(27/11/2002)
PROPOSTE PER
L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E ASILO
1. Accesso al permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
L’inserimento
lavorativo di immigrati in Italia riguarda, per una porzione assai significativa,
attivita’ nei servizi alla persona e nelle piccole imprese. Per tali
attivita’, in considerazione del carattere fiduciale del rapporto di
lavoro, l’idea che un contratto possa essere stipulato senza un previo
incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore non e’ realistica.
Questo fatto e’ alla base dell’alto tasso di irregolarita’
del flusso migratorio nel nostro paese: i lavoratori immigrati sono forzati a
cercare tramite un ingresso e/o un soggiorno illegale le opportunita’ di
incontro con potenziali datori di lavoro. Una volta creato, di fatto, il
rapporto di lavoro, il lavoratore e’ costretto a tornare in patria per
ottenere un regolare visto di ingresso per lavoro, o ad attendere, in
condizioni di soggiorno illegale, la successiva sanatoria.
Un notevole
miglioramento della situazione si otterrebbe consentendo la stipula del
contratto di soggiorno a coloro che siano legalmente presenti in Italia ad
altro titolo, senza esigere il temporaneo rimpatrio. Canali legali quali
l’ingresso per turismo o per visita ai familiari, comunque soggetti alla
verifica dei normali requisiti, potrebbero essere vantaggiosamente utilizzati
per l’incontro tra le parti.
Una
disposizione di questo tipo non contrasterebbe in alcun modo con lo spirito
delle norme sul contratto di soggiorno o sui soggiorni a titolo diverso dal
lavoro (le condizioni per accedere al primo o ai secondi resterebbero
immutate). Completerebbe, piuttosto, quanto gia’ previsto dal Regolamento
all’art. 39, co. 7, che consente la conversione sul posto di permessi ad
altro titolo in permesso per lavoro autonomo in presenza dei requisiti. Inoltre,
risulterebbe pienamente coerente con il disposto dell’art. 5 della
proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa
alle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro.
Proposta
tecnica: Consentire la conversione di qualunque permesso di
soggiorno in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote
fissate dai decreti di programmazione dei flussi, previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro.
L’art.
26 della proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro stabilisce che in
presenza di disposizioni che fissino un tetto massimo sugli ingressi per
lavoro, tali disposizioni devono descrivere dettagliatamente in base a quali
criteri sara’ formata la graduatoria delle domande di permesso, qualora
il numero delle domande ecceda il tetto massimo stabilito. Coerentemente con
tale proposta, e’ opportuno che le domande di autorizzazione al lavoro
per lavoratori stranieri presentate da datori di lavoro ai sensi
dell’art. 22 del Testo Unico (T.U.) siano registrate durante tutto il
corso dell’anno solare, e che siano stabiliti criteri certi per la formazione
della graduatoria. Un elemento di dissuasione dal prolungamento illegale del
soggiorno potrebbe essere dato dal considerare titolo rilevante ai fini della
definizione della graduatoria un precedente soggiorno legale in Italia che si
sia concluso nei termini stabiliti dalla legge.
Proposta
tecnica: Stabilire che la registrazione delle
domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri ai sensi
dell’art. 22 T.U. abbia luogo durante l’intero anno solare, e
indicare i criteri per la formazione della graduatoria delle domande in caso di
eccesso rispetto al tetto fissato dal decreto di programmazione dei flussi.
Considerare tra i titoli rilevanti per tale graduatoria la certificazione della
conclusione di un precedente soggiorno in Italia nei termini prescritti dalla
legge.
2.
Conversione dei permessi di soggiorno per studio
La legge prevede che il titolare di un permesso per motivi di studio o di formazione, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo, possa convertire il permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro (subordinato o autonomo), nel rispetto delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi. Non esistono, tuttavia, disposizioni atte a stabilire un criterio di precedenza delle richieste di conversione del permesso rispetto a quelle relative a nuovi ingressi di lavoratori dall’estero.
Per gli studenti, c’e’ quindi il rischio di non poter usufruire della conversione del permesso e della conseguente stabilizzazione del soggiorno in Italia, non potendosi rinnovare il permesso per motivi di studio una volta conseguito il titolo, ovvero oltre il terzo anno fuori corso.
Quanto al canale della formazione professionale, d’altra parte, una piu’ alta probabilita’ di conversione del corrispondente permesso di soggiorno potrebbe renderlo strumento atto a dare risposta all’esigenza di una conoscenza adeguata tra le parti – datore di lavoro e lavoratore – che preceda la costituzione di un rapporto di lavoro stabile.
E’ opportuno pertanto che le richieste di conversione di permessi di soggiorno per studio o per formazione in permessi per lavoro non siano penalizzate dalla concorrenza con le domande relative a nuovi ingressi.
Proposta tecnica: Stabilire che
le domande di conversione di permesso di soggiorno per studio o per formazione
in permesso per lavoro subordinato o autonomo devono essere esaminate con
carattere di priorita’ rispetto alle domande relative a nuovi ingressi.
Stabilire altresi’ che tali domande di conversione possono essere prese
in considerazione anche nei casi in cui la quota fissata dal decreto di
programmazione dei flussi risulti esaurita, dovendosi in tali casi decurtare il
numero delle domande accolte dalle quote fissate col decreto di programmazione
successivo.
3.
Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo
La Legge 189/2002 ha modificato il Testo Unico stabilendo che l’attestazione della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo debba essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese d’origine dello straniero. La cosa e’ evidentemente priva di senso nel caso di richiedenti gia’ regolarmente soggiornanti in Italia – ad esempio: studenti, ex art. 6, co. 1 T.U., o stranieri in possesso di altro permesso di soggiorno, ex art. 39, co. 7 Regolamento –, trattandosi di requisiti certificabili da amministrazioni operanti nel territorio dello Stato.
Proposta tecnica: Affidare alle
amministrazioni competenti per materia e per territorio ovvero, quando non sia
possibile individuarle, allo sportello unico presso l’UTG il compito di
rilasciare la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
per lo svolgimento di lavoro autonomo in caso di straniero regolarmente
soggiornante in Italia.
L’art. 5, co. 9 T.U. prevede che il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno debba aver luogo (o essere negato) entro venti giorni dalla presentazione della domanda. Nei fatti, tale limite risulta raramente rispettato dall’amministrazione competente. Ne consegue un grave danno per lo straniero richiedente, che non puo’ godere, nelle more del rilascio o del rinnovo, dei diritti associati al possesso del permesso.
La Legge 189/2002 ha positivamente modificato l’art. 22 T.U., chiarendo che il diritto di esercitare attivita’ lavorativa, per il titolare di permesso che di norma abiliti al lavoro, non decade in fase di rinnovo. E’ necessario, tuttavia, che la persistenza dei diritti e delle facolta’ associate alla titolarita’ di ogni permesso sia garantita in generale. Le stesse facolta’ e gli stessi diritti devono valere nelle more del rilascio del permesso, quando sia trascorso, senza responsabilita’ dello straniero, il termine di venti giorni dall’atto della richiesta fissato dalla legge.
Proposta tecnica: Stabilire che
la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso – come pure quella di
rilascio, quando siano trascorsi venti giorni dalla richiesta – e’
utilizzabile a tutti gli effetti (in particolare per il reingresso in Italia in
esenzione da visto) come permesso di soggiorno, fino alla decisione
dell’amministrazione sulla richiesta.
La scadenza del permesso di soggiorno puo’ coincidere con quella del passaporto, rendendo il rinnovo del permesso di soggiorno problematico, dati i tempi richiesti da molte rappresentanze diplomatiche per rinnovare i documenti di viaggio. E’ opportuno prevedere la possibilita’ di presentare documenti temporaneamente sostitutivi.
Proposta tecnica: Stabilire che,
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sia sufficiente l'esibizione
dell'attestazione da parte Rappresentanza diplomatica o consolare del paese
d’appartenenza dello straniero di aver presentato una domanda di rinnovo
del passaporto, salvo l’obbligo, per lo straniero, di integrare appena
possibile la documentazione richiesta.
E’ anche necessario che sia adeguatamente considerata, ai fini del rinnovo del permesso, la condizione degli stranieri, formalmente disoccupati, che svolgono attivita’ lavorative in nero o, comunque, non riconducibili a rapporti di lavoro regolare. Qualunque forma di sanzione relativa a tali attivita’ – laddove emergano violazioni delle norme vigenti – non deve inficiare la possibilita’ di permanenza legale in Italia del lavoratore immigrato. Similmente, va considerata favorevolmente la posizione di coloro che siano iscritti a corsi di formazione o riqualificazione profesionale o che siano impossibilitati a svolgere attivita’ lavorativa per gravi motivi.
Proposta tecnica: In analogia con quanto stabilito di recente in relazione alla regolarizzazione di lavoratori stranieri per i quali il datore di lavoro rifiutasse di procedere alla dichiarazione di emersione, stabilire che in sede di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, al lavoratore che dimostri di aver aperto una vertenza (o un procedimento davanti al giudice del lavoro) contro il datore di lavoro puo’ essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 T.U., valido fino a definizione della vertenza, utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento e convertibile in permesso per lavoro subordinato in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro, o in un permesso per lavoro autonomo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Prevedere poi la possibilita’ di rinnovo del permesso per il lavoratore straniero che sia iscritto ad un corso di formazione o riqualificazione profesionale legalmente autorizzato o che non possa svolgere attivita’ lavorativa a causa di gravidanza, puerperio, invalidita’ per causa di lavoro, malattia professionale o per altri gravi e comprovati motivi di salute o familiari. In questi casi il permesso rinnovato dovrebbe avere durata tale da consentire l’estinzione dei motivi che hanno impedito lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e la successiva iscrizione nelle liste di collocamento per i sei mesi garantiti dall’art. 22, co. 11 T.U.
In generale, nei casi in cui sia richiesta, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno la disponibilita’ di risorse adeguate, deve essere preso in considerazione uno spettro ampio di modalita’ di prova di tale disponibilita’, in analogia con quanto previsto ai fini dell’ingresso dalla Direttiva del Ministro dell’interno di cui all’art. 4, co. 3 T.U.
Proposta tecnica: Modificare
l’art. 13, co. 2 del Regolamento, disponendo che, ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, deve essere dimostrata, piuttosto che la
disponibilita’ di un reddito, quella, piu’ generale, di mezzi di sostentamento. Stabilire inoltre che
tale disponibilita’ puo’ essere provata, oltre con atti che
attestino l’esistenza di fonti di reddito, anche mediante esibizione di
valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di
credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con certificazione
della disponibilita’ di risparmi o di fonti di sussidio pubblico o
privato.
E’ bene infine, per esigenze di certezza del diritto e di buon andamento dell'amministrazione, che il Regolamento contenga una disciplina esplicita di tutti i tipi di permesso di soggiorno previsti. Per molti di questi (si pensi, ad esempio al permesso per asilo) la durata non e’ definita ne’ da disposizioni di legge, ne’ da disposizioni regolamentari.
Proposta tecnica: Definire con
precisione, per ciascun tipo di permesso di soggiorno, le condizioni e i
documenti richiesti per il rilascio, il rinnovo e la conversione, la durata e
la condizione giuridica del titolare.
La circolare del Ministero dell’interno del 3 Giugno 2002 ha chiarito come, coerentemente con numerose decisioni dei tribunali amministrativi regionali, i requisiti relativi al soggiorno legale pregresso e alla titolarita’ di un permesso che consenta, in linea teorica, un numero indefinito di rinnovi debbano essere valutati, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, in modo disgiunto – potendo, cioe’, il soggiorno legale pregresso corrispondere alla titolarita’ di un permesso privo di tale caratteristica. E’ opportuno che questo chiarimento trovi posto esplicito tra le disposizioni del Regolamento. E’ anche opportuno specificare quali permessi siano indefinitamente rinnovabili (es.: permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, motivi religiosi, etc.).
Proposta tecnica: Stabilire quali
siano le tipologie di permesso di soggiorno per le quali e’ consentito un
numero indeterminato di rinnovi.
Chiarire poi che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, la
titolarita’ di un permesso “per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi” e’ richiesta solo al momento della
presentazione della domanda.
L’art. 15 Regolamento disciplina, ai commi 1 e 2, l’obbligo di rinnovo, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, della dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza e la cancellazione dalle liste della popolazione residente dello straniero che non ottemperi a tale obbligo. E’ opportuno modificare questa disposizione, rimuovendo l’obbligo in questione e stabilendo che si procede a cancellazione dalle liste solo in caso di comunicazione al Comune, da parte del questore, di cessazione definitiva della condizione di soggiorno legale dello straniero, salva dimostrazione da parte dello straniero della pendenza di un ricorso contro l’eventuale provvedimento che mette fine a tale soggiorno.
Analoga modifica andrebbe introdotta, all’art. 42, co. 4 Regolamento, in relazione all’obbligo di esibizione della documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Proposta tecnica: Modificare le
disposizioni relative all’obbligo di rinnovo di dichiarazione di dimora
abituale, stabilendo che si procede alla cancellazione dalle liste della
popolazione residente solo in caso di comunicazione al Comune, da parte del
questore, della scadenza definitiva del permesso di soggiorno ovvero
dell’espulsione dello straniero, salva l’esibizione da parte di
questi della documentazione attestante la pendenza del ricorso contro il
provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o di espulsione.
Stabilire, in modo analogo, che l’iscrizione al Servizio sanitario
nazionale cessa solo all’atto della comunicazione del questore
all’Azienda Unita’ sanitaria locale della scadenza definitiva del
permesso ovvero del provvedimento di espulsione, salva l’esibizione da
parte dello straniero della documentazione attestante la pendenza di un
ricorso.
L’art. 29, co. 8 T.U. disciplina, a tutela del diritto all’unita’ familiare, il silenzio-assenso in relazione alla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento. Questa disposizione e’ spesso vanificata dall’abnorme ritardo con cui molte rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano il corrispondente visto di ingresso rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, co. 8 del Regolamento. Occorre estendere la disciplina del silenzio-assenso al provvedimento di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Proposta tecnica: Stabilire che
la rappresentanza diplomatica o consolare italiana rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare,
e che, trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza
che il visto sia stato negato, lo straniero puo’ fare ingresso in Italia
previa esibizione del documento di viaggio e della copia degli atti
contrassegnata dalla rappresentanza, da cui risulti la data di presentazione
della domanda.
La disciplina del ricongiungimento del familiare straniero con cittadino italiano non e’ ben definita, ne’ lo e’ quella relativa al rilascio di carta di soggiorno a detto familiare. In particolare,
E’ opportuno riordinare e semplificare la materia, tenendo conto, in particolare, del fatto che non puo’ essere penalizzata, da norme a regime, la condizione dello straniero che non abbia violato le disposizioni relative a ingresso e soggiorno rispetto a quella dello straniero che le abbia violate.
Proposta tecnica: Stabilire che
si prescinde da requisiti di reddito e alloggio ai fini del ricongiungimento
dello straniero con familiare italiano, e che a ogni familiare straniero di
cittadino italiano che abbia fatto ingresso per ricongiungimento familiare o
che sia comunque autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e’
rilasciata una carta di soggiorno, senza riguardo a requisiti di reddito,
alloggio e assenza di precedenti penali.
La disciplina del ricongiungimento del familiare straniero di rifugiato prevede, all’art. 29, co. 3 T.U., che si prescinda dai requisiti di reddito e alloggio previsti per i casi ordinari, e, all’art. 30, co. 1, lettera c) T.U., che il permesso per motivi familiari possa essere rilasciato al familiare del rifugiato anche qualora detto familiare sia gia’ presente nel territorio dello Stato in condizioni di soggiorno non autorizzato. E’ opportuno chiarire che queste disposizioni, che di fatto rendono inespellibile (per irregolarita’ del soggiorno) il familiare di rifugiato, si applicano anche alla fase di ingresso nel territorio dello Stato.
E’ necessario poi, coerentemente con la proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa al ricongiungimento familiare, che siano individuate – anche con la collaborazione dell’ACNUR – modalita’ alternative, rispetto alla certificazione delle autorita’ del paese di appartenenza autenticata dall’autorita’ consolare italiana, di dimostrazione dell’esistenza di legami familiari con il rifugiato, per i casi in cui gli interessati siano oggettivamente impossibilitati a procurarsi tale documentazione.
Proposta tecnica: Chiarire che il
disposto dell’art. 10, co. 4 T.U. esenta dal rischio di respingimento (ed
esonera il vettore da obblighi e sanzioni) il familiare con cui il rifugiato
riconosciuto in Italia potrebbe chiedere il ricongiungimento. Stabilire inoltre
le modalita’ di dimostrazione, alternative alla certificazione
autenticata dall’autorita’ consolare italiana, dell’esistenza
di legami familiari per i membri della famiglia del rifugiato.
L’art. 22, co. 4 T.U., come modificato dalla L. 189/2002, stabilisce che, in presenza di una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per un lavoratore straniero residente all’estero, il centro per l’impiego provvede ad accertare l’indisponibilita’ di manodopera nazionale o comunitaria in relazione allo specifico posto di lavoro per il quale si chiede l’assunzione del lavoratore straniero. Mentre, tuttavia, e’ disciplinato il caso in cui non emerga alcuna disponibilita’ da parte di lavoratori nazionali o di paesi dell’Unione europea, non e’ chiaro come si proceda nel caso in cui si verifichi una tale disponibilita’.
E’ possibile inoltre definire la modalita’ con cui far valere la preferenza di cui all’art. 23, co. 3 T. U. escludendo l’accertamento di indisponibilita’ nei casi in cui la domanda di nulla-osta riguardi lavoratori che abbiano partecipato alle attività di cui al commma 1 dello stesso articolo.
Proposta tecnica: Chiarire che, in presenza di disponibilita’ di lavoratore italiano o appartenente a un paese dell’Unione europea a stipulare il contratto di lavoro per il quale e’ stato chiesto il nulla-osta all’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero, l’UTG rigetta la domanda di nulla-osta solo nei casi in cui il lavoratore italiano o europeo si sia presentato al datore di lavoro entro un tempo prefissato (es.: cinque giorni) e non sia stato da questi motivatamente ritenuto inidoneo. Escludere, inoltre, l’accertamento di indisponibilita’ nei casi in cui sia richiesta l’assunzione di un lavoratore straniero che abbia partecipato alle attivita’ di cui all’art. 23, co. 1 T.U.
Come prevede già oggi l'art. 2, co. 9 D.L. 195/2002, convertito con modificazioni dalla legge 222/2002, i datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile. Per evitare elusioni e decurtazioni secche ed ingiustificate delle retribuzioni - che comporterebbero una grave e permanente violazione del principio di parita’ di trattamento retributivo e previdenziale tra lavoratorti italiani e stranieri – occorre disciplinare con maggior precisione questo punto.
Proposta tecnica: Stabilire che
la trattenuta sulla retribuzione e’ consentita soltanto se il datore
di lavoro ha comunicato per iscritto l’importo della trattenuta al
lavoratore prima dell’ingresso in Italia di questi ovvero, se il
lavoratore e’ gia’ presente, prima della sottoscrizione del
contratto presso lo sportello unico. Nessuna decurtazione della
retribuzione e’ comunque consentita per quei tipi di rapporto di
lavoro (es.: lavoro domestico di collaboratori "conviventi",
portieri) per i quali i corrispondenti contratti nazionali di lavoro di settore
applicabili prevedano che al lavoratore che fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore di lavoro spetta uno speciale trattamento
economico.
Occorre poi chiarire che le condizioni relative alla disponibilita’ di alloggio sono verificate solo in sede di stipula del contratto di soggiorno per lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno corrispondente.
Proposta tecnica: Chiarire che non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la cessazione, per qualunque ragione, della disponibilita’ di alloggio, ne’ della condizione di idoneita’ attestata dal Comune o dalla ASL.
In considerazione, infine, del fatto che le disposizioni sul contratto di soggiorno per lavoro intendono assicurare che il lavoratore disponga di alloggio durante il suo soggiorno in Italia, e dei mezzi per il rimpatrio in caso di conclusione di tale soggiorno, e’ bene chiarire che non e’ necessaria la stipula di un tale contratto nei casi in cui si proceda all’assunzione di uno straniero gia’ autorizzato a soggiornare per altri motivi, per i quali sia prevista la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro subordinato. La titolarita’ del permesso trova infatti in questi casi fondamento in requisiti che prescindono dalle condizioni previste per il contratto di soggiorno (si pensi al permesso per asilo) o, in alcuni casi (il permesso per motivi familiari, ad esempio), gia’ li includono. Il mantenimento del permesso sara’ comunque condizionato alla dimostrazione del soddisfacimento di quei requisiti. La stipula del contratto di soggiorno potra’ invece essere chiesta – coerentemente con il disposto dell’art. 6, co. 1 T.U. – per la conversione del permesso in un permesso per lavoro subordinato.
Proposta tecnica: Chiarire che la
stipula di contratto di soggiorno per lavoro non e’ richiesta in
corrispondenza all’assunzione di un lavoratore straniero che sia e resti
titolare di un permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di
attivita’ di lavoro subordinato (es.: permesso per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo, per studio, per motivi umanitari, etc.).
L’art. 28, co. 1 Regolamento prevede che al minore straniero inespellibile sia rilasciato un permesso di soggiorno per minore eta’, “salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”. Occorre perfezionare questa disposizione, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 31, co. 2 T.U. e dalle circolari del Ministero dell’interno del 23 Dicembre 1999 e del 13 Novembre 2000, con riferimento ai minori di eta’ compresa tra quattordici e diciotto anni
Proposta tecnica: Stabilire che, al minore inespellibile di eta’ compresa tra quattordici e diciotto anni, e’ rilasciato, in presenza di genitore o affidatario regolarmente soggiornanti, un permesso di soggiorno per motivi familiari o una carta di soggiorno.
12. Ricorso avverso il provvedimento di espulsione
L’art. 13, co. 8 T.U., come modificato dalla L. 189/2002, fissa in “sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione” il termine per la presentazione del ricorso. Occorre chiarire che la data rilevante e’ quella della notificazione del provvedimento.
Proposta tecnica: Chiarire che i
sessanta giorni per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione decorrono dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
L’art. 15, co. 1 bis T.U., introdotto dalla L. 189/2002 disciplina la comunicazione al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio. E’ opportuno chiarire che sono fatte salve le disposizioni del Testo unico in base alle quali non si procede a informazione dell’autorita’ diplomatica del paese di appartenenza degli stranieri quando si tratti “di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.
Proposta tecnica: Chiarire che,
ai fini della comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare del
paese di appartenenza dello straniero sottoposto a custodia cautelare o
condannato a pene detentive, di cui all’art. 15, co. 1 bis T.U., sono
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2, co. 7 T.U..
14. Trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e
assistenza
E’ necessario che il trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) siano disciplinati in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti degli stranieri trattenuti e dei loro familiari. E’ opportuno a questo scopo che sia dato carattere di disposizione regolamentare alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno, recante una Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea.
Proposta tecnica: Stabilire che,
con riferimento al trattenimento nei CPT, si applicano le seguenti
disposizioni:
-
familiari conviventi
-
difensore dello straniero
-
ministri di culto
-
personale della rappresentanza
diplomatica o consolare (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione di
cui all’art. 2, co. 7 T.U.)
-
membri degli organismi autorizzati a
svolgervi attivita’ di assistenza e monitoraggio
-
la piena informazione su diritti e
doveri in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il
provvedimento di espulsione o di respingimento, eventuale procedura di esame
della domanda di asilo;
-
la comunicazione alla autorita’
consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga
all'obbligo di informazione di cui all’art. 2, co. 7 T.U., per i quali
deve valere un esplicito divieto di comunicazione) e la segnalazione del
trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui
richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;
-
la tutela della salute psico-fisica
(con particolare attenzione ai casi vulnerabili, quali anziani, donne sole,
minori, persone vittima di tortura, richiedenti asilo);
-
la liberta’ di colloquio
riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli
organismi ammessi al Centro;
-
la liberta’ di corrispondenza
riservata anche telefonica;
-
la possibilita’ di esprimersi
nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di
interpretariato;
-
la tutela dell’unita’
familiare e dei diritti del minore;
-
la libertà di culto,
l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;
-
il rispetto delle caratteristiche
personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa
determinare una lesione dell’identita’;
-
la tutela dal rischio di pregiudizio
derivante dall'identita’ sessuale;
-
il recupero degli effetti e dei
risparmi personali.
15.
Condizione del richiedente asilo
All’art.
1, co. 5 Legge 39/1990 (come modificato dalla Legge 189/2002) e’ previsto
che al richiedente asilo sia rilasciato, nei casi in cui non si debba dar luogo
al suo trattenimento, un permesso di soggiorno valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento. E’ opportuno chiarire che tale termine
include l’eventuale procedura di ricorso avverso il diniego di
riconoscimento.
E’
opportuno poi disciplinare il caso di presenza di familiari al seguito del
richiedente asilo.
Infine, in caso
di minore richiedente asilo, ovvero di minore al seguito del familiare
richiedente asilo, e’ necessario assicurare che siano garantiti i diritti
sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in materia, per
esempio, di tutela della salute e accesso all’istruzione.
Proposta
tecnica: Stabilire esplicitamente che
· Il
permesso per richiesta di asilo vale fino a quando la decisione sulla domanda
di asilo e’ diveuta definitiva.
· Il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo e’ rilasciato anche ai
familiari del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che abbiano presentato
domanda.
· Il
minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve
ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto
dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
16.
Trattenimento del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 1, L. 39/1990
L’art. 1
bis, co. 1 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) prevede che il
trattenimento debba durare solo il tempo necessario all’assolvimento
degli adempimenti che l’hanno motivato. Occorre comunque definire un
limite alla durata del trattenimento, che non puo’ essere superiore a
quello previsto per il trattenimento obbligatorio di cui all’art. 1 bis,
co. 2.
Occorre inoltre
specificare quali situazioni rientrino nelle previsioni di cui alle lettere b)
e c) dello stesso comma: necessita’ di verificare gli elementi su cui si
basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili e pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del
diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
Proposta
tecnica: Stabilire che in nessun caso il trattenimento
discrezionale di cui all’art. 1 bis, co. 1 Legge 39/1990 possa durare
piu’ di venti giorni. Specificare poi quali siano i casi che rientrano
nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma.
17.
Trattenimento obbligatorio del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 2, L.
39/1990 – situazioni di esclusione
L’art. 1
bis, co. 2 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) prevede che si debba
obbligatoriamente dar luogo a trattenimento in un centro di identificazione a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte dello
“straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno
irregolare”. Questa formulazione risulta ambigua, dal momento che non
e’ chiaro se debba riguardare, oltre ai casi di elusione dei controlli di
frontiera, quello delle domande presentate “da straniero comunque in
condizioni di soggiorno irregolare” ovvero solo quelle presentate
“da straniero fermato comunque in condizioni di soggiorno
irregolare”. Occorre escludere, coerentemente con il dettato
dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati, la prima possibilita’ (piu’ ampia), dal momento che
verrebbero sottoposti a trattenimento anche gli stranieri che si sono
presentati spontaneamente in questura a chiedere asilo, per i quali
evidentemente non sussiste il sospetto di un uso strumentale della richiesta di
asilo ne’, quindi, il pericolo di fuga.
Proposta
tecnica: Chiarire che la disposizione di cui all’art. 1
bis, co. 2, lettera a) Legge 39/1990 non si applica a coloro che si presentino
di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere
dall’eventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno.
18. Disposizioni generali sul trattenimento nei centri di
identificazione per richiedenti asilo
Dal momento che l’art. 1 bis della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) non prevede alcuna forma di controllo giurisdizionale in relazione al trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di identificazione (CDI), tale trattenimento non puo’ configurarsi come una limitazione della liberta’ personale, ma solo come una limitazione della liberta’ di circolazione. E’ necessario allora che, oltre a fruire della naturale estensione, ove applicabile, delle misure di cui alla Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento nei CPT[1] (che potrebbero essere oggetto di una specifica Carta relativa al trattenimento nei CDI), i richiedenti trattenuti nei CDI possano allontanarsi dal Centro in determinate fasce orarie (o anche per piu’ giorni, in presenza di validi motivi preventivamente comunicati).
Proposta tecnica: Stabilire che
il richiedente asilo trattenuto nel CDI gode di tutti i diritti di cui alla Carta
dei diritti e dei doveri per il trattenimento
della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea. Sono garantite,
in particolare, allo straniero trattenuto
Prevedere che, ai fini della realizzazione delle forme di
assistenza, tutela e
monitoraggio previste, il Prefetto
stipuli, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti,
associazioni e organismi di tutela di richiedenti asilo e rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, con spese a carico del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 septies della
Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).
Stabilire inoltre che e’ autorizzato l’allontanamento
dal CDI, con limiti di orario disciplinati dal regolamento di gestione dei
centri, o anche per piu’ giorni, in presenza di validi motivi
preventivamente comunicati.
Proposta
tecnica: Stabilire che in caso di presentazione
di una domanda di asilo successiva alla rinuncia a una precedente domanda si
applica la procedura di cui all’art. 1 bis della Legge 39/1990
(introdotto dalla Legge 189/2002).
19. Garanzie
procedurali
E’
necessario che ciascun richiedente asilo goda di determinate garanzie in sede
di presentazione e di esame della domanda.
Proposta
tecnica: Stabilire che
· Non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 3, ed all’art.
12, co. 6, T.U., nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in
Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea abbia dato immediatamente
segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
· Lo
straniero che in qualunque forma comprensibile manifesti la volonta’ di
chiedere protezione internazionale e’ considerato richiedente asilo.
· La
domanda di asilo puo’ essere presentata in forma scritta o orale,
verbalizzata dall’autorita’ che la riceve. Il richiedente asilo ha
diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, ad utilizzare
per la presentazione la propria lingua, ad essere informato in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e doveri che lo
riguardano e ad ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con
indicazione della documentazione allegata. Assistenza particolare va assicurata
ai minori non accompagnati.
· Sono
ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione
della domanda i rappresentanti dell’ACNUR e gli altri soggetti di cui
all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 (introdotto dalla L.
189/2002); il contatto tra il richiedente e detti rappresentanti e soggetti
deve essere reso possibile in ogni fase della procedura.
· E’
prevista, ove sia necessario, l’assistenza di interpreti qualificati,
nonche’, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna,
l’assistenza di personale di sesso femminile.
· Nei
casi in cui presentino domanda di asilo i membri di un unico nucleo familiare,
si redigono distinte domande per ciascuno dei membri adulti.
· I
procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorita’ sugli
altri.
· Il
richiedente ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione territoriale.
· Il
richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale
o da un consulente o da altra persona di propria fiducia, e, se necessario, da
un interprete qualificato. In caso di minore non accompagnato richiedente
asilo, deve poter prender parte all’audizione anche il tutore, con
facolta’ di porre domande al minore e formulare osservazioni.
· L’intervista
del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di
vulnerabilita’ deve essere effettuata da persona dotata della necessaria
competenza.
· Il
genitore o il tutore deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il
minore richiedente asilo. Il tutore del richiedente asilo deve essere messo in
condizioni di ricevere, anche dall’ACNUR, adeguata informazione in
relazione al diritto d’asilo per poter assicurare assistenza efficace al
minore richiedente. Nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non
accompagnato l’autorita’ di pubblica sicurezza provvede a
registrare immediatamente la volonta’ del minore di chiedere asilo,
mentre per la formalizzazione della richiesta si attende la nomina del tutore.
· La
Commissione territoriale e’ tenuta ad acquisire agli atti la
documentazione presentata dal richiedente. In particolare,
nell’esaminare la domanda di asilo la commissione territoriale deve
tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica,
prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei
legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei
richiedenti asilo e rifugiati.
· Dell’audizione
deve essere redatto verbale, ovvero deve essere effettuata registrazione; il
richiedente o il suo legale hanno diritto ad acquisire copia del verbale o
della registrazione; il verbale deve riportare indicazione dell’ora di
inizio e fine dell’audizione.
· La
decisione della Commissione e’ assunta con atto scritto e motivato,
notificato all’interessato o al suo legale o consulente, con
l’indicazione delle modalita’ di impugnazione; in caso di
notificazione al richiedente, l’informazione sulla decisione e sulle
modalita’ di impugnazione deve essere accompagnata da una traduzione in
una lingua nota al richiedente stesso, ovvero nella lingua da lui indicata, tra
inglese, francese, spagnolo e arabo.
· Negli
atti della Commissione e’ annotata la modalita’ –
all’unanimita’ o a maggioranza – con cui e’ stata
assunta la decisione.
· Il
richiedente ha diritto di acquisire - anche tramite i soggetti di cui
all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 - copia della
documentazione che lo riguarda.
· In
caso di rigetto della domanda si applica il disposto dell’art. 12 del
Regolamento, salvo che lo straniero abbia titolo a soggiornare nel territorio
dello Stato per altri motivi.
· In
ogni fase della procedura, e successivamente alla conclusione della stessa,
deve essere garantita la confidenzialita’ dei dati che riguardano l'identita’
e le dichiarazioni del richiedente.
20. Riesame
e ricorso in caso di decisione negativa della Commissione territoriale
In assenza di
un effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso in caso di
procedura semplificata, e’ necessario che la possibilita’ di
riesame ad opera della Commissione territoriale integrata da un membro della
Commissione nazionale rappresenti una forma adeguata di tutela del richiedente
asilo rispetto al rischio di refoulement. Occorre quindi che il riesame sia effettivamente accessibile e
sufficientemente approfondito.
Proposta tecnica:
Specificare che la persona cui e’ stata notificata una decisione negativa
della Commissione territoriale non puo’ essere allontanata nei cinque
giorni che ha a disposizione per presentare richiesta di riesame, salvo che
rinunci per iscritto a questa possibilita’. Precisare, inoltre, che in
sede di riesame ha luogo una nuova audizione del richiedente, se richiesta
dall’interessato o da un membro della commissione integrata.
In caso di
decisione negativa a seguito del riesame, ovvero nei casi in cui tale riesame
non e’ ammesso, la sola possibilita’, per il richiedente, di far
valere le proprie ragioni in merito alla domanda d’asilo prima che di essere allontanato dal
territorio dello Stato, e’ legata all’accoglimento, da parte del
Prefetto, dell’istanza di sospensione dell’allontanamento fino
all’esito del ricorso. Occorre, innanzi tutto, che questa chance non sia vanificata dall’impossibilita’, per il
richiedente, di presentare effettivamente istanza al Prefetto.
E’
necessario poi tenere presente che la proposta modificata di direttiva sugli
standard minimi relativi alle procedure di riconoscimento e revoca dello status
di rifugiato stabilisce che in caso di procedura accelerata eventuali deroghe
all’effetto sospensivo di un ricorso avverso il diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato debbano essere stabilite per legge. Anche nei casi di
deroga, comunque, spetta al giudice competente per il ricorso decidere, su
istanza del richiedente o di propria iniziativa (secondo le norme stabilite
dallo Stato membro), se accordare o meno l’effetto sospensivo. Prima di
tale decisione il richiedente puo’ essere allontanato solo se vale una
delle seguenti condizioni:
-
la domanda e’ considerata
inammissibile;
-
il giudice ha gia’ respinto una
domanda del richiedente diretta a consentirgli di non essere allontanato, e non
sono stati addotti elementi nuovi sostanziali relativi al richiedente stesso
ne’ al suo paese d’origine;
-
la domanda e’ una domanda
ripetuta, e non vi sono elementi per ritenere che la condizione del richiedente
sia cambiata ne’ che la precedente domanda sia stata respinta
ingiustamente;
-
sussistono gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato.
E’
possibile adeguare, fin da ora, la normativa al testo della proposta di
direttiva, pur lasciando la competenza della decisione sulla sospensione
dell’allontanamento al Prefetto.
Proposta
tecnica: Stabilire che il richiedente sia informato, in sede
di notificazione del provvedimento di allontanamento, della possibilita’
di chiederne, anche prima della proposizione del ricorso, la sospensione al
Prefetto. Stabilire, inoltre, che il Prefetto puo’ rigettare la richiesta
di sospensione solo in nei seguenti casi:
a) che
la Commissione abbia accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la
sussistenza di uno dei presupposti, di cui all’art. 1, co. 4 Legge
39/1990, per l’inammissibilita’ della domanda[2];
b) che
nel corso dell’attuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gia’
adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso
un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo,
alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo
paese d’origine tale da giustificare una diversa decisione;
c) che
si tratti di domanda ripetuta (una precedente domanda presentata dal
richiedente sia stata, cioe’, rigettata) senza che sia stato fornito o
risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.
In ogni caso,
nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di
sospensione il Prefetto e’ tenuto a valutare le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia e, in particolare, dell’articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.
L’art. 1
quater, co. 5 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) disciplina il
ricorso avverso il diniego di riconoscimento per i casi di procedura ordinaria,
con un rimando ambiguo all’art. 1 ter, co. 6 della stessa legge (quello
che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il ricorso non ha un
effetto sospensivo automatico). E’ necessario rimuovere
l’ambiguita’, chiarendo che, in caso di procedura ordinaria, il
ricorso ha effetto sospensivo automatico.
Proposta
tecnica: Chiarire che il ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale sospende, in caso di procedura ordinaria, il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
E’
importante, inoltre, garantire al richiedente asilo l’assistenza legale a
spese dello Stato in sede di ricorso.
Proposta
tecnica: Stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale
avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo il richiedente e’
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia, ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da
un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’ ove necessario, da un
interprete, con onorari e spese a carico dell'erario. Il pagamento delle spese
per l’assistenza legale dei richiedenti asilo e’ posto a
carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
previsto dall'art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge
189/2002).
E’
importante infine precisare le conseguenze dell’accoglimento del ricorso.
Proposta
tecnica: Stabilire che la sentenza che accoglie il ricorso
contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo provvede anche
a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento
del diritto di asilo e, anche se non definitiva, sostituisce a tutti gli
effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.
21. Status
di rifugiato
E’
opportuno definire, per le situazioni non esplicitamente disciplinate dalla
legge o dal DPR 136/1990, diritti e facolta’ conseguenti al riconoscimento dello status di rifugiato, in
modo tale da tenere conto dei contenuti della proposta della Commissione
europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della
qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione
internazionale (in particolare, per quanto concerne l’estensione
automatica dello status di rifugiato ai familiari, l’art. 6 della
proposta).
Proposta
tecnica: Stabilire che
· Allo
straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e ai suoi familiari
a carico presenti in Italia sono rilasciati il titolo di viaggio per rifugiati
e un permesso per asilo della durata di cinque anni, rinnovabile fino a quando
la Commissione nazionale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello
status, fatta salva la facolta’ per i titolari di
ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno
alle condizioni previste dalla legge.
· E’
autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato
con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili,
con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado. Il
permesso di soggiorno e’ rilasciato, al familiare o tutore o affidatario,
anche se questi e’ gia’ presente sul territorio dello Stato.
· Sono
fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della Convenzione di Ginevra sulle
garanzie relative ai provvedimenti di allontanamento del rifugiato e dei suoi
familiari dal territorio dello Stato e sull’equiparazione del rifugiato
al cittadino nazionale o al cittadino di uno Stato estero in relazione al
godimento di diritti e facolta’.
· Nei
casi in cui il provvedimento di revoca dello status di rifugiato sia divenuto
definitivo l’interessato e i suoi familiari devono lasciare il territorio
dello Stato entro trenta giorni, salvo che siano titolari di carta di soggiorno
o di altro premesso di soggiorno, o che possano diventarlo possedendone i requisiti
previsti dalla legge.
· Eventuali
rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono
interrotti dalla revoca dello status di rifugiato.
·
Per
un’effettiva assistenza amministrativa nel corso della procedura per il
ricongiungimento familiare, richiesto da straniero con lo status di rifugiato,
si deve applicare quanto disposto all’articolo 25 della Convenzione di
Ginevra relativa allo status di rifugiato, resa esecutiva in Italia con Legge
n. 722/1954.
22. Permesso
di soggiorno per motivi umanitari
E’
opportuno definire i diritti e le facolta’ riconosciuti al titolare di
permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in base all’art. 5,
co. 6 T.U. e all’art. 1 quater della Legge 39/1990 (introdotto dalla
Legge 189/2002), nonche’ le modalita’ di rilascio e rinnovo del
relativo titolo di soggiorno.
Proposta
tecnica: Stabilire che
· Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e’
rinnovabile e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata
o autonoma e l’iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.
· Il
permesso di soggiorno e’ rilasciato o rinnovato anche in assenza di
passaporto o di altro documento di viaggio.
· Lo
status del beneficiario della protezione umanitaria e’ equiparato a
quello del rifugiato per quanto attiene il diritto all’unita’
familiare (ricongiungimento e coesione sul posto: art. 29, co. 3, e art. 30,
co. 1, lettera c, T.U.) e il rilascio di documenti sostitutivi.
L’equiparazione si applica anche al caso di minore non accompagnato (vedi
la Proposta tecnica precedente, sullo Status di rifugiato).
· Il
rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere deciso dal questore, nei
casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato
il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale;
ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di
rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la
procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di
audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione).
· Il
titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che
non ha più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i
requisiti per il rilascio di altro permesso puo’ chiedere e ottenere la
conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta conversione in permesso
per lavoro e’ esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a
nuovi ingressi.
23.
Commissioni territoriali
Occorre
garantire un adeguato funzionamento delle Commissioni territoriali.
Proposta
tecnica: Assicurare le necessarie risorse alle Commisisoni
territoriali in relazione a
· tempo
lavorativo effettivamente dedicato dai membri delle Commissioni;
· presenza
di membri idonei a trattare situazioni particolari (es.: richiedenti di sesso
femminile o minori);
· disponibilita’
di interpreti qualificati;
· formazione
e qualificazione dei membri (il Manuale sulle procedure per la determinazione
dello status di rifugiato, pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i
Governi, e le indicazioni contenute nella proposta della Commissione europea
per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica
di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale,
Capi II-IV, dovrebbero essere indicati come principali punti di riferimento per
la valutazione delle domande di asilo).
·
Conformità
del funzionamento delle Commissioni con quanto disposto dalla Legge n. 241/1990
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
24.
Commissione nazionale
E’
opportuno assicurare un adeguato funzionamento della Commissione nazionale.
Proposta
tecnica: Stabilire che
· Per
le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato
e’ richiesta la presenza della maggioranza dei membri.
· Nell’ambito
della formazione dei membri delle commissioni territoriali la Commissione
nazionale si avvalga anche dell’ausilio dell’ACNUR e di altri enti
o organismi specializzati.
· Il
Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato,
pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e le indicazioni
contenute nella proposta della Commissione europea per una direttiva del
Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di
straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale, Capi II-IV,
costituiscono i principali punti di riferimento per l’attivita’ di
indirizzo e per le decisioni su cessazione e revoca dello status di rifugiato.
· La Commissione nazionale,
così come le singole commissioni territoriali, operano in
conformità con la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
25. Rispetto
del dettato dell’art. 26 della Legge 241/1990
L’art.
26, co. 1 della Legge 241/1990 sancisce l’obbligo di pubblicazione di
tutti gli atti (incluse le circolari) nei quali si determina
l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse. E’ indispensabile che questa disposizione
sia finalmente attuata e che la pubblicazione avvenga in modo effettivamente
fruibile da parte dei diretti interessati.
Proposta
tecnica: Stabilire le modalita’ di pubblicazione, anche
mediante Internet, in tempo reale, di tutte le circolari ministeriali che
concorrano, nei fatti, a definire la condizione giuridica dello straniero.