Amnesty International
Ics – Consorzio italiano di
solidarietà
Medici Senza Frontiere
RACCOMANDAZIONI PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
189/02, NELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Dicembre 2002
Nota: Con il presente documento, Amnesty
International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza
Frontiere – promotori della campagna
“Diritto d’asilo: una questione di civiltà” – intendono esprimere la propria preoccupazione per
le disposizioni in materia di asilo contenute all’interno della legge 189
del 30 luglio 2002 (“Modifiche alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo”). A questo proposito, le tre organizzazioni desiderano
proporre le proprie raccomandazioni circa il regolamento di attuazione delle
suddette disposizioni.
L’Italia
è l’unico tra i paesi dell’Unione Europea a non essersi
dotato di una legge organica in materia di asilo.
Nonostante l’articolo 10 della Costituzione italiana preveda che
“lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge”, Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere ribadiscono
come sia grave che il diritto di asilo a tutt’oggi venga disciplinato solo da alcuni articoli
disorganici, che introducono procedure sommarie e semplificate e quindi insufficienti nel garantire i diritti dei
richiedenti asilo e dei rifugiati.
La recente legge 189/2002 introduce infatti una serie di norme che, se
nella volontà del legislatore nascono con l’intento di evitare
l’abuso e la strumentalizzazione del diritto di asilo, di fatto
impediscono l’effettivo esercizio dello stesso.
Sono tre i punti
fondamentali della nuova legge che secondo le nostre organizzazioni indeboliscono
ulteriormente la tutela dei richiedenti asilo e rifugiati:
1.
il trattenimento
nei centri di accoglienza e la procedura semplificata
per gli stranieri che entrano o soggiornano nel territorio italiano in maniera
irregolare, non tutelando chi fugge da persecuzioni, guerre e gravi violazioni
dei diritti umani ed è privo di documenti validi per l’espatrio;
2.
la
composizione e il funzionamento delle commissioni territoriali, che non
risponde ai criteri di competenza, indipendenza e trasparenza;
3.
la
presentazione di un eventuale ricorso che, in caso di risposta negativa da
parte della commissione territoriale, non ha effetto sospensivo automatico ma
subordinato alla valutazione discrezionale del Prefetto. Tale procedura non
solo non garantisce in alcun modo il richiedente asilo, ma va contro il sistema
di tutela giurisdizionale offerta dalla costituzione italiana.
Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che l’Italia debba
porre al più presto rimedio a questa lacuna legislativa attraverso
l’approvazione di una legge organica che soddisfi almeno i seguenti
principi:
· tutti i richiedenti asilo devono
essere sottoposti a procedure eque e imparziali di valutazione delle loro
richieste;
· le restrizioni di ingresso nel
territorio nazionale non devono ostacolare l’accesso alle procedure per
il diritto di asilo;
· i richiedenti asilo devono poter
ricevere le adeguate informazioni in merito ai loro diritti e doveri e, in
particolare, alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
· i richiedenti asilo non devono
essere trattenuti o posti in stato di fermo per il solo fatto di avere presentato
domanda di asilo ovvero per avere fatto ingresso irregolare in Italia, il quale
non deve essere sanzionato come disposto dall’articolo 31 della
Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato;
· tutte le richieste di asilo devono
essere esaminate in maniera approfondita da autorità indipendenti e
specializzate che soddisfino i criteri di trasparenza, indipendenza e
competenza;
· l’organismo a cui compete la
valutazione delle domande di asilo deve essere composto da esperti di diritto
internazionale, specializzati in materia di diritti umani e rifugiati,
nonché con competenze specifiche in merito alla conduzione delle
interviste con i richiedenti asilo;
· il richiedente asilo deve poter
comparire personalmente di fronte all’organismo competente a valutare la
sua richiesta, avvalersi della rappresentanza legale in ogni fase del
procedimento e della presenza di un mediatore linguistico – culturale;
· il rigetto della domanda di asilo
deve essere motivato e dato in forma scritta e in una lingua comprensibile per
il richiedente asilo;
· nessun richiedente asilo deve
essere espulso prima che la sua domanda sia stata esaminata approfonditamente e
in ogni caso mai prima di aver concluso tutti i ricorsi previsti dal nostro
ordinamento;
· nessun richiedente asilo deve essere
espulso verso un paese terzo in assenza di garanzie sul rispetto dei diritti
umani – in base al principio di non refoulement – o dove possa subire a sua
volta espulsioni a catena;
· La procedura per il riconoscimento
dello status di rifugiato deve prevedere in modo specifico anche la
possibilità del riconoscimento dell’asilo umanitario a coloro che
– pur non soddisfacendo i criteri di cui all’articolo 1 della
Convenzione di Ginevra – si trovano nella condizione di non poter essere
rimpatriati ai sensi di: articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo
status di rifugiato; articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; articolo 19
del Decreto legislativo n. 286/1998.
· Lo status di rifugiato deve essere
disciplinato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, anche per quanto
concerne le procedure per il ricongiungimento familiare e l’assistenza
amministrativa da parte delle competenti autorità italiane.
· Lo status dello straniero che gode
dell’asilo umanitario deve essere equiparato allo status di rifugiato.
Il diritto di asilo quale diritto umano fondamentale deve
essere sempre garantito. Per questo motivo l’Italia deve dotarsi degli
strumenti giuridici necessari per tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati,
rispettando i suoi obblighi internazionali e costituzionali.
“Art.
1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: b) per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili; 2. Il trattenimento deve
sempre essere disposto nei seguenti casi: b) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento
previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al
comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione
secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali
strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sarà
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR.
L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno. 4. Per il trattenimento
di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza
di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito
l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno. settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
a) per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o
d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
c) in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato.
a) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa,
allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino
al termine della procedura stessa.
5. Allo scadere del
periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter,
e
qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa.
La legge 189/2002 all’articolo1bis prevede l’istituto del
trattenimento dei richiedenti asilo; inoltre, per la prima volta,
l’Italia introduce nel suo ordinamento norme che limitano la
libertà personale dei richiedenti asilo.
Secondo Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere la misura del trattenimento prevista
dalla norma si configura come un provvedimento di fatto generalizzato, tale da
comprendere la quasi totalità delle domande di asilo. Ciò
costituisce ragione di grave preoccupazione dal momento che
un’applicazione generalizzata della misura del trattenimento non tiene in
considerazione le specificità delle motivazioni che spingono una persona
a scappare dal proprio paese e forza quei principi di ragionevolezza e
proporzionalità che dovrebbero porsi a fondamento della legge.
Inoltre, se le
modalità e le condizioni del trattenimento appaiono definite, ciò
che invece la legge non determina è il grado di tutela garantito al
richiedente asilo. Su questo punto la legge appare gravemente lacunosa, sia a
causa della stessa tipologia del trattenimento, sia per la mancata previsione
di quali debbano essere i diritti comunque garantiti al richiedente trattenuto
(ad esempio l’accesso alle informazioni che lo riguardano, la
possibilità di accedere a contatti esterni o a documentazione utile
ecc.).
Amnesty
International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza
Frontiere ritengono che le norme riguardanti alcuni casi di trattenimento
pongano problemi di legittimità costituzionale poiché, se di
effettivo trattenimento si tratta, esso si configura come un provvedimento
limitativo della libertà personale (e non anche della sola
libertà di circolazione) in violazione della riserva di giurisdizione
prevista dall’articolo 13 della Costituzione. Nessuno dei criteri
indicati all’art.13 della Costituzione appare infatti sussistere nella
norma, né quello della tassatività, né quello della
necessità, né quello dell’urgenza, e neppure quello della
comunicazione all’autorità
giudiziaria e successiva eventuale convalida di legittimità
dell’atto. In particolare ci riferiamo all’articolo 1bis comm. 1
lettere a, b, c e al comm. 2 lettera b.
Occorre prioritariamente che il regolamento intervenga su
due direzioni fondamentali:
a)
delimitare
a casi tassativamente circoscritti l’applicazione della la misura del
trattenimento, escludendo dal trattenimento, coerentemente con il dettato
dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati, quei richiedenti asilo che, anche aventi fatto ingresso irregolare
nel territorio dello Stato, si sono presentati spontaneamente in questura a
chiedere asilo;
b)
chiarire,
attraverso apposite disposizioni, che in ogni caso il trattenimento dei
richiedenti asilo nei Centri di identificazione (CDI), non può
configurarsi come una limitazione della libertà personale, ma solo come
una limitazione della libertà di circolazione;
Sono
inoltre preoccupanti le disposizioni dell’art.1-ter, comm.2 punto 4 in
cui il mero “allontanamento non autorizzato dai centri […]
equivale a rinuncia alla domanda”. Le tre organizzazioni ritengono che la previsione
della rinuncia alla domanda di asilo a seguito di allontanamento non
autorizzato, costituisca una misura eccessiva poiché prevede una sorta
di automatica attribuzione di volontà al richiedente
nell’eventualità dell’allontanamento. Va infatti sottolineato
che il diritto d’asilo costituisce un diritto soggettivo della persona,
costituzionalmente garantito, e non un mero interesse
legittimo.
Nel corso dei 20
giorni (art. 1 ter co. 2) della procedura per coloro che sono trattenuti nei
centri di identificazione, il richiedente asilo non dispone di alcun titolo di
soggiorno (art. 31 comm.1). Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che tale mancato rilascio
di un permesso di soggiorno temporaneo impedisca al richiedente asilo di godere
delle previsioni che la legge dispone per gli stranieri soggiornanti. Tale
condizione di limbo rischia di incidere negativamente sull’accesso alla
tutela giurisdizionale avverso il rigetto dell’istanza di asilo.
Art. 1-quater. -
(Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere
integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con
la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in
ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di
competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di
indennità di qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il
richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto
scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni
territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria
e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è
ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che
decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6.
Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà
e Medici Senza Frontiere ritengono opportuno che le commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status di rifugiato istituite dalla legge 189/2002
debbano rispondere a parametri di indipendenza, competenza e trasparenza,
al fine di garantire il richiedente asilo durante l’esame della sua
domanda.
A tal fine Amnesty
International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza
Frontiere raccomandano che:
·
le
decisioni adottate dalle singole commissioni territoriali, in merito alla
domanda di asilo presentata dal richiedente, siano prese con decisione
collegiale;
·
i
membri delle singole commissioni territoriali abbiano – ovvero
acquisiscano attraverso un’adeguata e specifica formazione - competenze
in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani;
·
i
membri delle singole commissioni territoriali ricevano costante e puntuale
aggiornamento sui contesti politici e sociali dei paesi di provenienza dei
richiedenti asilo e sulle evoluzioni della legislazione nazionale, europea e
internazionale riguardanti il diritto di asilo;
·
i membri delle
singole commissioni territoriali ricevano formazione specifica sulle
metodologie di conduzione di audizione del richiedente in sede di commissione;
·
alle audizioni
del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale sia sempre garantita la presenza di un mediatore
linguistico–culturale e di un avvocato o altra persona di fiducia del
richiedente asilo;
·
le
commissioni vengano dotate di idonei strumenti e personale per la
verbalizzazione dell’audizione e quest’ultima venga conservata agli
atti;
·
le
decisioni adottate dalle singole commissioni territoriali in merito alla
domanda di asilo presentata dal richiedente siano rese note comunicate
all'interessato con comunicazione ufficiale in lingua a lui/lei
comprensibile/conosciuta;
·
le
singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendano
pubblici i risultati delle loro attività, relativamente al numero e
all’esito delle domande esaminate;
·
il
richiedente asilo venga assistito da un legale o da persona di fiducia nel
corso dell’audizione;
·
il
richiedente asilo sia periodicamente informato sullo status della procedura.
·
Il
funzionamento delle commissioni territoriali deve essere conforme a quanto
disposto dalla Legge n. 241/1990
Art.
1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) –
1. La Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il
diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione
nazionale“, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli
affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed
è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di
analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di
dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Cosi come per le
commissioni territoriali, anche per la commissione nazionale per il diritto di
asilo, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e
Medici Senza Frontiere auspicano che:
·
i membri
nominati a comporre la commissione siano altamente qualificati in materia di
diritto di asilo, diritti umani e diritto internazionale;
·
i membri della
suddetta commissione siano costantemente aggiornati sugli sviluppi politici e
del rispetto dei diritti umani nei paesi di provenienza dei rifugiati.
Al fine di
salvaguardare il principio della trasparenza, le tre organizzazioni raccomandano
inoltre che:
·
la
commissione nazionale, al termine di ogni anno di funzionamento, pubblichi
informazioni e relazioni al Parlamento sui risultati delle proprie
attività e delle commissioni territoriali, relativamente al numero e
all’esito delle domande esaminate;
·
Il
funzionamento della commissione nazionale debba essere conforme a quanto
disposto dalla Legge n. 241/1990
Art. 1-ter.
- (Procedura semplificata) […] 5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente
articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di
Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione
territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni
su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è
disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero
tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Una delle maggiori
modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 riguarda la previsione di una procedura
di riesame della decisione adottata dalla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato.
Amnesty
International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza
Frontiere ritengono fonte di seria preoccupazione il fatto che il riesame sia
affidato alla stessa commissione territoriale, integrata da un componente della
commissione nazionale per il diritto di asilo. Tale procedura, infatti, non
ottempera ad alcun principio gerarchico in quanto la medesima commissione territoriale
“integrata” non può ritenersi organo gerarchicamente
superiore a quello che ha emesso l’atto di diniego, ai sensi del DPR n.
1199/71. Questo è quindi da considerarsi un ricorso amministrativo
atipico. In conseguenza di ciò, le tre organizzazioni ritengono che
quest’ultimo non debba avere carattere generale, ma solo eccezionale, da
applicarsi in casi limitati, tassativamente indicati dalla norma, fatto salvo
il caso in cui la procedura di riesame possa essere contestuale e non
alternativa al ricorso giurisdizionale.
Amnesty
International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza
Frontiere hanno apprezzato, in linea di principio, il mantenimento della
possibilità di ricorso al tribunale. Si trovano tuttavia in forte
disaccordo con la disposizione secondo cui “il ricorso non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale” (comm. 5), assunto a seguito del rigetto della
richiesta di riconoscimento.
Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e
Medici Senza Frontiere ritengono tale previsione
normativa di una gravità evidente. Un ricorso che non sospenda il
provvedimento di espulsione svuota di senso la tutela giurisdizionale del
richiedente asilo, negandone l’effettività. Non si prevede quindi alcuna protezione contro i rischi di persecuzione
e di subire trattamenti inumani e degradanti da parte del richiedente asilo,
rimpatriato nelle more del giudizio sulla decisione assunta dalla commissione
territoriale, nell’ambito della procedura semplificata.
Si ritiene che questa norma possa determinare la
possibilità reale di una violazione ampia ed estesa dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra
relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 nonché
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
Inoltre, desta forte timore la disposizione secondo cui sia il potere
esecutivo (nella figura del Prefetto) a decidere se, quando e in quale misura,
concedere all’interessato una “sospensiva” della misura di
allontanamento, nelle more del giudizio di fronte al tribunale ordinario. Tale
norma interferisce con le competenze proprie della sfera della tutela
giurisdizionale.
Si raccomanda
vivamente pertanto di prevedere, nel Regolamento, come misura di garanzia
minima, l’introduzione di disposizioni che vincolino la decisione del
Prefetto sulla eventuale non concessione della sospensiva a circostanza
limitate e tassativamente definite. A tal fine si ritiene che si possa fare utile
riferimento ai casi di possibilità di deroga all’effetto
sospensivo di un ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di
rifugiato attualmente indicati nella proposta modificata di Direttiva europea
sugli standard minimi relativi
alla procedure di riconoscimento dello status di rifugiato in caso di procedura
accelerata.
Infine, Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere hanno potuto verificare che le previsioni normative contenute nella legge si
muovono in direzione del tutto divergente da quelle contenute nella bozza di
direttiva della Unione Europea sulle procedure minime, direttiva di cui il
Consiglio Europeo di Siviglia ha richiesto l’adozione entro il 2003, e di
quelle contenute nell'articolo 17 della Risoluzione del Consiglio
dell’Unione Europea del 20 giugno 1995. Tale direttiva, infatti,
stabilisce come regola generale che la procedura di ricorso abbia l'effetto
sospensivo e che, nei soli casi in cui ciò non sia previsto (casi che debbono
essere limitati e tassativamente definiti dalla legge), deve essere garantito
il diritto del richiedente a rivolgersi ad un organo giudiziario, e non a un
organo amministrativo, per richiedere la sospensione dell'espulsione.
Art. 1-quater […] 4. Nell’esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce
degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui
l’Italia è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
Amnesty International, il Consorzio Italiano di
Solidarietà e Medici Senza Frontiere – pur riconoscendo in tale
disposizione un’innovazione importante nell’ordinamento italiano -
ritengono che tale norma non possa essere assimilata ad un reale status di
“asilo umanitario” nei riguardi di coloro che, pur non avendo i requisiti per
ottenere lo status di rifugiato, non possono in ogni caso essere rinviati nel paese di origine.
Pertanto si raccomanda di equiparare la condizione dei titolari di asilo
umanitario con lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.
Le tre
organizzazioni riscontrano con soddisfazione che le commissioni territoriali
vengono vincolate ad esaminare le domanda di asilo non solo sotto il profilo
del riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche alla luce delle
convenzioni internazionali sui diritti umani ed in particolare della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. Tale disposizione potrebbe costituire un cambio di
prospettiva assai sensibile. Infatti, la condizione del beneficiario delle
forme di protezione umanitaria viene complessivamente a rafforzarsi
poiché viene a prevedersi una “procedura individuale” di
riconoscimento di uno “status umanitario” avente caratteristiche distinte
dallo status di rifugiato.