(Sergio Briguglio 20/5/2002)
STUDENTI STRANIERI
Ingresso
e reingresso
Programmazione
T.U.:
Decreto annuale del MAE sulla
base di disponibilita’ per ateneo e per corso di laurea
R.:
Ammissione in soprannumero dei
titolari di borse del MAE o dei governi; subordinata al superamento delle
eventuali prove di ammissione e alla ricettivita' degli atenei in caso di
numero chiuso
Requisiti
C.: Domanda di preiscrizione
ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti
titolo finale di studio tra
quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12
anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso
all’universita’ nel paese di provenienza
documenti tradotti e
legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della
dichiarazione consolare di valore in loco.
C.: Mezzi di sostentamento
non inferiori ad assegno sociale (circa 350 euro mensili), corrispondenti a
fidejussione, bonifico o versamento; garanzie fornite da istituzioni o enti
affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri; garanzia di
sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente
soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno
R.: Borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili.
C.: Indicazione di un
alloggio in italia.
R.: Somma per il rimpatrio o
biglietto di ritorno.
T.U.: Copertura assicurativa
per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana
valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non
valida per familiari a carico)
C.: Accettazione delle
domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli o
l’idoneita’.
C.: Prove di ammissione:
lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di
accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui
l’ammissione sia a numero chiuso.
C.: Esonero dalla prova di
italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri
livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di
altre universita’.
C.: Possibilita’, in
caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo
stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo,
per i quali vi siano posti residui.
C.: Esonero dalla prova di
italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua
e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo
livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di
cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano.
Reingresso
T.U.
e R.: Sufficiente, ai fini del reingresso, l'esibizione del permesso in corso di validita'; in mancanza
(scadenza, smarrimento, sottrazione), necessario il visto di reingresso
Soggiorno
Permesso
di soggiorno (rilascio, rinnovo, rifiuto e revoca)
T.U.:
Richiesta del permesso entro 8
giorni dall'ingresso; disponibilita' di mezzi anche per il rimpatrio
R.:
Scheda di richiesta utile per assolvimento degli obbighi sanitari (condizione per il rilascio)
C.:
Primo permesso (per immatricolazione): durata > 3 mesi, tipicamente fino al
31/12
T.U.:
Richiesta di rinnovo: almeno 30
giorni prima della scadenza; mai
oltre 60 giorni dopo la scadenza (espulsione)
R.:
Condizioni di rinnovo: un esame
per il primo anno, due per i seguenti, salvo gravi e comprovati motivi;
conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; autodichiarazione
per la disponibilita' di reddito (inclusi eventuali redditi da lavoro)
R.:
Diniego del rinnovo in caso di assenza dall'Italia per oltre 6 mesi, salvo che in presenza di gravi
motivi
T.U.:
Dal primo rinnovo: durata di un
anno.
R.:
Non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso.
C.:
Possibile il rinnovo in caso di cambiamento di facolta’, corso o Istituto universitario autorizzato dalle
autorita’ accademiche, ovvero in caso di iscrizione a corso
universitario al termine del corso
di studi medio-superiore.
T.U.:
Rifiuto o revoca possibili in
mancanza dei requisiti per il rilascio
R.:
In caso di rifiuto o revoca, 15 giorni di tempo per lasciare spontaneamente l'Italia
Accesso
al lavoro e conversione
R.:
Lo studente puo' lavorare fino a un massimo di 1040 ore annue, salvo preclusione da accordi
T.U.
e R.: In presenza di offerta documentata o di requisiti per lavoro autonomo, il
permesso puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, entro
quote
Carta
di soggiorno
T.U.:
Rilasciata ai soggiornanti da 5 anni, in possesso di permesso indefinitamente rinnovabile, reddito adeguato, assenza di condanne o rinvii a
giudizio 380 e 381 non colposi; rilasciata anche a coniuge e figli; revocabile
per condanne
C.:
Necessari 5 anni di possesso di permesso indefinitamente rinnovabile
R.:
Reddito pari all'assegno sociale;
in presenza di familiari, reddito e alloggio come per ricongiungimento
Accesso
T.U.:
Entrati con visto per studio;
titolari di carta di soggiorno o
di permesso per lavoro, famiglia,
asilo, motivi religiosi, o stranieri regolarmente soggiornanti con titolo conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente
Diritto
allo studio
T.U.
e R.: Parificazione con lo
studente italiano, senza obbligo di reciprocita', per le provvidenze a sostegno
del diritto allo studio, incluse borse, prestiti d'onore, servizi abitativi
R.:
Dichiarazione di valore per
l'accesso all'universita' dei titoli ai fini dell'accesso alle provvidenze
effettuato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane; tabelle di
equivalenza dei giudizi definite con decreto del MURST
R.:
Condizioni di reddito certificate
dall'autorita' del paese e tradotte dalla rappresentanza italiana; in caso di
impossibilita' certificata dalla rappresentanza italiana, condizioni
certificate dalla rappresentanza in Italia e legalizzate in Prefettura;
problema del coefficiente di conversione del reddito e del privilegio per
studenti che abbiano “residenza lontana”
R.:
Regioni e universita' possono
riservare posti a stranieri; le Regioni possono concedere l'accesso gratuito
alle mense agli studenti in documentate condizioni di necessita'
Borse
di studio
T.U.:
Borse di studio anche a partire
da anni successivi al primo
Riconoscimento
dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi
R.:
Il riconoscimento e' effettuato,
in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di
riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il
MURST puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il
ricorso al TAR o al Capo dello Stato
R.:
Il riconoscimento dei titoli finalizzato a scopi diversi dalla prosecuzione degli studi o dall'esercizio
delle professioni (quali?) deve essere disciplinato con D.P.R.
R.: Rinnovo del permesso per
conseguire il titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre
la durata del corso).
C.: Richiesta la laurea (ed
eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta
dall’ateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi.
C.: Richiesto il superamento
delle prove di ammissione.
C.: Per le scuole di
specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7)
iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero
(disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in
contrasto con l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero
gia’ regolarmente soggiornante in Italia).
Professioni
Accesso
agli albi
R.:
Laureati in Italia ammessi
all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e
permesso di soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio
effettuato ai fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi
e tesi, e conseguente accesso all’esame di abilitazione.
T.U.:
Per il primo anno di
applicazione, consentito l'accesso ad albi, registri o elenchi speciali (da
istituirsi per le professioni non coperte da ordine o collegio) a tutti coloro
che abbiano titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia;
successivamente, solo entro quote (extra
quota per laureati e abilitati in Italia o solo precedenza per soggiornanti da
almeno 5 anni?)
C.:
Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri
gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del
27/3/1998 (circ. Min. Sanita’ 4/4/2000)
R.:
Per le professioni sanitarie,
necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento
della professione
R.:
Iscrizione degli stranieri abilitati nel proprio paese (senza riconoscimento
del titolo) in sezioni speciali dell'albo per l'esercizio occasionale delle professioni sanitarie (es.: luminari
stranieri), previa autorizzazione del Ministero della sanita'
R.:
Precluso lo svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale
Riconoscimento
dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni
R.:
Si applicano le disposizioni del DL 115/92 e del DL 319/94: responsabile per il riconoscimento il ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco; richiesta
esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione
non abilitante nel paese di
provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata
doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni); misure
compensative (tirocinio di durata
non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova
attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto del ministro, in
caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse;
obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto
nazionale; valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini
professionali o al ministero vigilante; titoli muniti di traduzione della
rappresentanza italiana
R.:
Sembra esclusa la possibilita' di tirocinio; cumulabili prova attitudinale e
formazione aggiuntiva
R.: Riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita’ nell’ambito del SSN
Famiglia
Diritto
al ricongiungimento
T.U.:
ammesso il ricongiungimento con
coniuge, figli minori, genitori a carico, figli del coniuge, minori affidati,
congiunti entro il terzo grado (es.: zio, nipote) inabili al lavoro e a carico
T.U.:
possibile l'ingresso al seguito
Requisiti
T.U.
e R.: alloggio (requisiti minimi
legge regionale edilizia pubblica, o idoneita' igienico-sanitaria o abitabilita'),
e reddito (assegno sociale per un
familiare, doppio per due o tre, triplo per quattro o piu')
T.U.:
Richiesta di nulla-osta: silenzio-assenso dopo 90 giorni
Coesione
familiare
T.U.:
Consentita per lo straniero regolarmente soggiornante da piu' di un anno che abbia sposato un italiano, un comunitario o uno straniero
regolarmente soggiornante, e per lo straniero titolare di permesso con durata
residua non inferiore a un anno
(interpretazione dubbia) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con italiano,
comunitario o straniero regolarmente soggiornante
Sanita'
Assicurazione
obbligatoria
T.U.:
Assicurazione obbligatoria contro
il rischio di malattia, infortunio, maternita'
Iscrizione
facoltativa al Servizio sanitario nazionale
T.U.:
Iscrizione facoltativa con
pagamento forfetario (determinato annualmente con decreto del Ministro della
sanita'); non valida per familiari (i familiari ricongiunti sono iscritti
obbligatoriamente a parita' con gli italiani!)
R.
e C.: Obbligo di esibizione, in fase di rinnovo, della scheda di richiesta di rinnovo o del permesso
rinnovato, identificazione della ASL di appartenenza sulla base del domicilio indicato sul permesso; parita' (incluse protesi e riabilitazione) con gli italiani
Assistenza
e alloggio
Diritto
al godimento delle forme di assistenza sociale
T.U.:
Parificazione dei titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e dei
minori iscritti sul permesso ai fini del godimento di tutte le prestazioni di assistenza
sociale
F.:
Esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai
sensi della legislazione inmateria di assistenza sociale
Fondi
per la ristrutturazione di alloggi
T.U.:
Prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi
di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.
Visto
“nazionale” (per il momento).
Requisiti:
Possesso
di un passaporto valido.
Preiscrizione
(anche con riserva) in un corso inserito di provata serieta’.
Mezzi
sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore,
garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da
lavoro.
Eventuale
copertura assicurativa per cure e ricoveri.
Non
essere un pericolo per la sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.
Prova
del pagamento delle tasse di iscrizione.
Possibile chiedere il
permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al prolungamento
del soggiorno).
La richiesta potrebbe essere
avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute pubblica a parte) dalle
universita’ per conto di studenti meritevoli di sostegno.
90 gg. di tempo per gli
Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di rinnovo.
Durata: tipicamente un anno.
Rinnovo condizionato al
mantenimento dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite
le autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro
incompatibili con lo studio.
Accesso al lavoro part-time
(max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato
preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati
per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di
condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.
Studenti stranieri non
equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.
Possibilita’ di
chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata
entro 7 gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di
breve periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due
mesi.
Per studenti che beneficino
di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione (anziche’ la prova)
relativa alla disponibilita’ di mezzi.
Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per
lavoro
Possibilita’ di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti.