B I L A N C I O (5a)
MARTEDI' 22 GENNAIO 2002
72a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le
finanze Maria Teresa Armosino
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed
asilo
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Parere
favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul
testo. Rinvio dell'esame sugli emendamenti)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso.
Il presidente AZZOLLINI, richiamando il dibattito svolto nella
precedente seduta, ricorda che era emersa la necessità di un
approfondimento delle questioni relative alla clausola di copertura del
provvedimento.
Il senatore PASQUINI si dichiara insoddisfatto delle risposte
fornite dal Governo nel corso della precedente seduta ed in particolare ritiene
insufficiente la modifica della clausola di copertura proposta dal
rappresentante del Governo.
Per quanto riguarda l'articolo 1, afferma in primo luogo che la
quantificazione delle minori entrate recate dalla norma non è
sufficientemente argomentata; con riferimento poi alla copertura dello stesso
articolo, ritiene inadeguato far fronte ad un onere strutturale attraverso
entrate di inerente entità, posto che il provvedimento nel suo insieme
non favorisce né l'emersione né la regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari. Si dichiara, infine, insoddisfatto della risposta
fornita dal Governo relativamente alla percentuale del 71 per cento indicata
dalla relazione tecnica per la determinazione dell'effetto di acconto per
l'anno 2004.
Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene opportuna l'apposizione
di una specifica clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
In relazione agli articoli 11 e 12, sottolinea che la
quantificazione degli oneri non è suffragata da dati certi e che il
numero degli stranieri oggetto del provvedimento di espulsione sembra essere
sottostimato. Chiede, inoltre, chiarimenti per quanto riguarda la
quantificazione degli oneri relativi alla costruzione dei centri di
accoglienza, oneri che appaiono molto superiori a quelli previsti, per la
costruzione delle stesse strutture, dalla legge vigente in materia. Evidenzia,
comunque, anche in relazione all'articolo 25, la necessità di prevedere
una specifica autorizzazione di spesa per la costruzione dei centri.
Infine, in relazione all'utilizzo, a copertura degli oneri del
provvedimento, delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà
per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi
versati in loro favore, ritiene necessario acquisire informazioni sulle
convenzioni internazionali vigenti in materia e sulla previsione, in tali
convenzioni, di clausole di reciprocità, che potrebbero comportare
analoghe misure nei confronti dei lavoratori italiani all'estero.
Il presidente AZZOLLINI ritiene che parte delle questioni
testè sollevate siano condivisibili e potrebbero trovare soluzione nella
proposta di parere elaborata dal relatore.
Il relatore ZORZOLI, dopo aver replicato alle osservazioni del
senatore Pasquini relative all'articolo 1 ed aver sottolineato che tale norma
non modifica l'agevolazione fiscale a favore delle ONLUS, illustra una proposta
di parere del seguente tenore: "Ritenuto necessario adottare un criterio
di massima prudenza nel computo delle maggiori entrate e dei risparmi attesi
rispettivamente dalla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati e
dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di
richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore nel caso
cessino l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale. Considerato, pertanto, il tasso di aleatorietà che può
presentare nel tempo l'entità dei predetti effetti finanziari rispetto a
quello, ragionevolmente inferiore, connesso agli oneri del provvedimento;
- considerata la necessità di garantire corrispondenza,
anche temporale, tra oneri e copertura finanziaria assicurata anche agli articoli
11, 12 e 25, prevedendo inoltre una esplicita autorizzazione di spesa per la
costruzione dei centri di accoglienza;
- valutata la necessità di assicurare effettività
alla invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato relativamente agli
articoli 2, 4, 14, 15, 16, 17 e 26;
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a
condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano
introdotte le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, sopprimere il comma 3;
b) all'articolo 12, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Per
la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro
per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004."
c) all'articolo 25, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Per
la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003."
d) all'articolo 26, sopprimere il comma 4;
e) sostituire l'articolo 27 con il seguente:
"Art.27
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 14, 15, 16, 17 e 26 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 11, comma
1, lettera c), 12 e 25, valutato in 18,36 milioni di euro per l'anno 2002,
115,14 milioni di euro per l'anno 2003, 110,07 milioni di euro per l'anno 2004
e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle
questioni emerse circa l'utilizzo dei contributi previdenziali versati in
favore dei lavoratori extracomunitari, precisa che essi non sono oggetto di
gestione separata, ma confluiscono, assieme ai contributi versati da tutti gli
altri lavoratori, nella gestione pensionistica ordinaria di appartenenza e non
in un "Fondo di rimpatrio", come erroneamente indicato nel corso
della precedente seduta della Commissione. Per quanto concerne l'utilizzo dei
risparmi derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori
extracomunitari di richiedere la liquidazione di detti contributi, fa presente
che l'indicazione degli importi di 18,592 milioni di euro per l'anno 2002 e di
15,494 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è stata
effettuata facendo riferimento alla voce di spesa "prestazioni una tantum
cittadini extracomunitari ex legge n. 335/95" della Gestione del
Fondo nazionale lavoratori dipendenti, iscritta al consuntivo dell'anno 2000
per un importo di 30,125 milioni di euro: pertanto, la stima effettuata risulta
al momento prudenziale. Segnala, infine, che la suddetta voce di spesa include
esclusivamente le prestazioni erogate ai lavoratori dipendenti extracomunitari
che si sono avvalsi della precedente facoltà e che appartengono a Paesi
terzi con i quali, alla data di rilevazione del consuntivo, non erano state
stipulate convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Conclusivamente, con riferimento alla proposta di parere formulata
dal relatore, si rimette alla decisione della Commissione.
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.
Il senatore MORANDO chiede ulteriori chiarimenti in ordine alla
crescita degli oneri per la costruzione dei nuovi centri di accoglienza.
Peraltro, il numero di centri che si prevede di attivare nella fase di avvio
della nuova normativa non sembra compatibile con il presumibile aumento degli
stranieri da espellere, anche tenuto conto dell'aumento dei tempi di permanenza
nei centri stessi.
Soffermandosi poi sulla clausola di invarianza degli oneri che si
propone di introdurre in relazione agli articoli 2, 4, 14, 15, 16, 17 e 26,
segnala che alcune delle norme richiamate appaiono precettive e possono
configurare oneri non contenibili attraverso una clausola di invarianza.
Si sofferma, infine, sulle stime relative al numero degli
extracomunitari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di espulsione. A
tale riguardo, mentre la normativa proposta sembra presupporre un aumento dei
provvedimenti di espulsione, nella relazione tecnica è invece computato
un numero di espulsioni addirittura inferiore a quello che si è avuto
con la normativa vigente, come evidenziato dalla nota di lettura del Servizio
del Bilancio.
Pertanto, pur apprezzando talune ipotesi di modifica contenute
nella proposta di parere illustrata dal relatore e in particolare quella di
soppressione del comma 3 dell'articolo 1, preannuncia il proprio voto contrario
su tale proposta.
Posta quindi ai voti, la proposta di parere formulata dal relatore risulta approvata.