TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME
SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
TESTO MODIFICATO
DALLA
PROPOSTA DI LEGGE ALTERNATIVA A QUELLA PRESENTATA DAL
GOVERNO |
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TITOLO
I |
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PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 |
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(Ambito di applicazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo
comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il
disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello
Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il
valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’articolo
17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo
1998,
n. 40. |
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7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui
al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del
parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in
mancanza
del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti e doveri dello
straniero) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
1) |
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1. Allo straniero comunque presente alla
frontiera o
nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
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2. Lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti
in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa
è
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal
regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale. |
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5.
Allo straniero è riconosciuta
parità di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei
limiti e nei modi previsti dalla
legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando
ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per
quella
indicata dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia
ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui
è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale
interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità
di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o
di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero
che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non
si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi
di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano
nazionale, predispone ogni
tre
anni il documento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente
della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. Il Ministro dell’Interno presenta annualmente al
Parlamento
una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi
del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico
e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto
delle diversità e
delle
identità culturali delle persone, purché non confliggenti
con
l’ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei
Paesi
di origine. |
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4. Con uno o più decreti del Presidente
del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari,
sono
definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni
del
documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri
da
ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell’articolo
20. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità
con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell’anno
precedente. |
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5.
Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di
rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato,
con
particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua,
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della
persona umana. |
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6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dell’interno, si provvede
all’istituzione di Consigli territoriali per
l’immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni
locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle
esigenze
e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche
migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è
trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni
competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine,
il
decreto è emanato anche in mancanza del
parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL
SOGGIORNO |
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Art. 4 |
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(Ingresso nel territorio dello
Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
casi di
forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti. |
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2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine
o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al
rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello
straniero
relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del
visto
di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e
motivato che deve essere comunicato all’interessato unitamente alle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai
fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera. |
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3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero
che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche
per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all’articolo 3,
comma
1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico
o la sicurezza dello Stato o
di
uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per
la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione
delle persone, con i limiti
e le
deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero
che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno in misura proporzionalmente non
inferiore all'importo dell'assegno sociale e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro,
anche per il ritorno nel
Paese
di provenienza. La
disponibilita’ dei mezzi di sussistenza puo’ essere
comprovata
mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze
fideiussorie
assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi
prepagati o con atti comprovanti la disponibilita’ di risparmi o di
fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato. Non
potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico
o la
sicurezza dello Stato o di
uno
dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione
delle persone, con i limiti
e le
deroghe previsti nei suddetti accordi. |
4.
L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di
lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i
motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme
comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti
da
accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o
della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7. L'ingresso
è
comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità
prescritti con il regolamento di attuazione. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o
che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici
accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in
cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività
previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e
per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto
nonché ai soggiorni in case di cura ,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze. |
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3.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non può comunque essere: |
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a)
superiore
a tre mesi, per visite, affari
e
turismo; |
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b)
superiore
a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale estensione; |
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c)
superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
corsi pluriennali; |
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d)
superiore
a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato
e per ricongiungimenti familiari; |
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e)
superiore
alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente
testo
unico o dal regolamento di attuazione. |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per
il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione,
il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al
doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
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5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il
soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo
22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il
soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
22,
comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della
quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4
dell'articolo 3 per l'anno solare precedente. Ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno
per turismo e' considerata sufficiente la dimostrazione di
a)
disponibilita' di idonea sistemazione
alloggiativa; b) disponibilità di una somma non
inferiore all’importo dell’assegno sociale per il periodo,
non
superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
c)
disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo
previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero
polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per
il
territorio nazionale e per il periodo di soggiorno |
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni
di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano
seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
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7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
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8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su
modelli a
stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi
approvati
dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
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9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. |
9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. L'esistenza di una richiesta di
autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui
all'articolo
23 per il lavoratore straniero che depositi in questura fideiussione per
la
copertura delle spese di rimpatrio e gli elementi identificativi
determinati
dal Regolamento di attuazione del persente Testo unico sono considerate
condizioni sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno
rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato,
anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro,
rispettivamente. |
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10.
La ricevuta della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del
permesso e’ valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno,
fino
alla decisione dell’amministrazione sulla
richiesta |
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Art. 6 |
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(Facoltà ed obblighi inerenti al
soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
6; |
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r.d.
18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2°, e
148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi
di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4,
secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi
di lavoro (...), secondo
le modalità previste dal
regolamento di attuazione. Qualunque permesso di soggiorno puo' essere
utilizzato per lo svolgimento di attivita' saltuarie di lavoro
autonomo. |
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di
stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al
soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati. |
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3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento
di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito
con l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila.
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4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
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5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un
reddito,
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello
Stato. |
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6.
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto
può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto
è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al
divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni
caso
la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione
alla
questura territorialmente competente. |
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8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato
devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
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9.
Il documento di
identificazione
per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato
con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali. |
|
10.
Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
|
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Art. 7 |
|
(Obblighi dell’ospitante e del datore di
lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art.
147) |
|
|
|
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero
o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa
alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza. |
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del
documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta
servizio ed
il titolo per il quale la comunicazione è dovuta
. |
|
|
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari)
|
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art.
149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del
sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art. 9 |
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(Carta di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
7) |
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|
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per
sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno
cinque anni, titolare, al momento della richiesta, di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi
familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il
coniuge
e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato. |
2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o
di
cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia. |
|
3.
La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei
delitti di cui
all’articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non
colposi,
all’articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non
definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio
della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata
emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l’espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di
soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca
della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale
competente. |
|
4.
Oltre a quanto previsto per
lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare
della carta di soggiorno può: |
|
a)
fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto; |
|
b)
svolgere
nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che
la
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino; |
|
c)
accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo
che sia diversamente disposto; |
|
d)
partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando
previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C
della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale,
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una
delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata,
anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55. |
|
|
|
|
|
|
|
CAPO II |
|
|
|
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
|
|
ED ESPULSIONE |
|
|
|
Art. 10 |
|
(Respingimento) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
8) |
|
|
|
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai
valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico
per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è
altresì
disposto dal questore nei confronti degli
stranieri: |
|
a)
che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera,
sono fermati all’ingresso o subito dopo; |
|
b)
che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel
territorio per necessità di pubblico
soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di
cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a
norma del presente articolo è
tenuto
a prenderlo
immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello
straniero. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo
politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione
temporanea per
motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto è prevista l’assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera. |
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall’autorità di pubblica sicurezza. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 11 |
|
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
9) |
|
|
|
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure
di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilità
con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia
di protezione dei dati personali . |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e
dei
relativi contratti è
data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i
prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e
della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province
interessate, sentiti i
questori
e i dirigenti delle zone di
polizia
di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’interno
promuovono
le iniziative occorrenti, d’intesa con i Paesi interessati, al
fine di
accelerare l’espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l’efficacia dei provvedimenti previsti dal
presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei
limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di
concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
|
5.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al
fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile,
all’interno della zona di transito. |
|
|
|
|
|
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|
Art. 12 |
|
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine) |
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
10) |
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|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
|
|
2.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale,
non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
3.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in
concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e
nei
casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della
reclusione da
quattro a dodici anni e
della multa di lire
trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
è
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di
minori
da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici
anni e
della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico.
|
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza
ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo
che
siano necessarie speciali indagini. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione
di
illegalità dello straniero
o nell’ambito delle attività punite a norma del
presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. |
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione
di
illegalità dello straniero
o nell’ambito delle attività punite a norma del
presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. Se il fatto riguarda persone
destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la
pena
è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la
permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso
è
sempre consentito l'arresto in flagranza. |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi
che
lo straniero
trasportato sia in
possesso dei
documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo
degli
obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa italiana inerenti all’attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n.
689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi
che
lo straniero
trasportato sia in
possesso dei
documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa
italiana inerenti all’attività professionale svolta e al
mezzo
di trasporto utilizzato. Si
osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Queste
disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del vettore
abbia
dato senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello
straniero a bordo alla polizia di frontiera. |
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di
cui all’articolo
11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo
e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti
dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni
è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze
gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
|
8.
I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale,
salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne
facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi
dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
8-bis.
I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8,
non
possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione
dei beni confiscati. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate
a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal
fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, rubrica “Sicurezza pubblica”. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 13 |
|
(Espulsione
amministrativa) |
|
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
11) |
|
|
|
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri. |
|
2.
L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo
straniero: |
2.
Il prefetto puo' disporre l'espulsione quando lo straniero: |
a)
è
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell’articolo
10; |
|
b)
si
è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; |
|
c)
appartiene
a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della
legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n.
575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n.
646. |
|
3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale,
l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano
inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi una misura detentiva ai sensi dell’articolo 391, comma 5,
del
codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o
è
cessata, il questore può adottare la misura di cui
all’articolo
14, comma 1. |
|
4.
L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento
alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero
: |
4.
L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento
alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, previa convalida
dell’autorita’ giudiziaria, quando lo straniero : |
a)
è
espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con
l’intimazione; |
|
b)
è
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze
obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del
provvedimento. |
|
5.
Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a
mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2,
lettera
a), qualora quest’ultimo sia privo di valido documento attestante
la
sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto
conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento. |
5.
Il questore adotta la misura di cui all’articolo 14, comma 1, a
carico dello straniero espulso
ai
sensi del comma 2, lettera a), qualora quest’ultimo sia privo di
valido
documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento. |
6.
Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad
osservare
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio
di
polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai
sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto
di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare
e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo
si
sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
6.
Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad
osservare
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio
di
polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai
sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto
di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare
e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo
si
sottragga all’esecuzione del provvedimento. Nei casi in cui,
sulla
base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di
adottare
un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di
soggiorno
in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non
sia
possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento
delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi
all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone
l’espulsione.
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle
modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8.
Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il
termine
è di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
|
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e'
presentato
al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia
disposta
la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore
competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni
dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di
cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. |
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi,
il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte
alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari,
che
provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano
l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero
è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme
di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete. |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è
ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma. |
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso
è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò
non
sia possibile, allo Stato di provenienza. |
|
13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; in
caso di
trasgressione, è punito con l’arresto da due mesi a sei
mesi ed
è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
|
|
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato sul territorio dello
Stato. |
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente
la durata
per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato sul territorio dello Stato. Il
Regolamento
di attuazione del presente Testo unico stabilisce le modalita’ per
la
cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo, della
segnalazione
finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli archivi del
Sistema di
Informazione Schengen di cui al Titolo IV della Convenzione di
applicazione dell’Accordo
di Schengen, ratificata e resa esecutiva con Legge 30 settembre 1993, n.
388. |
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di
elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il
questore
può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma
1. |
|
|
15
bis. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana
o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata
affidabilita’ predispone programmi per un positivo reinserimento in
patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito
ad
uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo. |
16.
L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è
valutato
in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall’anno 1998. |
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|
Art.
l3-bis |
|
(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di
consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il
pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il
ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
|
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta. |
|
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per
Cassazione. |
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|
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|
Art. 14
|
|
(Esecuzione
dell’espulsione) |
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
12) |
|
|
|
1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,
ovvero
all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
|
2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,
è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica
con l'esterno. |
2. Lo straniero è
trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria
assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno. Il Regolamento di attuazione del presente Testo
unico stabilisce le modalita’ con cui deve essere garantita allo
straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilita’ di
a) effettuare colloqui con organismi di tutela
prima
della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di
allontanamento; b) avvalersi dell’assistenza di un
difensore
di fiducia e accedere al gratuito patrocinio; c) recuperare effetti personali e
risparmi; d) avvertire del trattenimento familiari e
conoscenti; e) preservare l’unita’
familiare; f) ricevere
visite da
parte di familiari e conoscenti; g)
usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica e
spirituale. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento. |
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 ed al
presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del
codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle
quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta
anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione. |
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni,
qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o
il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione
senza
ritardo al pretore. |
|
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione della misura. |
|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata. |
|
8.
Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di
linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di
assistenza
per stranieri. |
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di
altri Ministri. |
|
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|
Art. 15 |
|
(Espulsione a titolo di misura di
sicurezza) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre
che
risulti socialmente pericoloso. |
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Art. 16 |
|
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
della
detenzione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
14) |
|
|
|
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si
trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni
e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della
pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le
cause
ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, della presente
legge, può sostituire la medesima
pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. |
|
2.
L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza
non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all’articolo
13, comma 4. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
15) |
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|
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è
autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche
per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell’imputato o del difensore. |
|
|
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE
UMANITARIO |
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Art. 18 |
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(Soggiorno per motivi di protezione
sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
16) |
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|
|
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento
per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20
febbraio
1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,
il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il
parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso
di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad
un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento
per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20
febbraio
1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,
il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il
parere
favorevole della stessa autorità, rilascia
immediatamente uno speciale permesso di soggiorno per
consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale. Qualora se ne presenti la
necessita',
il Questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in assenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 29 e senza ulteriori
formalita', il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari
di cui
al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i
quali
si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di
pericolo. |
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui
risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento
alla
gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto
dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o
cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le
modalità
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti
per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi
da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente
locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e
la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata
di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per
motivi di
giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma
o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di
studi. |
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni,
allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione
a un
programma di assistenza e integrazione sociale. |
|
7.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5
miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1998. |
|
|
|
|
|
Art.19 |
|
(Divieti di espulsione e di
respingimento) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
17) |
|
|
|
1.
In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero
possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
|
2.
Non è consentita
l'espulsione,
salvo che nei casi
previsti dall’articolo 13, comma 1, nei
confronti: |
|
a)
degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o
l'affidatario espulsi; |
|
b)
degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell’articolo 9; |
|
c)
degli
stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalità
italiana; |
|
d)
delle
donne in stato di gravidanza
o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 20 |
|
(Misure
straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
18) |
|
|
|
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d’intesa con i
Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la
solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo
nell’ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente
testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
|
|
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate. |
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO III |
|
|
|
DISCIPLINA DEL LAVORO |
|
|
|
Art. 21 |
|
(Determinazione dei flussi di
ingresso) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato,
anche stagionale e di
lavoro autonomo,
avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di
cui all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì
assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non
appartenenti
all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale,
abbia
concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei
flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell’ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi
in
materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro
dei paesi di provenienza. |
|
2. Le intese o
accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione
in
Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l’esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al
termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull’andamento dell’occupazione e dei
tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero
dei
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea iscritti
nelle
liste di collocamento. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si
iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le
loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere
le
modalità di tenuta
delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e
della
previdenza sociale. |
|
|
5
bis. Nell’ambito di programmi
approvati, anche, su proposta delle Regioni e delle Province autonome,
dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori
di
lavoro, nonché organismi internazionali di comprovata
affidabilita’, enti ed associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
corsi di
istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine
finalizzati a
un inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano
nel territorio dello Stato. Gli stranieri che completano positivamente
detti
corsi sono iscritti nelle liste di cui al comma 5 o, in mancanza, in
liste
appositamente predisposte. |
6.
Nell’ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli
affari
esteri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,
può predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e
siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero
l’approvazione di
domande
di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi
progetti
anche per altri Paesi. |
|
7. Il regolamento di
attuazione prevede forme di istituzione di un’anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l’archivio organizzato dall’Istituto nazionale della
previdenza
sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
|
8. L’onere derivante dal presente articolo
è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall’anno
1998. |
|
|
|
|
|
Art. 22
|
|
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
20; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e
11 |
|
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma
13) |
|
|
|
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero
deve
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia
una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte
nelle
liste di cui all’art.
21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero
deve
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia
una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte
nelle
liste di cui all’art.
21, commi
5 e 5 bis, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di
lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
|
3.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia
l’autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21, previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili. |
|
4.
Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce
mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate
nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all’Unione europea con quote riservate. |
|
5.
L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
|
6. Salvo quanto
previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia
per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dell’autorizzazione al
lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
|
|
7. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o
comunque
idoneo per l’accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle
informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari”, da condividere con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate. |
|
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire
all’ufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo
straniero. |
|
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare
il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti
del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di
soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere
iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di
residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il
regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, anche ai fini dell’iscrizione del
lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi
lavoratori extracomunitari. |
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare
il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti
del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per
conclusione
del rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' essere iscritto nelle
liste
di collocamento, anche piu' volte, per il periodo di residua
validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione
provinciale del
lavoro, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle
liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero
il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire
duemilioni a lire seimilioni.
|
|
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall’articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività
lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in
loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
annuo. |
|
12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai
lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in
Italia. |
|
13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma
del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. |
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Art.
23 |
|
(Prestazione di garanzia per l’accesso al
lavoro) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli
l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla
pubblicazione
dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione
all’ingresso costituisce titolo
per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter
effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento
e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono
gli
altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote
stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del
documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro
e
non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un
anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
|
2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro
per
la solidarietà sociale di concerto con i Ministri
dell’interno e
del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un
elenco
degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta
garanzia. |
|
3.
La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il
quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto
può prestare in un anno. |
|
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di
cui all’articolo 3,
comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati
su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e
iscritti in
apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane,
con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto
di cui
al presente comma. |
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di
cui all’articolo 3,
comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati
su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e
iscritti
in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione
calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali sono stabilite le modalita' di iscrizione, per
posta
ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma
annuale dell'iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto
di cui
al presente comma. |
|
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|
Art. 24 |
|
(Lavoro stagionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale
con uno straniero devono presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti
di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate
secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
2.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro. |
|
3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove
mesi
nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a
gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi
datori di lavoro. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia
per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di
soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni. |
|
5.
Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite
convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri
ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello
previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative
all’accoglienza. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno
per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma
10. |
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Art. 25 |
|
( Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
23) |
|
|
|
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità,
agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo
le norme vigenti nei settori di
attività : |
|
a)
assicurazione
per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti; |
|
b)
assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali; |
|
c)
assicurazione
contro le malattie; |
|
d)
assicurazione
di maternità. |
|
2.
In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo
familiare e
per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il
datore di
lavoro è tenuto a versare all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all’importo
dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’articolo
45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli
ambiti e
le modalità degli interventi di cui al comma
2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa. |
|
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da
accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. E’ fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso
di
successivo ingresso. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 26 |
|
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
24) |
|
|
|
1.
L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato
un’attività non occasionale di lavoro autonomo può
essere
consentito a condizione che l’esercizio di tali attività
non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli
Stati
membri dell’Unione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie
deve
altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i
requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di
una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi
che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione
o della licenza prevista per l’esercizio
dell’attività che lo straniero intende
svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello
minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla
spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale o di corrispondente garanzia da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello
Stato. |
4.
Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l’Italia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero
degli
affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero
eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero
intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo,
con
l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si
riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3,
comma
4, e dell’articolo 21. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di
attuazione. |
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
|
|
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|
Art. 27 |
|
(Ingresso per lavoro in casi
particolari) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
|
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14,
commi 2 e
4) |
|
|
|
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito
delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri: |
|
a)
dirigenti
o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività
nel
territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
società
italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione
europea; |
|
b)
lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
|
c)
professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un’attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia; |
|
d)
traduttori
e interpreti; |
|
e)
collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un
anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di
uno
degli Stati membri dell’Unione europea residenti
all’estero che si trasferiscono in Italia,
per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
f)
persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato; |
|
g)
lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro,
per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a
lasciare
l’Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; |
|
h)
lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione; |
|
i)
lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi
direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero
presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art.1655 del
codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie; |
|
l)
lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all’estero; |
|
m)
personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
|
n)
ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento; |
|
o)
artisti
da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell’ambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
p)
stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981,
n. 91; |
|
q)
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
|
r)
persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l’Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità
di giovani
o sono persone collocate “alla pari”. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze
dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla
osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a
tre
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale.
I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attività né la qualifica di assunzione. Il
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le
Autorità di
Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il
rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
|
|
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale
aventi sede in Italia. |
|
5.
L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all’Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati
confinanti. |
|
|
|
|
|
TITOLO IV |
|
|
|
DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E
TUTELA
DEI MINORI
|
|
|
|
Art. 28 |
Art. 28 |
(Diritto all'unità
familiare) |
(Diritto all'unità familiare e tutela
del
superiore interesse del minore) |
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
26) |
|
|
|
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato
per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o
per
motivi religiosi.
|
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte
salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del
regolamento
di attuazione. |
|
3.
In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse
del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1,
della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
3.
In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare o comunque riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con
carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione
sui diritti del fanciullo del
20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. Ai fini della valutazione di detto interesse si tiene
conto
della volonta’ del minore e della sua famiglia. |
|
|
|
|
Art.29 |
|
(Ricongiungimento
familiare) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
27) |
|
|
|
1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari: |
|
a)
coniuge
non legalmente separato;
|
|
b)
figli
minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
c)
genitori
a carico;
|
|
d)
parenti
entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la
legislazione italiana.
|
|
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono
equiparati ai figli. |
|
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilità:
|
|
a)
di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente
dimorerà; |
a)
di
un alloggio adeguato,
ovvero,
nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di
uno
dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; |
b)
di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare,
al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o
più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche
del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
|
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito
di cui
al comma 3.
|
|
5.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è
consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari
con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
|
|
6.
Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
|
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato
può ottenere il
visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura,
da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
|
|
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
Art.30 |
|
(Permesso di soggiorno per motivi
familiari) |
|
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
28) |
|
|
|
1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato: |
|
a)
allo
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con
visto
di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
|
|
b)
agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
|
|
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del
familiare
è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La
conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza
del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora
detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
|
|
d)
al
genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.
|
|
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
|
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti
per
il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 ed è
rinnovabile
insieme con quest’ultimo.
|
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o
di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero
titolare
della carta di soggiorno di cui all’articolo 9, è
rilasciata una
carta di soggiorno.
|
|
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può
essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di
età per lo svolgimento di attività di
lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o di
separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di
età, il permesso di soggiorno può essere convertito,
anche
in assenza degli requisiti previsti dal presente Testo
unico, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso
al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice
di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre
il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra
tassa. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma
è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall’anno
1998. |
|
|
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|
Art. 31 |
|
(Disposizioni a favore dei
minori) |
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
29) |
|
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|
1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra
quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il
minore che
risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n.
184, è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo,
se
più favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo
dell’iscrizione.
|
1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra
quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il
minore che
risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n.
184, ovvero sottoposto a
tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a
provvedere al suo mantenimento,
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
dello
straniero al quale è affidato o alla cui tutela e’
sottoposto e segue la condizione giuridica di
quest’ultimo, se più favorevole. L’assenza
occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della
convivenza e il rinnovo dell’iscrizione. |
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero
dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno. |
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero
dello
straniero a cui e’ affidato o alla cui tutela e’
sottoposto è rilasciato un permesso di soggiorno
per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età,
ovvero
una carta di soggiorno. |
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute
del
minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione
è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al
questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta
del
questore, dal Tribunale per i minorenni.
|
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Art. 32 |
|
(Disposizioni concernenti minori affidati
|
|
al compimento della maggiore
età) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
30) |
|
|
|
1.
Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi
1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della
legge 4
maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo
23. |
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Art.
33 |
|
(Comitato per i minori stranieri
) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
31) |
|
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|
1.
Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate è istituito,
senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno e
di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell’Unione
province d’Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo
del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a
sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane,
nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio
dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi
sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per
le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1.
Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo
che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per
le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1.
Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo
che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Il minore straniero non
accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro
sessanta
giorni dal momento in cui la sua condizione e’ stata segnalata al
Tribunale per i minorenni e’ equiparato al minore straniero di cui
al
comma 2 dell’articolo 31 ai fini dello svolgimento di
attivita’
lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore eta’, le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32. |
3.
Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso
il Dipartimento medesimo. |
|
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|
|
|
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|
TITOLO V |
|
|
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE. |
|
|
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|
CAPO I |
|
|
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA
SANITARIA |
|
|
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|
Art. 34 |
|
(Assistenza per gli stranieri
|
|
iscritti al Servizio sanitario
nazionale) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
32) |
|
|
|
1. Hanno l’obbligo di iscrizione al
servizio
sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia
dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale : |
|
a)
gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento; |
|
b)
gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza. |
|
2. L’assistenza sanitaria spetta
altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle
more
dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di
stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato
fin
dalla nascita il medesimo trattamento dei minori
iscritti. |
|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a
carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve
essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di
importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e
all’estero. L'ammontare del contributo è determinato con
decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio
e della programmazione economica e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
4. L’iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale può essere altresì
richiesta: |
|
a)
dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi
di studio ; |
|
b)
dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo
il 24 novembre 1969,
ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n.
304. |
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a
titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3. |
|
6. Il contributo per gli stranieri indicati al
comma
4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a
carico. |
|
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in
cui dimora
secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione. |
|
|
|
|
|
Art. 35 |
|
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
|
|
non iscritti al Servizio sanitario
nazionale) |
|
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
33) |
|
|
|
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini
stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti
tenuti
al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. |
|
2. Restano salve le norme che disciplinano
l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti
dall’Italia. |
|
3. Ai cittadini stranieri presenti sul
territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate,
nei
presidi pubblici ed accreditati,
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e
collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
a)
la
tutela sociale della gravidanza e della maternità, a
parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo
1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità
di trattamento con i cittadini italiani ; |
|
b)
la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c)
le
vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni; |
|
d)
gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
e)
la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica
dei relativi focolai. |
|
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
|
|
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte
dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano. |
|
6. Fermo restando il finanziamento delle
prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni
contemplate
nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli
interventi di emergenza. |
|
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|
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Art. 36 |
|
(Ingresso e soggiorno per cure
mediche) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
34) |
|
|
|
1. Lo straniero che intende ricevere cure
mediche in
Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo
conto del
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell’interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse. |
|
2. Il trasferimento per cure in Italia con
rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì
consentito
nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità
d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle
spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. |
|
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha
una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate. |
|
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia
di
profilassi internazionale. |
|
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|
CAPO II |
|
|
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
|
|
E DIRITTO ALLO STUDIO E
PROFESSIONE |
|
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|
Art. 37 |
|
(Attività
professionali) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
35) |
|
|
|
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo
quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga
gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di
laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello
Stato di
appartenenza. |
|
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi
titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. |
|
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite
in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione. |
|
4. In caso di lavoro subordinato, è
garantita
la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i
cittadini
italiani. |
|
|
|
|
|
Art. 38 |
|
(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
36) |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi
4 e
5) |
|
|
|
1. I minori stranieri presenti sul territorio
sono
soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di
accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica. |
|
2. L’effettività del diritto allo
studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali
anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l’apprendimento della lingua italiana. 3. La
comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio
tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni. |
|
4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di
una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con
le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e
con le organizzazioni di volontariato. |
|
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di
convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono: |
|
a)
l’accoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l’attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e
medie ; |
|
b)
la
realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri
adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio
della
scuola dell’obbligo ; |
|
c)
la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese
di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
d)
la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana ; |
|
e)
la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per
l’Italia. |
|
6. Le regioni, anche attraverso
altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia,
sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
7. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione: |
|
a)
delle
modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali,
con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento
del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado
e dei criteri per l’adattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
b)
dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico ,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori
culturali qualificati; |
|
c)
dei
criteri per l’iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico; |
|
d)
dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e
5. |
|
|
|
|
|
Art. 39 |
|
(Accesso ai corsi delle università)
|
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
37) |
|
|
|
1. In materia di accesso all’istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio
è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo. |
|
2. Le università, nella loro autonomia e
nei
limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative
volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai
corsi
universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all’inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività
di
orientamento e di accoglienza. |
|
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati : |
|
a)
gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello
studente straniero; |
|
b)
la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
c)
l’erogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a
partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle
provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di
reciprocità; |
|
d)
i
criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini
dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione
delle
provvidenze di cui alla lettera c); |
|
e)
la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all’istruzione universitaria in
Italia; |
|
f)
il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. |
|
4. In base alle norme previste dal presente
articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente,
con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell’interno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
l’accesso
all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti
all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento
per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia
che
si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
5. E’ comunque consentito l’accesso
ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia
o, se conseguito all’estero,
equipollente. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO
E |
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ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 |
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(Centri di accoglienza. Accesso
all’abitazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
38) |
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1. Le regioni, in collaborazione con le
province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal
turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando
vengano
individuate situazioni di emergenza,
può disporre l’alloggiamento nei centri di
accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul
soggiorno
nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull’allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni. |
|
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve
tempo
possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei
a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti.
Ogni
regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e
consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
|
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle
immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile,
all’offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e
all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito
di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del
reperimento di
un alloggio ordinario in via definitiva. |
|
5. Le regioni concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per
opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di
cui
abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da
destinare
ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per
motivi
familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono
essere
in conto capitale o a fondo perduto e comportano l’imposizione,
per un
numero determinato di anni, di un vincolo sull’alloggio
all’ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il godimento dei
contributi
e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base
dei
criteri e delle modalità previsti dalla legge
regionale. |
|
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno
e
gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente
predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l’accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e
locazione
della prima casa di abitazione. |
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Art. 41 |
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(Assistenza sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
39) |
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1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella
loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste
per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli
indigenti. |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art. 42 |
|
(Misure di integrazione
sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
|
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943,
art.2) |
|
|
|
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle
proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e
con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei
Paesi
di origine, favoriscono: |
|
a)
le
attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e
della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto
del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni; |
|
b)
la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella
società
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di
integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni
pubbliche e dall’associazionismo, nonché alle
possibilità
di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
c)
la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente
soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa
di informazione sulle cause
dell’immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
|
d)
la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al
comma 2 per l’impiego
all’interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni
e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguisitici e religiosi; |
|
e)
l’organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una
società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
2. Per i fini indicati nel comma 1
è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione. |
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla
rimozione
degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e
dei
doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’ambito
delle
proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla
vita
pubblica e la circolazione
delle
informazioni sulla applicazione della presente legge.
|
|
4.
Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati di cui all’articolo 3,
comma 1,
e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all’art. 3,
comma
6, nonchè dell’esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri: |
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli
enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
b)
rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a
sei; |
|
c)
rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in
numero
non inferiore a quattro; |
|
d)
rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro
dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a
tre; |
|
e)
otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della
previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari
opportunità; |
|
f) otto rappresentanti delle autonomie locali,
di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.
281; |
|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL). |
|
g bis) esperti dei
problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un
supplente. |
|
6.
Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza
nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro
famiglie. |
|
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli
territoriali. |
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui
al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del
rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano
dipendenti
dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno
sede i predetti organi.
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 43 |
|
(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi) |
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|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
41) |
|
|
|
1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l’ascendenza o
l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e
che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita
pubblica. |
|
2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: |
|
a)
il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona
esercente un servizio di pubblica necessità che
nell’esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero
che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo
discriminino
ingiustamente; |
|
b)
chiunque
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità; |
|
c)
chiunque
illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di
fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio,
all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad
una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità; |
|
d)
chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di
un’attività economica legittimamente intrapresa da uno
straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalità; |
|
e)
il
datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell’articolo
15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla
legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad
una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che
svantaggino in
modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali
allo
svolgimento dell’attività lavorativa. |
|
3.
Il presente articolo e l’articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell’Unione
europea presenti in Italia. |
|
|
|
|
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Art. 44 |
|
(Azione civile contro la
discriminazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
42) |
|
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|
1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la
cessazione
del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
|
|
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell’istante. |
|
3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti
di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto. |
|
4.
Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto
della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi. |
|
5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte,
ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un
termine
non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine
non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A
tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto. |
|
6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale
nei
termini di cui all’articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in
quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura
civile. |
|
7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il
convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale. |
|
8.
Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai
commi 4 e 5 e dei
provvedimenti
del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo
388,
primo comma, del codice penale. |
|
9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda
interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all’articolo
2729,
primo comma, del codice civile. |
|
10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del
ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
|
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell’articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni,
ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali amministrazioni o
enti
revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
|
12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell’applicazione
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. |
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Art. 45 |
|
(Fondo nazionale per le politiche
migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
43) |
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|
|
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e
46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire
12.500
milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni per l’anno
1998 e
in lire 68.000 milioni per l’anno 1999. Alla determinazione del
Fondo
per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione
europea,
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità
per
la presentazione, l’esame, l’erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo. |
|
2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con
particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa
del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di
pari
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte
del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione
del programma. |
|
3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e
comunque
da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti
dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30
dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
politiche
del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è
disposta per l’intero ammontare delle predette somme. A tal fine le
medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a
decorrere
dal 1° gennaio 2000. |
|
|
|
|
|
Art. 46 |
|
(Commissione per le politiche di
integrazione) |
|
|
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
44) |
|
|
|
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita
la
commissione per le politiche di integrazione. |
|
2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell’obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo
stato
di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati,
di
formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le
politiche per l’immigrazione, interculturali, e gli interventi
contro
il razzismo. |
|
3.
La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e
del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, del
lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed economica
dei
problemi dell’immigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è
collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame. |
|
4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l’organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per
gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché i
rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad
esperti dei
quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri
compiti. |
|
5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della
commissione dal decreto di cui all’articolo 45, comma 1, la
commissione
può affidare l’effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all’acquisto di pubblicazioni o materiale necessario
per lo
svolgimento dei propri compiti. |
|
6.
Per l’adempimento dei propri compiti la commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali. |
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|
Articolo 46 bis |
|
(Difensore civico dei diritti dello
straniero) |
|
|
|
1. E' istituito il difensore civico
nazionale dei
diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle
giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante
dell'imparzialita’ e del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni
competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di
propria
iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell’operato di
tali
amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio
nazionale. |
|
2. Il difensore civico nazionale invia ogni
anno
al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione
sull'attivita’
svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni
riscontrati. |
|
3. L'ufficio del difensore civico nazionale
dei
diritti dello straniero e’ collocato presso presso la Presidenza
del
Consiglio dei Ministri ed è dotato del personale e dei mezzi
previsti
con il Regolamento di attuazione del presente Testo unico.
L’ufficio
provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di
tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri
nonche’ delle indicazioni necessarie all’ottemperamento di
dette
disposizioni, e predispone modalita’ di comunicazione al difensore
civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o
disfunzioni di cui al comma 1 |
|
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|
TITOLO VI |
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|
|
NORME FINALI |
|
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Art.
47 |
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( Abrogazioni)
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
46) |
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1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati: |
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a)
gli
articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; |
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b)
le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell’art. 3; |
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c)
il
comma 13 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335. |
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2. Restano abrogate le seguenti
disposizioni: |
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a)
l’articolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b)
l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
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c)
l’articolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
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d)
l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; |
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e)
gli
articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39; |
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f)
l'articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
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g)
l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. |
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3.
All’art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole: |
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“, sempre
che
esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine
degli
studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell’ambito
dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo”.
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4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio
1940, n. 635. |
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Art. 48 |
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(Copertura finanziaria) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
48) |
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1.
All’onere derivante dall’attuazione della legge 6 marzo
1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997 e
in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede: |
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a)
quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto
a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e a lire 29.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire
50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli
anni
1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999,
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
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b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al
Ministero dell’interno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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Art.
49
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n.
40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non
ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia
criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6
marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in
attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che
abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di
lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita'
ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel
territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo
unico. |
1-bis. Agli stranieri che abbiano presentato
richiesta di permesso di soggiorno con le modalità e nei termini
previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
Ottobre1998, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, in attuazione
del
documento programmatico di cui all’art. 3, comma 1, e’
rilasciato
il permesso di soggiorno peri i motivi ivi indicati, salvo che debba
essere
adottato un provvedimento di espulsione per gravi motivi di ordine
pubblico o
di sicurezza dello Stato. Sono revocati gli altri provvedimenti di
espulsione
eventualmente adottati a loro carico. Per gli anni successivi al 1998,
gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le
misure
previste dal presente testo unico. |
2. All’onere conseguente
all’applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l’anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all’articolo 48 e comunque
nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni
di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della
pubblica
sicurezza. |
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