ART. 6
Dopo l'articolo 6,
inserire il seguente:
Art. 6-bis.
1. Il permesso di
soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri
che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino
ad ospitarli.
6. 9. Mascia, Russo
Spena.
ART. 15
Dopo l'articolo 15
è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
Dopo l'articolo 18
del decreto legislativo 25 1uglio 1998, n. 286, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
In deroga ad ogni
contraria normativa, il limite di anni 14 per l'ottenimento del visto di
ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in
caso di
documentato percorso
educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non
inferiore ai 90 giorni all'anno.
Il visto di ingresso
è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori
stranieri del Ministero del lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione
di
comprovate
necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore
interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di
fratelli o sorelle.
15. 08. D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 15
è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
Dopo l'articolo 18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserire il seguente:
Art. 1. 18-bis.
1. Il limite di anni
l4 previsto dalla normativa vigente per l'ottenimento del visto di ingresso per
motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di
documentato percorso
educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un
periodo non inferiore ai 90 giorni dell'anno.
2. Il visto di
ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate
necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse,
può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma
1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o
sorelle ovvero
sussistano gravi motivi di salute.
15. 07. D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 15
è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo 286 del 1998 sostituire l'articolo 19 con il seguente:
«Non è
consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti:
a) degli stranieri
minori di anni 14;
b) gli stranieri in
possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) gli stranieri di
origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il 3o grado di parentela
conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge, cittadino italiano,
sempreché
venga accertata l'effettiva convivenza;
d) delle donne in
gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine in caso di
certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici nei quali si attestino
patologie
incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita
l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.
15. 06. D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 15,
aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
All'articolo 19, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 262 del 1998 al comma 2, lettera
a) sostituire la parola: «diciotto» con «sedici».
15. 05.Di Luca,
Saponara, Schmidt.
ART.22
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni
a favore dei minori).
1. All'articolo 31
del Testo Unico n. 286 del 1998, comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore
straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa
essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo
unico, è
rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di
soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno
per motivi familiari
limitatamente a
quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.
* 22. 024.Turco,
Leoni.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Dopo l'articolo 30
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il
seguente articolo
Art. 30-bis.
1. Il minore
straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa
essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dalla presente legge,
rilasciato un
permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per
minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi
familiari limitatamente
a quanto disposto
dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1.
*22. 025.Mascia,
Russo Spena.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 31 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
1-bis. Al minore
straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa
essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo
unico, 6 rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per
minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi
familiari
limitatamente a
quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.
*22. 031.Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 31 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-quater. Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio detto stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno
previsto dal presente
Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore
età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è
stato segnalato al
Comitato per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o
autonomo, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
** 22. 032.Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31, dopo il comma 2
aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto
dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato
per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
** 22. 026. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente.
Art. 22-bis.
1. Al testo unico, di
cui al decreto legislativo 286 del 1998 all'articolo 31, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
2-bis. Al minore
straniero non accompagnato, comunque presente nel territorio dello Stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto
dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato
per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
**22. 01.Boato,
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
1. All'articolo 31
del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Al minore straniero
non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non
possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal
presente Testo unico,
è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato per
i minori stranieri,
il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i
requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
**22. 020.D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis
(Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il
comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998,
aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto
dal presente Testo unico,
è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato
per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
2. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la
rubrica
con la seguente:
Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a
minori, al compimento della maggiore eta.
3. In fine
all'articolo 32 del
testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un
permesso di soggiorno
per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento
lavorativo) gestito
da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
della immigrazione)
si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione
dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con
idonea
documentazione, dai
servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero
dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera
b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
**22. 036.Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Art. 22-bis
(Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il
comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998,
aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto
dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato
per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
2. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la
rubrica
con la seguente:
Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a
minori, al compimento della maggiore eta.
3. In fine
all'articolo 32 del
testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un
permesso di soggiorno
per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento
lavorativo) gestito
da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
della immigrazione)
si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva
partecipazione dello
straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea
documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è
domiciliato ovvero
dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera
b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore
età.
**22. 33.Bellillo,
Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis
(Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il
comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998,
aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto
dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al
Comitato
per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
2. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la
rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del
permesso di soggiorno
rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta.
3. In fine
all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo
straniero cui sia
stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia
dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico,
formativo, o di
inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato
iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai
sensi dell'articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la
disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale
è certificata,
con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo
straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera
b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
**22. 043.Boato,
Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31 dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:
2-bis. Al minore di
anni 14 entrato nel territorio dello stato illegalmente privo di genitore o
affidatario straniero regolarmente soggiornate in Italia, viene rilasciato un
permesso di soggiorno
per minore età.
Viene informato il
Tribunale per i minorenni del collocamento temporaneo presso una struttura
segnalata dall'ente locale. La conferma della collocazione non
costituisce titolo
per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso
di soggiorno per affidamento. Al raggiungimento del 14o anno di età
qualora non sia stato
possibile il ricongiungimento del minore con i familiari nel paese di origine o
di stabile dimora è dichiarato lo stato di abbandono,
contestualmente il
Tribunale con proprio decreto dispone l'affidamento ex articolo 2 legge 184/92.
22. 018.D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere i
seguenti:
5. Al minore
straniero comunque presente nel territorio dello Stato, di età
accertabile non superiore ad anni sedici, al quale non possa essere rilasciato
altro
permesso di soggiorno
previsto dal presente T.U., può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età a seguito di apposito accertamento da
effettuarsi
ad opera del Comitato
per i minori stranieri di cui al successivo articolo 33. Il permesso di
soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per
motivi familiari
limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo
34 comma.
6. Per i minori di
età accertabile superiore ad anni 16 viene disposto un apposito
programma di istruzione e formazione professionale finalizzato, in sede di
rientro nel
Paese di origine in
seguito al compimento della maggiore età, alla facilitazione
dell'inserimento lavorativo.
22. 037.Saponara.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-quater.
All'articolo 32 del
decreto legislativo 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni
concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al
compimento della
maggiore età.
* 22. 033. Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 32 del
Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni
concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al
compimento della
maggiore età.
* 22. 014. D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, sostituire la rubrica
con la seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso
di soggiorno
rilasciato a minori, al compimento della maggiore età.
* 22. 029. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
Sostituire l'articolo
32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 con il
seguente:
«Al compimento
della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 5 e ai minori
comunque
affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, cosi come modificato dalla
legge 29 marzo 2001 n. 149, può essere rilasciato un permesso di
soggiorno nell'ambito
della normativa prevista dal presente T.U. In tali casi non Si applicano le
disposizioni previste dal sesto comma dell'articolo 22.
22. 039. Saponara.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. L'articolo 32 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla
condizione
dello
straniero» è sostituito dal seguente:
1. I minori di
età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale
alla data di entrata
in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere
trasmessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente
pubblico o da un ente
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante forme di attuazione del testo Unico delle disposizioni
concernenti la
disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a
sensi del successivo comma 3.
2. L'ente gestore dei
progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento
del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al
comma 1, che
l'interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio
di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con
le modalità
previste dalla legge
italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
3. Al compimento
della maggiore età, allo straniero nei confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati
ai
sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per
accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del testo
unico.».
22. 016. D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 32 del
decreto legislativo 286/98, aggiungere il seguente comma:
comma 1-bis. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di
partecipazione a un
progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel
registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma
1. L'effettiva
partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è
certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale
ove lo
straniero è
domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
* 22. 034. Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente:
Art.
22-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, aggiungere il seguente
comma:
2. Al compimento
della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a
un
progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico e da un ente privato iscritto nel registro
istituito presso
la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello
straniero al progetto
di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai
servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero
dall'ente
gestore del progetto.
* 22. 028. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Dopo l'articolo 22,
inserire il seguente:
Art. 22-bis
(Disposizioni a favore dei minori).
All'articolo 32, del
testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di
partecipazione a
un progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro
istituito
presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione
del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione)
si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva
partecipazione dello
straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea
documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è
domiciliato
ovvero dall'ente
gestore del progetto».
* 22. 011.Leoni,
Soda, Turco.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis
1. Al testo di cui al
decreto legislativo 286/98 all'articolo 32, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«2. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di
partecipazione a un
progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro
istituito presso
la Presidenza del
consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394 (Regolamento recante
norme di attuazione
del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione
dello straniero al
progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea
documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è
domiciliato ovvero
dall'ente gestore del
progetto.»
* 22. 02.Boato,
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
All'articolo 32 del
Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:
Al compimento della
maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un
progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro
istituito presso
la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello
straniero al progetto
di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai
servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero
dall'ente
gestore del progetto.
* 22. 015.D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Pag. 165
Dopo l'articolo 22,
inserire il seguente:
Art. 22-bis
(Disposizioni a favore dei minori).
All'articolo 32, del
testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di
partecipazione a
un progetto di
integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo)
gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro
istituito
presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione
del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione)
si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva
partecipazione dello
straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea
documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è
domiciliato
ovvero dall'ente
gestore del progetto».
* 22. 040.Boato,
Sinisi, Bellillo, Lion, Buemi.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art.
22-bis
All'articolo 33 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2-bis sono
aggiunte infine le parole: «Il minore straniero non accompagnato per
il quale non si sia
proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua
condizione è stata segnalata al Tribunale per i minorenni è
equiparato al
minore straniero di
cui al comma 2 dell'articolo 31 ai fini dello svolgimento di attività
lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore età, le
disposizioni di cui
al comma 1
dell'articolo 32».
22. 08.Leoni, Turco.
Dopo l'articolo 22
inserire il seguente:
Art. 22-bis.
1. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il
comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato ai minori stranieri
non accompagnati che, al compimento della maggiore età, semprechè
non sia
intervenuta una
decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, sono
stati ammessi per un periodo non inferiore a tre anni in un progetto di
integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
3. L'ente gestore dei
progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 2, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di quattro anni,
che ha seguito il progetto per non meno di tre anni, ha la disponibilità
di un
alloggio e svolge
attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora
iniziato.
22. 038.Saponara.
Dopo l'articolo 22,
inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni a favore dei minori).
All'articolo 34, al
comma 1, lettera b), del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere infine le seguenti
parole: , per minore età.
* 22. 041.Boato,
Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.
Dopo l'articolo 22,
inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni a favore dei minori).
All'articolo 34, al
comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, aggiungere infine le seguenti parole: , per minore età.
* 22. 012.Soda,
Turco, Leoni.
Dopo l'articolo 22,
inserire il seguente:
Art. 22-bis.
1. Al Testo unico di
cui al decreto legislativo 286/98, all'articolo 34, comma 1, lettera b),
aggiungere alla fine del periodo le parole: per minore età.
* 22. 03.Boato,
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.
Dopo l'articolo 22,
aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
Al testo unico di cui
al decreto legislativo n 286 del 1998, all'articolo 34, comma 1, lettera b)
sono aggiunte alla fine le seguenti parole: per minore età.
* 22. 030.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
Dopo l'articolo 22
è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
Alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , per minore età.
* 22. 013.D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Dopo l'articolo 22
aggiungere il seguente:
Art.
22-bis.
All'articolo 34 del
decreto legislativo 286/98, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , per minore età.
* 22. 035.Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
ART. 28.
Sostituirlo con il
seguente:
1. Al decreto-legge
30 dicembre 1989 n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il
comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1
sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - (Casi
di trattenimento). - Il richiedente asilo non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia,
essere trattenuto per
il tempo strettamente necessaria - e comunque complessivamente non superiore al
quarantacinque giorni - alla definizione delle autorizzazioni
alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo
arrivo nello
Stato, presentato
documenti risultati falsi;
b) per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e
confermarne minore età.
[…]
28. 53.Soda, Leoni,
Turco.
Al comma 1, lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo
il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere
disposto il
trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
*28. 54.Turco, Soda,
Leoni.
Al comma 1, lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo
il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere
disposto il
trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
*28. 228.Sinisi,
Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.
Al comma 1, lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo
le seguenti parole:
Comunque in nessun
caso potrà essere disposto il trattenimento del minori non accompagnati
richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel
territorio dello
Stato, nonché dei richiedenti asilo presentati si spontaneamente alle
autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente,
l'intenzione
di chiedere asilo.
**28. 115.Rizzo,
Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, lettera
b), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo
presentata, aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non
potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati
richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel
territorio dello
Stato, nonché
dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità
competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di
chiedere
asilo.
**28. 192.Mascia,
Russo Spena.
Al comma 1, lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata,
aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non
potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati
richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel
territorio dello
Stato, nonché
dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità
competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di
chiedere
asilo.
**28. 104.Boato,
Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non
può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo
presentata." aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non
potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati
richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel
territorio dello
Stato, nonché
dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità
competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di
chiedere
asilo.
**28. 240.Leoni,
Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.
Al comma 1 lettera
b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da
Esso può tuttavia essere trattenuto solo nei casi previsti
rispettivamente dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente
necessario.
Il trattenimento non
deve essere disposto nei seguenti casi:
a) minori non
accompagnati;
b) richiedenti asilo
entranti regolarmente sul territorio italiano;
c) richiedenti asilo
che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine
di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere
asilo;
d) richiedenti asilo
che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché
facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro
spostamento o cambio
di domicilio.
In ogni caso il
trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai
rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel
settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per
richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono
rispettare gli
standard minimi di
accoglienza previsti dalla direttiva COMIM 2001 181.
28. 25.Mascia, Russo
Spena.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) per stabilire
l'identità e la nazionalità nonché per confermare la
minore età dei minori non accompagnati.
28. 2.Boato, Pecoraro
Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e
confermarne
minore età.
*28. 232.Buemi,
Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e
confermarne
minore età.
*28. 58.Leoni, Turco,
Soda.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo le parole: territorio dello stato,
aggiungere il seguente paragrafo:
I minori non accompagnati
potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per
stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore
età.
*28. 169.Zanettin.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e
confermarne
minore età.
*28. 27.Mascia, Russo
Spena.
Al comma 1, lettera
b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, lettera c) è aggiunto il seguente
periodo:
I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e
confermarne minore età.
*28. 99.D'Alia,
Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.