Consiglio di stato – sez.
VI
ordinanza 31.7.2001 n. 4545
– est. Numerico
studente straniero titolare di permesso di soggiorno – laurea italiana - richiesta di iscrizione a scuola di specializzazione medica – diniego per difetto di borsa di studio – diversità di trattamento rispetto allo studente straniero – illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento – concessione della sospensiva ai fini dell’ammissione con riserva alla scuola
artt. 2 e 39 TU d.lgs. 286/98
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6
dicembre 1971 n.1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n.205; visto
l’appello proposto da Abdiueli Aden Ardo [¼] contro il
Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica e
Università degli studi di Bologna [¼] per l’annullamento
dell’ordinanza del Tar Emilia Romagna, sez. I, n. 422/2001, resa tra le
parti, concernente diniego di immatricolazione a scuola di specializzazione; [¼];
ritenuto che sussistono i profili di fumus e danno per accogliere l’istanza
cautelare di primo grado ai fini dell’ammissione con riserva, tenuto
conto dei principi di parità, quanto a tutti i corsi universitari, fra
cittadini e stranieri con permesso di soggiorno;
P.Q.M.
accoglie l’appello (ricorso n.
7552/2001) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,
accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai fini
dell’ammissione con riserva. [¼].
Scheda
a cura della redazione
La vicenda oggetto dell’ordinanza sopra riportata merita particolare attenzione
e,
per quanto risulta, è stata la prima
ad essere intervenuta in materia.
Oggetto della controversia è stato il diniego
di iscrizione alla scuola di specializzazione medica, post laurea, di uno
studente straniero, laureato in Italia e titolare di regolare permesso di
soggiorno. Con circolare del Murst del 26.10.2000 prot. n. 8230, infatti,
è stata negata detta possibilità - consentita, invece, per tutte
le altre specializzazioni - in condizioni di parità con gli studenti
italiani e comunitari (che, se superano l’esame di ammissione, beneficiano
della borsa di studio erogata direttamente dal Ministero della sanità),
subordinando l’accesso alla scuola di specializzazione solo in
soprannumero e se titolari di borsa di studio erogata da Istituzioni private o
pubbliche italiane o straniere.
Nel ricorso proposto
davanti al Tar Emilia Romagna, era stata rigettata l’istanza di
sospensiva, interpretando il principio di parità tra studenti italiani e
stranieri, titolari di permesso o carta di soggiorno, sancito dall’art.
39 del TU d.lgs. 286/98 nel senso di escludere che nella locuzione
“titolo di studio superiore” rientrasse anche il diploma di laurea
ed affermando che per gli studenti stranieri vige un regime speciale per
l’ammissione alle scuole di specializzazione medica (ex l. 4/99 e d.lgs.
368/99).
Il Consiglio di stato ha rigettato, tuttavia, siffatta
interpretazione, ripristinando nel suo pieno significato l’importante
principio di parità.