Save
the Children Italia
Caritas Italiana
Fondazione Migrantes della
CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
SCS/Cnos (Servizi Civili e
Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane)
ACLI
Gruppi di Volontariato
Vincenziano
Comunità di
Sant’Egidio
Federsolidarietà/Confcooperative
Federazione Chiese
Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti
ARCI
Terre
des Hommes Italia
ASGI (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione)
CIES (Centro di
Informazione ed Educazione allo Sviluppo)
Associazione La
Provvidenza
A
Buon Diritto – Associazione per le libertà
ICS
Alla cortese attenzione di:
On. Silvio Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
On. Gianfranco Fini, Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Carlo Giovanardi, Ministro
per i Rapporti con il Parlamento
On. Roberto Maroni, Ministro del
Lavoro e politiche sociali
On. Grazia Sestini,
Sottosegretario al Lavoro e politiche sociali
On. Alfredo Mantovano,
Sottosegretario all’Interno
p.c. On. Isabella Bertolini,
Relatore in Commissione affari costituzionali
alla Camera dei Deputati sul
Disegno di legge A.C. 2454
Presidenti dei Gruppi
parlamentari della Camera dei Deputati
Presidenti dei Gruppi
parlamentari in Commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati
On. Maurizio Eufemi
On. Gianpaolo Landi di Chiavenna
On. Luciano Magnalbò
On. Livia Turco
On. Giannicola Sinisi
On. Marco Boato
On. Katia Bellillo
Dott.ssa Daniela Carlà,
Presidente del Comitato per i minori stranieri
Roma, 2 Maggio 2002
Siamo venuti a conoscenza dai mezzi di informazione
del fatto che il Governo intenderebbe presentare un emendamento al disegno di
legge sull’immigrazione A.C. 2454 in base al quale potrebbero rinnovare
il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età quei minori stranieri
che siano entrati in Italia prima dei 14 anni e che siano in grado di
dimostrare la possibilità di un proprio inserimento lavorativo.
Pur
apprezzando il notevole sforzo compiuto in direzione di una maggiore tutela dei
diritti dei minori stranieri non accompagnati, vorremmo però, in questa
fase di definizione, esprimere la nostra preoccupazione circa gli effetti
negativi che tale disposizione potrebbe produrre.
In primo luogo, la norma proposta lascerebbe
sostanzialmente irrisolta la problematica situazione di quei minori attualmente
presenti in Italia che, pur essendo pienamente inseriti in percorsi di
integrazione (scuola, formazione professionale, lavoro) e pur non avendo
ricevuto un provvedimento di rimpatrio,
non avrebbero la possibilità di convertire il permesso di
soggiorno per minore età in permesso per lavoro o per studio al
compimento dei 18 anni.
E’ infatti noto che i minori stranieri non
accompagnati ad oggi presenti nel nostro paese sono in maggioranza entrati in Italia in un’età
compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori entrati prima dei 14 anni
rappresentano solo un’esigua minoranza: in base ai dati del Comitato per
i minori stranieri, infatti, dei 14.834 minori segnalati tra il 1 luglio 2000 e
il 30 novembre 2001, ben 7.011 (pari al 47,3%) sono diventati maggiorenni nel
periodo considerato, e l’80,6% dei restanti 7.823 risultava di età
compresa tra i 15 e i 17 anni.
La disposizione prevista dall’emendamento verrebbe quindi ad applicarsi esclusivamente ad una piccola porzione dei minori presenti, senza invece risolvere la situazione della maggioranza di essi.
Ma ciò che più ci preoccupa sono gli
effetti che tale disposizione potrebbe creare nel medio periodo.
E’ molto probabile, infatti, che tale norma
possa costituire un incentivo a un’immigrazione in età ancora
più precoce: se l’unica possibilità di restare regolarmente
dopo la maggiore età sarà connessa ad un ingresso nel nostro paese prima dei 14 anni,
molti bambini e molti genitori saranno probabilmente spinti a non attendere i
15-16 anni, ma ad anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 14
anni. Di conseguenza, è facile ipotizzare che la proporzione di bambini
infraquattordicenni tra i minori stranieri non accompagnati aumenterebbe in modo significativo.
Questo avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla
tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un
paese straniero è evidentemente causa di assai più grave
pregiudizio per un bambino di meno di 14 anni che non per un ragazzo di 16-17
anni; sia rispetto ai costi per la società italiana, in quanto
l’assistenza e la tutela di minori infraquattordicenni implica costi
significativamente superiori
rispetto all’accoglienza di ragazzi più grandi.
Comprendiamo pienamente la difficoltà di
stabilire norme che tutelino i diritti dei minori stranieri entrati
irregolarmente in Italia senza nel contempo produrre un “effetto
richiamo”.
Tuttavia, siamo convinti che porre la condizione
dell’ingresso prima dei 14 anni non diminuirebbe in modo rilevante questo
“effetto richiamo” e di conseguenza il numero di ingressi di minori
stranieri non accompagnati, ma si limiterebbe a modificare la composizione di
questo flusso aumentando la proporzione degli infraquattordicenni rispetto agli
ultraquattordicenni, con le preoccupanti conseguenze già menzionate.
*****
E’ a nostro avviso
possibile una diversa definizione dei presupposti per la conversione del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età – si veda
la proposta di emendamenti allegata – che da una parte ponga condizioni
stringenti ed eviti qualsiasi automatismo, riducendo in questo modo
l’“effetto richiamo”, ma che dall’altra parte non
escluda la maggior parte dei minori attualmente presenti e non produca effetti
perversi e assolutamente più onerosi, nel medio periodo.
Nel primo emendamento
proposto si introduce la disciplina legislativa del permesso di soggiorno per
minore età: ricordiamo che tale norma è già prevista
dall’art. 28 del Regolamento di attuazione n. 394/99, e non implicherebbe
quindi alcuna modifica in senso “lassista” della normativa,
limitandosi a regolare tale materia con fonte primaria invece che con fonte
secondaria, e consentendo di disciplinare i diritti e doveri connessi a tale
permesso.
Nello stesso emendamento si dispone che il permesso
per minore età consente di iscriversi alle liste di collocamento e di
svolgere attività lavorativa quando siano trascorsi 90 giorni dalla
segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il
più possibile gli aspetti connessi alla titolarità del permesso
di soggiorno con quelli connessi al procedimento relativo al rimpatrio.
Il periodo previsto è di 90 giorni in quanto a)
60 giorni è il termine stabilito dalla circolare del Ministero
dell'Interno del 9.4.2001 perché il Comitato per i minori stranieri
avvii le indagini nel paese d'origine; b) un periodo di ulteriori 30 giorni
è un termine ragionevole perché il Comitato assuma una decisione.
Prevedere che la possibilità di lavorare
scatti dopo un determinato periodo di tempo, invece che immediatamente,
consente di evitare che la norma venga utilizzata strumentalmente da minori
stranieri entrati clandestinamente appena prima del compimento della maggiore
età.
Inoltre, si definisce un lasso di tempo – durante
il quale il Comitato dovrebbe decidere in merito al rimpatrio del minore
– in cui il minore, pur avendo garantiti tutti i diritti connessi
all'accoglienza temporanea (diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione
ecc.), non può avviare un rapporto di lavoro, che implicherebbe una
prospettiva di integrazione più duratura nella società italiana.
Si concilia in questo modo la concezione di
“accoglienza temporanea” connessa al permesso di soggiorno per
minore età, con il principio di non discriminazione (vietare
indefinitamente al minore straniero in età da lavoro di svolgere
attività lavorativa costituisce un’evidente discriminazione
rispetto al minore italiano) e con l’esigenza di proteggere i minori
stranieri dai rischi di coinvolgimento in attività devianti o di
sfruttamento nell’ambito del lavoro nero.
Nel terzo emendamento proposto si prevede che la
conversione del permesso per minore età al compimento della maggiore
età non sia automatica, bensì condizionata alla partecipazione a
un progetto di integrazione sociale.
Tale norma da una parte incentiverebbe i minori a seguire
effettivamente i progetti di integrazione sociale, sottraendoli ai gravi rischi
di devianza cui oggi, in mancanza di ogni prospettiva di un possibile
inserimento legale nel nostro paese, sono sottoposti: sarebbe possibile,
cioè, proporre al minore una patto chiaro di legalità tale per
cui, se il minore partecipa al progetto di integrazione, può avere una
speranza di restare regolarmente in Italia.
Dall’altra parte, consentirebbe di evitare di dare un segnale di
apertura indiscriminata, in quanto la possibilità di restare in Italia
dopo il compimento della maggiore età non sarebbe automatica, ma
sottoposta a precise condizioni.
Nell’emendamento si prevede che il progetto
possa essere gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel
registro previsto dall’art. 52 del Regolamento di attuazione n. 394/99,
così come era stato proposto nell’emendamento presentato dal
Senatore Eufemi.
In
quell’emendamento, tuttavia, si prevedeva che l’ente privato
gestore del progetto di integrazione dovesse non solo essere iscritto nel
registro ma anche avere una rappresentanza nazionale: questo escluderebbe di
fatto numerosi minori inseriti in progetti di integrazione, in quanto molti degli
enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri non hanno
una rappresentanza nazionale. Considerato che l’affidabilità di un
ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza
nazionale, è da ritenersi sufficiente la verifica attuata al momento
dell’iscrizione nel registro.
Infine, nel quarto emendamento si prevede l'iscrizione
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale del minore titolare di permesso di
soggiorno per minore età. Il Testo Unico n. 286/98, infatti, presenta in
tal senso una grave lacuna, in quanto il permesso di soggiorno per minore
età è stato introdotto, dal Regolamento di attuazione, solo
successivamente. L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
è attualmente previsto dalla circolare del Ministero della Sanità
del 24.3.2000, ma sarebbe necessaria una garanzia legislativa del diritto alla
salute dei minori.
Auspicando che queste
osservazioni possano contribuire costruttivamente alla discussione in corso,
restiamo in attesa di un cenno di riscontro.
Distinti saluti,
Save
the Children Italia
Caritas Italiana
Fondazione Migrantes della
CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
SCS/Cnos (Servizi Civili e
Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane)
ACLI
Gruppi di Volontariato
Vincenziano
Comunità di
Sant’Egidio
Federsolidarietà/Confcooperative
Federazione Chiese Evangeliche Italiane –
Servizio Rifugiati e Migranti
ARCI
Terre
des Hommes Italia
ASGI (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione)
CIES (Centro di Informazione ed Educazione allo
Sviluppo)
Associazione La Provvidenza
A Buon Diritto – Associazione
per le libertà
Per comunicazioni si
prega di fare riferimento a:
Save the Children Italia
via Gaeta 19 - 00185
Roma
tel. +39 06 474 03 54
fax +39 06 478 83 182
email:info@savethechildren.it
www.savethechildren.it
PROPOSTA DI EMENDAMENTI
1) All’art. 31 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Al minore straniero non accompagnato comunque
presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro
permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un
permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal
momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
2) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con “Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età”
3) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:
Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.
4) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, per minore età.”
TESTO
UNICO N. 286/98 MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI PROPOSTI
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
2-bis. Al minore straniero non accompagnato
comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato
altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è
rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90
giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i
minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
Art. 32
(Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero minorenne, al compimento della maggiore età)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
2. Al compimento
della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a
un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento
lavorativo) gestito
da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina della immigrazione) si applicano le
disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello
straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea
documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero
è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per minore età.