ADNK (CRO) - 17/06/2002 - 15.14.00
15:14 IMMIGRATI: CASSAZIONE, ESPULSI ANCHE SE HANNO FIGLI A SCUOLA
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ALTOLA' DEI GIUDICI, EVITARE DI ELUDERE DISCIPLINA IMMIGRAZIONE Roma, 17
giu. - (Adnkronos) - L'istruzione del figlio di immigrati non e' un motivo
sufficiente per legittimare la permanenza in Italia dell'intero nucleo
familiare. Un immigrato irregolare, infatti, non ha diritto ad ottenere
l'autorizzazione a rimanere nel Paese per il fatto che i figli frequentano
le nostre scuole e sono ben inseriti. Lo ha stabilito la Cassazione
(sentenza 8510) rilevando come ''l'autorizzazione'' a rimanere ''non puo'
essere concessa in presenza di situazioni di indeterminabile o lunghissima
durata, come il compimento dell'intero processo educativo formativo del
minore''. Un'autorizzazione di questo tipo, evidenziano i giudici della
Prima sezione civile, e' ''esorbitante dalla ratio legis'' e ''suscettibile
di produrre l'effetto anomalo di eludere la disciplina dell'immigrazione,
legittimando gli ingressi e i soggiorni illeciti''. Alla luce di questo
principio, i giudici dell'Alta Corte hanno respinto il ricorso presentato
dai coniugi albanesi, Edmond e Miranda I., genitori di Xheni e Uendi, che
dopo aver ottenuto dal Tribunale dei minorenni di Ancona il via libera a
rimanere sul territorio nazionale per tre anni (ai sensi dell'art.31 del
Decreto legislativo 25 luglio '98 n.286) se lo erano visto negare dalla
Corte d'appello della stessa citta' che aveva accolto il ricorso della
Procura della Repubblica presso il tribunale. A parere del giudice di primo
grado, il via libera alla permanenza era giustificato da ''motivi connessi
allo sviluppo psicofisico e alle condizioni di salute dei minorenni''.
Un'eventuale espulsione dal territorio, per il tribunale, avrebbe influito
sulla serenita' dei bambini che si erano ben inseriti nelle nostre scuole.
Ma la Corte d'appello di Ancona revocava l'autorizzazione alla permanenza in
deroga alla normativa generale, ritenendo che non ci fossero motivi cosi'
gravi per i bambini da giustificare la permanenza degli albanesi sul nostro
territorio. (segue) (Dav/Pn/Adnkronos) 17-GIU-02 15:14
15:15 IMMIGRATI: CASSAZIONE, ESPULSI ANCHE SE HANNO FIGLI A SCUOLA (2) ''UNA
ECCEZIONE ALLA REGOLA CHE VA GESTITA CON RIGORE'' (Adnkronos) - I due
coniugi albanesi si sono opposti in Cassazione, deducendo la violazione
dell'art. 31 della legge del '98 per avere la corte d'appello ritenuto che
l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale deve essere determinata
solo da una situazione di ''reale emergenza'' che comporti un pericolo
attuale per il minore. Ma la Suprema Corte, giudicando il ricorso
''infondato'', ha negato l'autorizzazione agli albanesi a rimanere sul
territorio mettendo in guardia sulla possibilita' che ''gli adulti
profittino strumentalmente per ottenere in modo surretizio autorizzazioni
indebite all'ingresso o alla permanenza nel nostro territorio''. La Suprema
Corte ha inoltre evidenziato come sia necessario ''evitare
un'interpretazione della norma che pervenga a vanificarne totalmente
l'intenzione di corrispondere alle speciali esigenze dell'infanzia. Proprio
perche' si tratta di un'eccezione alla regola, -si legge in motivazione- e'
necessario che essa sia gestita nel rigoroso rispetto della stretta
connessione che deve esistere fra la presenza (ingresso o permanenza
eccezionale)del familiare in Italia e le esigenze dello sviluppo
psico-fisico del fanciullo''. Infatti, rileva ancora l'Alta Corte, ''se
l'attivita' del familiare e' o diviene incompatibile con tali esigenze,
l'autorizzazione non e' concessa e va revocata (cio' significa -mettono in
chiaro gli ermellini di piazza Cavour- che la situazione puo' e deve essere
tenuta sotto controllo)''. Nel caso preso in esame, l'Alta Corte non ha
ravvisato nella frequenza dei bambini in una nostra scuola la ''ricorrenza
di esigenze eccezionali dei minorenni, tali da giustificare la permanenza
dell'intero nucleo in Italia''. (Dav/Pn/Adnkronos) 17-GIU-02 15:15
ANSA (ALT) - 17/06/2002 - 15.24.00
CASSAZIONE: IMMIGRAZIONE; SCUOLA FIGLI NON PROLUNGA PERMESSO
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(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Gli extracomunitari che hanno i documenti di
soggiorno scaduti, oppure irregolari, non possono ottenere l'autorizzazione
a rimanere nel territorio italiano facendo valere la circostanza che i loro
figli minori sono ormai ben inseriti nelle scuole italiane e subirebbero un
danno se tutta la famiglia venisse espulsa. Lo sottolinea la Cassazione. In
particolare i supremi giudici intervengono sull'art.31 della legge
Turco-Napolitano sull'immigrazione che consente di far rimanere in Italia i
genitori di bambini qualora vi siano ''giustificati motivi connessi allo
sviluppo psicofisico e alla salute dei minori''. Secondo la Suprema Corte
''e' necessario evitare una interpretazione della norma che pervenga a
vanificare totalmente l'intenzione di corrispondere alle specifiche esigenze
dell'infanzia''. Per i giudici proprio perche' l'articolo in questione e'
''una eccezione alla regola'', e' tanto piu' necessario ''che essa sia
gestita nel rigoroso rispetto della stretta connessione che deve esistere
tra la presenza (ingresso o permanenza eccezionale) del familiare in Italia
e le esigenze dello sviluppo del fanciullo''. Affermano i giudici di piazza
Cavour che ''l'autorizzazione a rimanere non puo' essere concessa, per gli
adulti, in presenza di situazioni di indeterminabile o lunghissima durata,
come il compimento dell'intero processo educativo e formativo del minore''.
In sostanza secondo la Suprema Corte se si consentisse ai genitori di bimbi
extracomunitari positivamente inseriti nelle scuole italiane di rimanere con
i loro figli si ''esorbiterebbe'' dallo spirito della legge Turco-Napolitano
e si potrebbe produrre ''l'effetto anomalo di eludere la disciplina
dell'immigrazione legittimando gli ingressi e i soggiorni illeciti''. Con
questo verdetto la cassazione ha respinto il ricorso di Edmund e Miranda,
genitori albanesi dei piccoli Xheni e Wendy ai quali il tribunale dei
minorenni di Ancona aveva accordato il permesso di rimanere per 3 anni in
Italia per consentire a fratello e sorella di terminare il ciclo delle
elementari. Questa decisione del tribunale dei minori era stata impugnata
dal pubblico ministero che si era rivolto alla Corte di appello di Ancona e
aveva ottenuto la revoca del permesso. Invano la coppia di genitori si e'
rivolta alla Cassazione che con la sentenza 8510 ha bocciato il loro
ricorso. A nulla e' servito infatti sostenere che i minori si erano ben
ambientati a scuola e che gli stessi assistenti sociali avevano paventato,
per loro, la possibilita' di subire danni se fossero stati espulsi senza
cosi' terminare il ciclo di studi. (ANSA). XNN/STA