PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di P a d o v a
N. Mod. 45
Padova,
Il Procuratore della Repubblica
Vista la comunicazione del Questore di Padova relativa all'accompagnamento
alla frontiera del cittadino rumeno FARCAS Petre, trasmessa con fax alle ore
12,33 del 20 aprile 2002, ai sensi dell'art. 2 D.L. 4/04/2002 nr. 51;
Considerato che :
a.. come stabilito dalla citata disposizione, il Procuratore della
Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il
provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello
straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;
b.. come previsto e consentito dalla clausola di "immediata esecutività"
conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento
in questione e' già in corso di esecuzione;
c.. prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni
sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente
procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per
sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte
Costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;
Visto l'art. 23 L. 11/03/1953 nr. 87;
O S S E R V A
Sulla legittimazione del P.M.
Con diverse pronunzie la Corte Costituzionale ha finora negato al pubblico
ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di
leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di
"parte" , non di titolare della potestas judicandi.
Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 D.L. nr. 51/2002 (che introduce
il comma V bis nel corpo dell'art. 13 D.Lgs. nr. 286/1998), sembra evidente
che il P.M. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera non quale "parte" ma quale organo di
controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà
personale che, ai sensi dell'art. 13 I e II comma Cost., è "inviolabile" e
non ammette forma alcuna di restrizione "se non per atto motivato dell'
autorità giudiziaria".
Il potere del P.M. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza
della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale,
al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un
atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'
eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del P.M. è
di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111,
comma 7 Cost., solo "per violazione di legge"), è un potere assimilabile, in
diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al
giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. nr. 286/1998. Un
potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed
eccezionalmente conferito al P.M., in deroga alla regola che riconduce a
tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.
Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
D.L. nr. 51/2002
L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il Procuratore
della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il
termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella
parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutività, dà
luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non
manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona
manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e,
in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.
Sulla non manifesta infondatezza della questione.
La disposizione dell'art. 2 D.L. nr. 51/2002, inserita come comma V bis nel
testo dell'art. 13 D. Lgs. nr. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3
Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la
coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed
effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto,
sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.
Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in
conformità alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale nr.
105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e
trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui
impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa :
a.. essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'
emissione della convalida del P.M.;
a.. permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva
esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del P.M..
E' indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in
corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva
dell'accompagnamento sarebbe data inutiliter e configurerebbe, in realtà,
una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà
violato.
A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri
riconosciuti al P.M. quale organo deputato all'accertamento e al controllo
di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per
realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le
corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di
libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a
quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al
giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.
E ciò sotto almeno due profili :
a.. il P.M. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione
e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale
riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere
trasmessa dal questore, ai fini della convalida, "copia degli atti");
a.. il P.M. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure
assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento
dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono
riconosciute al giudice).
Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi
irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero
raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un
profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell
'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza
con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.
Per i motivi sopra illustrati lo scrivente Procuratore della Repubblica
solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
D.L. nr. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della
ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene
della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla
vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene) :
1.. nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera sia emessa:
- previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;
- previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;
- previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;
b.. nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'
esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la
verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'
audizione della persona a questa sottoposta.
A tal fine,
D I S P O N E
a.. l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
b.. la sospensione del procedimento di convalida in corso.
Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al Questore di
Padova ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
Il Procuratore della Repubblica
- dott.
Il Procuratore della Repubblica
- dott. Pietro CALOGERO -