...
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti possono prevedere restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, lettera a), sostituiure le parole: possono prevedere con le seguenti: prevedono.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: residenti in Paesi non comunitari, aggiungere le seguenti: che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti
Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: regioni e per bacini provinciali di utenza con le seguenti: bacini provinciali di utenza, individuati dalle regioni in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
Al comma 1, lettera c) capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base del monitoraggio, effettuato dalle regioni, di cui all'articolo 3, comma 1.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Conseguentemente, all'articolo 21, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
«2-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, per gli stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano, è previsto il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo».
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché norme per attuare la disposizione di cui al comma 2-bis), prevedendo la certificazione effettiva dell'origine italiana da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza».
16. 1. Soda, Leoni, Turco, Marone.
*16. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
*16. 12. Mascia, Mantovani.
*16. 15. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.
**16. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
**16. 13. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.
16. 25. La Commissione.
(Approvato)
2. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, è aggiunto il seguente:
3. Dopo l'articolo 493-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 493-ter. Se i delitti previsti dagli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 489, 490, 491-bis, 492 e 493 sono commessi per dimostrare l'origine italiana ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 3-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
16. 10. Palma, Zanettin, Campa.
* 16. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
* 16. 23. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.
16. 26. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)
16. 16. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.
«4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere criteri di distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio che consentano una presenza degli extracomunitari per numero e per etnie omogenea nelle aree dello Stato.
16. 11. Landi di Chiavenna.
16. 2. Leoni, Turco, Soda, Marone.
*16. 3. Turco, Leoni, Soda, Marone.
*16. 14. Mascia, Mantovani.
*16. 17. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
16. 5. Soda, Leoni, Turco, Marone.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
16. 4. Leoni, Soda, Turco, Marone.
c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
16. 50. (già 3. 02) Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato, D'Alia.
(Approvato)