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Cron.
Il Tribunale, riunito
in Camera di Consiglio in persona di:
Dr CA.
Agnoli
Presidente Dr L. Spina
Giudice rel. Dr.ssa A.
Cubello
Giudice on. Dr G.
Stringari
Giudice on.
ha emesso il seguente
D E C R E T O
nel procedimento n. 28/2002 C.C.., nell'interesse del minore N- B-, n. S- (Albania ) il -- -- ----.
Letti gli atti del procedimento in favore della minore in oggetto ed in
particolare i ricorsi dell'avv G-
D- per conto di N- B- e del P.M.
sede , entrambi per proporre reclamo avverso il provvedimento del Giudice
Tutelare di Trento dd 30. 1 2000, che aveva dichiarato non luogo a provvedere
in ordine all'istanza proposta dal minore volta ad ottenere il rilascio da
parte del tutore del decreto di rimpatrio emesso nei suoi confronti dal
Comitato per i Minori Stranieri e valutare l'opportunità di nominare un
nuovo tutore al fine di procedere all'impugnazione di tale decreto e
rappresentarlo nell'eventuale giudizio:
considerato e
ritenuto:
- che il reclamo proposto dall'avv. D- per conto del minore deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente per minore età;
- che, quanto al ricorso
del P.M. ~i osserva che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per i
seguenti motivi:
per il minore in oggetto
è stata aperta procedura di adottabilità con provvedimento di
questo Ufficio dd 25.7.2000 e nell'ambito di tale procedura è stato
disposto l'affidamento educativo
assistenziale del B- al competente Servizio Sociale con mandato di
collocamento dello stesso presso idonea struttura residenziale e di formulare
un progetto (se fattibile ) volto all'integrazione del minore nella
realtà locale;
- con lo stesso provvedimento di apertura della procedura della dichiarazione dello stato di adottabilità è stato nominato al B- un tutore provvisorio, individuato nel responsabile del Servizio Sociale affidatario:
- secondo la costante
giurisprudenza di merito e di legittimità" ... l'esercizio delle
funzioni
di direzione e dì controllo del tutore provvisoriamente nominato dal tribunale per i minorenni al minore dichiarato in stato di adottabilità (art. 15, ultimo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184), nonché del tutore successivamente confermato dallo stesso giudice (ex art. 19, ultimo comma, l. cit.) spetta, anche con riguardo agli aspetti attinenti alla sola sfera patrimoniale della tutela, al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore, e non al giudice tutelare, data l'assenza di una norma di rinvio alla disciplina del codice civile in ordine alla tutela dei minori e tenuto conto della permanenza, successivamente alla nomina del tutore, delle ragioni che giustificano l’attribuzione al detto tribunale dei poteri di nomina e di revoca del tutore stesso (cfr, ex multis, Cass., 08-11-1989, 4696/1989 Foro it., Rep. [990, voce Adozione, n. 93);
- conseguentemente, la richiesta formulata dal minore al (3.1. di Trento é stata indirizzata ad un organo incompetente a decidere (per quanto quell'organo non abbia rilevato la propria incompetenza ), atteso che la stessa doveva essere indirizzata a questo Tribunale per i minorenni;
- questo Ufficio, peraltro, investito della questione relativa alla richiesta di sostituzione del tutore come organo preposto alla gestione della tutela provvisoria rileva che la stessa debba essere accolta; invero, deve essere valutata l'opportunità di impugnare il provvedimento di rimpatrio assistito nell'interesse del minore , atteso che la vicenda personale e familiare del B- presenta delle caratteristiche tali che non fanno pensare che sia nel suo migliore interesse il rientro in Albania; tale valutazione e la conseguente relazione con possibili difetti del provvedimento, va comunque compiuta da un tutore che non sia in una forma di conflitto di interessi , come nella specie il responsabile del Servizio Sociale del Comune di Trento, che deve svolgere da una parte l'interesse del minore e , dall'altra, quella dell'organo istituzionale preposto a dare attuazione ai decreto di rimpatrio (il Comune di Trento ) l'eventuale ricorso che il nuovo tutore valuterà di presentare dinanzi al giudice amministrativo dovrà comunque essere autorizzato da questo tribunale ( art. 374 n. 5 codice civile, in relazione a quanto disposto dalla disciplina della procedura di adottabilità in materia di tutela provvisoria);
- va infine accolta la richiesta del P.M. di revoca del nulla osta al
rimpatrio assistito del minore, stante la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione relativa all'impugnazione
dello stesso provvedimento;
P.Q.M.
visti gli artt. 737 e
ss., 45 disp.att. C.C., I e ss 1. 184/83
Non luogo a procedere
in ordine al reclamo proposto dall'avv. G. D-, per conto del minore N- B-, per
carenza di legittimazione;
Inammissibile il
reclamo proposto dal Pubblico Ministero per incompetenza del Giudice Tutelare a
provvedere sull'istanza presentata da N- B-;
La revoca del tutore
provvisorio nominato con il
provvedimento di questo Ufficio dd 25.7.2000, nominando in sua sostituzione la
persona deIl'avv. A- R- P- del foro
di Trento;
REVOCA
il nulla osta al
rimpatrio del minore N- B-.
DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE EFFICACE AI
SENSI DELL'ART. 741 ULT. COMMA C.P.C.
Manda alla
cancelleria per gli adempimenti (comunicazione ai Comitato per i Minori
Stranieri, al P.M. sede e al Giudice Tutelare; notifica al ricorrente).
Cosi deciso in Trento
il 26.3/2002
Il Cancelliere Il
Giudice est. Il
Presidente
Luca Liberi (dott.
La Spina) (dott.
Carlo Agnoli)