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COMPARAZIONE TRA IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI ACCOGLIENZA DELLA COMMISSIONE E IL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GAI IN DATA 26/04/02
Ambito di applicazione:
l L’ambito di applicazione della Direttiva
include tutti i richiedenti asilo indipendentemente dallo stato e dal tipo di
procedura. Non include per ora i richiedenti forme di protezione sussidiaria ma
c’è un impegno politico di rivedere l’ambito di applicazione
in futuro. Gli Stati membri, se vogliono, possono comunque farvi rientrare
questa categoria.
Informazioni:
l Gli Stati
Membri hanno solo l’obbligo di informare i richiedenti asilo sui benefici
a cui hanno diritto e sugli obblighi a cui sono tenuti, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, e
non immediatamente come
proposto dalla Commissione.
l la Direttiva ha omesso la previsione
dell’obbligo per gli
Stati Membri di informare i richiedenti della possibilità di fare corsi
di lingua, ove disponibili.
Residenza e libertà di movimento:
l Nel caso in cui si ritiene necessario, gli
Stati Membri possono decidere la residenza dei richiedenti per ragioni di
pubblico interesse, ordine pubblico o per accelerare la procedura e il controllo
delle istanze, e possono limitare [la residenza] dei richiedenti ad un
particolare luogo in conformità alla propria legislazione nazionale. Il
testo della Commissione era più positivo e dava maggiori garanzie contro
la detenzione.
Documentazione:
l I documenti rilasciati ai richiedenti asilo
devono indicare se il richiedente è libero di muoversi in tutto o in
parte del territorio nazionale. La Commissione ha proposto che i documenti dei
richiedenti indichino ciò a cui il richiedente ha diritto in termini di
assistenza sanitaria e psicologica, accesso al mercato del lavoro.
Scolarizzazione e educazione dei minori:
l Può essere posposta di tre mesi in base
alla nuova Direttiva, ed dilazionata fino ad un anno dove ci sono altri accordi
in materia di educazione. Gli Stati Membri possono anche offrire altri accordi
in materia di educazione dove la scolarizzazione convenzionale non è
possibile a causa della specifica situazione del minore. In base al testo della
Direttiva, gli Stati dovrebbero prevedere la scolarizzazione all’interno
dei centri di accoglienza. Non c’è nessun riferimento espresso
all’obbligo di fornire corsi di lingua ai minori, com’era invece
nella Proposta della Commissione.
Lavoro:
l Gli Stati Membri possono decidere il periodo
di tempo, a partire dalla data in cui è stata depositata
l’istanza, durante il quale il richiedente non ha accesso al mercato del
lavoro, il quale però non potrà essere più lungo di un
anno dal momento in cui l’istanza è stata depositata. Tuttavia, lo
Stato membro deve stabilire le condizioni di accesso. La Commissione aveva
proposto sei mesi. Inoltre, il Consiglio ha aggiunto la previsione che gli
Stati Membri possono dare priorità nel mercato del lavoro ai cittadini
dei paesi UE o di altri Paesi Terzi che già hanno un permesso di lavoro
nello Stato Membro.
Corsi di formazione:
l Nella proposta della Commissione, gli Stati
Membri non potevano vietare l’accesso ai cosi di formazione oltre un
periodo di sei mesi. Il Consiglio
propone che gli Stati Membri possano autorizzare i richiedenti asilo
all’accesso [al mercato del lavoro] se così vogliono.
Condizioni materiale di accoglienza:
l Il Consiglio propone che condizioni materiali di accoglienza
debbano essere disponibili per i richiedenti quando fanno la loro istanza.
Inoltre, “gli Stati Membri devono assicurare uno standard di vita
adeguato alla salute e alla sussistenza e al benessere del
richiedente…” è stata sostituita da “ alla sussistenza
del richiedente alla sussistenza del richiedente…”. Inoltre, gli Stati
Membri possono garantire tutte o alcune delle condizioni di accoglienza a
condizione che il richiedente non abbia mezzi sufficienti per pagarseli da solo
e possono chiedere il rimborso di queste spese ( e di quelle
dell’assistenza sanitaria) se si evince che questi può sostenerli.
Alloggio:
l Rimane l’obbligo di fornire sia
alloggio, sia vitto e vestiti qualora il richiedente asilo non abbia i mezzi
finanziari. E’ stato eliminato il paragrafo in cui si garantiva un
contributo finanziario o un voucher per consentire ai richiedenti di cercare un
alloggio indipendente.. L’articolo autorizza inoltre gli Stati Membri a
derogare dalle previsioni in materia di alloggio previste in questo articolo e
di prevedere modalità di alloggio diverse da quelle stabilite, se
considerato necessario. Tuttavia la deroga temporanea può essere solo
per un periodo ragionevole, che deve essere il più corto possibile. Il
Consiglio ha omesso la previsione che i minori non accompagnati possono stare
con un familiare già residente nello Stato Membro.
Contributi e vouchers:
l la previsione di vouchers per i richiedenti
è stata eliminata
l la Direttiva del Consiglio ha cancellato
l’articolo che prevedeva che gli Stati Membri devono assicurare che
l’ammontare totale del contributo o del voucher sia sufficiente a
impedire che il richiedente e i membri della sua famiglia cadano in
povertà, così come l’articolo che prevedeva il diritto del
richiedente a presentare un reclamo contro le condizioni di accoglienza.
Assistenza sanitaria e psicologica:
l il Consiglio ha proposto un articolo
drasticamente ridotto –ora veramente vago e che può autorizzare
dei “gap” nelle previsioni in materia di assistenza sanitaria, ad
esempio durante la procedura di appello. Il nuovo articolo stabilisce:
1.
gli Stati Membri
devo assicurare che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria,
che deve includere, almeno, l’assistenza d’emergenza e il
trattamento essenziale della malattia;
2.
gli Stati
Membri devono prevedere l’assistenza medica necessaria o altro tipo di
assistenza ai richiedenti con necessità speciali.
Minori:
l In base alla nuova Direttiva, i minori non
accompagnati che hanno superato i 16 anni possono essere alloggiati
in un centro di accoglienza per adulti, e i fratelli saranno tenuti insieme solo
là dove possibile. Come detto prima, la previsione in materia di obbligo
degli Stati a fornire corsi di lingua ai bambini è stata omessa. La
Proposta della Commissione era molto più positiva.
NGOs:
l gli
articoli in materia di cooperazione e comunità locali sono stati
cancellati dal Consiglio. Questi obbligavano gli Stati Membri ad assicurare un
coordinamento tra le autorità competenti e gli altri attori, come le
ONG, coinvolti nell’accoglienza dei richiedenti asilo così come a
promuovere relazioni armoniose tra le comunità
Non discriminazione:
l l’articolo che stabiliva che le
richieste devono essere valutate su di una base non discriminatoria, ad es., di
razza, sesso, nazionalità, religione etc… è stato
cancellato nella nuova direttiva.