srm materiali materiali di lavoro e
rassegna stampa sull’immigrazione 2002 giugno |
Sommario: A che punto è il ddl su immigrazione
e asilo Circolare telegrafica nr. 300/C/2002/1281/P.12.214.9/1DIV. (3 giugno 2002)
Colf e addetti alla cura della persona
(Migranti-press) Infondatezza delle questioni relative all'espulsione (Migranti-press) Alcuni ordini del giorno
sull'immigrazione accolti dal governo (Migranti-press) |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n. 24
_________ a cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
A che punto è il ddl su
immigrazione e asilo
Il ddl su immigrazione e asilo (A.S. 795-B) è
stato approvato, nella versione licenziata dalla Camera, senza ulteriori
modifiche, dalla Commissione affari costituzionali del Senato. E' da attendersi una rapida
approvazione, forse già in settimana.
Di rilievo potrebbe essere l'accoglimento, da parte
del Governo, di alcuni ordini del giorno (in particolare su minori non
accompagnati, asilo e regolarizzazione).
Sul sito internet http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/giugno,
si trova la versione sinottica del testo del disegno di legge
sull’immigrazione, che confronta il testo approvato dal Senato con quello
approvato dalla Camera. Il documento si chiama: ddl-795-b.html.
Nello stesso sito si trova anche un documento
(sinottico-ddl-2454-camera.html) molto utile, che riporta le principali
modifiche apportate alla normativa vigente (Testo Unico) dal disegno di legge
sull’immigrazione, come è stato approvato dalla Camera.
Circolare telegrafica nr.
300/C/2002/1281/P.12.214.9/1DIV.
3 giugno 2002
Oggetto: Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari ex.art.9
D.L.VG 286/98
Alle Questure della Repubblica
Come noto, l’articolo 9 del D.L.VG 286/98 prescrive, tra i
requisiti necessari per ottenere la carta di soggiorno, il regolare soggiorno
almeno quinquennale dello straniero e la titolarità , in capo al
medesimo, di un permesso di soggiorno che consente, in linea teorica, un numero
indefinito di rinnovi. L’interpretazione iniziale che della norma ha dato
questo dicastero ha sempre considerato tali requisiti concettualmente legati:
ai fini di una valutazione positiva dell’istanza, sussistendo le altre
condizioni previste, permesso di soggiorno con le predette caratteristiche
doveva verificarsi durante tutto l’arco del quinquennio, senza soluzione
di continuità. Tale interpretazione, scrupolosamente applicata da
codesti uffici, ha provocato, tuttavia, una frequente adozione, da parte dei
Tribunali Amministrativi regionali, di pronunce di annullamento dei
provvedimenti di rifiuto della carta di soggiorno, laddove i provvedimenti erano stati emanati sulla
base dell’assenza di detto legame. In sostanza, l’autorità
giudiziaria ha, in più occasioni, ritenuto che il possesso di un
permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi debba
verificarsi esclusivamente al momento della presentazione dell’istanza
volta ad ottenere il documento di cui all’art.9 D.L.VG 286/98.Pur dovendo
sussistere il regolare soggiorno di almeno un quinquennio durante il quale, di
conseguenza, il richiedente può essere stato titolare di permessi anche
privi della caratteristica in argomento. Un’attenta riflessione sulla
problematica che ha investito anche aspetti connessi allo snellimento delle
attività burocratiche degli uffici immigrazione ha condotto questo
dicastero a riesaminare la posizione - assunta fino alla data odierna - in
ordine alla valutazione dei requisiti previsti per la concessione del citato
beneficio, aderendo ad una lettura giuridicamente meno restrittiva della norma,
in conformità a quanto ormai ritenuto dalla giurisprudenza in materia.
Pertanto, a parziale modifica della circolare n.300/C/2001/355/P/12.214.9/1
Div. Del 4 aprile 2001, in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la
carta di soggiorno, ai sensi del citato articolo 9, si dovrà considerare
il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di
volte come requisito sussistente al momento della richiesta e non più
durante l’arco del quinquennio, fermo restando che dovrà essere
accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel
periodo minimo prescritto dalla legge. Nel confidare nella consueta
collaborazione, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche alla luce
delle modifiche alla norma in argomento, introdotte dal disegno di legge in
questi giorni all’esame della Camera del deputati(A.C.2454), che
eleveranno a sei anni il predetto periodo minimo di soggiorno regolare, in
luogo dei cinque attuali.
Il direttore centrale Pansa
Nota: circolare importante per il conseguimento
della carta di soggiorno. Si prega la massima diffusione tra gli operatori e
gli stranieri.
COLF E ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA NELLA LEGGE
IMMIGRAZIONE
Il testo della legge approvato dalla Camera contiene alcune
novità anche di notevole importanza
Roma (Migranti – press del 14.06.2002) – E’ il caso di
ricordare che il testo, approvato dalla Camera, dovrà tornare in seconda
lettura al Senato; seguiranno altri adempimenti per cui, anche se la legge
prenderà nel corso di questo mese forma definitiva, la sua entrata in
vigore non avverrà immediatamente, anzi potrebbe slittare di qualche
mese fino a settembre; sempre che per la sua applicazione non siano sufficienti
circolari o altri strumenti ministeriali, ma si debba attendere il Regolamento
di applicazione; in tal caso i tempi si allungherebbero ulteriormente.
Questo vale anche per quanto riguarda la regolarizzazione di colf e
“badanti”, ossia di persone addette alla cura di ammalati o
comunque non autosufficienti.
Il provvedimento nel testo di Senato era contenuto nell’articolo 29,
diventato ora articolo 33. Diamo per scontato il suo contenuto fondamentale,
esposto in Migranti – press n.19. Qui accenniamo soltanto ad alcune
novità e ai punti che rimangono per ora oscuri o fortemente
problematici.
Queste le principali novità:
-
l’attestato
di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale
(corrispondente al lavoro dichiarato);
-
l’impegno
a stipulare col suo dipendente il contratto di soggiorno
-
se si tratta di
“badante” (addetta alla cura di persone), deve aggiungere
certificazione medica della patologia del familiare alla cui assistenza
è destinato il lavoratore (altra novità).
Rimane confermato che entro 20 giorni dalla ricezione (non spedizione!)
della lettera gli uffici competenti faranno tutte le verifiche necessarie e nei
10 giorni successivi saranno convocate le due parti (lavoratore e datore di
lavoro) per la firma del contratto e il rilascio del permesso di soggiorno per
un anno.
Punti ancora oscuri o comunque problematici:
Per maggiore chiarezza si riporta il comma primo
dell’art. 33 (in corsivo le novità)
“1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della
presente legge., ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti
della famiglia affetti da patologia
o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura…mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
denuncia…è limitata ad una unità per nucleo familiare, con
riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione
di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante”.
ROMA (Migranti – press del 14.06.2002) – Osservatorio
giuridico - legislativo della C.E.I. – 7/02
Con ordinanza n. 35 del 14-26 febbraio 2002 la Corte costituzionale ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n.
286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate in
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di
Milano. Con la stessa ordinanza la Consulta ha dichiarato anche la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/99 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/98), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Milano.
Per quanto concerne quest’ultima questione di legittimità
costituzionale (art. 20 del d.P.R. n. 394/99), la Corte ha dichiarato la
manifesta inammissibilità perché si tratta di disposizione
contenuta in un atto privo del requisito di forza di legge.
In riferimento al primo caso, relativo all’art. 14, comma 4, del
decreto legislativo n. 286/98, la denuncia riguardava la parte in cui viene
disposta, alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione, l’applicazione della disciplina degli artt. 737 e ss. Del
codice di procedura civile.
Secondo il Tribunale di Milano la procedura prevista sarebbe
“manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e
dell’esplicazione delle difese” . A questo riguardo la Corte
costituzionale ha affermato, secondo una costante giurisprudenza, che la
procedura camerale, quando è prevista senza l’imposizione di
specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il
diritto di difesa e l’adottarla in vista della esigenza di speditezza e
semplificazione delle forme processuali risulta essere una scelta che solo il
legislatore può compiere e che pertanto “sfugge al sindacato di
questa Corte salvo che non si risolva nella violazione di specifici precetti
costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza (sentenza n. 573 e 543 del
1989; ordinanza n. 121 del 1994)”.
Sempre riguardo all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n.
286/98, la Consulta ha evidenziato
anche il fatto che il giudice della convalida non è privo di
sufficienti poteri istruttori e di verifica: lo stesso, infatti, secondo
l’art. 738 comma 3, del cod. proc. Civ., ha il potere di assumere
informazione e controllare la reale sussistenza degli impedimenti addotti
dall’autorità di polizia ad una immediata esecuzione
dell’accompagnamento alla frontiera e accertare se ricorrono ipotesi di
divieto di espulsione (una decisione in tal senso era già stata
pronunciata dalla Corte con l’ordinanza n. 140/01). Pertanto – ha
proseguito la Consulta – le questioni che si appuntano su una pretesa
inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del giudice
devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 3, 4 e 5 del testo unico dell’immigrazione
(mancanza dell’obbligo di
avviso al difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al
giudice dell’inizio del trattenimento; mancanza di attribuzione al
giudice del potere di stabilire il termine massimo del trattenimento
modulandolo sulle concrete fattispecie), la Corte ha dichiarato la manifesta
infondatezza rinviando a precedenti pronunce (con le quali è già
stata dichiarata la non fondatezza e la manifesta infondatezza) in
considerazione del fatto che non risultano addotti elementi nuovi rispetto a
quelli già esaminati (ordinanza n. 385/01 in riferimento all’art.
14, comma3; sentenza n. 105/01 e ordinanze nn. 386 e 385 del 2001 in
riferimento all’art. 14, commi 4 e 5). (P.A.)
ALCUNI ORDINI DEL GIORNO SULL’IMMIGRAZIONE
ACCOLTI DAL GOVERNO
Roma (Migranti
– press del 14.06.2002) – In sede di esame della legge sono
stati presentati al Governo molti ordini del giorno; alcuni di questi sono
stati accolti. Si tenga presente che l’ordine del giorno non ha un valore
vincolante di carattere giuridico: si riduce di fatto a una raccomandazione.
Ne riportiamo alcuni fra quelli che sembrano più importanti.
1. Sul prelievo delle impronte digitali anche agli italiani. Si tratta
di tre o. d. g. abbastanza simili.
Cosi suona quello presentato da deputati della minoranza (1°
firmatario Rutelli):
“La Camera…impegna il Governo ad adottare le misure
necessarie affinché la carta d’identità e il documento
elettronico (di tutti in Italia) contengano gli elementi indicati alla lettera
c) del comma 3 del medesimo articolo” ( ci si riferisce all’art. 36
del decreto legislativo del 28.12.2000, n. 443, che prevede la
possibilità dell’identificazione dei cittadini italiani tramite
l’indicazione nella carta d’identità e nel documento
elettronico dei dati biometrici, con esclusione del DNA).
2. Su una apposita legge sull’asilo e la protezione umanitaria.
“ La Camera… impegna il Governo alla presentazione del disegno di
legge sull’asilo e la protezione umanitaria, integrandovi gli articoli 27
e 28 dell’attuale provvedimento sulla immigrazione, sulla base delle
direttive dell’Unione europea e in attenzione dell’articolo 10
della Costituzione”. Tra le motivazioni addotte figurano anche “le
richieste pressanti prevenute dall’ACNUR, dal CIR e dagli organismi non governativi
del settore per una legge organica” (a firma di Craxi).
3. Su un Osservatorio europeo sul fabbisogno di manodopera. “La
Camera … impegna il Governo a farsi promotore di un’iniziativa in
sede europea tesa a costituire, presso la Commissione E. un osservatorio sul
fabbisogno di mano d’opera extracomunitaria i cui dati e le cui
previsioni siano posti alla base di programmi europei di formazione
professionale, da finanziare con fondi europei e con il contributo degli Stati
membri…” (a firma di Santagata).
4. Corsia preferenziale per gli oriundi italiani, particolarmente
dall’Argentina. “La Camera… impegna il Governo a dare
priorità nella concessione del visto di ingresso e di permanenza nel
nostro Paese ai cittadini di origine italiana residenti nei Paesi extraeuropei,
come l’Argentina, e di prevedere per gli stessi adeguate agevolazioni di
natura economica, nonché facilitazioni nell’acquisizione della
cittadinanza italiana” ( a firma di Lettieri).
5. Sovraffollamento delle carceri da sfoltire (anche per condanne oltre
i due anni di detenzione).
“La Camera … impegna il Governo a stipulare accordi
bilaterali con gli Stati di origine degli extracomunitari presenti in Italia
perché la detenzione superiore ai due anni sia espiata nei paesi di
origine degli stranieri con i quali si stipuleranno tali accordi, in
conformità con la Costituzione italiana e con le convenzioni
internazionali” (a firma di Cirielli, Mensa).
6. Tutela delle libertà fondamentali. Data l’importanza
dell’argomento qui riportiamo anche le due premesse giustificative
dell’ordine di giorno. “La Camera, - rilevata la particolare
delicatezza del disegno di legge in esame, relativo alla modifica della
normativa in materia di immigrazione e di asilo, incidendo diverse disposizioni
su diritti e libertà fondamentali costituzionalmente garantite;
considerato in particolare che tra i diritti e le libertà toccati dal
provvedimento vi sono valori di fondamentali importanza, come
l’inviolabilità della libertà personale, di cui
all’art. 13 della Costituzione, il diritto di difesa di cui
all’art. 25, c. 2, e la tutela della famiglia di cui agli artt. 29, 30 e
31, impegna il Governo ad impartire puntuali direttive alle competenti
amministrazioni, affinché in sede di attuazione delle disposizione della
presente legge, ci si attenga al più rigoroso rispetto di tutte le
garanzie costituzionali attinenti le libertà fondamentali” ( a
firma di Nigra).
N.B. Importante e molto articolato è l’o.d.g. (n.19): preso
atto che “almeno la metà del totale della popolazione carceraria
minorile è rappresentata da minori stranieri”, chiede interventi
specifici “soprattutto con finalità di prevenzione, rieducazione,
recupero ed reinserimento” dei medesimi.
SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E
IMMIGRAZIONE
ASGI
(Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR
/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it