REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent. n. 1106 Anno 2002 R.g. n. 486 Anno 2002 |
SENTENZA
sul ricorso n. 486/2002, proposto da RAKIM Charaf, rappresentato
e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Mariella
Console, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Torino,
via Assarotti n. 11,
contro
il MINISTERO dell’INTERNO (Questura della
Provincia di Torino), in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in
giudizio,
per l'accertamento
del
silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio di permesso
di soggiorno, presentata in data 20 novembre 2001, con diffida notificata il
25.1.2002 a provvedere ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore alla camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Primo
Referendario Donatella Scala;
Udito
l'avv. Console per il ricorrente;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce
il ricorrente, cittadino extracomunitario, di essere entrato in Italia nel 1998
con il consenso dei genitori, in quanto minorenne, e di avere da allora
soggiornato presso un parente, frequentando diversi corsi di studio, e di
essere stato inserito nel corso del 2001 in borse lavoro presso ditte locali.
Riferisce
ancora di avere ottenuto il primo permesso di soggiorno il 24.11.2000, con
scadenza il 24.5.2001, successivamente rinnovato fino al 29.10.2001, in
coincidenza con il raggiungimento della maggiore età, e di averne
chiesto l’ulteriore rinnovo per attesa occupazione, ma di essere stato
costretto a spedire l’istanza a mezzo ufficiali giudiziari in data 20
novembre 2001, in quanto l’ufficio avrebbe rifiutato di riceverla,
ritenendo lo stesso titolo “improrogabile”.
Scaduti
inutilmente i termini del procedimento, il ricorrente ha poi notificato, in
data 25 gennaio 2002, rituale diffida ad adempiere.
Con il
ricorso in epigrafe, notificato il 25 marzo 2002, e depositato il successivo 15
aprile 2002, il ricorrente lamenta il silenzio serbato dalla Questura di Torino
in ordine all’istanza del novembre 2001, deducendo, al riguardo,
violazione degli artt. 5, comma 9, D.lgs. 286/98, 1, comma 2, 2, comma 1 e 3,
L. 241/1990, art. 25, D.P.R. 3/1957, 10 e 97, Costituzione; ancora violazione
degli artt. 5 e 19, D.lgs. 286/98, artt. 13 e 28, D.P.R. 394/99,
illogicità e carenza di motivazione, disparità di trattamento in
relazione agli artt. 19, 31 e 32 del D.lgs. 286/98 e dell’art. 3 della
Costituzione.
L’Amministrazione
intimata non si è costituita in giudizio.
Alla
camera di consiglio dell’8 maggio 2002, la difesa del ricorrente ha
insistito nelle proprie istanze, ed il Collegio ha ritenuto la causa a
decisione.
DIRITTO
Con il
gravame in esame il ricorrente, cittadino l'extracomunitario, ha proposto
l'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto
serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all'istanza dal medesimo
presentata ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato
per motivi di minore età.
Preliminarmente
ritiene il Collegio di precisare che oggetto del giudizio introdotto con
l’art. 21 bis, legge 1034/1971, è l’accertamento della
legittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, in ragione
della sussistenza di un preciso obbligo della medesima di provvedere
esplicitamente sull’istanza del privato, e non riguarda anche
l’esame della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere (A.P.
Cons. di Stato, n. 1 del 9 gennaio 2002).
Pertanto,
con riferimento alla questione sottoposta all’esame del Collegio,
l’oggetto del presente giudizio va circoscritto all’accertamento
della sussistenza dell’obbligo della Questura di Torino di conclusione
del procedimento amministrativo conseguente alla domanda di rilascio di titolo
di soggiorno ai sensi della normativa recata con il testo unico delle
disposizioni sull’immigrazione con l’adozione di un provvedimento
finale esplicito; esula, invece, dalla cognizione del giudice adito,
nell’ambito dello speciale rito introdotto con l’art. 21 bis, la
valutazione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per una conclusione
favorevole del procedimento stesso con il rilascio del chiesto permesso di
soggiorno, non essendo prevista dalla stessa norma, in questa fase, la
sostituzione del giudice nell’ambito dell’esercizio di
potestà amministrativa.
Con
riferimento alla questione in controversia, è accertato in punto di
fatto che il ricorrente ha presentato all’intimata Amministrazione
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e che, decorsi i termini del
procedimento così come indicati dalla pertinente normativa, senza che
alcun provvedimento venisse adottato, ha notificato rituale diffida ad
adempiere, pure rimasta priva di esplicito riscontro. E’ acclarato,
dunque che, ancorché avviato il procedimento amministrativo per il
rilascio di titolo di soggiorno ai sensi della normativa recata con il testo
unico delle disposizioni sull’immigrazione, il competente Ufficio non ha
adottato, medio tempore, alcun atto istruttorio, né il provvedimento
finale.
Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi circa la valenza dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di minore età, sia ai sensi dell’art. 31 (minore convivente con genitore o straniero affidatario regolarmente soggiornanti), sia in via residuale a mente dell’art. 28, D.P.R. 394/99, (straniero minore nei cui confronti vige il divieto di espulsione), rilevando che gli stessi titoli trovano fondamento esclusivo nello stato di minore età dei destinatari, circostanza questa destinata ad esaurire con il decorso del tempo i suoi effetti con il raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, ai richiamati titoli di soggiorno va riconosciuta natura transitoria, assolvendo gli stessi esclusivamente alla temporanea esigenza di tutela del minore presente sul territorio nazionale, con limitazione nella vigenza allo stato di minore età, senza alcuna previsione di automatici rinnovi per il solo fatto di avere raggiunto la maggiore età.
Peraltro, non è dato evincere dalla normativa di riferimento alcun automatismo nemmeno nel senso opposto a quello sopra indicato, sussistendo invece sempre il potere-dovere dell’Amministrazione dell’Interno di valutare la sussistenza dei requisiti in capo all’istante, divenuto medio tempore maggiorenne, per l’ottenimento di altro titolo tra quelli previsti dal T.U. sulla condizione dello straniero, dovendo essere esaminati puntualmente i presupposti per la permanenza sul territorio, oltre che le maggiori possibilità di inserimento nel tessuto socio-economico del cittadino extracomunitario che ha già soggiornato sul territorio.
Da quanto sopra deriva che l’intimata Amministrazione illegittimamente ha omesso di effettuare le valutazioni di competenza in ordine all’istanza del ricorrente, essendo invece tenuta a considerare la sussistenza o meno in capo al medesimo dei presupposti per il richiesto soggiorno ad altro titolo, in specie, per attesa occupazione, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo.
Conclusivamente,
accertata l’illegittimità del comportamento inerte della Questura
di Torino a seguito dell’istanza del ricorrente di rilascio di permesso
di soggiorno, il ricorso è meritevole di accoglimento, e va ordinato
alla stessa Amministrazione di provvedere, secondo le modalità di cui in
dispositivo.
Sussistono,
peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di
giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il
ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina alla Questura di Torino, in
persona del Questore pro tempore, di provvedere in ordine all’istanza del
ricorrente entro il termine ritenuto congruo di venti giorni dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua
notificazione a cura di parte.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Torino l’8 maggio 2002, in Camera di consiglio, con
l'intervento dei sigg. magistrati:
Luigi
Montini Presidente
Italo
Caso Primo
Referendario
Donatella
Scala Primo
Referendario, estensore
Il
Presidente L’Estensore
f.to
Montini f.to
Scala
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero