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1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena».
Sopprimerlo.
*15. 3. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Sopprimerlo.
* 15. 4. Mascia, Russo Spena.
Sopprimerlo.
*15. 11. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 1.
**15. 12. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 1.
**15. 4-bis. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
15. 30. Mascia, Giordano.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,
*15. 2. Soda, Leoni, Turco, Marone.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,
*15. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso del condannato.
*15. 13. Vendola, Mascia.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
15. 31. Mascia, Alfonso Gianni.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 2.
*15. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 2.
*15. 36. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 3.
**15. 37. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 3.
**15. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 3, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del comma con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico«.
15. 46. Mascia, Vendola.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 4.
*15. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 4.
* 15. 38. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 5.
** 15. 39. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 5.
**15. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del periodo con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.
15. 21. Mascia, Russo Spena.
Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:
Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena superiore agli anni due, è disposta l'espulsione, se è possibile, previa adeguata convenzione internazionale, l'esecuzione della pena nel paese di origine dello straniero.
15. 50. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno. L'esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente un'istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo.
15. 6. Mascia, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
15. 9-bis.Mascia, Deiana.
Al comma 1, capoverso Art. 16, sopprimere il comma 8.
*15. 10. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso, Art. 16, sopprimere il comma 8.
*15. 40. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.
Al comma 1, capoverso Art. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il magistrato di sorveglianza dispone che la detenzione dello straniero condannato ad una pena detentiva superiore a due anni, con sentenza anche non irrevocabile, sia eseguita nel paese di origine qualora con quest'ultimo sia stato stipulato un accordo in tal senso.
15. 42. Cirielli, Menia.
Al comma 1, capoverso Art. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
15. 1. Soda, Leoni, Turco.
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «Lo straniero» sono aggiunte le seguenti: «parte offesa ovvero», e dopo la parola: «richiesta», sono aggiunte le seguenti: «della parte offesa o».
15. 011. (Testo così modificato nel corso della seduta)Pisapia, Mascia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 29 e senza ulteriori formalità, il nulla osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizione di pericolo».
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese per il rientro sono a carico dello Stato».
*15. 03. Mascia, Mantovani.
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola: «questore» è sostituita dalla seguente: «giudice»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le spese per il rientro sono a carico dello Stato».
*15. 02. Leoni, Turco, Soda, Marone.
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in assenza
15. 01. Soda, Leoni, Turco.
Art. 15-bis. - Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
Art. 18-bis. - 1. Il limite di anni 14 previsto dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.
15. 07. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Art. 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 1uglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle.
15. 08. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
Art. 15-bis. - L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Non è consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni 14;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo quanto previsto dall'articolo 9;
c) degli stranieri di origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il terzo grado di parentela conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge cittadino italiano, sempre che venga accertata l'effettiva convivenza;
d) delle donne in gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine, in caso di certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici, nella quale si attestino patologie incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.
15. 06. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico, Volontè.
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente:«sedici».
15. 014. Di Luca, Saonara, Schmidt.
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-ter) degli stranieri che abbiano presentato richiesta di riconoscimento dello stato di apolide fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito della richiesta.
15. 012. Battaglia, Labate.
Art. 15-bis. - 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
15. 013. Battaglia, Labate.