Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, uno o più
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni
vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente
o indirettamente connesse con la razza o l’origine etnica, anche
attraverso la modifica e l’integrazione delle norme in materia di
garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
assicurare il
rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone,
garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di
discriminazione, in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le
stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell’esistenza
di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e
religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell’esistenza di
discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b)
definire la
nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua
razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione
analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta»
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o
comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle
suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di
impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell’ambito
delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che
disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e
il loro accesso all’occupazione e all’impiego; prevedere che siano
considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in
essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato
che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla
persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente
la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di
intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l’eliminazione di ogni
discriminazione diretta e indiretta e prevedere l’adozione di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o
compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l’applicazione del
princìpio della parità di trattamento senza distinzione di razza
od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando
che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela
giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si
verificano nell’ambito delle seguenti aree:
1)
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione,
nonchè gli avanzamenti di carriera;
2)
accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale,
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
3)
occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e
la retribuzione;
4)
attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori
di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
5)
protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6)
assistenza sanitaria;
7)
prestazioni sociali;
8)
istruzione;
9)
accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio;
e)
riconoscere la
legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche
ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su
delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le
persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle
suddette associazioni;
f)
prevedere
criteri oggettivi che dimostrino l’effettiva rappresentatività
delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si
ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all’autorità
giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e
concordanti, l’indizio dell’esistenza di una discriminazione
diretta o indiretta, spetti al convenuto l’onere della prova
sull’insussistenza della discriminazione; tale onere non è
previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per
proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione
a un reclamo o a un’azione volta a ottenere il rispetto del principio di
parità di trattamento;
i) prevedere
l’affidamento alla commissione per le politiche di integrazione, prevista
dall’articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei compiti di controllo
e di garanzia della parità di trattamento e
dell’operatività degli strumenti di garanzia, con il compito di
svolgere attività di promozione della parità e di rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, in particolare
attraverso:
1)
l’assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2)
lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel
rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità
giudiziaria;
3) la
promozione dell’adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di
misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare
o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
4) la
formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della
normativa vigente in materia;
5) la
formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica;
6) la
redazione di una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del
principio di parità di trattamento e sull’operatività dei
meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica, nonchè di una relazione annuale al Presidente
del Consiglio dei ministri sull’attività svolta nell’anno
precedente;
7) la
diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica;
l) prevedere che la Commissione di
cui alla lettera i)
possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi
compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonchè di
esperti e di consulenti.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, lettere i) e
l), determinato
nella misura massima di 113.620 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’applicazione dei criteri e dei
princìpi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
TESTO CHE CI INTERESSA NELLA VERSIONE ORIGINARIA E CONFERMATO
DALLA CAMERA
prevedere l'istituzione presso il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di
trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da
un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua
delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività
di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive
modificazioni).
Il disegno di legge
comporta oneri finanziari solo relativamente all'istituzione di un ufficio
presso il Dipartimento per le pari opportunità con compiti di promozione
della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica (articolo 22).
La struttura e i
conseguenti oneri economici devono tenere conto del fatto che, per disposizione
comunitaria, devono obbligatoriamente rientrare tra le competenze
dell'organismo l'assistenza indipendente alle azioni giudiziarie o amministrative
intraprese, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di
relazioni.
1. Oneri per il personale
Indicativamente,
sulla base di esperienze similari presentanti analoga struttura e
caratteristiche equivalenti, si è ritenuto prevedere in 41 dipendenti
l'organico del personale.
Per la
quantificazione degli oneri per emolumenti al personale di detto ufficio,
è stato seguito il seguente procedimento logico-contabile:
per
le diverse qualifiche sono stati assunti a base del computo gli stipendi medi
in godimento al gennaio 2001;
per
il responsabile è stato indicato un trattamento economico
onnicomprensivo lordo annuo di lire 300.000.000, pari alla retribuzione media
riferita alla qualifica funzionale di Capo dipartimento;
la
struttura degli uffici è così composta:
n.
2 dirigenti di 1^ fascia
retribuzione
complessiva media 230.000.000 460.000.000
n.
4 dirigenti di 2^ fascia
retribuzione
complessiva media 130.000.000 520.000.000
n.
8 funzionari di 9^ livello
retribuzione
accessoria media 16.500.000 132.000.000
n.
22 funzionari di 8^ livello
retribuzione
accessoria media 16.000.000 352.000.000
n.
4 funzionari di 6^ livello
retribuzione accessoria
media 10.000.000 40.000.000
Totale oneri per il
personale uffici 1.504.000.000
Tenuto
conto di un avvio del funzionamento dall'anno indicato nella norma di
copertura, detti oneri possono prevedersi in lire 1.804.000.000, oltre a lire
650.000.000 per contributi pari ad una media del 36 per cento.
Totale personale
(responsabile + uffici): lire 2.454.000.000.
2. Oneri di funzionamento
Relativamente ai
beni mobili, arredi e attrezzature d'ufficio (macchine per scrivere, fotocopiatrici
e calcolatrici) detti oneri possono essere valutati in lire 265 milioni
dall'anno indicato nella norma di copertura finanziaria.
Le spese generali e
amministrative per l'ordinario funzionamento degli uffici (spese per acquisto
stampe e pubblicazioni, per cancelleria e stampati, spese postali, telegrafiche
e telefoniche, eccetera) possono prevedersi in lire 120 milioni annue.
E' prevista,
altresì, la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici.
Il costo
complessivo è comprensivo delle spese di manutenzione e gestione. Detti
oneri possono essere valutati in lire 280.000.000 annue.
Totale oneri lire
665.000.000.
3. Oneri di locazione
Per il
funzionamento occorrerà, inoltre, provvedere alla locazione di un
immobile idoneo ad ospitare il personale della stessa.
Sono state fissate
in 43 le unità con specifiche esigenze logistiche. Il totale di queste
unità è stato moltiplicato per il coefficiente fisso di metri
quadrati 18 per persona, la superficie necessaria è stata quindi
stabilita in metri quadrati 774.
Tale superficie
è stata portata a metri quadrati 960, con un incremento di metri
quadrati 186 per una adeguata sistemazione logistica dei responsabili.
L'edificio,
considerando canone medio annuo di lire 300.000 per metro quadrato, in zona
semi-centrale, comporta un onere locativo complessivo di lire 288.000.000
(960x300.000).
Occorre,
altresì, tenere conto delle spese per oneri accessori, manutenzione
ordinaria e custodia, che possono essere valutate in lire 314.000.000 annue.
Totale oneri di
locazione lire 602.000.000.
4. Oneri ulteriori
Per gli oneri
connessi alle consulenze, può prevedersi una spesa di lire 40 milioni.
Per l'effettuazione
di ispezioni, verifiche, controlli e, comunque, di indagini conoscitive,
può prevedersi un onere di spesa di lire 130 milioni.
Numero delle azioni
in giudizio: 10.
Spesa media per
onorari avvocati convenzionati: lire 5.000.000.
L'onere per le
azioni in giudizio è valutato in complessive lire 50.000.000.
Totale oneri
ulteriori lire 220.000.000.
Riepilogo oneri
Punto 1: ..................... 2.454 milioni di lire;
Punto 2: ..................... 665 milioni di lire;
Punto 3: ..................... 602 milioni di lire;
Punto 4: ..................... 220 milioni di lire;
Totale: ......................
3.941 milioni di lire.