REPUBBLICA ITALIANA
A scioglimento della
riserva assunta all’udienza dell’11/11/2002
Nel procedimento, ex
art.737 c.p.c. n°1278/02 del Ruolo affari non contenziosi
Rhallab Redouane
nato il 19.04.1972 in Casablanca (Marrocco), residente in Grosseto, via Liri,
85 rappresentato e difeso, per delega in calce al ricorso depositato in
Cancelleria il 23/10/2002, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco
Festelli e Claudio Marconi, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Grosseto, Via Scrivia n°7
Il Ministero degli Affari esteri in persona del
Ministro Pro –Tempore. Non costituitosi attraverso
L’avvocatura dello Stato con avvenuta regolare
notifica presso la sede di Firenze via Arattieri n°4.
PREMESSO
-Che con regolare
ricorso depositato il 23/10/2002 il sig. Rhallab Redouane chiedeva ai sensi del
D.Lgs. 286/98 che venisse ordinato al Ministero degli Affari esteri il rilascio
del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie
Chifa Bouchra e dei figli Rhallab Salma e Rhallab Fatima, tutti di cittadinanza
marocchina,
-che Il ricorrente
ha ottenuto nulla osta per ricongiungimento familiare, ex articolo 29 decreto
legislativo 286/98, dalla Questura di Grosseto in data 20/3/2002;
-che la concessione
del Nulla Osta (doc. n°2 allegato al ricorso) dimostra, attraverso gli accertamenti
propri e di competenza, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per l’ottenimento del ricongiungimento richiesto;
-che la Questura di
Grosseto ha trasmesso il proprio Nulla Osta all’Autorità Consolare
competente, ovvero al Consolato Generale Italiano di Casablanca per il rilascio
di quanto di competenza in merito al ricongiungimento;
-che il Consolato
Generale di Casablanca, con comunicato del 10/10/2002 (doc. n°9 allegato al
ricorso), inviato ai procuratori
del ricorrente, non ha provveduto al rilascio dei visti anzi, con fax
inviato ai procuratori del
ricorrente ha comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio
visti senza ulteriormente indicare l’autorità supplente alla quale
rivolgersi per il disbrigo dell’iter burocratico richiesto dal Rhallab.
Occorre esaminare, preliminarmente, la competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in merito ad una lesione
giuridica di carattere meramente amministrativo, nella fattispecie mancato
rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare.
-La lettura dell’articolo 30, comma
6°, del T.U. sull’immigrazione (D.lgs. 286/98) così dispone contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia
di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al
pretore, del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Si ritiene fondamentale che in tutti i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al
diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (art.28 III° comma D.Lgs. 286/98).
Pertanto sopra considerato che nella decisione
da intraprendere da parte del Giudice adito non riveste contrarietà a
quanto previsto nella legge n°2248, allegato E, del 1865 che fa divieto al
giudice ordinario di disporre annullamenti degli atti della P.A., se non in
particolare casi; non esistendo un principio costituzionale che escluda la
possibilità per il legislatore di attribuire, in via discrezionale, in
sede di affidamento della tutela dei diritti soggettivi nei confronti della
P.A., di attribuire al giudice ordinario anche un potere di annullamento e
speciali effetti talora sostitutivi dell’azione amministrativa,
inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari,
anche se ciò può comportare la necessità da parte del
giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolanti, ma sempre
riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative che
prevedano espressamente l’esercizio di tali poteri (Corte Costituzionale,
ordinanza 17 maggio 2001, n°140), così da uniformarsi al dettato
dell’art.113 comma III della costituzione.
Risolto il problema della competenza del
giudice ordinario nel decidere sul ricorso presentato, bisogna ora affrontare e
risolvere se il ricorso stesso è meritevole di accoglimento nel merito.
E’ pacifico che il ricorrente ha
ottenuto dalla Questura di Grosseto il Nulla Osta, possedendo i requisiti
previsti dalla legge, al ricongiungimento familiare con la moglie ed i giovani
figli.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente,
attraverso i procuratori nominati, si accerta un copioso scambio di
corrispondenza con il Consolato generale di Casablanca onde ottenere il visto
per il ricongiungimento richiesto ( vari documenti allegati).
Occorre osservare che il visto per il ricongiungimento familiare è un atto sostanzialmente dovuto dall’autorità consolare o diplomatica italiana di fronte al nulla osta della Questura competente.
Infatti una volta rilasciato il Nulla Osta il consolato, se non esistono motivi ostativi da documentare ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90 art.3 comma II), deve limitare la proprie istruttoria all’esibizione del passaporto e del titolo di viaggio del cittadino straniero che richiede il visto d’ingresso senza necessità di svolgere ulteriore attività.
Inoltre l’odierno giudice osserva che per
previsione dell’articolo 6, ultimo comma, del DPR 394/99, regolamento
attuativo al T.U.
sull’immigrazione, non sono
concessi alle autorità consolari termini per l’adozione
dell’atto amministrativo richiesto, con la conseguenza che il visto deve
essere concesso o respinto immediatamente alla richiesta
dell’interessato.
Altro incombente a carico di questo giudice risulta
essere la caratterizzazione giuridica delle risposte fatte pervenire ai
procuratori grossetani da parte del Consolato Generale d’Italia in Casablanca, a firma
del Console Generale in data 10.10.2002 prima, e poi in data 17.10.2002 a firma
del responsabile ufficio visti del Consolato generale stesso, ovvero se i due fax
rivestono semplice comunicazione in merito alla richiesta o
impossibilità amministrativa di rilascio del visto di ricongiungimento.
Risulta evidente che la qualificazione giuridica di un
atto amministrativo deve essere conforme al dettato previsto dalla vigente
normativa in materia; ovvero l’iter amministrativo è la sommatoria
di una serie di comportamenti della P.A. disciplinanti il regolare svolgimento
che fa riferimento al capo I della legge 241/90 e successive integrazioni o
modificazioni anche attraverso i regolamenti attuativi di competenza alle varie
branche della P.A.
Prima facie il tenore di quanto contenuto nelle due risposte
sopra menzionate riveste, a parere del giudice procedente, esclusivamente di
una comunicazione dello stato di oggettiva difficoltà funzionale
dell’ufficio consolare di Casablanca.
Gravare il cittadino dei problemi di inefficienza
della P.A., svuota di contenuto i principi costituzionali di garanzia e la
copiosa normativa, anche internazionale e comunitaria, in merito al DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E
TUTELA DEI MINORI.
Nel caso di specie è evidente che nessuna legittima giustificazione è stata addotta dal Ministero degli Affari Esteri, rectius dal Consolato Generale di Casablanca, di fronte al mancato rilascio del visto di ingresso in favore dei familiari del ricorrente, né il Console Generale allega una ordinanza di chiusura dell’ufficio visti emanata dal superiore Ministero degli Affari esteri, né rappresenta, sempre il Consolato generale, l’ufficio supplente incaricato della svolgimento dell’iter burocratico in questione, anzi nelle risposte si evince una denunciata mancata osservanza dei criteri temporali imposti dalla normativa sopra indicata (legge 241/90) .
Dunque il comunicato del Consolato Generale di Casablanca in data 10/10/2002 trasmesso ai legali del ricorrente con fax del 17/10/2002 è qualificabile come sostanziale mancata concessione del visto d’ingresso e comunque di mancato, illegittimo perché immotivato, rilascio del provvedimento (visto d’ingresso) alla luce del dettato regolamentare sopra richiamato.
Appare inoltre indubbio il potere dell’AGO, stante il dettato di cui all’articolo 30, 6° comma, del richiamato Testo Unico, di ordinare il rilascio del visto, ordine che può addirittura impartire anche in assenza di nulla osta (si veda TAR veneto n. 122 del 2002 nonché, già citata, ordinanza Corte Costituzionale 17/5/2001 n. 140), sostituendosi così di fatto alla pubblica amministrazione.
Appare quindi sussistente, nel caso di specie, il
potere di ordinare il rilascio del visto anche in presenza di un mero
inadempimento della p.a., sia perché un mero inadempimento si
caratterizza in un “sostanziale” silenzio – rifiuto
dell’amministrazione, per inerzia, stante la mancata previsione di
termini per la conclusione del procedimento circa i visti
“familiari” (cfr. articolo 6 del menzionato regolamento), sia
perché tale interpretazione è conforme allo spirito (ovvero la
concreta tutela dell’unità familiare dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia) dell’articolo 30 del T.U. atteso che, al 6° comma, viene
prevista la possibilità di ordinare il rilascio del visto di fronte
all’inadempimento della P.A. nell’emissione del nulla osta. Tale
interpretazione è suffragata anche dalla motivazione espressa dalla Corte
Costituzionale nell’ordinanza interpretativa di rigetto 17/5/2001 n. 140.
Nell’ordinanza costituzionale, relativa alla vecchia normativa sull’immigrazione ripetuta pedissequamente nell’articolo 30 del T.U., la Corte ha ritenuto pienamente costituzionale la scelta fatta dal legislatore di assegnare al Giudice ordinario non solo un potere di annullamento degli atti della p.a. ma anche lo straordinario potere di sostituirsi all’azione dell’amministrazione inadempiente rispetto a diritti che il legislatore stesso considera prioritari (ovvero l’unità familiare).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto, in accoglimento del ricorso
in epigrafe
ORDINA
Al Ministero degli Affari Esteri, in persona del
Ministro pro-tempore, di provvedere senza indugio al rilascio del visto
d’ingresso per ricongiungimento familiare ai signori: Chifa Bouchra (nata il 20/1/1973 a
Casablanca), Rhallab Salma (nata il 2/6/1998 ad El Jadida), Rhallab Fatima
(nata il 22/5/2001 ad El Jadida) tutti residenti nella città di El
Madida e rispettivamente moglie e figli del Sig. Rhallab Redouane, nato a
Casablanca il 19/4/1972 e residente in Grosseto Via Liri 85, titolare di
permesso di soggiorno n. B465372 rilasciato dalla Questura di Grosseto, previa
semplice esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio
all’ufficio che codesto Ministero Voglia incaricare.
Stante la sussistenza di conclamati motivi di urgenza dichiara
il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
Si ritiene congruo compensare le spese del giudizio.
INVITA
Tutti i pubblici ufficiali, operanti nei ranghi delle amministrazioni pubbliche interessate, a voler collaborare per l’immediata esecuzione del presente provvedimento, PENA LE SANZIONI DI LEGGE PER L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE IMPARTITO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA;
MANDA
Alla Cancelleria per la comunicazione del presente
decreto, oltre al ricorrente, alle seguenti autorità amministrative:
-
Ministero degli
Affari Esteri, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato, ex lege,
presso l’avvocatura distrettuale di Firenze;
-
Ministero degli
Affari Esteri, in persona del Ministro pro-tempore, P.zzale della Farnesina 1
– Roma;
-
Ambasciata
Italiana in Marocco, in persona dell’Ambasciatore pro tempore, 2, Zankart
Idriss Al Ahzar – Rabat
-
Consolato
Generale Italiano di Casablanca, in persona del Console Generale pro tempore,
21 avenue Hassan Souktani – Casablanca
-
Questura di
Grosseto, ufficio immigrazione, Via Zanardelli – Grosseto.
Il Giudice
Dr. Francesco Salcini
Grosseto,