2.Ai
rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di
prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo
è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in
alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza. 3.I
comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma
1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell’autosufficienza economica nonchè l’attivazione di
corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza. 4.
Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai
soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo
1999, n. 68. 5.
I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini
dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di
alloggi di edilizia economica e popolare. 6.
Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario
dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate
con il regolamento di cui al comma 1. 7.
Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono a carico
del bilancio del Ministero dell’interno.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 17. (Disposizioni
transitorie) 1.
L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il decreto del Ministro
dell’interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 3, comma 7. 2.I
procedimenti amministrativi per l’esame della domanda di asilo
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono
disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si
tratti di norme più favorevoli al richiedente. 3.
Il decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per
l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori,
opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante
la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di
accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni
domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti
questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata
in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status
di
rifugiato. Art. 18. (Disposizioni
finanziarie) 1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 27.125 milioni per l’anno 2001 e a lire 29.000 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno. 2.
Il Ministro deltesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
PROPOSTA DI LEGGE
N. 1554 Trantino, …
Capo I PRINCI'PI GENERALI
Art. 1. (Protezione della
persona).
Capo II ASILO Art. 2. (Titolari del
diritto di asilo). 1.Il
diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito: b)
allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della
protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente
abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare
sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel
territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà
personale o gli sia impedito o negato: 1)
l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola
in modo discriminante rispetto ai suoi cittadini o rispetto ai diritti goduti
dai cittadini del Paese di residenza abituale; Art. 3. (Commissione
centrale per il riconoscimento
del diritto di asilo). 1.Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e dell'interno, è istituita la
Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il
compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi
della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni
altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla
presente legge e dal regolamento di cui al comma 7. La
Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2.
La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è
presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale
è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima. 3.
La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore
a consigliere di ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento di cui al comma
7
devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione
europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la
determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle
condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo. 4.
Ciascuna sezione di cui al comma 3 è composta da
un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da
un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia
di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato
in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro
supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili
ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con
il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione
di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più
sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria
attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio
territoriale del governo competente per territorio. Per ciascuna
sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
viceprefetto aggiunto. 5.
Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive. 6.
Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia
e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le
modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni,
anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione
di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle
attività della Commissione medesima, nonché le indennità
di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2. Il decreto non deve
recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 8.
Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è
messo a disposizione dalla Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima. 9.
Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri
funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in
posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono
ricoprire cariche elettive. 10.
Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di
asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni,
di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i
mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale
assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Ministero dell'interno. 11.
Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun
ufficio territoriale del Governo secondo i criteri e le modalità
temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive
necessità. 12.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione
centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta
dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle
materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Analoga
copia viene trasmessa alla presidenza delle giunte regionali. Le competenti
Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere. Art. 4. (Presentazione
della domanda di asilo). 1.
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora. 2. La domanda di
asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale,
verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a
base della domanda stessa, deve produrre ed esibire ogni documentazione in
suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate
nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere e di ottenere informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
facoltà di cui può disporre nonché di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata,
ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di
frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione
e assistenza per i richiedenti asilo. Nella presentazione e nella
verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi,
ove possibile, di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale
appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale
facoltà. 3. Quando la
domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente
dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta
concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo
straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di
stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei
procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con
obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio.
La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura. 4. Il
richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione
della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale. 5. Il
richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e
indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica
sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo. 6. Al richiedente
asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio
dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della
decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede, con
proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per
assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento
del suddetto termine. 7. Il questore,
previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di
viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o
documento trattenuto. 8. Nei casi in
cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che
costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o
distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta
menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui
all'articolo 2, comma 2. Art. 5. (Minori non
accompagnati richiedenti asilo). 1.
Sono considerati minori non accompagnati,
ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di
un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore
agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la
potestà tutoria. 2.Qualora
la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità
che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente
comunicazione della domanda al tribunale per I minorenni territorialmente
competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è
limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda. 3.I
procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli
altri. 4.
Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso
del diritto di asilo. Art. 6. (Pre-esame della
domanda). 1.La
domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è
soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia
lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle
convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tale caso, se la
domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso
affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del
comma 5.
3.Al
richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione
nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del
pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma
10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2. 4.
La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente: c)sia
stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la
pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di
diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo
705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso colpevole di azioni
contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra; d) risulti
perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un
tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
10.
Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché
nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il
questore o il dirigente del posto di frontiera può disporre il
trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il
soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per I richiedenti
asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13.
Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
14.
In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti
asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi
alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri
di permanenza di cui al comma 13 del presente articolo, né il
ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda
comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di
garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente
per territorio può esercitare le attività previste dal
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove
necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei
richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si applicano, in quanto compatibili, le
procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 7. (Esame della
domanda di asilo). 1.La
decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tale
fine valuta: 2.Qualora
il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della
Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione
del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il
richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data
fissata per l'audizione. 3.Chi
esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo, cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
5.
Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in
una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un
interprete. 6.
Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona
di sua fiducia. 7.
L 'audizione ha per oggetto I fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la
documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione. 8.
L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione
speciale. 9.
L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I rifugiati e della persona
che assiste lo straniero. 10.
Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero
copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione
da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale. 11.
Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di
asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il
diritto di svolgere regolare attività lavorativa nel contesto di un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento. Art. 8. (Decisione sulla
domanda di asilo). 1.Al
termine dell'istruttoria di cui all'articolo 7 la Commissione
centrale adotta una delle seguenti decisioni: c)adotta
il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui
all'articolo 9. 2.La
Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella
decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli
elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella
decisione sono indicati le modalità e I termini per la sua
impugnazione. 3.La
Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla
audizione, con decisione da notificare non oltre I quindici giorni successivi
alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente
un approfondimento dell'istruttoria. 4.
Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della
motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e
dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua
utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile
dal richiedente. 5.
La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo
per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua
notificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1. A tale fine la decisione è comunicata alla competente
questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a
lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 6.
Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per I rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni
non governative umanitarie specializzate di comprovata affidabilità,
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), predispone
programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato
riconosciuto il diritto di asilo. 7.
In caso di evidente, eccezionale, rilevanza politica ai fini della sicurezza
nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione
sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro degli affari esteri. Art. 9. (Decisione di
impossibilità temporanea al
rimpatrio). 1.La
Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari
per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla
base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di
abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario,
può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al
rimpatrio. 2.Il
provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della
durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso
periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità temporanea al rimpatrio con
riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare
può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi
diritti previsti dall'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 16. 3.
Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea,
alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone I presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame
della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per
territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti
che non hanno ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo può
essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il
provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal
comma Art. 10. (Ricorsi). 1.Contro
la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del
diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo
regionale
del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato
nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di
soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni
internazionali. 2.Per
I procedimenti previsti dal presente articolo I termini stabiliti dagli
articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di
cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni,
nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono ridotti alla
metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio,
con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di due mesi
dalla data di deposito dello stesso. 3.La
sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso
del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne
consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di
soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro un
mese,
osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio
di polizia di frontiera. 4.
In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi I casi di
forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5.
L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione,
della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai
commi 3 e 4. 6.
Qualora il procedimento giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo
regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del
provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto
di svolgere attività lavorativa, nel contesto di un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato, fino alla definizione del ricorso dinanzi al predetto
tribunale. 7.
Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Art. 11. (Riconoscimento del
diritto di asilo, permesso di
soggiorno e documento di viaggio). 1.La
Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di
asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è
consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla
copia della decisione. 2.
Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno
per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa
menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale. Art. 12. (Rinnovo del
permesso di soggiorno e del documento di
viaggio). 1.L'interessato,
sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede
alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di
residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di
asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla
permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta
di soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia. Art. 13. (Estinzione del
diritto di asilo e revoca del
permesso di soggiorno). 1.Nei
procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle
condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10. 2.La
Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le
condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo, e ne dà
immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione
all'interessato. 3.
Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal
questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora
l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno
è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della
decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di
asilo. 4.
A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e
della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può
richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale,
purchè ne sussistano I presupposti in base alle disposizioni vigenti
in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la
carta di soggiorno. 5.
Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il
rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un
mese
dalla notifica della decisione negativa. 7.
Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa
rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza
necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale. 8.
Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per I rifugiati o con le organizzazioni non governative di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), può
predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano
titolari del diritto di asilo. Capo III MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14. (Misure di
carattere assistenziale in favore dei
richiedenti asilo). 1.Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, individua I posti di frontiera e le
questure presso cui si è registrato, negli ultimi tre anni, il maggior
numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza
provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il
richiedente asilo ed I suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il
pre-esame di cui all'articolo 6. I punti di accoglienza devono essere
organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate
per I richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono,
altresì, stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a
titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per l'accoglienza, qualora non
risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali
già esistenti. 2.Durante
la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo ha
diritto a
ricevere, se necessario, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a
carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia
ed infortunio, nonché il vitto e, se la permanenza presso il posto di
frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la
disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per
il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di
nuclei familiari, per le donne ed I minori devono essere resi disponibili, se
possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre
diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una
comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette
attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione
garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la
domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In caso di
presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante
I due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere
adeguatamente il richiedente asilo, nella stessa questura o in locali appositamente
predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso può
essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma
1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto
dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge. 3.Nei
casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 della presente
legge,
le misure di accoglienza e I relativi interventi di assistenza possono,
durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
delle relative disposizioni di attuazione. 4.
Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai
sensi
dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello
stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono
garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento
di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali. 5.
Il comune ove il richiedente ha fissato il proprio domicilio, al fine di
garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 2, può
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati di idonee strutture. 6.
Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per
l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in
strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto,
per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con
il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della
Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché
l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge
l'audizione. Art. 15. (Diritti del
titolare del diritto di asilo). 1.Il
titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta
la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello
Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui
è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri. 2.Lo
Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi
familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 16. 3.Il
rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studi in Italia,
nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire
per il conseguimento dei titoli di studio italiani. 4.
Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in
particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, purché
in possesso di titoli riconosciuti validi dall'ordinamento italiano, e può
avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge
ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato. 5.
Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano
in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza
sanitaria. 6.
Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai
familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano
richiesta e sulla base del solo vincolo familiare. Art. 16. (Misure di
assistenza e di integrazione in
favore dei rifugiati). 1.Entro
tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta, di concerto con I Ministri competenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un regolamento inteso a definire I programmi di accoglienza, di assistenza,
di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme
occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore
dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per
l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse
finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi. 2.Ai
rifugiati in stato di bisogno il Ministero dell'interno eroga tramite
il comune
un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei
mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma
1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza statale
o, comunque, a carico dello Stato. 3.I
comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma
1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua
italiana e di altri eventuali servizi di assistenza. 4.
Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai
soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo
1968, n. 482. 5.
I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia
economica e popolare. 6.
Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il
rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le
modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1. 7.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni
transitorie). 1.L'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento di
cui al
decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive
modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge. 2.I
procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle
norme vigenti anteriormente a tale data, a condizione che tali norme siano
più favorevoli al richiedente. Art. 18. (Disposizioni
finanziarie). 1.Il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge. |
PROPOSTA DI LEGGE N. 1738Soda, …
Capo I PRINCI'PI GENERALI
Art. 1. (Protezione della
persona). 1.La
Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base
individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in
attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le
convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché
nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Capo II ASILO Art. 2. (Titolari del
diritto di asilo). 1.Il
diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito: b)allo
straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione
del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale,
in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o I
propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di
tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o
gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana. 2.Salvo
che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1,
paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è
esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore
non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato. Art. 3. (Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo). 1.Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con I Ministri
degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata
"Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di
esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede
presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2.La
Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta
da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è
rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima. 3.La
Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente
da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente
del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di
viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente
articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per I rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per
la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato
e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo. 4.
Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e
umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un
supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di
parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del
presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre
componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più
sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria
attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio
territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna
sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
viceprefetto aggiunto. 5.
Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per I rifugiati, con funzioni consultive. 6.
Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di
presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con I
Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di
organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con
riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di
personale, I collegamenti di carattere internazionale relativi alle
attività della Commissione medesima, nonchè le indennità
di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai
presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono
stabiliti I criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 8.
Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è
messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, che assicura I compiti di segreteria della
Commissione medesima. 9.
Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri
funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in
posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire
cariche elettive. 10.
Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per I rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di
asilo nonchè I criteri di massima per il funzionamento delle sezioni,
di cui coordina le attività, determinando le modalità ed I
mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale
assegnato, entro I limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal
Ministero dell'interno. 11.
Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun
ufficio territoriale del governo secondo I criteri e le modalità
temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive
necessità. 12.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione
centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta
dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle
materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti
Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere. Art. 4. (Presentazione
della domanda di asilo). 1.La
domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora. 2.
Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al
comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico", nel caso in cui lo straniero presenti,
all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di
nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della
presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. 3.La
domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per
una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei
motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate
o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere
posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,
mediante
appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui
può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato
di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con
l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non
disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per I rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di
prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per I richiedenti
asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni
non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali,
se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le
amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione
e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove
possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di
personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di
tale facoltà. 4.
Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,
una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,
autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con
l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli
atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e
con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per
territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla
Commissione centrale e in copia alla questura. 5.
Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione
della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale. 6.
Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello
Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario, dispone I controlli per la verifica della veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asilo. 7.
Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel
territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica
della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 10. 8.
Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia
il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto. 9.Nei
casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o
apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte
domande o distinti verbali, salvo che per I figli minorenni, di cui è
fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare di cui all'articolo 2.
(Minori non
accompagnati richiedenti asilo). 1.Sono
considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, I minori
di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il
quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di
persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria. 2.Qualora
la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente
per l'esame della domanda. 3.I
procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli
altri. 4.
Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non
accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso
del diritto di asilo. Art. 6. (Pre-esame della
domanda). 1.La
domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è
soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia
lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle
convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la
domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso
affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del
comma 5.
3.Al
richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione
nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del
pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma
10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2. 4.La
domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente: b)provenga
da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza
presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
5.
La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un
membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in
particolare che:
c)il
richiedente asilo presti espressamente il suo consenso. 9.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità
di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del
consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il
funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la
più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza
temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia
già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione,
chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al
giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel
provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione
negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, si osservano
le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico. In
caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o
all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato,
qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo
unico.
Avverso
il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La
presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In
caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito
positivo del pre-esame. 10.
Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del
richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono
disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per
l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui
al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le
procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico.
14.
In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti
asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi
alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri
di permanenza di cui al comma 13, nè il ricovero presso le strutture
previste dall'articolo 40 del testo unico, e qualora la
situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti
misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il
prefetto competente per territorio può esercitare le attività
previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove
necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei
richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi
3, 4, 5 e 6, del testo unico. Art. 7. (Esame della
domanda di asilo). 1.La
decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal
fine valuta: 3.Chi
esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. 4.In
casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la
Commissione centrale può disporre la designazione di personale
specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una
idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente.
L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto
necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente. 5.
Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un
interprete. 6.
Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia. 7.
L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la
documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione. 8.
L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente
sezione. 9.
L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona
che assiste lo straniero. 10.
Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero
copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione
da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale. 11.
Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di
asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il
diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento. Art. 8. (Decisione sulla
domanda di asilo). 1.Al
termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti
decisioni: riconosce
il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla
presente legge; 3.La
Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla
audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi
alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente
un approfondimento dell'istruttoria. 4.Alla
decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della
motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e
dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua
utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal richiedente. 5.
La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo
per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua
notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello
Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A
tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che
provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il
territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo
di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 6.
Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni
umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone
programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato
riconosciuto il diritto di asilo. Art. 9. (Decisione di
impossibilità temporanea al rimpatrio). 1.La
Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari
per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla
base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di
abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può
decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio. 2.Il
provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della
durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso
periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso
concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il
rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti
all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del
diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui
all'articolo 16. 3.
Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea,
alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame
della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per
territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti
che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in
presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di
impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2. Art. 10. (Ricorsi). 1.Contro
la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del
diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo
di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel
termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui
all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta
di asilo,
di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per
richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali. 2.Per
lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano,
in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del
titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni
altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione
centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al
tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di
asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare
depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di
discussione, ogni controdeduzione. 3.La
sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è
comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato
disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di
lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di
frontiera. 4.In
caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di
forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5.
L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese
dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti
di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell' esecuzione della decisione
della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4
può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla
presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del
tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal
deposito del ricorso. 6.
La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le
circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di
asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione
centrale. 7.
Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal
presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Art. 11. (Riconoscimento del
diritto di asilo, permesso di soggiorno e
documento di viaggio). 1.La
Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di
asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è
consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla
copia della decisione. 2.
Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno
per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa
menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale. Art. 12. (Rinnovo del
permesso di soggiorno e del documento di
viaggio).
(Estinzione del
diritto di asilo e revoca del permesso di
soggiorno). 1.Nei
procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle
condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10. 2.La
Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le
condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo
ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne
dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la
decisione all'interessato. 3.Il
permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore
competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora
l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno
è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della
decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di
asilo. 3.A
seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e
della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può
richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale,
purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti
in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno. 5.
Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al
tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve
essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa. 7.
Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa
rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza
necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale. 8.
Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate,
può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non
siano più titolari del diritto di asilo. Capo III MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14. (Misure di
carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo). 1.Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le
questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il
maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di
accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del
comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si
svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza
dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di
ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche
a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza,
qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare
locali già esistenti. 2.Durante
la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve
ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero
dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il
vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura
si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo
adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei
servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed
i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il
riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a
carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed
una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè
per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella
fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo
unico.
In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile,
durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere
adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali
appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere
accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del
testo unico, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge. 3.Nei
casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza
e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame,
essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative disposizioni di
attuazione. 4.Il
comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma
dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta,
l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello
stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono
garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento
di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali. 5.
Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare
convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture. 6.
Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per
l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in
strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto,
per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con
il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della
Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio
ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione. Art. 15. (Diritti del
titolare del diritto di
asilo). 1.Il
titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta
la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato
e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è
consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri. 2.Lo
Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi
familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 16. 3..Il
rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri,
di conferimento delle borse di studio in Italia,
nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire
per il conseguimento dei titoli di studio italiani. 4.Il
rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in
particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e
può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti
dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato. 5.
Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano
in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza
sanitaria. 6.
Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai
familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano
richiesta e sulla base del solo vincolo familiare. Art. 16. (Misure di
assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati). 1.Entro
tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento
inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione
e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il
coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a
cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione
dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai
criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi
sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al
numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo
alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in
essere dai comuni stessi. 2.Ai
rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di
prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è
determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa,
vitto e alloggio in strutture di accoglienza. 3.I
comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma
1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua
italiana e di altri eventuali servizi di assistenza. 4.Qualora
il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver
compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini
delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5.
I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia
economica e popolare. 6.
Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il
rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le
modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1. 7.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del
bilancio del Ministero dell'interno. Capo IV DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni
transitorie). 1.L'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
3, comma 7. 2.I
procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati
alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati
dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme
più favorevoli al richiedente. 3.
Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma
1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione
dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad
ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di
entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame
delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla
Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura
prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le
domande di riconoscimento dello status di rifugiato. Art. 18. (Disposizioni
finanziarie). 1.All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 27.125 milioni di lire
per l'anno 2001 e a 14.970.250 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. 2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |