TRIBUNALE DI BOLZANO
RICORSO avverso decreto di espulsione
ex
art. 13, cc. 8 e ss., decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
con
RICHIESTA
DI RIMESSIONE IN TERMINI ex art. 184 bis c.p.c.
di …, nato il … a …
(Turchia), con recapito c/o A.T.A.S. O.n.l.u.s. - Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri, 38100 Trento, Via Madruzzo n° 21 (tel. 0461/263330;
fax 0461/263346)
per l'annullamento
del
decreto di espulsione del Questore della Provincia di Bolzano del giorno
02/05/2002, notificato in pari data, con il quale veniva disposta l'espulsione
amministrativa del ricorrente dal territorio dello Stato Italiano, ex art. 4
comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante intimazione a
lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla data di notifica
del predetto decreto, poiché “lo straniero è entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera in quanto
è stato rintracciato privo di passaporto, visto di ingresso e permesso
di soggiorno”.
IN FATTO
-
Il
ricorrente, che ha lasciato il proprio paese in quanto destinatario di persecuzioni di carattere politico,
è entrato in Italia in data 28.04.2002, con l'intenzione di chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato;
-
la
Caritas di Bolzano -Ufficio Profughi-, prendendo atto dell’intenzione del
signor … di chiedere asilo, gli ha consentito l'accesso alle strutture
assistenziali primarie. Peraltro, vista l'impossibilità temporanea di
alloggiarlo nelle strutture di Bolzano per mancanza di posti disponibili, ha ottenuto,
con l'intervento dell'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri (A.T.A.S.) di
Trento, di poterlo ospitare presso la Casa d'Accoglienza “Mons.
Bonomelli” di Trento;
-
contestualmente
A.T.A.S., preso atto, attraverso l’Ufficio Profughi della CARITAS di
Bolzano, dell'impossibilità di inoltrare presso la Questura di Bolzano
domanda di asilo politico proprio in ragione della suddetta mancanza di
alloggio presso le strutture della città, ha iniziato a curargli la
pratica per il riconoscimento dello status di rifugiato, informandolo sulle
modalità dell'inoltro, predisponendo per lui la richiesta di contributo
giornaliero di prima assistenza previsto dalla legge 24.07.1990, n. 237 e
facendogli scrivere tre pagine autografe nelle quali esporre le motivazioni della
sua richiesta;
-
in
data 02.05.2002 il ricorrente si recava nuovamente presso la Questura di
Bolzano allo scopo di chiarire la sua posizione comunicando il fatto di aver
trovato alloggio a Trento e di avere intenzione di inoltrare domanda di asilo
politico presso la Questura di Trento;
-
in
tale frangente, veniva notificato al ricorrente decreto di espulsione, pur
avendo lo stesso espresso chiaramente le proprie intenzioni; il decreto di
espulsione notificatogli argomentava in modo laconico che “lo straniero è entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera in quanto
è stato rintracciato privo di passaporto, visto di ingresso e permesso
di soggiorno ”;
-
il
ricorrente non comprendeva immediatamente la gravità del decreto di
espulsione notificatogli e solo dopo alcuni giorni si rivolgeva ad A.T.A.S.
allo scopo di ricevere chiarimenti al riguardo, a seguito dei quali prendeva
piena coscienza della
serietà della situazione;
-
il
ricorrente si trova pertanto costretto a presentare formale ricorso per
ottenere l'annullamento del decreto d'espulsione, con contestuale richiesta di
essere ammesso, ai sensi dell’art. 13 comma 10, del Decreto Legislativo
25 luglio 1998 n. 286, al gratuito patrocinio.
IN DIRITTO
1)
Mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile
all’interessato
Il pressapochismo e la superficialità con le quali il ricorrente è stato trattato e la non conoscenza della lingua italiana non gli hanno consentito di comprendere quanto stava accadendo, né il personale della Questura s'è premurato di verificare se lo stesso fosse in grado di capire quanto era scritto sul decreto di espulsione.
Solo quando il ricorrente si è recato con il documento presso le strutture dell'A.T.A.S. ha potuto prendere coscienza della gravità del decreto in oggetto.
2)
Irragionevolezza per travisamento dei fatti.
Il decreto qui impugnato è
viziato da palese irragionevolezza, in quanto si basa su una falsa
rappresentazione dei fatti indicati a fondamento.
Nel
decreto di espulsione infatti si afferma che “lo straniero è
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera in
quanto è stato rintracciato privo di passaporto, visto di ingresso e
permesso di soggiorno”.
In
realtà il ricorrente ha chiarito subito il motivo della propria presenza
presso la Questura di Bolzano, evidenziando chiaramente la propria intenzione
di dare comunicazione della nuova sistemazione alloggiativa a Trento e della
sua intenzione di inoltrare richiesta di asilo politico presso la Questura di
Trento.
E'
infatti previsto per legge che il richiedente asilo, che può trovarsi
nell'impossibilità di disporre di documenti di riconoscimento, per
presentare la propria domanda possa rivolgersi non solo alla frontiera
d'ingresso ma anche presso la Questura del luogo in cui si venga a trovare.
Questo del resto è l'indirizzo dell'attuale giurisprudenza di merito. Si veda in proposito la decisione del Tribunale di Gorizia, che con decreto 12.5.2000 est – Fidanza, ha precisato che “come osservato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Tar del Lazio, sentenze 534/92, 103/92), la mancata presentazione di tale domanda già all’atto di ingresso non preclude la possibilità di accedere alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato; che, in particolare, il Tar del Lazio nella pronuncia n. 534/92 ha affermato che non esiste alcuna norma sanzionatrice della regola che impone, in via ordinaria, la presentazione dell’istanza di asilo politico alla frontiera; che la normativa sui rifugiati individua un organo, la Commissione Centrale, che ha la competenza esclusiva a valutare le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, anche quanto alla sussistenza e alla eventuale insussistenza dei presupposti; che in attesa che la Commissione Centrale si pronunci sulla fondatezza della domanda di asilo presentata dai suddetti ricorrenti, gli stessi hanno diritto a permanere provvisoriamente nel nostro Stato, con la conseguenza che il decreto di espulsione non può che essere annullato…”.
3) Violazione di legge, art. 4, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998
La motivazione del provvedimento di espulsione non trova corrispondenza nelle ipotesi di espulsione amministrativa di cui all’art. 4 comma 1 decreto legislativo 25 luglio 1998 in quanto la norma prevede esplicitamente l'esenzione dall'obbligo, all'ingresso nel territorio dello Stato, di esibire il passaporto valido o un documento equipollente e del visto d'ingresso, nei casi di forza maggiore. E sicuramente la drammatica situazione che ha portato il ricorrente ad abbandonare il proprio paese incarna la fattispecie in oggetto.
3) Rischio in caso di espulsione di subire azioni persecutorie per motivi di opinioni politiche ex art. 19 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998
Il ricorrente si
è trovato nell'impossibilità di permanere nella propria
città natale di … in Turchia, per ragioni di carattere politico.
L'espulsione in oggetto esporrebbe pertanto il ricorrente al rischio di subire
azioni persecutorie per motivi politici e potrebbe persino comportare per lui
un rischio di vita.
Pertanto,
per i motivi di cui sopra, si chiede che il decreto di diniego d.d. 02.05.2002
venga annullato. In subordine, si insta affinchè l'Illustre Giudice
voglia ridurre il periodo di divieto di reingresso nel territorio nazionale
conseguente al provvedimento di espulsione, da cinque a tre anni.
Tutto ciò premesso, il ricorrente,
chiede
- che l'Ill.mo Giudice voglia, disposta la rimessione in termini dei ricorrenti per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità con il conseguente annullamento del decreto di espulsione di data 02/05/2002 emesso dal Questore di Bolzano e notificato in pari data;
- chiede altresì di essere ammesso, ai sensi dell’art. 13 comma 10, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, al gratuito patrocinio.
Si producono:
1) copia del decreto di espulsione di data 02/05/2002;
2) copia della lettera di A.T.A.S. di data 30.04.2002;
3) copia della lettera di A.T.A.S. di data 06.05.2002;
4) copia della richiesta di contributo giornaliero di prima assistenza di data 06.05.2002;
5) copia delle tre pagine autografe, scritte nella propria lingua dal richiedente per agevolare il personale della Questura all’atto dell’inoltro della domanda.
Trento, 15/05/2002
Guven Omer