srm materiali materiali di
lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione 2002
dicembre |
Sommario · Circolare INPS n.161 del 25 ottobre
2002 · Circolare n.59/2002 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali · Risposte a quesiti frequenti
sulla regolarizzazione, a cura di Filippo Miraglia dell'ARCI · Nota dei sindacati
sull'incontro del 10 dicembre 2002 con il Sottosegretario al Ministero
dell'Interno Alfredo Mantovano, in merito alla regolarizzazione |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n.
33
_________ a
cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38,
00184 Roma tel. 06
48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Circolare numero 161 del
25-10-2002.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 25
Ottobre 2002 |
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periferici
dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n.
161 |
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e, per
conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri
di Amministrazione |
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Al |
Presidente e
ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo
e Vigilanza |
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Al |
Presidente e
ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio
del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi,
gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per
l’accertamento e la riscossione |
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dei
contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati regionali |
Allegati |
Ai |
Presidenti
dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Legge
30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge
9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari. |
SOMMARIO: |
La legge
30.7.2002, n. 189, art. 33 e il decreto-legge 9.9.2002, n. 195, convertito in
legge 9.10.2002, n. 222, prevedono che chi ha occupato alle proprie
dipendenze, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore delle norme,
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare,
entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione di apposita dichiarazion, accompagnata
dall’attestato di versamento di un contributo forfettario pari,
rispettivamente, a € 290,00 per lavoratori domestici o badanti e ad
€ 700,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti da regolarizzare.
L’avvenuta presentazion della dichiarazione determina la non
punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e counque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione. |
PREMESSA L’art. 33
della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U. delle norme in
materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto disposizioni finalizzate
all’emersione del lavoro irregolare di personale di
origineextracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente
l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività di
assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d.
badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un
contributo forfettario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore da
regolarizzare, determinato dal decreto ministeriale del 26.8.2002 (2). Con
ordine del giorno del 11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato aveva inoltre
impegnato quest’ultimo ad emanare un provvedimento che prevedesse la
possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari che
prestano lavoro subordinato non domestico. Ne è conseguita
l’emanazione del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni,
in legge 9.10.2002, n. 222 (3), che prevede che chiunque abbia occupato, nel
trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002),
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi del permesso di
soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante
il versamento di un contributo forfettario pari a € 700,00 per ciascun
lavoratore occupato da regolarizzare. In entrambe le
fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro la data dell’11
novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura
– Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante
la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione, accompagnata,
tra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo
forfettario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta
presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli
altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente al 10.9.2002. DESTINATARI
DELLA NORMA a) Datori
di lavoro L’art. 33
della legge n. 189/2002 individua quali destinatari della procedura di
regolarizzazione da esso prevista i datori di lavoro domestico già
individuati ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive
modificazioni. Ai sensi,
invece, dell’art. 1, co.1, del D.L. n. 195/2002, così come
convertito in legge il 9.10.2002, la possibilità di avvalersi della
procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque,
nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in
forma individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un
elenco nel dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso
ampio all’esercizio della tipologia di attività in forma di
impresa, sia di tipo individuale che societario. Pertanto si applica ai
titolari di attività d’impresa intesa come entità
unitaria gestita da un soggetto qualificabile come “imprenditore”
ai sensi dell’ art. 2082 del codice civile e soggetto alla relativa
disciplina. b)
Lavoratori Le norme
riguardano personale esclusivamente di nazionalità extracomunitaria
che sia stato occupato in posizione irregolare, intendendo fare riferimento a
tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in violazione della
disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro. Relativamente al
rapporto di lavoro domestico si precisa che è possibile regolarizzare
una sola unità per nucleo familiare, addetta al sostegno delle
necessità familiari. Non è previsto alcun limite per la
regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la
legalizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere. TIPOLOGIA E
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO L’art. 33
della legge n. 189/2002 non fornisce precisazioni in merito alla durata
minima del rapporto di lavoro da regolarizzare. Invece
nell’art. 1, co. 3 del. D.L. n. 195/2002 è precisato che il
rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo indeterminato ovvero
a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di
quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di
lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato,
part-time (5). Si precisa che
devono ritenersi non regolarizzabili rapporti di lavoro non aventi natura
subordinata (quali le collaborazioni coordinate e continuative), ovvero
aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca anteriore
all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato,
contratti di formazione e lavoro, ecc.). Parimenti non si ritengono
legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di cooperative. Si precisa
inoltre che possono essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura
di seguito illustrata (della quale costituisce adempimento inderogabile il
versamento del contributo forfettario previsto dalle norme, a pena di
irricevibilità della dichiarazione) anche quelle situazioni nelle
quali, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore
extracomunitario come sopra individuata, il datore di lavoro abbia ugualmente
ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà
essere versato il contributo forfettario. Tuttavia con riferimento a tali
situazioni all’esito della procedura di regolarizzazione e dopo
l’effettuazione del riparto del contributo stesso ai sensi dell’art.
2 decreto ministeriale citato in premessa e del co. 7 dell’art. 1 del
D.L. n. 195/2002 si provvederà, con modalità da determinarsi,
alla restituzione degli importi contributivi che dovessero risultare versati
in eccedenza e quindi indebiti. PRESUPPOSTI
APPLICATIVI Fondamentale
presupposto per poter applicare la procedura in oggetto in entrambe le
fattispecie è quello di aver effettivamente occupato in posizione
irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in vigore
sia della legge n. 189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far data
almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del permesso di
soggiorno. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere
stati effettivamente svolti senza interruzioni (6). La procedura di
regolarizzazione può comunque essere avviata anche nel caso in cui il
rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario che si intende
regolarizzare sia iniziato in data antecedente al 10 giugno 2002. EFFETTI
PREVIDENZIALI a) Periodi
compresi tra il 10.6.2002 e il 9.9.2002. La procedura in
questione, oltre che essere destinata a regolarizzare la posizione del
lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro realizza anche
l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre
antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia.
Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al co. 6 dell’art. 33
della legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la misura del
contributo forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti
e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando €
268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed €
22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento
dei compiti di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi al
Ministero dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Parimenti il co.
7 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali determina con proprio decreto, in corso di
emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo
forfettario di cui al co. 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun
lavoratore) sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento
dei compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. b)Periodi
di lavoro antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati dai datori di lavoro
che si avvalgono della procedura di regolarizzazione. Per quanto
attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi
ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre oggetto
di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista sia
dall’art. 33, co.6, ultimo periodo, della legge n. 189/2002 che dal co.
7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la
misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base
delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali. Per quanto attiene,
in particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti il già citato
D.M. del 26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di lavoro possano
versare, previa domanda, i contributi ed i premi nonché i relativi
interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati in unica
soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi
degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a
decorrere dal 25esimo mese. Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni. PROCEDURA La procedura di
regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie con la
presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG
competente per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di
ricevimento fa fede agli effetti della data di presentazione della domanda
(7). Le domande di
regolarizzazione devono essere presentate per entrambe le fattispecie entro
la data dell’11.11.2002. La dichiarazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto indicato dal co. 2
dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e badanti e dal co. 2
dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri lavoratori (8)
nonché, a pena di irricevibilità, deve essere accompagnata
dalla documentazione di cui al co. 3 dell’art. 33 della legge n.
189/2002 e al co. 3 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 (9). La Prefettura
che ha ricevuto la domanda provvede ad effettuare la verifica di
ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà
comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La
Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno. Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di
nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5bis del
T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (10), e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in
capo al lavoratore condizioni soggettive non ostative al rilascio. La mancata
presentazione delle parti determina l’improcedibilità e
l’archiviazione del procedimento relativo. Il permesso di
soggiorno ottenuto attraverso la procedura descritta può essere
rinnovato, in relazione ai lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 33
della legge n. 189/2002, previo accertamento da parte dell’organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. In
relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n. 195/2002 può
essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad 1 anno,
nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. Per maggiori
dettagli sulla procedura si rinvia alle circolari del Ministero
dell’Interno n. 13 del 19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e
l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del 27.7.2002
(Dpt. della Pubblica Sicurezza). Per quanto
attiene invece la stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del
20.9.2002. CAUSE
OSTATIVE L’art. 33,
co. 7, della legge n. 189/2002 e l’art. art. 1, co. 8, del D.L.
195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002,
individuano situazioni riferite alla persona del lavoratore extracomunitario
ostative alla procedura di regolarizzazione (11). CAUSE DI
NON PUNIBILITÀ Il co. 6
dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il co. 6 dell’art. 1 del
D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n.
195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la
dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in
esame. Fino alla data
del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno non si applica l’art. 22, co. 12, del T.U. 286/1998 e
successive modificazioni (12). Si precisa che
le norme collegano l’operatività delle cause di esclusione dalla
punibilità al semplice inoltro della dichiarazione e non al buon fine
della stessa e riguardano tutte le violazioni compiute prima del 10.9.2002,
incluse quelle eventualmente commesse nel periodo antecedente i tre mesi
presi in considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato. Si ricorda che
le cause di non punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione presentata. TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA Come appare
dalla sommaria descrizione della procedura fin qui effettuata, il realizzarsi
della fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario si ha con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (alla
quale il datore di lavoro richiedente la regolarizzazione si è
impegnato con la dichiarazione di regolarizzazione) e col contestuale
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Si precisa a
tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del 10.9.2002 (data
di entrata in vigore della legge) e data di conclusione del contratto di
soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la
contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla
regolarizzazione è dovuta in base alle regole ordinarie. Per le
relative modalità di versamento si rimanda al successivo paragrafo
concernente gli adempimenti procedurali. Tuttavia,
tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata “a
posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di
regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per
espresso disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene
configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e
quindi non si dà luogo all’applicazione delle relative sanzioni. Si precisa
inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali, così
come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a
prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione. Inoltre, ferma
restando la non punibilità del datore di lavoro che abbia presentato
la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i quali è
stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del permesso di
soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di
pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla quota parte del
contributo forfettario (secondo la ripartizione effettuata dal Ministero del
Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione
della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità
del permesso di soggiorno. ADEMPIMENTI IN
MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE HA PRESENTATO DOMANDA
DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA DELL’ART. 1 DEL D.L.
195/2002 Come precisato al precedente paragrafo, il contratto di soggiorno
decorre dal 10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale
data decorrono, pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e
assistenziali, che dovranno essere assolti nella ordinaria misura prevista in
base al settore di appartenenza dell’impresa. I datori di
lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo occupato solo
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono chiedere alla Sede
dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di una posizione
aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi contributivi
entro i termini fissati nei paragrafi successivi. La domanda di
iscrizione deve essere redatta sull'apposito modello DM68, prelevabile anche
dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica.
La domanda va corredata dell’apposita documentazione prevista che varia
secondo l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di
iscrizione alla C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della
ricevuta o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di
avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione
assicurata). I datori di
lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS dovranno
utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella dichiarazione di
legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso, senza
necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti
prevista, l’apertura di una separata posizione per i lavoratori
extracomunitari legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali lavoratori
è dovuta nella misura ordinaria prevista per la generalità dei
lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di
autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le aziende già in possesso
di posizione contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema
ritenuto più opportuno, l’avvenuta presentazione di domanda di
legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata). ADEMPIMENTI A
CURA DELLE SEDI INPS Le Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione
contributiva da parte di imprese non conosciute, da utilizzare per la
denuncia dei contributi relativi al solo personale di origine
extracomunitaria oggetto di legalizzazione, provvederanno ad indicare nel campo
“DATA COSTITUZIONE” la data convenzionale 10.09.2002. Le Sedi stesse,
provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli eventuali codici di
autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo C.A. “0U” che assume il significato di
“Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L.
195/2002”. Per le aziende
già conosciute dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il
predetto codice di autorizzazione “0U” all’atto del ricevimento della
comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte dell’azienda,
ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La
procedura di controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei
particolari codici di comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al
paragrafo successivo, provvederà a richiedere obbligatoriamente il
predetto codice di autorizzazione. Tale codifica si
rende necessaria al fine di procedere, una volta in possesso dei dati dei
bollettini di versamento del contributo forfettario di € 700,00,
all’abbinamento degli stessi con la posizione aziendale per i necessari
controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento della posizione
contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche delle informazioni
pervenute dalla dichiarazione 770. TERMINI PER
LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE Secondo quanto
illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il messaggio prot.
2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il termine di
presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre
p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi è
quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre
successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod.
F24 entro la stessa data del 16 dicembre. Tuttavia, atteso
il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per la
divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al
periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata,
secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza
aggravio di somme aggiuntive. MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ai fini
della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al
periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione si
atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei
contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod.
O, Y, ecc.). Ai soli fini
statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere
riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV.
EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e
dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per
l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori
extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice
“X000”. Con la denuncia
riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento
dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i
contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002,
senza aggravio di somme aggiuntive. Al fine di semplificare gli adempimenti
contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che
prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod.
DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in
questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di
lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità : - Calcoleranno i
contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i
lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e
li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro ”B-C”del mod.
DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai
extracom. ctr. Arr.”e “C200” avente significato di “impiegati extracom.
Ctr. Arr.”. - In
corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “
numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito
del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella
“numero giornate”. Le eventuali
somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal
10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti
codici.. MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI INDIVIDUALI (CUD e 770)
Nessuna particolare modalità è richiesta per
l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per
quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di
accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione
del contributo forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di
lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella
sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 ,
rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà
essere indicato nei punti successivi. ADEMPIMENTI A
CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI
REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n.
189/2002 I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per
colf e badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di
lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal
sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. Il termine di
presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno successivo
al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione.
Come anticipato con il messaggio protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre
u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della
dichiarazione di regolarizzazione è fissato all’ 11 novembre
2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà
essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003. Sul modello LD09
dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla
“emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda
la data di assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere
posteriore al 10.06.2002. Potranno,
essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le
seguenti informazioni: - codice fiscale
del lavoratore - dati relativi
al permesso di soggiorno - indicazione
dell’avvenuta denuncia all’INAIL In ogni caso, al
modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta
presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione
assicurata). Il versamento
dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto
corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro. Ai
fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle fasce di
retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla circolare n.
56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti sarà
calcolato a far tempo dal 10.09. 2002. Si fa riserva di
fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei periodi
antecedenti al 10.06.2002
, secondo le modalità fissate dal D.M. del 26.8.2002 citato nei
paragrafi precedenti. Per quanto
riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del
periodo dal 10.06.2002
al 9.09.2002, la
stessa sarà effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base
dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di €
290,00 e delle informazioni presenti sul mod. LD09. ADEMPIMENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA
PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI
DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002 Come già
precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre 2002 i datori
di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione
trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di
legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre
2002 entro la data dell’11 novembre 2002. La normativa
prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la stipula dei
contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti non
inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi. In entrambi i
casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai
contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. I datori di
lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono
presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura
“regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”,
entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute
di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione. I datori di
lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare
una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede
competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della
dichiarazione di emersione. Entrambe le
tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no
all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti: ·
Registro
d’impresa – il
registro d’impresa dovrà essere presentato entro i cinque giorni
successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione ( 11 novembre
2002). Per il periodo
intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002
sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la
dichiarazione presentata agli uffici postali; ·
Dmag-unico-
per le giornate di
lavoro prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le aziende presenteranno il
modello di dichiarazione trimestrale entro le scadenze previste per il quarto
trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25 febbraio 2003 per i
modelli trasmessi in via telematica) . I lavoratori
extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto
“078”,
tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza
pregressa relativa al terzo trimestre 2002. La data di
presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere
congruente con la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23
dicembre 2002 per quelli provenienti in via telematica secondo quanto
previsto dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002. Qualora per il
terzo trimestre 2002 l’azienda abbia già presentato un modello di
dichiarazione trimestrale nella casella tipo dichiarazione dovrà
essere indicata la lettera “V” ADEMPIMENTI
DELLE SEDI Le Sedi, con
riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 13 del
19.7.2002, la quale, nel prevedere la composizione dello sportello
polifunzionale, contempla anche un’apposita postazione INPS, e previo
contatti da prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il
punto fisico dello sportello polifunzionale, cureranno ed assicureranno la
presenza di personale INPS , al fine di ottemperare, ad avvenuta conclusione
del contratto di soggiorno, agli adempimenti di natura prettamente
previdenziale e contributiva ove gli stessi non siano stati già
assolti dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la
presente circolare. Al riguardo si
richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002
dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale. |
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Per il DIRETTORE
GENERALE PRAUSCELLO |
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NOTE (12)
Pubblicato
in supplemento n. 173/L alla G.U. n. 199 del 26.8.2002. (2) In G.U. n.
227 del 27.9.2002. (3)
Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del
12.10.2002. (4) Il termine
è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1, della legge
n. 189/2002 per colf e badanti mentre per i lavoratori subordinati in genere
era inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
D.L. n. 195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di conversione n.
222/2002. (5) Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato nella circolare n. 50 del
20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve essere assicurato un orario di lavoro
non inferiore alle 20 ore settimanali. (6) Cfr circ. 14
del 9.9.2002 del Ministero dell’Interno, Dpt. Per le libertà
civili e l’immigrazione, e circolare n. 50 citata del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. (7) La
dichiarazione di emersione è contenuta nell’apposito plico (di
due tipi distinti, uno relativo al rapporto di lavoro domestico,
l’altro relativo al rapporto di lavoro subordinato in genere)
disponibile presso qualsiasi ufficio postale, contenente tutto il necessario
per la presentazione delle dichiarazioni, con le relative istruzioni. (8) Si riporta
il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002: “La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le
generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in
Italia; b) l’indicazione delle generalità e della
nazionalità dei lavoratori occupati; c) l’indicazione della
tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Ai sensi
dell’art. 1, co.3, del D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione
contiene, a pena di inammissibilità:a) i dati identificativi
dell’imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante; b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità
del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento. (9) Si riporta
il testo dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati: a)
attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali e interessi; b) copia di impegno a
stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al co. 5, il
contratto di soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora
il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare”. Ai sensi
dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 195/2002…”Ai fini della
ricevibilità della dichiarazione sono allegati: a) copia sottoscritta
della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al co. 5, il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero
per un contratto di di lavoro di durata non inferiore a un anno nelle forme
di cui all’art. 5 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art. 6
della legge 30.7.2002, n. 189; b) attestato di pagamento di un contributo
forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore”. (10) La norma
è stata introdotta dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189 di
riforma del T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata del permesso di
soggiorno alla durata del contratto di soggiorno, nel caso in cui l’ingresso del cittadino
extracomunitario avvenga per motivi di lavoro, essendo negli altri casi
definita dal visto di ingresso. La stipula di questo particolare contratto
costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e avviene in forma scritta
tra datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante) e
prestatore di lavoro presso l’istituendo Sportello Unico per
l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il
datore di lavoro. Esso deve contenere obbligatoriamente le indicazioni di cui
allo stesso articolo 5bis
del testo unico. Il contratto di
soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 e
del D.L. n. 195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa data decorrono
tutti gli obblighi di legge connessi alla sottoscrizione del contratto
nonché, per i datori di lavoro che ne fossero sprovvisti,
l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola. Per una compiuta
illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 189 del 2002 si
rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione sulla materia. (11) Si riporta
il testo del co. 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 195 del 2002, come
modificato dalla legge di conversione approvata il 9.10.2002, il quale
dispone: “Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
riguardanti lavoratori extracomunitari: a)nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in
ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un provvedimento
restrittivo della libertà personale; b)che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c)che risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei
casi di archiviazione previsti dall’art. 411 del codice di procedura
penale ovvero che risultino destinatari dell’applicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione”. Per quanto
attiene alla regolarizzazione di colf e badanti, analoghe previsioni si
trovano nell’art. 33 della legge n. 189/2002, come modificata dalla
legge di conversione del D.L. n. 195/2002. (12) Questa
norma dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, o che sia stato revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro
per ogni lavoratore impiegato. |
|
||
Ministero del Lavoro
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Direzione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
Prot.
n.3786
Allegato n.
CIRCOLARE N.59/2002
Roma,
06 Dicembre 2002
Alle
Direzioni Regionali del Lavoro |
Loro Sedi |
|
|
Direzioni
Provinciali del Lavoro |
Loro Sedi |
|
Provincia
Autonoma di Bolzano |
Bolzano |
|
Provincia
Autonoma di Trento |
Trento |
|
Regione
Autonoma Friuli V.G. |
Trieste |
|
Regione
Siciliana |
Palermo |
e, p.c. |
Assessorati
al lavoro Regionali e |
Loro Sedi |
|
Ministero
degli Affari Esteri |
Roma |
|
Ministero
dell'Interno |
Roma |
|
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - |
Roma |
|
INPS–Direzione Generale |
Roma |
OGGETTO: D.P.C.M. del 15.10.2002
– Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
Nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico 2001/2003, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, è stato emanato
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 268 del 15.11.2002.
Il D.P.C.M., che si allega (allegato 1), definisce la quota globale massima di
stranieri non appartenenti all'U.E. da ammettere nel territorio dello Stato,
ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e
per lavoro autonomo.
LAVORO
AUTONOMO (
art. 1)
L'art. 1 prevede una quota massima di 2.000 ingressi per lavoro autonomo per le
seguenti categorie professionali:
· ricercatori,
· imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia
nazionale,
· liberi professionisti,
· collaboratori coordinati e continuativi,
· soci ed amministratori di Società non cooperative,
· artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da Enti pubblici e privati.
Nella quota prevista non sono ammesse conversioni del permesso di soggiorno per
motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Dai predetti ingressi sono esclusi, in quanto destinatari di quote riservate, i
cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia,
Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.
LAVORO SUBORDINATO (artt. 2- 4- 5)
L'art. 2 prevede una quota massima di 500 ingressi per lavoro subordinato
altamente qualificato, per cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e con
esclusione, in quanto destinatari di quote riservate, dei cittadini provenienti
dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria,
Moldavia e Sri-Lanka.
L'art. 4 prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato
anche stagionale, interessante i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così
ripartita:
- 3.000 cittadini albanesi
- 2.000 cittadini tunisini
- 2.000 cittadini marocchini
- 1.000 cittadini egiziani
- 500 cittadini nigeriani
- 500 cittadini moldavi
- 1.000 cittadini srilankesi
Con la presente Circolare si provvede a dare immediata attuazione al sopra
citato articolo 4, mediante la previsione di specifiche quote regionali
(allegato 2) che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni
dichiarati dalle Regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia, in
modo inversamente proporzionale, dei tassi di disoccupazione che caratterizzano
ogni Regione .
L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 4.000 ingressi esclusivamente
per lavoro stagionale, senza limitazioni di nazionalità, che vengono
ripartiti, con la presente, tra le Regioni e le Province autonome come da
prospetto allegato (allegato 3), tenuto conto delle richieste delle
organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro, delle Regioni e
degli enti locali.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate negli
allegati 2 e 3 fra le singole Province, secondo i fabbisogni, al fine di
consentire l'avvio immediato dei lavoratori interessati, tramite il rilascio
dei relativi nulla osta al lavoro ex artt. 22 e 24 del D. Lvo. 286/98.
LAVORATORI
DI ORIGINE ITALIANA RESIDENTI IN ARGENTINA (art.3)
L'art. 3 prevede una quota massima di 4.000 ingressi per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di
origine italiana residenti in Argentina, inseriti in un apposito elenco
dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane in Argentina.
L' origine italiana è intesa con riferimento ad almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza.
__________________
In merito alle casistiche individuate, si forniscono le seguenti disposizioni,
per quanto di competenza di questo Ministero, ai sensi delle disposizioni
transitorie ex art. 34, comma 1 della Legge 30.7.2002, n. 189 come modificato
dall'art. 2, comma 9/septies della Legge 9.10.2002, n.222 di conversione del
decreto-legge 9.9.2002, n.195.
LAVORO SUBORDINATO (TEMPO INDETERMINATO – DETERMINATO –
STAGIONALE)
§ 1. Presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro per nuovi
ingressi, ai sensi degli artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le domande potranno essere presentate, facoltativamente, da parte dei datori di
lavoro interessati, presso le Direzioni Provinciali del lavoro della provincia
di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di
quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, come individuate
dall'art. 22, comma 2 del T.U. (si rinvia a quanto precisato nel successivo
§ 2.5), anche per posta (farà fede la data del timbro postale in
partenza), entro il 31 dicembre 2002 sugli allegati fac-simili di richiesta
nominativa di nulla osta al lavoro (Allegato 4 – lavoro subordinato;
Allegato 5 – lavoro domestico).
Tutte le istanze eventualmente presentate nel corrente anno, antecedentemente
alla data di pubblicazione sulla G.U. del predetto DPCM, non costituiscono
ordine di precedenza e per assumere validità a fini procedimentali,
dovranno essere riproposte dal datore di lavoro dalla predetta data di
pubblicazione, integrate dalla documentazione prevista al successivo §
1.1. lettere d) ed e).
Le istanze presentate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del
DPCM in G.U. e la data della presente circolare sono da ritenersi accoglibili.
§ 1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI NULLA-OSTA AL LAVORO DEVE CONTENERE
Premesso che la domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui
il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una
richiesta numerica per una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'art. 21, comma 5 del T.U., la stessa deve contenere la proposta di stipula
di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale
(Allegato 6), con orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20
ore settimanali e comunque garantendo, per il rapporto di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore ad Euro 439,00, in analogia a quanto
disposto dalla Circolare n. 50 del 20.09.2002, in applicazione delle Leggi
189/2002 e 222/2002 .
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali, come individuati dal
combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., come modificato, e 30,
comma 2 del D.P.R. 394 del 31.8.1999:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del
luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del
lavoratore/lavoratrice straniero/a che si intende assumere e nel caso di
richiesta numerica il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti
e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di
soggiorno;
d) la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli
alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
e) l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo,
riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
f) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato alla trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di
soggiorno) agli uffici consolari tramite la Direzione Provinciale del Lavoro,
deve essere compilata la richiesta in calce alla domanda, precisandone
l'ubicazione.
§ 1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegato quanto segue, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 22, comma 2 del T.U., e 30, commi 2 e 3 del DPR n. 394/99:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o
certificato dalla stessa rilasciato, munito della dicitura di cui all'art. 9
del DPR n.252/98;
b) idonea documentazione atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la
capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia;
d) proposta di contratto di soggiorno (Allegato 6), con specificazione delle
relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
§ 2. ISTRUTTORIA
Premesso che il termine massimo del procedimento è di 40 giorni dalla
data di ricezione della domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente al rilascio del nulla osta (v. § 2.5), le istanze pervenute
dovranno essere evase secondo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di
definire quelle complete e di immediata istruzione e quelle incomplete da
integrare. In tale ultimo caso l'inizio del procedimento decorrerà a far
data dalla ricezione della predetta integrazione .
§ 2.1 RAPPORTI CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO
L'art. 22, comma 4 del T.U. prevede che le richieste nominative ovvero
numeriche vengano comunicate al Centro per l'Impiego competente (in relazione
alla provincia di residenza del datore di lavoro, domicilio – da
intendersi anche quale luogo dove si svolge l'attività lavorativa - o
sede legale dell'impresa), ai fini della diffusione sul territorio nazionale,
per via telematica, delle domande pervenute.
Le Direzioni provinciali del lavoro, dovranno, pertanto, assumere gli opportuni
contatti con i competenti Assessorati al lavoro per concordare le modalità
più funzionali e tempestive di trasmissione delle comunicazioni in
argomento (a mezzo fax, per via telematica, ecc).
§ 2.2 RAPPORTI CON LA QUESTURA
Analogamente medesimi contatti dovranno essere assunti con le locali Questure
ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Questore.
Poiché la norma non ha individuato termini specifici per l'espressione
del parere del Questore, assume particolare rilevanza concordare, in sede
locale, modalità e tempi affinché un'eccessiva dilatazione dei
tempi non sia di nocumento al rispetto dei termini complessivi, ancorché
ordinatori e non perentori del procedimento .
Al fine di contenere al massimo i tempi di evasione delle richieste, è
opportuno che la richiesta del parere del Questore e la comunicazione al Centro
per l'Impiego siano trasmesse tempestivamente.
§
2.3 RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ricevuta la domanda del datore di lavoro, successivamente alla ricezione della
certificazione negativa da parte del Centro per l'Impiego, ovvero nell'ipotesi
che la ricerca effettuata dal C.P.I. dia esito positivo, ma il datore di lavoro
insista per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, ovvero dell'inutile decorso
del termine previsto dalla legge di venti giorni senza che il C.P.I. abbia
fornito riscontro, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno segnalare i
dati anagrafici del lavoratore straniero, nel caso di rilascio di nulla osta,
alle competenti Agenzie delle Entrate, ai fini dell'assegnazione del codice
fiscale da comunicare (ove possibile in via telematica) agli uffici consolari.
§ 2.4 PROPOSTA CONTRATTO DI SOGGIORNO
Le Direzioni Provinciali del Lavoro procederanno alla verifica di
corrispondenza tra le condizioni offerte e quanto disposto dai CCNL di settore,
con particolare riferimento alle qualifiche, profili professionali, livelli di
inquadramento, tabelle salariali ed orario di lavoro.
Per le proposte di contratto di soggiorno, relative al lavoro domestico, si
ritiene equo, quale tetto minimo retributivo, quello già individuato
nell'ambito della procedura di emersione di cui alla Legge 189/2002, pari ad
Euro 439,00, anche con il concorso di più datori di lavoro.
In tal caso le domande devono pervenire in un'unica soluzione.
Per quanto attiene alla retribuzione mensile nel lavoro domestico, in
particolare per i lavoratori "non conviventi", attesa l'indicazione
di una soglia minima pari ad Euro 439,00 per l'individuazione di equa
retribuzione, nel riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto, si fa
espresso richiamo alla specifica tabella allegata alla circolare n. 50 del 20
settembre 2002 (regolarizzazione cittadini extracomunitari).
§ 2. 5 NULLA OSTA AL LAVORO
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 394/99 ed in
attesa del nuovo Regolamento di attuazione, il nulla osta al lavoro sarà
rilasciato dalla Direzione Provinciale competente per il luogo della
prestazione lavorativa. A tal fine verrà impegnata una quota nella
disponibilità della DPL stessa .
Per il rilascio dei suindicati Nulla Osta sono stati predisposti gli allegati
fac-simili (Allegato 7 - lavoro subordinato e Allegato 8 - lavoro domestico) .
Nel caso in cui il datore di lavoro, esercitando la facoltà di cui
all'art. 22, comma 2 del T.U., di cui al § 1., presenti la richiesta di
nulla osta alla DPL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale
dell'impresa e la sede stessa sia ubicata in una provincia diversa da quella
ove lo straniero svolgerà la prestazione lavorativa, sarà cura
della DPL ricevente l'istanza trasmettere, nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge 241/90, con ogni tempestività, l'istanza stessa alla DPL
competente al rilascio del nulla osta, dandone contestuale comunicazione al
datore di lavoro.
§ 3. STIPULA CONTRATTO DI SOGGIORNO
L'art. 22, comma 6 del T.U., prevede che lo straniero, una volta ottenuto il
visto d'ingresso da parte degli uffici consolari, entro 8 giorni dall'ingresso,
debba recarsi presso la DPL che ha rilasciato il nulla osta (vedasi
disposizioni transitorie) per la firma del contratto di soggiorno, che
sarà fatto pervenire in copia anche al datore di lavoro a cura della
DPL.
§ 4. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerà dal giorno
della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro
per l'Impiego.
§
5. GESTIONE DELLE QUOTE ASSEGNATE
Nell'ipotesi in cui la ricerca effettuata dal Centro per l'Impiego dia esito
positivo, per l'adesione di un lavoratore nazionale o comunitario in possesso
dei requisiti contenuti nella richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo,
entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle
domande acquisite da parte del C.P.I., dovrà comunicare alla Direzione
Provinciale del Lavoro e per conoscenza al predetto C.P.I. se intende, invece,
insistere nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore
extracomunitario, altrimenti la Direzione Provinciale archivia senz'altro la
pratica, rendendo, così, disponibile la quota impegnata.
Con lo scadere dell'anno solare, le quote non utilizzate per carenza di
richieste, non possono essere usufruite ai fini del rilascio di nulla osta
relativi a domande presentate nell'anno solare seguente.
Tuttavia le quote non utilizzate dalle D.P.L. a seguito del mancato ingresso
dello straniero entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, possono
essere impiegate al fine del soddisfacimento di istanze presentante entro il
31.12.2002.
§ 6. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 14, CO.5 DPR 394/99)
Al fine di permettere ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno
in corso di validità per motivi di studio o formazione, di convertirlo,
prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, le Direzioni Provinciali rilasceranno le "attestazioni di
disponibilità" a seguito di presentazione di un'istanza che
risulterà in concorso con le richieste di nulla osta per lavoro
subordinato assegnate, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPCM.
§ 7. STATISTICHE
Al fine di consentire un costante monitoraggio delle quote, le Direzioni
Provinciali del Lavoro, trasmetteranno i dati alle rispettive Direzioni
Regionali del Lavoro che li comunicheranno a questa Direzione Generale –
Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro
famiglie al fax n. 06 3675 5891 – e-mail eangelucci@minwelfare.it:
- mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutti i nulla osta rilasciati
dalle Direzioni Provinciali del lavoro distinte per nazionalità secondo
l'allegato prospetto (Allegato 9 - Mod. N.O./ST);
- ogni settimana le comunicazioni inviate ai Centri per l'Impiego (v.
§2.1), nonché i dati relativi ai nulla osta rilasciati per lavoro
subordinato altamente qualificato, distinti per nazionalità, compresi
quelli rilasciati a seguito di conversione del permesso di soggiorno secondo
l'allegato prospetto (Allegato 9 - MOD. N.O./ST).
Si sottolinea che si provvederà a febbraio e ad aprile del 2003 a
verificare l'ammontare dei residui delle quote assegnate a ciascuna Direzione
Regionale del Lavoro, per una successiva eventuale nuova ripartizione,
nell'ambito della quota massima già prevista rispettivamente negli artt.
4 e 5 del presente Decreto, sempre al fine del soddisfacimento delle istanze
presentate entro il 31.12.2002.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale di lavoratori
stagionali assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito
con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore
straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori
periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito
del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una
sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini
del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. Infine, si
richiama la necessità di attuare la procedura "SI.LES." per le
richieste di nulla osta al lavoro stagionale pervenute dai datori di lavoro.
Si raccomanda la precisione e la puntualità nel comunicare allo
scrivente il numero dei nulla-osta al lavoro rilasciati.
IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni
IP/circ.flussi 02
Allegati
Allegato 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (G.U. n.
269 del 15.11.2002)
Allegato
2) Limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002
Allegato
3) Ripartizione delle quote dei lavoratori stagionali
I suddetti allegati possono essere scaricati dal
sito:
http://www.stranieriinitalia.it/leggi/minlav592002.html
Risposte a quesiti frequenti
sulla regolarizzazione
a cura di Filippo Miraglia
dell'ARCI
Modifiche del rapporto di
lavoro
Cosa succede in caso di modifiche nel rapporto di lavoro
intervenute prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo
Sportello Polifunzionale?
Possibili e
sopravvenute modifiche nel rapporto di lavoro successive alla presentazione
della dichiarazione di regolarizzazione o di legalizzazione possono comportare
la non sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro.
In caso di licenziamento del lavoratore successivo alla presentazione della
dichiarazione di regolarizzazione o di legalizzazione, ma anteriore alla
convocazione presso lo Sportello Polifunzionale per la stipula del contratto di
soggiorno, è possibile rilasciare allo straniero un permesso di
soggiorno della validità di sei mesi per attesa occupazione, ai sensi
dell'art.22, comma 11, del Testo Unico 286/1998
La soluzione indicata può essere applicata anche nei casi di
chiusura imprevista dell'azienda successiva alla presentazione della
dichiarazione di legalizzazione, al fine di garantire la posizione del
lavoratore immigrato, in analogia a quanto consentito nei casi di apertura di
controversie, disciplinati dalla circolare in data 5.11.2002 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si sottolinea che resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli
altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di
regolarizzazione o di legalizzazione di lavoro irregolare. (05/12/02)
Cosa succede in caso di decesso della persona assistita avvenuto
prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello
Polifunzionale?
In caso di decesso della persona assistita, potrà essere
rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno della
validità di sei mesi per attesa occupazione, ai sensi dell'art.22, comma
11, del Testo Unico 286/1998, in analogia a quanto già previsto nel caso
di decesso del datore di lavoro domestico avvenuta nel periodo intercorrente
fra la presentazione della dichiarazione di emersione e la convocazione per la
stipula del contratto di soggiorno.
Si sottolinea che resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli
altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di
regolarizzazione o di legalizzazione di lavoro irregolare. (05/12/02)
Cosa succede in caso di dimissioni prima della sottoscrizione del
contratto di soggiorno presso lo Sportello Polifunzionale?
Tenuto conto che il lavoratore, anche in considerazione di migliore
offerte di lavoro potrebbe esercitare il diritto di dimettersi dall'attuale
rapporto di lavoro, è possibile anche in questo caso rilasciare un
permesso di soggiorno in attesa di occupazione. (05/12/02)
Può sottoscrivere il contratto di soggiorno il datore di
lavoro subentrante?
E' in corso di valutazione, da parte degli organi superiori, la
possibilità che il datore di lavoro domestico subentrante possa essere
chiamato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello
polifunzionale, in analogia a quanto già consentito per l'azienda che
subentri ad altra che ha presentato la dichiarazione di legalizzazione. (05/12/02)
E' possibile rientrare temporaneamente nel Paese d'origine?
Sono molto frequenti e numerose le richieste, da parte dei lavoratori
per i quali è in corso la procedura di regolarizzazione o di
legalizzazione, relative alla possibilità di fare rientro nel Paese di origine
per un breve periodo, con garanzia di nuovo legittimo ingresso nel territorio
nazionale.
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con
circolare in data 16 ottobre 2002 , ha precisato che la ricevuta
dell'assicurata attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di
regolarizzazione o di legalizzazione, "non costituisce titolo che possa
consentire , in caso di esodo temporaneo dal territorio nazionale, un
successivo rientro in Italia dello straniero interessato". (05/12/02)
Requisiti del datore di lavoro
Ci sono limiti di reddito che il datore di lavoro deve dimostrare
per poter presentare la dichiarazione di emersione?
Nell’art.33 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del
9 ottobre 2002, non si fa nessuna menzione di limiti di reddito.
(24/10/02)
Nel modulo per presentare la dichiarazione di emersione non
è prevista, alla voce "stato civile" la possibilità di
indicare "legalmente separato": come si deve fare?
Occorre barrare comunque la voce coniugato in quanto l'ordinamento di
stato civile non prevede lo stato di legalmente separato, ma soltanto la
condizione di coniugato o stato libero.
L'eventuale mancata indicazione di questo dato non impedisce tuttavia di
presentare la dichiarazione di emersione; si tratta infatti di un dato personale che
può essere integrato nell'incontro finale presso lo sportello
polifunzionale in Prefettura. (10/09/02)
Requisiti del lavoratore
Cosa si deve intendere per "tre mesi antecedenti" la data
di entrata in vigore della legge?
Con circolare n.14 del 9 settembre 2002, il Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha precisato che il
termine "tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge" (10
settembre 2002), relativo alla durata del lavoro irregolare prestato dal
cittadino extracomunitario, non può essere interpretato nella semplice
formulazione letterale, ma considerando l'insieme delle disposizioni contenute
nella L.189/2002. Poiché il contributo forfettario che il datore di
lavoro versa all'INPS è "pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere
l'interpretazione restrittiva della norma. Pertanto, può essere regolarizzato
solo il lavoratore occupato per tutti i tre mesi antecedenti la data del 10
settembre 2002 e, quindi, almeno dal 10 giugno 2002. (10/09/02)
Al riguardo il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione, con circolare in data 7/10/2002, ha precisato che
"farà fede la dichiarazione del datore di lavoro".
(24/10/02)
Si possono regolarizzare due persone occupate nell'assistenza del
medesimo familiare affetto da patologia o handicap che si alternano ogni 6 mesi
tenendo conto che una delle due persone non era presente nel periodo dei tre
mesi antecedenti il 10 settembre 2002?
No, non è possibile, perché il datore di lavoro
può presentare la dichiarazione di emersione solo nel caso che il
rapporto di lavoro irregolare sia iniziato almeno dal 10 giugno 2002. (19/09/02)
Nel caso che lo straniero sia in possesso di un passaporto scaduto,
oppure lo abbia smarrito, o non sia in possesso di nessun documento valido per
l'espatrio, cosa deve essere allegato alla dichiarazione di emersione?
Alla dichiarazione di emersione può essere allegata la
fotocopia del passaporto scaduto oppure la fotocopia del certificato di
identità consolare rilasciato dalla competente autorità
consolare.
In ogni caso, la mancata produzione della copia del documento valido per
l'espatrio non costituisce motivo di inammissibilità o
irricevibilità della domanda.
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte
ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "in ogni caso,
all'atto della sottoscrizione del contratto, il lavoratore deve essere in
possesso di un documento di identificazione in corso di validità. E'
ammesso anche l'attestato di identità rilasciato dalla Rappresentanza
Diplomatica del proprio Paese. In fase di rinnovo, però, il lavoratore
dovrà comunque essere munito del passaporto in corso di
validità". (24/10/02)
Il lavoratore extracomunitario che aspetta ancora la definizione
della domanda di sanatoria presentata nel 1998, può essere regolarizzato
con questa nuova procedura di emersione?
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "può
essere regolarizzato, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa." (24/10/02)
Il minore straniero, divenuto nel frattempo maggiorenne,
destinatario di un provvedimento di rimpatrio assistito a cui non ha
ottemperato, può essere regolarizzato?
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che può essere
regolarizzato e che "non è necessaria la revoca del
provvedimento di rimpatrio in quanto il minore è ormai divenuto
maggiorenne." (24/10/02)
Impegni del datore di lavoro
Cosa si intende per “garantire un alloggio al
lavoratore”?
Il contratto di soggiorno verrà stipulato nelle forme previste
dall’art.5
bis del Testo Unico (Decreto Legislativo n.286/1998) così come
introdotto dall’art.6
della L.189/2002: tale norma prevede la garanzia da parte del datore di lavoro
della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei
requisiti minimi stabiliti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Per la Regione Toscana la legge attualmente in vigore è la L.R.T.
n.96/96. (06/09/02)
L'articolo 2, comma 9 del Decreto Legge n.195 del 9 settembre 2002, convertito
il Legge con modificazioni dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002 stabilisce che "i
datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di
soggiorno per lavoro subordinato di cui all'art. 6 della Legge 30 luglio 2002
n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari a un terzo dell'importo complessivo mensile". (24/10/02)
Per la procedura di regolarizzazione o di legalizzazione è
richiesto il certificato di idoneità alloggiativa?
Il certificato di idoneità alloggiativa deve essere prodotto
solo per la richiesta della carta di soggiorno e per la richiesta di
ricongiungimento familiare.
Per la procedura di regolarizzazione e per quella di legalizzazione, non
occorre il certificato di idoneità alloggiativa: è il datore di
lavoro che garantisce circa la sistemazione alloggiativa del lavoratore.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà
richiedere documentazione ulteriore che dimostri la disponibilità
dell'alloggio da parte del lavoratore, secondo i requisiti di legge. (19/09/02)
Per regolarizzare più persone occupate nell'assistenza del
medesimo familiare affetto da patologia o handicap, è necessario avere
più certificati medici ?
Occorre allegare a ciascuna dichiarazione di emersione il certificato
medico in originale, a documentazione della necessità di assistenza
continua.(19/09/02)
Cosa vuol dire garantire il pagamento delle spese di viaggio per
l’eventuale rientro del lavoratore nel paese di provenienza?
Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle spese di
viaggio per l’eventuale rientro nel paese di provenienza in questi casi:
Chi deve recarsi agli Uffici Postali per presentare la
dichiarazione di emersione?
Con circolare n.14 del 9 settembre 2002, il Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha sottolineato che
sia la L.189/2002 che il D.L.195/2002 prevedono che la dichiarazione di
emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
Uffici Postali". Poiché il richiedente è il datore di
lavoro, è proprio il datore di lavoro che deve recarsi agli Uffici
Postali per la presentazione della dichiarazione, munito del documento di
identità personale in originale; in alternativa, il datore di lavoro
può conferire un'apposita delega ad altra persona. Tale delega
dovrà essere presentata agli Uffici Postali dalla persona delegata,
unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante. La delega deve
contenere l'autorizzazione sottoscritta dal datore di lavoro che delega
l'incaricato ad inviare l'assicurata contenente la prevista modulistica.
(10/09/02)
Lavoratori subordinati
Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per studio
e regolarmente occupato in un’azienda con rapporto a tempo determinato e
orario part-time a 20 ore settimanali, ma che lavora in realtà a tempo
pieno può essere regolarizzato e in tal caso ottenere il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro?
In questo caso non si applica l’art.33 della
L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre
2002, che si riferisce soltanto al rapporto di lavoro domestico e di assistenza
familiare. Per la legalizzazione dei lavoratori subordinati si applica la
procedura indicata nel Decreto Legge n. 195 convertito in Legge dalla Legge n.222 del
9 ottobre 2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002. (24/10/02)
Il socio lavoratore di una cooperativa di produzione lavoro o
sociale può essere legalizzato?
Può essere legalizzato solo il dipendente della cooperativa che
abbia con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato o il socio della
cooperativa inquadrato come dipendente nel regolamento della cooperativa
approvato e depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro, ai sensi
della Legge 142/2001. (05/11/02)
La procedura per la legalizzazione di lavoratori subordinati
prevede la possibilità di sottoscrivere un contratto part-time e qual
è il minimo contrattuale che deve essere rispettato?
Si può sottoscrivere un contratto part-time e il minimo
contrattuale deve essere quello previsto per il part-time dal contratto
collettivo nazionale di riferimento e, comunque, non potrà andare al
di sotto della soglia di 20 ore settimanali, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con circolare n.50 del 20 settembre 2002. (05/11/02)
Che tipo di contratto può essere stipulato per i lavoratori
extracomunitari occupati nelle imprese agricole?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.52
del 25 ottobre 2002 ha precisato quanto segue: "A parziale integrazione
delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per
quanto riguarda l'applicazione nel settore agricolo del decreto legge 195/02
convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze
di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole
di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
della durata di un anno (10 settembre 2002 - 10 settembre 2003) con la garanzia
di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili
in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate". (05/11/02)
E' prevista la possibilità di regolarizzazione di un
extracomunitario da parte di impresa che subentri ad altra che ha presentato
l'istanza di legalizzazione?
Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha ritenuto che "la
regolarizzazione sia possibile in relazione alla prosecuzione, in capo
all'azienda subentrante, degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro
costituiti di fatto dall'azienda cedente". (05/11/02)
Aspetti retributivi e contributivi
Quali sono i costi contributivi mensili dopo la sottoscrizione del
contratto di soggiorno?
Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno occorre versare i normali
contributi orari previsti per lavoratori domestici e per assistenza
familiare. (06/09/02)
Si possono dedurre dalla denuncia dei redditi i contributi versati
successivamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno?
L’art.30 della L.342/2000 stabilisce
la deducibilità, fino all’importo di Euro 1549,37, dal reddito
complessivo ai fini dell’Irpef dei contributi obbligatori pagati dal
datore di lavoro. (02/12/02)
Come vengono calcolati i contributi da versare per ora di lavoro?
Per la regolarizzazione del lavoratore domestico occupato nei tre mesi
antecedenti il 10 settembre 2002 si versa un importo forfettario di Euro 290;
per l’eventuale regolarizzazione dei periodi precedenti, si applica il Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato in data 26.8.2002
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27.9.2002. (03/10/02)
Cosa succede se non si riesce a garantire al lavoratore il minimo
mensile di Euro 439.00?
Il rispetto del minimo mensile di Euro 439.00 è una delle
condizioni per poter usufruire della regolarizzazione. Mancando questa
condizione, decade la possibilità di regolarizzazione. (06/09/02)
Possono essere comulate - ai fini del raggiungimento del minimo
stabilito - le ore di lavoro prestate come badante con quelle prestate come
collaboratrice domestica?
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che è possibile
in quanto "il contratto di lavoro a cui si fa riferimento è lo
stesso." (24/10/02)
Come si possono calcolare i contributi Inps per i contratti di
lavoro domestico?
Il calcolo dei contributi si divide in tre periodi:
LAVORO PRESTATO PRIMA DEL 10 GIUGNO 2002
· La legge prevede che devono essere pagati i contributi anche
per le prestazioni irregolari effettuate prima del 10 giugno 2002; con Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato in data 26.8.2002
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27.9.2002, sono state
determinate le modalità.
LAVORO PRESTATO NEL PERIODO 10 GIUGNO 2002 – 9 SETTEMBRE 2002
· Nel kit per la regolarizzazione è stato inserito un
bollettino di conto corrente postale precompilato con l’importo di Euro
290,00; si tratta di un importo fisso, dovuto indipendentemente dal periodo
lavorato nel trimestre e dal numero di ore di lavoro settimanali.
LAVORO PRESTATO DAL 10 SETTEMBRE 2002
· Il periodo di lavoro successivo a questa data è da
considerarsi regolare a tutti gli effetti e quindi i datori di lavoro sono
tenuti al versamento dei contributi anche se il contratto di soggiorno ancora
non è stato sottoscritto presso lo Sportello Polifunzionale istituito in
Prefettura. In data 16/10/2002 la Direzione Centrale Entrate Contributive
dell'I.N.P.S. ha precisato che la denuncia di rapporto di lavoro domestico
(mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003,
con obblighi contributivi decorrenti dal 10 settembre 2002.
(17/10/02)
Come si possono calcolare i contributi Inps per lavoratori
subordinati?
LAVORO PRESTATO NEL PERIODO 10 GIUGNO 2002 – 9 SETTEMBRE 2002
· Nel kit per la regolarizzazione è stato inserito un
bollettino di conto corrente postale precompilato con l’importo di Euro
700,00; si tratta di un importo fisso, dovuto indipendentemente dal periodo
lavorato nel trimestre e dal numero di ore di lavoro settimanali.
LAVORO PRESTATO DAL 10 SETTEMBRE 2002
· Il periodo di lavoro successivo a questa data è da
considerarsi regolare a tutti gli effetti e quindi i datori di lavoro sono
tenuti al versamento dei contributi anche se il contratto di soggiorno ancora
non è stato sottoscritto presso lo Sportello Polifunzionale istituito in
Prefettura.
In data 16/10/2002 la Direzione Centrale Entrate Contributive dell'I.N.P.S. ha
precisato che i connessi adempimenti contributivi (denuncia e versamento dei
contributi con effetto dal 10 settembre 2002) devono essere effettuati entro la
scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre e cioè entro
il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
La presentazione dei modelli DM68 potrà avvenire anche presso lo
Sportello Polifunzionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
I contributi sono calcolati sulla base dell'aliquota percentuale prevista per
la qualifica (per esempio, operaio, impiegato, dirigente) nel settore di
attività svolta (per esempio, artigianato, industria, commercio).
(17/10/02)
Come devono essere effettuati gli adempimenti contributivi per i
lavoratori extracomunitari agricoli?
In data 21/10/2002 l'I.N.P.S. ha precisato che gli adempimenti
contributivi dovranno essere effettuati con le seguenti modalità senza
aggravio di somme aggiuntive:
· denuncia aziendale: qualora l'azienda non sia già nota come
azienda agricola dovrà presentare la DA apponendo sul frontespizio la
dicitura "regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002"
entro la data dell'11 novembre 2002.
· registro d'impresa: il registro d'impresa dovrà essere presentato
entro i 5 giorni successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione
(11 novembre 2002); per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data
ultima citata (11 novembre 2002) sarà considerata quale denuncia di
avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli Uffici Postali.
· DMAG-unico: le giornate di lavoro e le retribuzioni corrisposte relative al
periodo 10 settembre 30 settembre 2002 saranno riportate nel nuovo modello
DMAG-unico del terzo trimestre 2002 che dovrà essere presentato entro il
25 gennaio 2003 (data di scadenza del quarto trimestre de 2002). (24/10/02)
A chi spetta versare i contributi per i lavoratori domestici?
Il totale dei contributi viene versato trimestralmente dal datore di
lavoro che può trattenere al lavoratore la quota a suo carico.
(09/10/02)
Dove si può consultare il contratto collettivo nazionale di
lavoro domestici?
Il contrattto collettivo nazionale di lavoro domestico si può
consultare nelle
pagine del Cnel.
L’allegato
1 al vademecum contiene la classificazione dei lavoratori domestici.
Un’utile Guida al lavoro domestico si trova nel sito
dell’INPS. (06/09/02)
La cifra di 439.00 Euro che deve essere garantita, anche come
risultato di ore lavorate presso più datori di lavoro, è da
considerarsi come la retribuzione netta da corrispondere al lavoratore - alla
quale aggiungere quanto versato come contributi INPS - oppure come il risultato
comprensivo anche della cifra pagata come contributi INPS?
Si ritiene che tale importo sia da riferire alla cifra di L.850.000
che fu ritenuta reddito sufficiente (circolare del Ministero del Lavoro
n.55/2000).
Pertanto la cifra di Euro 439 è da considerarsi retribuzione da
corrispondere al lavoratore.Il datore di lavoro domestico non è infatti
sostituto di imposta ed è tenuto al versamento dei contributi all'INPS. (10/09/02)
Aspetti previdenziali e assistenziali
Cosa devono fare i datori di lavoro dopo la presentazione della
dichiarazione per la legalizzazione di lavoratori subordinati al fine di
adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali?
Come indicato nella nota datata 27 settembre emanata dall'INAIL-
Direzione Centrale Rischi- "i datori di lavoro devono presentare entro
e non oltre cinque giorni dall'inoltro della dichiarazione di emersione denuncia
di iscrizione ai
fini dell'apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i
lavoratori emersi,
anche nel caso in cui il datore di lavoro sia già titolare di precedenti
rapporti assicurativi".
Il modulo di iscrizione deve essere corredato della copia della
ricevuta dell'assicurata comprovante l'avvenuta presentazione della
dichiarazione di emersione, nonché della Denuncia Nominativa degli
Assicurati, tramite appositi moduli.
Il rapporto assicurativo avrà come data di inizio il 10
settembre 2002. (03/10/2002)
Cosa succede se la denuncia di iscrizione all'INAIL non avviene
entro i cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione per la
legalizzazione di lavoratori subordinati?
In assenza di indicazioni al riguardo e in attesa di eventuali
precisazioni, al momento, l'Ufficio, sentito l'I.N.A.I.L., ritiene che non
siano applicabili sanzioni in caso di ritardata presentazione della denuncia
di iscrizione da parte
di coloro che hanno presentato la dichiarazione per la legalizzazione di
lavoratori subordinati prima del 27 settembre 2002. Ciò in
considerazione del fatto che la circolare I.N.A.I.L. è stata diramata il
27 settembre 2002, dopo l'entrata in vigore della Legge 189/2002 e del Decreto
Legge 195/2002, attualmente in corso di conversione con modifiche che attengono
anche a nuove fattispecie di non punibilità dei datori di lavoro.
(04/10/2002)
Se il contratto di soggiorno non viene stipulato devono essere corrisposti
comunque i premi assicurativi e previdenziali?
Qualora il contratto di soggiorno non venga stipulato per i motivi
ostativi previsti dalla Legge, poiché il rapporto di lavoro è
stato di fatto espletato, i datori di lavoro devono comunque corrispondere i
premi assicurativi dal 10 settembre 2002 fino alla data della notifica del
provvedimento di archiviazione. (03/10/2002)
Quando si devono istituire il libro matricola ed il libro paga?
Al momento della presentazione della denuncia di iscrizione all'INAIL,
quest'ultimo vidima il libro paga e il libro matricola. Da quel momento il
lavoratore deve esservi iscritto. (03/10/2002)
Cosa deve fare il datore di lavoro che ha già istituito il
libro matricola ed il libro paga?
La Direzione Centrale Rischi dell'I.N.A.I.L. ha precisato in data 4
ottobre 2002 che il datore di lavoro, dopo l'apertura di una distinta
posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, deve procedere alle annotazioni previste
sul libro matricola e sul libro paga esistenti, provvedendo ad evidenziare a
fianco del nominativo di ciascun lavoratore emerso il numero della posizione
assicurativa territoriale appositamente istituita. (04/10/2002)
Quando deve essere predisposta e consegnata la busta paga?
La busta paga deve
essere predisposta e consegnata allo scadere del periodo di paga successivo
all'iscrizione a libro paga.
Il periodo di paga è quello stabilito nel relativo contratto collettivo
nazionale di riferimento. (03/10/2002)
Adempimenti contrattuali
Da quando decorre il contratto di soggiorno?
Il Ministero del
Lavoro con circolare
n. 50/2002 del 20.9.2002 ha precisato che "il contratto di
soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della Legge, cioè dal
10.9.2002. Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge
previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali,
così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto
di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dal
10.9.2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi.
Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi
ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro
è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque
dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi afferenti a detto
rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n.189/2002
e cioè il 10.9.2002". (03/10/2002)
Quando va fatta la Denuncia Nominativa degli Assicurati all'INAIL,
ai fini della regolarizzazione dei lavoratori domestici?
La Denuncia Nominativa degli Assicurati deve essere effettuata entro
ventiquattro ore dalla stipula del contratto di soggiorno, come indicato nella
circolare n. 58 emanata dall'INAIL in data 10 settembre 2002. Nella denuncia
devono essere indicati i seguenti dati:
· codice fiscale del datore di lavoro
· codice fiscale del lavoratore assunto, se conosciuto
· data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione
L'adempimento dovrà essere assolto avvalendosi di uno degli
strumenti sottoelencati:
· in via preferenziale, telefonando al numero verde 803.888
(call center)
· in via residuale:
· tramite posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it
· recandosi in qualsiasi sede INAIL del territorio nazionale e
compilando il modulo
predisposto dall'Istituto e disponibile in tutte le sedi
· tramite fax: numero verde 800.657.657 utilizzando il modulo
è disponibile sul sito internet www.inail.it,
nell'area "Assicurazione", opzione "Denuncia Nominativa
Assicurati"
L'INAIL ha precisato che nella compilazione del modulo alla voce
"posizione assicurativa ditta" dovrà essere indicato otto
volte il numero 9 (99999999). (03/10/2002)
Sottoscrizione del contratto
Nel caso che lo straniero sia in possesso di un passaporto scaduto,
oppure lo abbia smarrito, o non sia in possesso di nessun documento valido per
l'espatrio, cosa deve essere presentato al momento della sottoscrizione del
contratto di soggiorno?
Si premette che la mancata produzione della copia del documento valido
per l'espatrio non costituisce motivo di inammissibilità o
irricevibilità della domanda. Il Ministero dell'Interno con circolare in
data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha
precisato che "in ogni caso, all'atto della sottoscrizione del
contratto, il lavoratore deve essere in possesso di un documento di
identificazione in corso di validità. E' ammesso anche l'attestato di
identità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese.
In fase di rinnovo, però, il lavoratore dovrà comunque essere
munito del passaporto in corso di validità". (2/12/02)
Quanti contratti di lavoro saranno sottoscritti se i datori di
lavoro sono più di uno?
Nel caso siano state presentate più dichiarazioni di emersione
da parte di più datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze il
medesimo lavoratore, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviteranno
tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data
presso lo sportello polifunzionale. Saranno stipulati tanti contratti quanti
sono i datori di lavoro e sarà concesso naturalmente un unico permesso
di soggiorno. (02/12/02)
Nel caso che il datore di lavoro anziano o impedito non possa
recarsi allo Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale
di Governo per sottoscrivere il contratto di soggiorno, chi può
sottoscrivere il contratto di soggiorno al posto suo?
Occorre
distinguere se si tratta di un impedimento permanente, già esistente al
momento di presentare la dichiarazione di emersione, oppure temporaneo oppure
di persona incapace di intendere e di volere.
Se l’impedimento permanente esiste al momento della presentazione della
dichiarazione di emersione, tale dichiarazione può essere presentata, in
qualità di datore di lavoro, da un parente, anche non convivente qualora
si tratti di regolarizzazione di persona di origine extracomunitaria occupata
nell'assistenza a componente della famiglia affetto da patologie o handicap che
ne limitano l'autosufficienza. In tal caso, il parente datore di lavoro
sarà chiamato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo
Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo e
si assumerà i relativi oneri retributivi e contributivi.
In alternativa, il datore di lavoro impedito, ma capace di intendere e volere,
può conferire a persona di fiducia una procura in carta semplice non
autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa
fotocopia, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo
Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo.
Il datore di lavoro si assumerà i relativi oneri retributivi e
contributivi. Questa soluzione è applicabile anche alla regolarizzazione
di cittadini extracomunitari adibiti al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
Nei casi in cui le soluzioni sopra prospettate non siano possibili, lo
Sportello polifunzionale esaminerà il singolo caso per altre soluzioni.
Se l’impedimento è temporaneo e sorge al momento della
convocazione presso lo Sportello polifunzionale per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno, è necessario che l’interessato comunichi
tale impedimento allo Sportello polifunzionale per spostare
l’appuntamento.
Se la persona è dichiarata incapace di intendere e volere, non ha
capacità giuridica e quindi la dichiarazione di emersione e i successivi
adempimenti sono a carico del tutore o del curatore. (24/09/02)
Come si calcolano le ferie per i lavoratori domestici nel caso di
più datori di lavoro?
Come previsto
dall'art.20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico,
"indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un
periodo di ferie di 26 giorni lavorativi".
Se il lavoratore ha più datori di lavoro, ciascun datore di lavoro deve
garantire un periodo di ferie di 26 giorni l'anno, retribuiti in proporzione
all'orario effettuato. Durante il periodo di godimento delle ferie il
lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
Per esempio: se viene corrisposta una paga settimanale di 80.00 Euro, il
compenso per ogni giorno di ferie è pari a 13,33 ( 80 x 52:12:26). (10/09/02)
In caso di licenziamento del lavoratore, successivo alla
regolarizzazione, e tempestivamente segnalato dal datore di lavoro alle
Questure, l'immigrato potrà avvalersi dell'iscrizione alle liste di
collocamento e di sei mesi di tempo per la ricerca di un nuovo datore di
lavoro?
Si, in questo caso valgono le disposizioni di carattere generale
previste dalla normativa in vigore, che prevedono la possibilità
dell’iscrizione per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo un
più lungo periodo di residua validità del permesso di soggiorno. (05/11/02)
Permesso di soggiorno
Chi ha un permesso di soggiorno per un motivo che non permette il
lavoro (salute, missione, affari, cure mediche, minore età, richiedente
asilo) può essere regolarizzato?
Sì, può essere regolarizzato in quanto il lavoro svolto
dallo straniero durante la vigenza di tali titoli di soggiorno non può
che essere ritenuto irregolare, poiché tali tipi di permesso non
consentono l'attività lavorativa. (03/10/02)
Può essere regolarizzato un richiedente asilo?
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "il
richiedente asilo, in attesa dell'audizione innanzi alla competente commissione
per il riconoscimento dello status di rifugiato, può accedere alla
regolarizzazione, senza sospendere o annullare l'iter procedurale attivato per
il riconoscimento stesso. Se successivamente gli verrà riconosciuto lo
status di rifugiato, potrà convertire il permesso di soggiorno per
lavoro in quello più favorevole collegato allo status di rifugiato". (24/10/02)
Allo scadere del primo anno di permesso di soggiorno rilasciato
dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello
polifunzionale in Prefettura, il lavoratore deve dimostrare di essere occupato
ancora presso lo stesso datore di lavoro, svolgendo la medesima
attività?
Per i lavoratori
subordinati di cui all'art. 1, comma 5 del Decreto Legge n. 195 convertito con
modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del
12.10.2002, è previsto che il permesso di soggiorno può essere
rinnovato "previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, nonché della regolarità della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
Pertanto, dalla formulazione della norma, si deduce che il lavoratore
può essere occupato anche presso un datore di lavoro diverso,
purché il contratto di lavoro sia di durata non inferiore ad un anno.
Alla luce di una interpretazione sistematica della normativa, si ritiene che
quanto sopra sia applicabile anche alle persone occupate con contratto di
lavoro domestico che pertanto potranno ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno anche se occupate presso un datore di lavoro diverso. (24/10/02)
Chi ha ricevuto un Decreto di espulsione, può essere
regolarizzato?
Fino all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 195 convertito con
modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del
12.10.2002 potevano essere regolarizzati solo coloro che fossero stati
precedentemente titolari di un permesso di soggiorno, a qualsiasi titolo, che
non fosse stato rinnovato. Le nuove disposizioni (lettera a art.1 comma 8 del
Decreto Legge n. 195 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del
9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002) hanno introdotto la
possibilità di regolarizzare anche gli stranieri colpiti da
provvedimento di espulsione "per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale" e che non siano presenti i motivi ostativi
indicati nel comma 8 citato e nell'art.33, comma 7 della L.189/2002,
così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002. (24/10/02)
In caso di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario
colpito da un provvedimento di espulsione (legge 189/2002, art. 33, comma 7 e
legge 222/2002, art. 1, comma 8) occorre presentare istanza di revoca?
Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "non si
ritiene necessaria la presentazione di apposita istanza di revoca,
poiché, ove ne sussistano le condizioni, la revoca del provvedimento di
espulsione opera ex-lege, ai sensi dell'art.2, comma 2 della legge 222/2002, al
momento del rilascio del permesso di soggiorno". (05/11/02)
Chi ha un permesso di soggiorno per motivi di studio può
essere regolarizzato?
I titolari di permesso di soggiorno per studio possono essere regolarizzati
se svolgono un'attività lavorativa in posizione irregolare.
Il cittadino non comunitario al quale è stato contestato il
reato di cui all'art. 6 del T.U. 286/1998 (mancata esibizione di documenti
d'identificazione) alle autorità di Pubblica Sicurezza, può
essere regolarizzato?
Può essere regolarizzato ma, al momento della stipula del
contratto di soggiorno, dovrà necessariamente presentare il passaporto o
altro documento valido per l'espatrio. I motivi ostativi sono quelli indicati
dall'art.33, comma 7 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del
9 ottobre 2002 e dall'art.1 comma 8 del Decreto Legge n. 195 convertito con
modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002. (24/10/02)
Cosa avviene nei confronti del figlio minore a seguito del
lavoratore, interessato dalla procedura di regolarizzazione?
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "il minore
verrà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore a
seguito dell’avvenuta regolarizzazione." (24/10/02)
Varie
Qual è la procedura da seguire per assumere
dall’estero un collaboratore domestico o una persona addetta
all’assistenza di familiari malati dopo l’entrata in vigore della
L.189/2002?
Se dopo l’entrata in vigore della L.189/2002 un datore di lavoro
desidera assumere personale extracomunitario che si trova ancora
all’estero, occorre seguire la procedura indicata dall’art.18
della L.189/2002 (06/09/02).
Come si deve comportare il lavoratore extracomunitario se il suo
datore di lavoro rifiuta di presentare la dichiarazione di emersione?
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con
nota in data 5.11.2002, ha stabilito che i lavoratori che hanno adito formalmente
le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello
interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato,
possono ottenere un permesso di soggiorno per una durata di sei mesi, ai sensi
dell'art.22, comma 11, del Testo unico sull'immigrazione.
Resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti
dalla normativa vigente per le procedure di emersione-legalizzazione del lavoro
irregolare, nonchè il rispetto dei termini previsti per la richiesta del
permesso di soggiorno opportunamente documentato.
Il lavoratore extracomunitario può quindi rivolgersi, oltre che alle
associazioni sindacali e di patronato, anche alla Direzione Provinciale del
Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, ai fini della instaurazione della
controversia. (06/11/02)
Quante dichiarazioni di emersione dovranno essere presentate se i
datori di lavoro sono più di uno?
Ciascun datore di lavoro deve presentare la propria dichiarazione di
emersione. Ognuno pagherà il contributo forfettario pari a Euro 290 e le
spese per l'assicurata pari a Euro 40. Il collegamento tra le domande
avverrà a cura degli Uffici.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviteranno tutte le parti
coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data presso lo
sportello polifunzionale. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i
datori di lavoro e sarà concesso naturalmente un unico permesso di
soggiorno. (24/10/02)
A chi va presentato il ricorso contro il provvedimento di rigetto
della richiesta e quali saranno le conseguenze?
Il Ministero
dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti
più ricorrenti ha precisato che "il mero provvedimento di
rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il
T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità
previste dalla legge.
Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di rilascio del permesso di
soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni.
Nel caso in cui non si allontani spontaneamente, qualora rintracciato,
verrà espulso con provvedimento ricorribile presso il Tribunale in
composizione monocratica, così come previsto dall’art. 13, c. 8,
della legge n. 189 del 30 luglio 2002." (24/10/02)
Cosa succede in caso di decesso del datore di lavoro domestico
avvenuto tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula
del contratto di soggiorno?
Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire
risposte ai quesiti più ricorrenti ha ritenuto che "in relazione
all'attività lavorativa dichiarata dal datore di lavoro deceduto, nelle
more della conclusione della regolarizzazione, possa essere consentita al
lavoratore straniero l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale, in
analogia con quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del Testo Unico
sull'Iimmigrazione". (05/11/02)
NOTA DI CGIL-CISL-UIL IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE
PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE
Roma, 10 dicembre 2002
In data odierna si è svolto l’incontro fra CGIL, CISL,
UIL ed il Sottosegretario Alfredo Mantovano per monitorare la situazione in
merito alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati.
Argomenti:
Alle nostre preoccupazioni il Sottosegretario ha risposto ammettendo
che ci sono alcuni problemi organizzativi e di messa a punto della procedura
informatizzata che le Poste ed il Ministero stanno risolvendo. Vi è
inoltre la necessità di potenziamento di uffici ed apparati che si occupano
di questa procedura, sia al centro che in periferia ed anche a questo si sta provvedendo.
Del
resto si tratta di adeguarsi ad una mole di lavoro (700.000 domande) che non
era prevista.
Il meccanismo dovrebbe
andare a regime verso la fine di gennaio/inizio febbraio ed entro il 2003 si dovrebbero smaltire
tutte le pratiche.
Nel frattempo il Cedolino potrà
essere valido ai fini dell’assistenza sanitaria perché le Regioni
stanno già predisponendo dei tesserini sanitari provvisori
(validità sei mesi).
Per quanto attiene invece alla
possibilità di uscire dall’Italia - prima del rilascio di regolare
permesso di soggiorno- Il
Ministero non è in grado di dare una direttiva generale perché il
Cedolino non dà sufficienti garanzie d’identificazione personale ed ogni atto per renderlo
idoneo sarebbe più laborioso del rilascio del permesso di soggiorno.
Eccezioni saranno fatte per specifici
casi Umanitari, che dovranno essere – per tempo - segnalati alle
Prefetture, tramite gli Uffici delle Questure.
Nel caso in cui gli uffici preposti non
avviassero detta autorizzazione vi invitiamo a sensibilizzare i Consigli
Provinciali per l’Immigrazione
Il sottosegretario pur riconoscendo le nostre argomentazioni dice che
non ci sono le condizioni per riconoscere il permesso straordinario di 6 mesi
per coloro che hanno aperto la vertenza fuori termini.
L’avviso di convocazione sarà inviato sia al datore di lavoro che al
lavoratore ed il contratto tipo richiamerà esplicitamente il CCNL di
riferimento, non escludendo comunque il fatto che il lavoratore all’atto
della convocazione e della firma del contratto si possa far assistere dal
sindacato.
In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro sia venuto
meno tra la richiesta di regolarizzazione ed il momento della convocazione da
parte delle Prefetture, si procederà al rilascio del permesso di
soggiorno di sei mesi per ricerca di nuova occupazione. Si sta anche cercando,
da parte del Ministero
dell’Interno, un’intesa con il Ministero del Lavoro per consentire
anche al lavoratore che si
licenzia per essere assunto da un altro datore di lavoro, la
sottoscrizione della stipula del contratto di lavoro in sede di convocazione
per la procedura della regolarizzazione.
Rispetto
ai regolamenti previsti dalla legge il Sottosegretario ci ha informato che
presso la Presidenza del Consiglio sta lavorando una commissione ad hoc, la
quale però non ha ancora licenziato testi relativi ai regolamenti di
attuazione.
Si è in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre prevista
dalla legge ed il Ministero dell’Interno è in attesa di un rapporto - completo di dati di base - che deve essere approntato dal
Ministero del Lavoro.
Noi
abbiamo segnalato dei casi di Questure e di Polizie Municipali che hanno emesso
contravvenzioni per omessa
dichiarazione di concessione alloggio e il Ministero ha ribadito che
ciò è assolutamente contrario al principio di regolarizzazione e
sanatoria prevista dalla legge e quindi interverranno a chiarire la
nullità di tali contravvenzioni.
Abbiamo sollevato il problema di alcune questure che oberate dal
lavoro sulla regolarizzazione hanno congelato i rinnovi. Il Ministero ha
assunto l’impegno d’intervenire per sbloccare tali situazioni in
quanto i rinnovi devono essere rilasciati a prescindere dai tempi di
smaltimento delle pratiche di regolarizzazione.
Per
quanto ci riguarda, come Sindacato, dopo l’incontro di oggi, ribadiamo la
positività di questa interlocuzione con il Sottosegretario al Ministero
dell’Interno On. Alfredo Mantovano, sia nel metodo che nel merito, ma
ribadiamo anche che ci sono ancora problemi aperti che derivano dalle gravi,
lacune della legge e che continueremo a perorare, in particolare:
10. Sollecito
alla stabilizzazione del confronto tra OO.SS. e Organi periferici del Ministero
Degli Interni.
Abbiamo sollecitato il
sottosegretario a “favorire” una concreta metodologia di confronto
con le nostre strutture territoriali delle Questure e delle Prefetture,
soprattutto per monitorare i dati e l’andamento delle procedure per la
concessione dei permessi di soggiorno
p. gli Uffici
immigrati di
CGIL CISL
UIL
Piero Soldini
Oberdan Ciucci
Guglielmo Loy
SITI INTERNET SU
TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia
Canciani dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):
www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non
accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di
immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp