DECRETO-LEGGE
22 maggio 2002, n. 97 Misure urgenti per assicurare ospitalità
temporanea e protezione ad alcuni palestinesi (pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2002).
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le
decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che
consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della
soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del
Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con
speciali ed eccezionali norme;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2002;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari
esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In deroga alla vigente legislazione
è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione
europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni
previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre
cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie,
purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola
di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il
Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia
dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente
o di altra Autorità delegata: a) il loro nome e cognome; b)
l'indicazione della loro nazionalità; c) la disponibilità a
trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea; d)
l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. I soggetti ammessi sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato
presso strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta,
per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela
della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per
l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. In qualunque momento, ove ne
sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare
il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per
ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato
dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità.
La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica
sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino
all'espulsione immediata.
Art. 3.
1. Agli oneri
derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si
provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva
per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge
15 marzo 1991, n. 82.
Art. 4.
Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 22 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari
esteri
Scajola,
Ministro dell'interno
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli