REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent. n. 961 Anno 2002 R.g. n. 348 Anno 2002 |
SENTENZA
sul ricorso n. 348/02 proposto da VUCAJ Erdit, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Mariella
Console, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in
Torino, via Assarotti, n. 11,
contro
il Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in
giudizio,
per l’annullamento, previa
sospensione,
del decreto di rimpatrio del Comitato per i minori stranieri presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.1.2002, trasmesso al Comune di
Torino con fax del 7.1.2002 e pervenuto al servizio sociale competente in data
18.1.2002, con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del ricorrente
presso i suoi genitori in Albania, ex art.33, c. 2 bis, D.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista l’istanza cautelare presentata dal
ricorrente;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002 il Primo
Referendario Donatella Scala;
Udito l’avv. Console per il ricorrente;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato
dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione
di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”,
ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza
cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso;
Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato
il decreto con cui l’intimato Comitato, previsto al Titolo IV, art. 33,
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha disposto il rimpatrio assistito del medesimo
presso i propri genitori;
Considerato che a mente dell’art. 1, comma 4, D.P.C.M. 9 dicembre
1999, n. 535, per «rimpatrio assistito» si intende l'insieme delle
misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria
fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle
autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle
convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità
giudiziaria ed allo stesso regolamento, dovendo il rimpatrio assistito essere
finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore ed
all’adozione delle conseguenti misure di protezione;
Osservato che, al medesimo Titolo IV, D.lgs. 286/1998, l’art. 30,
6° comma, prevede che contro i provvedimenti dell’autorità
amministrativa in materia, tra l’altro, di diritto all’unità
familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del
luogo in cui risiede;
Ritenuto, dunque, che non sussiste, con riferimento alla presente
controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato che il patrono del ricorrente è stato avvertito circa
l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli
artt. 3 e 9, legge 205/2000;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta inammissibilità del
ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata,
ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m.;
Ritenuto di non disporre in merito alle spese di lite, stante la mancata
costituzione giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
Sezione II, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino il 17 aprile 2002, in Camera
di Consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Luigi MONTINI Presidente
Italo CASO Primo
Referendario
Donatella SCALA Primo
Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Montini f.to
Scala
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to
Ruggiero