Cari amici,
In allegato alla presente, vi inviamo, nel testo integrale, una recentissima
pronuncia della Corte di appello di Bari, che riteniamo di estremo interesse
per quanti hanno a cuore la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri,
anche irregolari, e in particolare dei bambini.
Ai fini di una migliore comprensione, riassumiamo brevemente i fatti.
Il sig. F. R. è un rom di origine jugoslava. In occasione della guerra
civile balcanica, con la propria moglie, fa ingresso clandestino in Italia,
ove tuttora risiede ˆ irregolarmente ˆ da circa dieci anni.
Dopo breve tempo dall‚ingresso nel Paese, Il sig. F. R. e sua moglie hanno
un figlio, il piccolo A.R., che nasce a Bari nel 1993.
A pochi mesi dalla nascita di A.R., la moglie del sig. F.R. abbandona la
famiglia. F. R. resta, così, da solo ad occuparsi del figlio.
Il sig. F. R, malgrado la condizione di soggiorno irregolare, è un padre
premuroso ed amorevole; si prende cura del figlio e, nonostante la
preoccupazione di essere identificato ed espulso dallo Stato, lo avvia alla
frequenza scolastica.
Sta di fatto che, il 20 aprile 2001, il Prefetto di Bari decreta l‚
espulsione di F.R., intimandogli l‚allontanamento dallo Stato entro 15
giorni.
Il decreto di espulsione viene tempestivamente impugnato dal sig. F.R.
innanzi al Tribunale ordinario di Bari. Contestualmente, F.R., con l‚
assistenza dei sottoscritti difensori, si rivolge anche al Tribunale per i
minorenni di Bari, al fine di essere autorizzato a permanere nello Stato per
il benessere del figlio.
Tale seconda iniziativa traeva fondamento dalla disposizione di cui all‚art.
31 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico Immigrazione) che, per
comodità, riportiamo integralmente:
„Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi attinenti allo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell‚età e delle condizioni di salute del minore
che si trova in territorio italiano, può autorizzare l‚ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico‰.
La tesi della difesa era: l‚esecuzione del provvedimento di espulsione di
F.R. avrebbe comportato grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico di A.R.;
sia nell‚ipotesi in cui il piccolo fosse rimasto in Italia, separandosi dal
padre, sia nel caso in cui lo avesse seguito in Jugoslavia, interrompendo la
frequenza scolastica e perdendo la rete di relazioni sviluppata nel nostro
Paese.
Peraltro, come da noi ampiamente evidenziato negli atti di causa, il piccolo
A.R. era non solo nato, ma soprattutto sempre vissuto in Italia; egli non
aveva mai visto la Jugoslavia, né aveva in quel paese alcun legame o punto
di riferimento. Sicché, l‚eventuale partenza dall‚Italia alla volta del
Paese d‚origine del padre non sarebbe stato per lui un rimpatrio, ma,
sostanzialmente, un esilio.
Con provvedimento del 6 agosto 2001 il Tribunale per i minorenni di Bari
rigettava la richiesta di autorizzazione del sig. F.R. al soggiorno nello
Stato, sulla base di una considerazione soltanto parziale dei motivi di
ricorso e di una lettura restrittiva delle norme applicabili.
La decisione veniva prontamente impugnata innanzi alla locale Corte di
appello.
Nel frattempo, il Tribunale ordinario di Bari, investito del ricorso avverso
l‚espulsione, sospendeva il procedimento innanzi a sé, nonché l‚efficacia
del decreto del Prefetto, in attesa delle determinazioni definitive della
Corte d‚appello sul procedimento connesso.
Con provvedimento depositato in data 31-12-2001, la Corte d‚appello ha
annullato la decisione del Tribunale per i minorenni, e autorizzato la
permanenza del sig. F.R. nel territorio dello Stato, nell‚interesse del
figlio A.R., fino al compimento del diciottesimo anno di età di quest‚
ultimo.
La decisione della Corte è di sicuro interesse perché, nell‚esclusivo
interesse di un bambino e del suo futuro, risolve un dramma familiare,
evitando l‚espulsione di un genitore straniero pur entrato nel paese in modo
irregolare; ma soprattutto perché, con rigorosa argomentazione giuridica,
restituisce effettività e vita alle disposizioni costituzionali ed
internazionali concernenti i diritti dei fanciulli. Disposizioni, queste
ultime, troppo spesso relegate al vacuo ruolo di mere affermazioni di
principio, e da cui invece la Corte di appello di Bari ha tratto la forza
necessaria per privilegiare, fra le diverse interpretazioni possibili dell‚
istituto dell‚autorizzazione al soggiorno di cui all‚art. 31 comma 3 T.U.
Immigrazione, quella improntata alla più coerente e rigorosa tutela dei
diritti fondamentali dei bambini.
La cultura della tutela dei bambini ha fatto, con la decisone della Corte,
un significativo passo in avanti. Da oggi i bambini (tutti i bambini, siano
essi italiani o stranieri) sono un po‚ più protetti ed uguali.
avv. Antonio Di Muro avv. Tiziana Sangiovanni
(antodimuro@tin.it)
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CORTE DI APPELLO DI BARI, sez. Minorile Civile, 31 dicembre 2001 (decreto),
Pres. dott. Aldo D‚Innella, Rel. dott.ssa. Emma Mininni ˆ R.F e R.A. (avv.ti
Antonio Di Muro e Tiziana Sangiovanni)
Minori ˆ figlio minorenne di padre straniero irregolarmente soggiornante in
Italia ˆ autorizzazione del genitore alla permanenza in Italia per gravi
motivi attinenti allo sviluppo psicofisico del figlio ˆ valutazione della
gravità dei motivi ˆ riferimento ai principi costituzionali ed al criterio
del superiore interesse del fanciullo di cui alla Convenzione di New York
del 20.11.1989 ˆ necessità.
(artt. 28, comma 3 e 31, comma 3 D. Lgs. N. 286/1998; art 3, comma 1
Convenzione di New York del 20.11.1989)
La Corte di Appello di Bari - Sezione Minorile Civile - composta dai
Magistrati:
1) Dott. Aldo D‚Innella Presidente
2) „ Vito Scalera Consigliere
3) „ Emma Mininni Consigliere rel.
4) „ Enrica Storelli Comp. Esp. Priv.
5) „ Nicola Latrofa Comp. Esp. Priv.
Ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile in grado di appello per autorizzazione permanenza in
Italia, iscritta nel ruolo generale degli affari civili in camera di
consiglio sotto il numero d‚ordine 2199 dell‚anno 2001 su ricorso
PROPOSTO DA
R. F. e R. A., elett.te dom.ti in Bari presso lo studio dell‚avv. Antonio
Di Muro (Via Imbriani 48), dal quale sono rappr. e
difesi;---------------------------------------RICORRENTI-----------
AVVERSO
il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari n. 844/2001 che rigettava
la richiesta di permanenza in Italia dei
ricorrenti.-----------------------------------------------------------------
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Con l‚intervento del Procuratore Generale nella persona del dott. Saverio
Nunziante.-------
LA CORTE
Visto il reclamo depositato in data 11.9.2001 da R. F. nato a Podgorica in
Montenegro il 17.4.1968 e dal di lui figlio minorenne R. A., nato a Bari il
14.8.1993, rappresentato dal padre legalmente esercente la patria potestà,
avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di bari 1-6.8.2001
comunicato il 3.9.2001, con cui veniva rigettato il ricorso inerente la
richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia avanzata da R. F., ai
sensi dell‚art. 31 comma 3 D.lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) per motivi
attinenti allo sviluppo psicofisico del figlio A.;
considerato che, con detto reclamo, gli istanti chiedevano all‚adita Corte
di riformare il provvedimento impugnato e di accogliere la domanda formulata
in primo grado, lamentando che la decisione di rigetto adottata dal
Tribunale era fondata su una motivazione sommaria e poco persuasiva;
che, in particolare, i reclamanti contestavano la omessa considerazione di
tutte le ragioni della domanda, il mancato apprezzamento della obiettiva
gravità dei motivi attinenti allo sviluppo psicofisico del minore, la
violazione e falsa applicazione dell‚art. 31 comma 3 D.Lgs. n. 286/98;
acquisto il parere del P.G.;
ritenuto che le censure sono fondate in quanto le argomentazioni del
Tribunale partono da una parziale lettura della situazione di fatto dedotta
e sono sorrette da una interpretazione restrittiva della normativa vigente;
rilevato, infatti, che il primo Giudice ha limitato la propria analisi al
rappresentato pericolo di interruzione del percorso scolastico di A. e del
connesso processo di socializzazione, senza considerare che, come era stato
sottolineato in ricorso, il piccolo A. è nato e vive in Italia da otto anni,
dove ha sviluppato tutti i suoi interessi e le relazioni affettive, mentre
non si è mai recato in Iugoslavia (terra di origine del padre) né ha in quel
paese alcun punto di riferimento o legame neppure giuridico;
che tale premessa ha falsato il ragionamento del Tribunale, inducendolo a
concludere di non poter ravvisare l‚ipotesi prevista dall‚art. 31 D. l. vo
invocato, poiché, per un verso, non erano state richiamate esigenze di
salute del minore e, per altro verso, il requisito dei „gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico del minore‰ stesso non può essere
integrato dal pregiudizio ex se dalla recisione dei rapporti di vita dal
medesimo consolidati in Italia, in quanto così facendo si accorderebbe una
generalizzata tutela per il solo fatto che un minore debba far rientro in
madre Patria;
ritenute che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le ragioni
poste a base della domanda dei R. sono obiettivamente serie e perfezionano
„i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore‰ costituenti
la condizione di applicabilità dell‚art. 31 comma 3 T.U. Immigrazione;
che, infatti, il piccolo A. è nato in Italia, a Bari il 14.8.1993 e tre mesi
dopo la nascita è stato abbandonato dalla madre, per cui è stato allevato
nel nostro paese esclusivamente dal padre il quale, pur nella condizione di
clandestinità, gli ha prestato cure ed affetto, facendo fronte ai bisogni
del figlio nei limiti delle sue possibilità ed avviandolo persino alla
frequenza scolastica presso la scuola materna ed, attualmente, presso quella
elementare, nonostante il rischio di essere identificato ed attinto da
decreto di espulsione;
che il bambino, sentito dal giudice e dall‚assistente sociale, senza la
presenza del padre né di altri, è apparso felice, sereno ed ottimamente
inserito, ma soprattutto contento di poter andare a scuola;
che, in tale situazione, appare evidente il rischio di pregiudizio al sano
sviluppo psicofisico del piccolo A., in caso di mancata autorizzazione alla
permanenza del padre in Italia, poiché il bambino sarebbe esposto o al
trauma di essere sradicato dal contesto italiano in cui è sempre vissuto per
inserirsi in uno a lui sconosciuto subendo un sostanziale esilio, oppure a
quello altrettanto grave di dover separare la propria vita da quella del
padre e rimanere in Italia senza le cure della propria famiglia;
che siffatta conclusione è consentita non solo dal dato testuale della norma
contenente una previsione assai ampia, ma anche da quello teleologico e
sistematico;
che, infatti, pacificamente, criteri guida per la interpretazione degli
istituti e delle norme finalizzate alla protezione dei minori devono essere
quelli dettati dalla Costituzione e dalle fonti di diritto internazionale,
quali la Convenzione sui diritti dell‚infanzia stipulata in New York il
20.11.1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/91)
secondo cui „in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono
da istituzioni di assistenza sociale o organi legislativi, l‚interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione‰
(art. 3 comma 1);
che, d‚altra parte, proprio il Testo unico sull‚Immigrazione, all‚art. 28
comma 3, richiama tale norma ed il superiore interesse del fanciullo come
imprescindibile parametro di valutazione per tutti i procedimenti
giurisdizionali concernenti i minori e relativi alla materia in oggetto, il
tutto nell‚ambito di una condivisa adesione ai principi affermati dalla
„Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo‰, adottata dall‚assemblea
generale il 20.11.1959
p.q.m.
accoglie il reclamo e, per l‚effetto, in riforma del provvedimento
impugnato, visto e applicato l‚art. 31 comma 3, D. l.vo n.286/98, autorizza,
nell‚iteresse del figlio minore R. A., la permanenza sul territorio dello
Stato italiano di R. F. (padre, unico esercente la patria potestà sul
piccolo) fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età di A.
Manda alla cancelleria per le previste comunicazioni
Così deciso in Bari il 30.11.2001
f.to Emma Mininni
f.to Aldo D‚Innella
(depositato il 31 dicembre 2001)