(Sergio Briguglio 19/5/2002)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA CONCERNENTE GLI STUDENTI STRANIERI
1) Ingresso
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Decreto
annuale del
Ministro degli affari esteri sulla base di disponibilita’ per ateneo e
per corso di laurea
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Richiesta
di visto di ingresso:
a) domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il
quale vi sia disponibilita’ di posti
b) titolo finale di studio tra quelli
considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di
scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’
nel paese di provenienza
c)
documenti
tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti
della dichiarazione consolare di valore in loco.
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Mezzi
di sostentamento
non inferiori ad assegno sociale (circa 350 euro mensili), corrispondenti a:
a) fidejussione, bonifico o
versamento;
b) garanzie fornite da istituzioni
o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri;
c)
garanzia
di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente
soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno
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Borse
di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti
pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili.
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Indicazione
di un alloggio
in Italia.
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Somma
per il rimpatrio
o biglietto di ritorno.
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Copertura
assicurativa
per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana
valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non
valida per familiari a carico)
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Accettazione
delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli
o l’idoneita’.
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Prove
di ammissione:
lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di
accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui
l’ammissione sia a numero chiuso.
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Possibilita’,
in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso
corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i
quali vi siano posti residui.
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Esonero dalla prova di italiano e ammissione
fuori quota
per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia,
Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma
III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in
Argentina con 5 anni di corso di italiano; esonero dalla prova di italiano in
caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed
eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre
universita’.
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Ammissione
fuori quota
per titolari di borse del MAE o dei governi stranieri.
2) Soggiorno
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Richiesta del permesso entro 8 gg.
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Permesso
temporaneo (> 3 mesi, tipicamente fino al 31/12).
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Richiesta
di rinnovo:
almeno 30 gg. prima della
scadenza.
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Durata: un anno.
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Primo
rinnovo: immatricolazione.
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Rinnovi
successivi: almeno un esame per il primo anno, almeno due per i successivi (salvo
seri e comprovati motivi); non oltre il terzo anno fuori corso (comunque).
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Per
ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i
redditi da lavoro concorrono alla dimostrazione di mezzi.
3) Accesso alle provvidenze per
il diritto allo studio
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Parita’ con lo studente italiano,
prescindendo da reciprocita’, per tutte le misure a sostegno del diritto
allo studio (incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi
abitativi); problema del coefficiente di conversione del reddito e della
“residenza lontana”.
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Possibilita’
per regioni e universita’ di riservare quote agli studenti stranieri.
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Possibilita’
per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri
in condizioni disagiate
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Certificazione
delle condizioni economiche da parte dell’autorita’ del paese di
provenienza; traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero,
rispettivamente, da parte della Rappresentanza del paese di provenienza in
Italia e della prefettura).
4) Accesso alle scuole di
specializzazione e ai dottorati
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Rinnovo del permesso per conseguire il
titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del
corso).
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Richiesta
la laurea (ed eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dall’ateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi.
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Richiesto
il superamento delle prove di ammissione.
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Per
le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7)
iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero
(disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in
contrasto con l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero
gia’ regolarmente soggiornante in Italia).
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Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli
studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu'
eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al
MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua
revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato.
5) Accesso al lavoro
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Possibilita’
di svolgere attivita’ di lavoro subordinato per un massimo di 1040 ore l’anno
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Possibilita’
di svolgere attivita’ occasionali di lavoro autonomo (non esclusa)
6) Diritti
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Ricongiungimento con coniuge, figli minori,
genitori a carico, figli del coniuge, familiari entro il III grado (Bossi-Fini:
figli maggiorenni)
inabili al lavoro.
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Possibile
l’ingresso al seguito.
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Assistenza
sociale a
parita’ con gli italiani (esclusi assegno sociale e provvidenze che
costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione inmateria di assistenza
sociale).
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Reingresso con semplice esibizione del
permesso in corso di validita’.
7) Alloggio
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Prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di
alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga
durata (incluso studio) per un congruo numero di anni (Bossi-Fini: soppresso)
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Accesso
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parita’ con gli
italiani, a condizione che esercitino un regolare rapporto di lavoro (Bossi-Fini:
soppresso).
8) Accesso alle professioni
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Laureati
in Italia ammessi all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e
permesso di soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio
effettuato ai fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi
e tesi; accesso all’esame di abilitazione.
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Riconoscimento
di titoli abilitanti
conseguiti all’estero come da DL 115/92 o 319/94: eventuali misure integrative
(tirocinio con valutazione finale o prova attitudinale).
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Iscrizione
agli albi e
conseguente svolgimento delle professioni (lavoro subordinato o autonomo):
entro quote annuali (extra quota per laureati e abilitati in Italia o solo precedenza
per soggiornanti da almeno 5 anni?).
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Iscrizione
extra quota
agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e
regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’
4/4/2000).
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Precluso lo svolgimento di funzioni che
comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell’interesse nazionale.
9) Accesso allo studio
universitario per titolari di altri permessi
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Accesso
a tutti i corsi, a parita’ con i cittadini italiani (fuori quota), per stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo in possesso di titolo di scuola superiore
conseguto in Italia o di titolo equipollente, se conseguito all’estero (Bossi-Fini:
a) per stranieri regolarmente
soggiornanti per lavoro, famiglia, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi;
b) per stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo di
scuola superiore conseguto in Italia;
c)
per
stranieri ovunque soggiornanti in possesso dei requisiti per l’ingresso per
studio e di titolo conseguito in scuola italiana all’estero o in scuola
riconosciuta nell’ambito di accordi)
10)
Conversione
del permesso di soggiorno e carta di soggiorno
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Conversione
prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo entro quote (senza precedenza) previa
documentazione del rapporto di lavoro o, rispettivamente, dei requisiti
previsti per il soggiorno per lavoro autonomo (Bossi-Fini: previa stipula
contratto di soggiorno o, rispettivamente, attestazione da parte della Rappresentanza
italiana dei requisiti previsti per il soggiorno per lavoro autonomo).
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Carta
di soggiorno:
a) cinque anni (Bossi-Fini: 6
anni) di
soggiorno legale;
b) permesso illimitatamente
rinnovabile (circolare Mininterno: per tutto il periodo);
c)
reddito
(assegno sociale e relativo moltiplicatore in caso di coniuge e figli);
d) alloggio (per coniuge e figli);
e) mancanza di condanne o rinvii a
giudizio per reati non colposi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
11)
Armonizzazione
europea: Discussion paper su ingresso e soggiorno per studio, formazione e
altri motivi, e Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro
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Visto
“nazionale” (per il momento).
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Requisiti:
a) Possesso di un passaporto
valido.
b) Preiscrizione (anche con
riserva) in un corso inserito di provata serieta’.
c)
Mezzi
sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore,
garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da
lavoro.
d) Eventuale copertura
assicurativa per cure e ricoveri.
e) Non essere un pericolo per la
sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.
f)
Prova
del pagamento delle tasse di iscrizione.
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Possibile
chiedere il permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al
prolungamento del soggiorno).
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La
richiesta potrebbe essere avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute
pubblica a parte) dalle universita’ per conto di studenti meritevoli di
sostegno.
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90
gg. di tempo per gli Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di
rinnovo.
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Durata: tipicamente un anno.
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Rinnovo condizionato al mantenimento
dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite le
autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro
incompatibili con lo studio.
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Accesso
al lavoro part-time (max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato
preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati
per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di
condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.
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Studenti
stranieri non equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.
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Possibilita’
di chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata entro 7
gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di breve
periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due mesi.
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Per
studenti che beneficino di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione
(anziche’ la prova) relativa alla disponibilita’ di mezzi.
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Possibilita’
di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza
dei presupposti.