Al SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA
PREMESSO
-
che
in data 15.12.2000, dopo che il personale dell’Ufficio stranieri si
rifiutava di ricevere l’istanza, il sig. Kolenovic presentava a
mezzo di raccomandata a.r, richiesta di permesso di soggiorno per motivi
umanitari, specificando le ragioni in base alle quali non poteva essere espulso
dallo Stato;
-
che
il personale di detto Ufficio, non solo si rifiutava di rispondere, ma,
rintracciatolo sul territorio, provvedeva ad espellerlo tramite provvedimento
prefettizio;
-
che
a seguito di impugnazione, in data 02.06.2001, il Tribunale di Ravenna annullava il decreto di espulsione
statuendo che, “dal punto di vista sostanziale tale decreto
prefettizio, violerebbe il divieto di espulsione previsto dall’art.19
d.lvo n.286/19978, oltre all’art.10 della Costituzione”;
-
che
in data 18 giugno 2001 il sig. Kolenovic presentava richiesta di rilascio di
permesso di soggiorno per motivi umanitari depositando la citata sentenza;
-
che
successivamente il sig. Kolenovic si presentava settimanalmente presso l’Ufficio stranieri della Questura di Ravenna
per il rilascio del permesso di soggiorno e, puntualmente gli veniva detto di
passare successivamente;
-
che
in data 03.01.2001 il Questore della Provincia di Ravenna rigettava la suddetta richiesta di
rilascio di permesso di soggiorno asserendo che “visto il provvedimento del
Tribunale di Ravenna, datato 02.06.2001, con il quale viene disposto che (..)
in parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla il decreto di espulsione
emesso dal Prefetto di Ravenna in data 15.05.2001; letta la nota del Consorzio per i
Servizi Sociali di Ravenna, data 04.07.2001, con la quale viene segnalato che
il suddetto volontariamente ha lasciato il luogo di domicilio messo a
disposizione dal predetto Servizio, allontanandosi per ignota
destinazione”, se ne doveva dedurre che la documentazione allegata
all’istanza non rientra tra quelle previste dall’art.18 D.lvo
286/1998 e, tanto meno, in atti risultano prodotti altri documenti degli Organi
competenti tali da suffragare quanto richiesto”;
-
che,
a meno di voler pensare ad un vero e proprio abbaglio (non certamente estivo,
visto il periodo!!!) dal parte del Questore di Ravenna, il suddetto
provvedimento è stato adottato in TOTALE CARENZA DI POTERE ED IN PALESE
VIOLAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO EMANATO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
ORDINARIA CHE HA STATUITO, SI RIPETE CHE “DAL PUNTO DI VISTA
SOSTANZIALE CHE IL SUDDETTO DECRETO PREFETTIZIO VIOLAVA IL DIVIETO DI
ESPULSIONE PREVISTO DALL’ART.19 D.lvo n.286/19978, OLTRE ALL’ART.10
DELLA COSTITUZIONE” ;
-
CHE
CONSEGUENTEMENTE IL NUOVO DINIEGO ESPRESSO DAL QUESTORE DI RAVENNA VIOLA
MACROSCPICAMENTE L’ART.328 DEL CODICE PENALE IN QUANTO NON E’
AMMISSIBILE CHE L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CONTRAVVENGA AD UN
ASSUNTO DELL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE;
-
che
peraltro il Questore di Ravenna alquanto misteriosamente cita, in tale
provvedimento di rigetto, l’art.18 del D. l. vo, MAI INVOCATO DAI
LEGALI NE’ TANTOMENO DALL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE, E CHE NULLA
HA A CHE FARE CON LA QUESTIONE INERENTE IL SIG. KOLENOVIC!!!;
-
che
infine, quanto al presunto mancato inserimento del sig. Kolenovic nel tessuto
sociale ed al suo allontanamento dal luogo di precedente domicilio, si fa
presente che tale situazione si è creata solo ed esclusivamente
perché lo stesso non ha ottenuto il permesso di soggiorno per rifugio
politico, e, pertanto, privo di soggiorno è stato allontanato con
intimazione inviatagli dal competente Assessore ai Servizi Sociali;
-
che
inoltre nei mesi estivi il sig. Kolenovic, pur se in possesso della sola
ricevuta e non del permesso di soggiorno, è stato assunto regolarmente
dal 1 luglio al 31 agosto e che il rapporto non si è potuto rinnovare UNICAMENTE
PERCHE’ IL QUESTORE DI RAVENNA NON AVEVA ANCORA RILASCIATO IL PERMESSO DI
SOGGIORNO,
POSTO CHE COME PRECISATO IL QUESTORE DI RAVENNA RINVIAVA CONTINUAMENTE IL
RICORRENTE;
CHE TALE COMPORTAMENTO DEL QURESTORE DI RAVENNA STA CREANDO DANNI INGENTISSIMI AL NOSTRO CLIENTE CXHE CI RISERVIAMO SIN DA ORA DI FAR VALERE NELLE SEDI OPPORTUNE;
CHIEDONO
-
che
la S.V. intervenga in sede di autotutela entro e non oltre sette giorni dalla notifica della
presente per revocare il provvedimento adottato e per la immediata concessione
del permesso di soggiorno per motivi umanitari così come statuito
dall’autorità giurisdizionale. Resta sin da ora inteso che decorso
infruttuosamente tale termine gli scriventi provvederanno immediatamente ad
adire l’autorità penale prima ancora che quella giurisdizionale
amministrativa
Avv. Luigi Melica
Avv. Federico Gualandi
Si allega:
1)
sentenza
dell’autorità giurisdizionale;
2)
provvedimento
del Questore di Ravenna;
3)
libretto
di lavoro del ricorrente
con la presente, accesso al
documento pubblico di seguito identificato nonché estrazione e rilascio
di copia conforme all'originale in bollo, a tutti gli usi di legge:
Autorizzazione all’ l’ingresso
nel territorio Italiano del cittadino marocchino LKHIDER Abderrahim per l’inserimento nel
mercato del lavoro, nr.
404/2001, emessa dalla Questura di Bologna, Ufficio Immigrazione in data
25.05.2001. Fa presente altresì
che la precedente
copia già rilasciata dalla Questura di Bologna è stata inviata a
mezzo posta all’Ambasciata italiana in Marocco, la quale, sostiene di non
avere ancora ricevuto tale documento;
PRENDE ATTO
che, prima del ritiro dei
documenti, dovrà provvedere, qualora necessario, nei modi stabiliti
dalla vigente normativa, al versamento delle somme che verranno determinate
come rimborso spese.
In fede
........................... Bologna
Al Questore
di Bologna
al Dirigente responsabile
Ufficio Immigrazione
RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI TURISTICI
Io sottoscritta Mariankova
Alena, nata a Brno (Repubblica Ceca), il 26.07.1979,
domiciliata a Bentivoglio,
(Bologna9 via Lercaro n.2
premesso:
che ho fatto ingresso in Italia
in data 14.11.2001 per motivi di turismo;
che sono ospitata presso
l’abitazione di mia sorella Mariankova Sarka, in via Lercaro n.2 a
Bentivoglio;
che la stessa è
coniugata con il cittadino italiano Maurizio Ferrari e che i entrambi suddetti
provvedono al mio sostentamento per il periodo di permanenza in Italia;
che sono titolare di
assicurazione sanitaria per un periodo di sei mesi mesistisi;
Tutto ciò premesso e
considerato
CHIEDO
Il rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi di turismo.
In fede
........................... Bologna
Si allega in copia:
1)
passaporto;
2)
estratto
di matrimonio della sorella;
3)
residenza
della sorella;
4)
dichiarazione
dei coniugi
AL QUESTORE DI BOLOGNA
Bologna 15.11.2001
Noi sottoscritti coniugi
Ferrari Maurizio e Mariankova Sarka, dichiariamo di provvedere al totale
sostentamento di Mariankova Alena per tutto il periodo che la stessa
rimarrà in Italia; confermiamo che la medesima vivrà
nell’appartamento di proprietà di Mariankova Sarka sito in
Bentivoglio, via Lercaro n.2.
In fede
Ferrari Maurizio e
Mariankova Sarka