TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE
PRIMA TER
Composta dai signori:
Luigi Zoldi (?) – Presidente
Nicolino Pelano (?) – Consigliere
-------(inc.) - Consigliere
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 20/12/2001
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il ricorso proposto da
Gjergji Iside
Rappresentato e difeso dall’avv.
Salvatore Mileto Avv.
domiciliato presso lo studio dell’avv.
SALVATORE MILETO AVV.
LUNG.RE DEI MELLINI, 44
00193 ROMA
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rifiuto del rilascio della carta di soggiorno.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visti i motivi aggiunti;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Udito il relatore, Cons. Lucia Zoldi e uditi altresì per le parti l’avv. Salvatore Mileto per la ricorrente e l’Avvocatura …
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva poiché la norma non richiede la prova della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma si limita a prescrivere che il motivo in base al quale sia stato rilasciato il permesso consenta l’astratta possibilità di rinnovo “ per un numero di volte indeterminato” fatta salva ovviamente la verifica degli altri requisiti, tra cui quello del reddito sufficiente e della serietà delle relative fonti (nel caso di specie quello di Ausiliario di P.G. e consulenza di P.M.) e tenuto conto che l’espressione della norma, ad una prima valutazione, non appare intesa ad escludere dal beneficio ogni diversa modalità di riferimento del reddito, altra essendo e non applicabile nella specie, l’ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato ab origine rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE
PRIMA
accoglie la su
indicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 20.12.2001