Alla cortese attenzione di:

 

On. Tana De Zulueta

 

On. Francesco Martone

 

On. Maurizio Eufemi

 

 

 

 

 

Onorevoli Senatori,

 

in vista dell'approvazione del Disegno di legge A.S. 795 B, Vi inviamo una proposta di tre ordini del giorno riguardanti i minori stranieri non accompagnati. 

 

RingraziandoVi ancora una volta per l'attenzione e l'impegno dimostrati in relazione a questo delicato tema, restiamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro.

 

Distinti saluti,

 

Elena Rozzi

 

 

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 

1)

 

Il Senato,

 

in occasione del voto finale sul Disegno di legge A.S. 795 B “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

 

considerato il principio di non discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176 del 1991;

 

considerato che il divieto di esercitare attività lavorativa per i minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per minore età implica una discriminazione rispetto ai minori italiani e ai minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari;

 

considerato che l’art. 25, comma 1, alinea 1-ter del Disegno di legge prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per il minore straniero non accompagnato che “svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana”;

 

 

impegna il Governo

 

ad adottare le misure necessarie a chiarire che ai minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per minore età è consentito svolgere attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana.

 

 

 

 

 

 

2)

 

Il Senato,

 

in occasione del voto finale sul Disegno di legge A.S. 795 B “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

 

considerato che l'art. 25, comma 1, alinea 1-quater del Disegno di legge prevede che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età “è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4”;

 

considerato che tale formulazione non chiarisce se la detrazione debba essere portata alle quote fissate per l'anno solare successivo o alle quote precedentemente definite;

 

considerato che quest’ultima interpretazione implicherebbe la necessità di attendere ogni anno l’emanazione del decreto che stabilisce le quote di ingressi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso, l'impossibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati ai minori stranieri non accompagnati;

 

considerato inoltre che la suddetta interpretazione penalizzerebbe ingiustamente, tra i titolari di permesso per minore età, coloro che compiono diciotto anni negli ultimi mesi dell’anno, risultando verosimilmente esaurite, per costoro, le quote di ingresso per lavoro al momento della richiesta di

conversione;

 

 

impegna il Governo

 

ad adottare le misure necessarie a chiarire che la detrazione debba essere portata alle quote di ingresso definite nei decreti emanati per l'anno solare successivo.

 

 

 

 

 

3)

 

Il Senato,

 

in occasione del voto finale sul Disegno di legge A.S. 795 B “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

 

considerato che l’art. 25, comma 1 del Disegno di legge prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo al minore straniero non accompagnato che soddisfi determinati requisiti;

 

considerato che un certo numero di minori stranieri non accompagnati che avrebbero soddisfatto tali requisiti sono divenuti maggiorenni senza poter convertire il permesso di soggiorno, in quanto il Comitato per i minori stranieri, a causa dei problemi organizzativi che in passato hanno caratterizzato tale organo, non ha assunto nei loro confronti alcun provvedimento;

 

 

impegna il Governo

 

ad adottare le misure necessarie perché agli stranieri cui sia stato precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbiano compiuto diciotto anni da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del Disegno di legge, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo alle stesse condizioni previste dal citato art. 25, comma 1.