Alla cortese attenzione di:
On. Tana De Zulueta
On. Francesco Martone
On. Maurizio Eufemi
Onorevoli,
Poiché l’emendamento approvato alla Camera dei
Deputati riguardo ai minori stranieri non accompagnati non rappresenta una
reale soluzione al problema della conversione del permesso di soggiorno per
minore età al compimento dei 18 anni né affronta il problema del
diritto di esercitare attività lavorativa per i minori titolari di tale
permesso, Vi inviamo una proposta di modifica al ddl 795-b che intende
contribuire, tenendo conto dell’emendamento approvato alla Camera, a una
maggiore tutela dei diritti di questi minori.
In primo luogo, la condizione dell’ingresso da almeno 3 anni
renderebbe impossibile la conversione del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età per la maggior parte dei minori stranieri non
accompagnati attualmente presenti in Italia e rischierebbe di incentivare
ingressi in età ancora più precoce rispetto ad oggi.
E’ infatti noto che i minori stranieri non accompagnati ad
oggi presenti nel nostro paese
sono in maggioranza entrati in Italia in un’età compresa
tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori entrati prima del compimento dei 15 anni
rappresentano solo un’esigua minoranza: in base ai dati del Comitato per
i minori stranieri, infatti, dei 14.834 minori segnalati tra il 1 luglio 2000 e
il 30 novembre 2001, ben 7.011 (pari al 47,3%) sono diventati maggiorenni nel
periodo considerato, e l’80,6% dei restanti 7.823 risulta di età
compresa tra i 15 e i 17 anni. La disposizione prevista dall’emendamento
verrebbe quindi ad applicarsi esclusivamente ad una piccola porzione dei minori
presenti, senza invece risolvere la situazione della maggioranza di
essi.
Ma ciò che più ci preoccupa sono gli effetti che
tale disposizione potrebbe creare nel medio periodo. E’ molto probabile,
infatti, che tale norma possa costituire un incentivo a un’immigrazione
in età ancora più precoce: se l’unica possibilità di
restare regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa ad un
ingresso nel nostro paese da almeno 3 anni, molti bambini e molti genitori
saranno probabilmente spinti ad anticipare la migrazione verso l’Italia
prima dei 15 anni. Di conseguenza, è facile ipotizzare che la
proporzione di bambini infraquindicenni tra i minori stranieri non
accompagnati aumenterebbe in modo
significativo. Questo avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei
diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese
straniero è evidentemente causa di assai più grave pregiudizio
per un bambino di meno di 15 anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia
rispetto ai costi per la società italiana, in quanto l’assistenza
e la tutela di minori infraquindicenni implica costi significativamente superiori rispetto
all’accoglienza di ragazzi più grandi.
Proponiamo dunque di ridurre a 2 anni la condizione relativa
all’ingresso e a un anno la condizione relativa alla partecipazione al
progetto.
In secondo luogo,
risulta di incerta interpretazione l’espressione contenuta nel comma
1-quater, che stabilisce che “Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4”: non è chiaro se questo significhi che verranno detratti
dalle quote dell’anno successivo o se invece significhi che le
conversioni saranno consentite entro le quote già fissate.
Quest’ultima interpretazione implicherebbe dover attendere ogni anno
l'emanazione del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto,
non poter convertire i permessi di soggiorno al compimento dei 18 anni per
nessun minore non accompagnato.
Proponiamo dunque di esplicitare che la detrazione debba essere
attuata rispetto alle quote fissate per l’anno successivo.
In terzo luogo, la condizione che l’ente privato titolare
del progetto abbia rappresentanza nazionale escluderebbe molti enti che
attualmente gestiscono progetti di integrazione dei minori stranieri non
accompagnati.
Proponiamo dunque di eliminare questa condizione, lasciando solo
quella dell’iscrizione nel registro previsto dal regolamento di
attuazione.
Infine, non viene affrontato il problema del diritto di esercitare
attività lavorativa per i minori titolari di permesso per minore età,
benché l’espressione contenuta nel comma 1-ter (“svolge
attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge italiana”) possa far pensare a un orientamento in
tal senso.
Proponiamo quindi, riprendendo la proposta già inviata in
precedenza, di esplicitare che ai minori titolari di permesso per minore
età è consentito esercitare attività lavorativa dopo 90
giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri.
Distinti saluti,
Elena Rozzi
(Responsabile settore "Minori stranieri non
accompagnati" Save the Children Italia)
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI
1) Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore età)
1. All’articolo
32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a un anno in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova
sul territorio nazionale da non meno di due anni, che ha seguito il progetto per non
meno di un anno, ha
la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite nei decreti emanati, per l’anno solare successivo, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4».
2) All’articolo 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma 2-bis:
Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel
territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di
soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui
il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il
permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.