1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Sopprimerlo.
* 13. 10. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Sopprimerlo.
* 13. 47. Bellillo, Sinisi, Boato, Buemi, Leoni, Squeglia.
Sopprimerlo.
* 13. 48. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.
Sopprimerlo.
* 13. 49. Mascia, Pisapia.
Sostituirlo con il seguente:
alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate».
Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero che omette o declina false generalità al fine di rendere impossibile la sua identificazione entro i termini di permanenza nel centro è punito, solo per questo, con la reclusione da due a quattro anni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: trattenere con la seguente: ospitare.
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: , recante fino alla fine del periodo con le seguenti: e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato.
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: nuova espulsione aggiungere le seguenti: , accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo,
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituiscono giustificati motivi tutte le circostanze che hanno obiettivamente impedito allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, compresa la mancanza di mezzi economici per sostenere il viaggio di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quater, dopo le parole: nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: , accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo,
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sostituire la parola: accoglienza con le seguenti: permanenza temporanea e assistenza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13. - Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
«4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi
«6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione».
Art. 15-bis. - Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione). - 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari».
13. 41. Pisapia, Mascia.
Art. 13. - Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità con cui deve essere garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilità:
a) di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;
b) di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia e di accedere al gratuito patrocinio;
c) di recuperare effetti personali e risparmi;
d) di avvertire del trattenimento familiari o conoscenti;
e) di preservare l'unità familiare;
f) di ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;
g) di usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica o spirituale».
13. 20. Soda, Leoni, Turco.
* 13. 45. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.
* 13. 11. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
** 13. 44. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.
** 13. 12. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
** 13. 25. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.
5. Qualora non sia possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni.
13. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
* 13. 14. Craxi, Milioto, Moroni.
* 13. 39. Rivolta.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
13. 50. (nuova formulazione) Di Luca, Saponara, Schmidt.
* 13. 3. Turco, Leoni, Soda, Marone.
* 13. 26. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
13. 23. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.
13. 24. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.
13. 4. Soda, Leoni, Turco, Marone.
13. 27. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
13. 17. Landi di Chiavenna.
*13. 43. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.
*13. 29. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.
13. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
13. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
13. 42. Mascia, Mantovani, Russo Spena.
13. 6. Leoni, Turco, Soda, Marone.
13. 21. Soda, Leoni, Turco.
Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 5-quinquies.
13. 22. Soda, Leoni, Turco.
13. 7. Leoni, Soda, Turco, Marone.
5-sexies. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
13. 19. Landi di Chiavenna.
1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.
1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
13. 8. Turco, Soda, Leoni, Marone.
*13. 46. Bellillo, Leoni, Boato, Boemi, Sinisi.
*13. 13. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
13. 16. (Testo così modificato nel corso della seduta)Landi di Chiavenna.
(Approvato)
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea.
13. 15. Landi di Chiavenna.
3. Il Ministero dell'interno può conferire le operazioni di vigilanza dei centri di permanenza temporanea ad istituti privati di vigilanza che abbiano svolto attività almeno da cinque anni.
13. 18. Landi di Chiavenna.
Art. 13-bis. (Sanzione per chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità). - 1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fermo restando quanto stabilito dal primo comma, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 nonché di cui agli articoli 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo che sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, e che rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
13. 01. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.