REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent. n. 952 Anno 2002 R.g. n. 820 Anno 2001 |
SENTENZA
sul ricorso n. 820/01 proposto da HASOUN El Arbi, rappresentato e
difeso dall’avv. Flavio Campagna ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio, in Torino, piazza Statuto n. 14,
contro
la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliata per
legge,
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento in data 5 febbraio 2001 con cui è stata
rigettata l’istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di attesa occupazione, ai sensi dell’art. 32 del
d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto,
consequenziale o connesso con quello impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 620/01 di accoglimento della domanda
cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. Bernardo Massari;
Comparso, alla pubblica udienza del 18 aprile 2002, l’avv.
Vitale, in sostituzione dell’avv. Campagna, per la parte ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza dell’8 gennaio 2001 il ricorrente, già
titolare del permesso di soggiorno riservato ai minori di età ex art. 19
del d.lgs n. 286/1998, inoltrava al Questore di Torino la domanda per il
conseguimento del titolo di soggiorno per motivi di attesa occupazione,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 32 del medesimo decreto
legislativo.
In data 12 marzo 2001, con il provvedimento in epigrafe, veniva
notificato al richiedente il rigetto di tale istanza.
Contro tale atto ricorre il sig. Hasoun chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i
motivi che seguono:
1. Violazione
di legge con riferimento agli artt. 5, comma 5, 19, comma 2, lett. a), 31 e 32
del d.lgs. n. 286/1998 e agli artt. 12 e 28, comma 1, lett. a) del DPR n.
394/1999.
2. Eccesso
di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata
opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 620 depositata il 7 giugno 2001 veniva accolta la
domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto
impugnato.
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2002 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Viene impugnato l’atto, sopra rubricato, con cui il Questore di
Torino ha rigettata l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ai sensi
dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il sig. Hasoun, di nazionalità marocchina, aveva già
ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi della disposizione contenuta
nell’art. 19, comma 2, lett. a) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in
forza del quale è fatto divieto di procedere all’espulsione degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi.
Al compimento della maggiore età l’interessato inoltrava
perciò istanza per il conseguimento di un titolo di soggiorno stabile,
ai fini della ricerca di un’occupazione.
L’Amministrazione resistente, ritenuta l’insussistenza dei
presupposti di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 e valutata
l’assenza di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano, respingeva la domanda.
Il ricorrente si duole, in particolare, dell’errata
interpretazione assegnata dall’Autorità competente alle norme che
regolano la fattispecie, nonché dell’insufficiente valutazione dei
presupposti di fatto nei quali la questione trova riferimento.
Questa Sezione ha già avuto modo, in sede cautelare, di rilevare
che, alla luce del principi di uguaglianza, proporzionalità e
ragionevolezza, dettati dall’art. 3 della Costituzione e tenuto conto di
quanto stabilito dall’art. 2 della stessa Carta fondamentale, non si
palesa giustificata un’interpretazione dell’art. 32 del suddetto
d.lgs. n. 286 che discrimini tra i soggetti ai quali, al compimento della
maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio o accesso al lavoro in quanto rientranti nelle categorie
previste dall’art. 31, commi 1 e 2, ovvero trattandosi di minori comunque
affidati ai sensi dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983 n. 184, e coloro per
i quali durante il periodo della minore età è stata
esclusivamente disposta la tutela ai sensi delle disposizioni contenute nel
Libro I, Titolo X, capo I del Codice civile.
Se, infatti, è agevole comprendere, con riferimento ai valori
tutelati dagli artt. 29-31 della Costituzione, il trattamento differenziato
assegnato ai minori conviventi con i genitori regolarmente soggiornanti e
titolari di un permesso di soggiorno ex art. 31, d.lgs. n. 286/98, non
altrettanto è possibile fare con riferimento ai minori comunque affidati
in forza dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983 n. 184 per i quali non
è dato rinvenire la ratio dello scostamento rispetto alla condizione riservata ai minori
semplicemente soggetti a tutela.
Non si può inoltre fare a meno di osservare che l’art. 5,
comma 6, del d.lgs. n. 286, escluso ogni automatismo, impone
all’Autorità competente ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno una valutazione complessiva e ponderata di tutte le circostanze che
riguardano lo straniero istante al fine di verificare che non sussistano
“seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”,
ciò che, al di là dell’uso della formula di rito, non pare
nella circostanza sia avvenuto.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto con
il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione -
accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 aprile
2002, con l'intervento dei signori:
Luigi Montini Presidente
Paolo Corciulo Referendario
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di