Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati:
Proposta
di
ELEMENTI PROCEDURALI
da
considerare nella stesura del regolamento
(ex
art. 1-bis, comma 3 dell'art. 32 della L. 189/02)
A) Principi e garanzie procedurali di
carattere generale
1. Protezione dei dati e contatti con
i richiedenti asilo
Garantire la confidenzialità dei
dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente.
Non potranno esserci contatti con le
autorità diplomatiche/consolari dei paesi di origine (a meno che il
richiedente asilo non sia esplicitamente consenziente).
Riferimenti
F Proposta
modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM
326/02 del 18.6.2002) - art. 22:
"1. Gli Stati membri non rivelano le informazioni
relative alle singole domande di asilo alle autorità del paese d'origine
del richiedente asilo.
2. Gli Stati membri emanano apposite misure
affinché le informazioni necessarie per l'esame della pratica di un
richiedente asilo non siano ottenute dalle autorità del suo paese
d'origine secondo modalità che potrebbero rivelare loro che il
richiedente ha presentato una domanda di asilo."
F Dl.
Lgs. 286/98 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero - art. 1, co. 7
F Decreto
del Ministero dell'interno 415/94 "Regolamento per la disciplina delle
categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24 della L. 241/90" - art. 4
Diritto del richiedente asilo di
contattare l'ACNUR e viceversa, in tutte le fasi della procedura.
Il richiedente asilo potrà
contattare ONG (p.e. selezionate dal servizio centrale di cui al comma 4
dell'art. 1-sexies dell'art 32) e avvocati, in tutte le fasi della procedura.
Riferimenti
F Conclusione
n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato
Esecutivo dell’ACNUR*
(28a sessione) nel 1977 - para. e/(iv) "il richiedente (… ) dovrebbe anche
avere la possibilità - della quale dovrebbe essere debitamente informato
- di mettersi in contatto con un rappresentante dell'Alto Commissariato per i Rifugiati;"
F Proposta modificata di Direttiva UE sulle
norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02
del 18.6.2002) - art. 21:
"1. Gli Stati membri permettono che l'ACNUR:
a) abbia accesso ai richiedenti asilo, in
particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in zone di
transito portuale o aeroportuale;
b) abbia accesso, previo consenso del richiedente
asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento
della procedura e sulle decisioni rese;
c) nell'esercizio della funzione di controllo
conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti
pareri a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della
procedura sulle singole domande di asilo.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad
altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR nel territorio dello
Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro."
2. Richiedenti
asilo arrivati in frontiera o nel contesto di sbarchi
Dare una
definizione del termine "richiedente asilo", p.e. come "persona
che ha - in qualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altra forma -
espresso l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o
di voler beneficiare di altre forme di protezione.
Provvedere che i (potenziali) richiedenti
asilo siano tempestivamente
informati dei loro diritti e assicurare che essi siano effettivamente
messi in grado di presentare domanda di asilo e prevedere, oltre quello
dell'ACNUR, il coinvolgimento di organismi non-governativi qualificati anche in
questa prima fase della procedura.
Prevedere - ove
necessario - l'utilizzo di interpreti qualificati.
Riferimenti
F
Conclusione
n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato
Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para. iv: “Il Comitato Esecutivo raccomanda
(...) che (...) il richiedente
dovrebbe avere le facilitazioni necessarie, compreso l'ausilio di un valido
interprete, per presentare il proprio caso alle autorità
interessate”.
F Proposta modificata di Direttiva UE sulle
norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art 9:
"1. In relazione alle procedure di cui al
capo III (= procedure di primo grado) della presente direttiva, gli Stati
membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle
seguenti garanzie:
a) il richiedente asilo viene informato della
procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il procedimento, in
una lingua che è ragionevole supporre possa capire. Tali informazioni
vanno fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa
esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi ai doveri
descritti agli articoli 16 e 20, paragrafo 1;
b) il richiedente asilo dispone, laddove
ragionevole, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione
nei colloqui con le autorità. Gli Stati membri reputano ragionevole
mettere a disposizione questi servizi quando l'autorità accertante
convoca il richiedente a un colloquio personale prima di decidere sulla
domanda. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti
ricorrono a un interprete, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi
pubblici;
c) non viene negata al richiedente asilo la
possibilità di comunicare con l'ACNUR o con altre organizzazioni che
operino per suo conto nel territorio dello Stato membro, conformemente a un
accordo con quello Stato membro;
d) la decisione dell'autorità accertante
relativa alla domanda di asilo viene notificata o comunicata al richiedente
asilo con anticipo ragionevole e secondo metodi appropriati. Se il richiedente
è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati
membri possono scegliere di notificare o comunicare la decisione a
quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;
e) il
richiedente asilo viene informato della decisione dell'autorità
accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando
non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il
richiedente viene contestualmente informato dei mezzi per impugnare
un'eventuale decisione negativa.
2. Ciascuno degli adulti a carico di
cui all'articolo 5, paragrafo 4, è informato in privato della
possibilità che le autorità competenti lo convochino per
informazioni sulla sua domanda d'asilo prima che l'autorità accertante
prenda una decisione al riguardo."
3. Trattenimento
nei centri di identificazione
Considerando che il "trattenimento"
non è inteso come una forma di restrizione della libertà della
persona ai sensi dell'art. 13 Costituzione, il regolamento deve definire quale
altra forma di "trattenimento" si intende applicare.
Qualsiasi sia la forma del trattenimento,
ai richiedenti asilo ospitati nei centri di identificazione deve essere
comunque garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare liberamente
con l'esterno.
Per quanto riguarda altri aspetti
relativi alla gestione dei centri, il regolamento potrebbe utilmente far
riferimento, ad alcuni parti della cosiddetta "carta dei diritti e dei
doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza
temporanea" del Ministro dell'interno del 30 agosto 2000, tenendo tuttavia
presente la sostanziale differenza tra il trattenimento nei CPT di stranieri
colpiti da decreti di espulsione e quello dei richiedenti asilo nei centri di
identificazione.
Prevedere che i minori non accompagnati
non devono essere soggetti al trattenimento.
Prevedere inoltre che il trattenimento
non sia automatico nei confronti di coloro che si presentano spontaneamente
alle autorità competenti, anche se hanno fatto ingresso irregolare o si
trovano in condizione di irregolarità,
4. Commissioni
territoriali (CT)
Le CT operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
Predisporre che i membri delle CT siano
messi in grado di poter dedicare tempo necessario al lavoro nelle CT ovvero che
si possano occupare del lavoro nella CT - a seconda delle esigenze - a tempo
pieno.
Assicurare un adeguato supporto
amministrativo e logistico alle CT.
Assicurare la disponibilità di un
numero sufficiente di interpreti qualificati.
Garantire una presenza adeguata di
personale femminile tra i membri delle CT.
Assicurare che i membri delle CT e gli
interpreti siano adeguatamente qualificati, formati ed aggiornati
periodicamente per svolgere il loro delicato compito.
Indicare il "manuale sulle
procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato
dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già
contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine
"rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione come principali
punti di riferimento per la valutazione delle domande di asilo.
Riferimenti
F Conclusione
n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato
Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para. g:
"(…)
Il Comitato Esecutivo (…) chiede all'Alto Commissariato di considerare la
possibilità di pubblicare - come guida per i Governi - un manuale
relativo alle procedure e criteri per la determinazione dello status di
rifugiato e di rendere note - con il dovuto rispetto per il carattere riservato
delle domande individuali e delle situazioni particolari - decisioni
significative sulla determinazione dello status di rifugiato."
F Proposta
di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello
status di protezione (COM 2001/510, 2001/0207-CNS)
5. Garanzie
procedurali addizionali durante l'esame in prima istanza
- garanzia che
l’interessato, anche con l’ausilio di persona di fiducia od associazione, possa presentare memorie aggiuntive o
documentazione di supporto in ogni fase del procedimento;
- predisposizione
di uno schema di domande base per assicurare uno standard minimo di raccolta
uniforme di informazione su ciascuna domanda;
- redazione di un
verbale esaustivo e/o registrazione dell'audizione;
- indicazione
dell'ora dell'inizio e della fine dell'audizione nel verbale riletto al
richiedente in una lingua da lui conosciuta;
- in casi
particolari: previsione della possibilità di audizione da parte di un
membro femminile della CT;
- ove necessario:
previsione della possibilità di chiedere l’assistenza di uno
specialista (p.e. psicoterapeuta);
- annotazione
negli atti della CT se la decisione sia stata presa all'unanimità o a
maggioranza;
- notifica della
decisione - adeguatamente motivata - della CT in una lingua conosciuta dal
richiedente ;
- diritto del
richiedente asilo di acquisire - anche tramite avvocato o soggetti portatori di
interessi diffusi - copia della documentazione che lo riguarda.
Riferimento
F L
241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi - art. 3, co. 1: "Ogni provvedimento amministrativo (…)
deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione in relazione alle risultanze
dell’istruttoria."; art. 9: "Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento"; art. 22. co. 1: "Al fine di assicurare la
trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge".
6. Commissione nazionale per il
diritto d'asilo (CN)
La CN opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Per mettere la CN in
grado di svolgere i compiti previsti dall'art. 1-quinquies, comma 3, la CN deve
essere dotata di sufficienti mezzi e di adeguato personale di supporto (p.e.
esperti in diritto internazionale, diritti umani, archivisti per quanto
riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).
Le decisioni riguardanti le
attività della CN, nonché quelle sulla cessazione e la revoca
dello status di rifugiato, sono prese nelle riunioni nelle quali partecipano
almeno la maggioranza dei componenti.
Prevedere il coinvolgimento istituzionale
dell'ACNUR nell'attività di formazione e di aggiornamento, sia dei
membri delle CT che degli interpreti.
Nel contesto delle
decisioni sulla cessazione o la revoca dello status di rifugiato l'interessato,
ove lo richieda, deve essere sentito personalmente dalla CN; inoltre la CN
può altresì disporre d'ufficio l'audizione del richiedente (con
le garanzie di cui ai paragrafi 5
e 6).
Indicare il "manuale sulle
procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato
dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già
contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine
"rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione come principali
punti di riferimento per l'attività di indirizzo, previsto dall comma 2
dell'art. 1 quinqies, nonché per le decisioni sulla cessazione e revoca
dello status di rifugiato.
Verranno redatti
rapporti periodici sul lavoro delle CT e della stessa CN, contenenti, tra
l'altro, indicazioni statistiche.
7. Protezione
umanitaria
Nella definizione dello
status da attribuire a coloro per i quali la CT abbia deciso che esistano i
requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n.286/98, equiparare, per
quanto possibile, lo status di protezione umanitaria a quella dei rifugiati, in
particolare rispetto agli atti amministrativi ed al ricongiungimento familiare.
Il regolamento potrebbe
sanzionare l'attuale prassi amministrativa, prevedendo però misure atte
ad evitare i ritardi e i periodi di incertezza durante l'eventuale attesa della
decisione sul rinnovo.
- rilascio di un permesso di
soggiorno valido per un anno, esteso al lavoro e allo studio.
- rinnovo da parte
della Questura in casi "palesi" di continuo bisogno di protezione
(onde evitare un inutile sovraccarico di lavoro per Questure e CT) e rinnovo di
casi dubbi dietro parere favorevole da parte della CT che ha deciso in prima
istanza.
- possibilità
per il beneficiario della protezione umanitaria di presentare alla CT i motivi
per il continuato bisogno di protezione umanitaria per iscritto o tramite nuova
audizione davanti alla CT competente;
- specificare che
il possesso di un passaporto nazionale non è una condizione per il rilascio e il rinnovo del permesso;
- prevedere
possibilità del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri.
Riferimento
F La
prassi amministrativa
generalmente adottata nel passato era di rilasciare ai richiedenti asilo non
riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma "raccomandati"
dalla stessa Commissione Centrale per una protezione umanitaria, un permesso di
soggiorno ex-art. 5,6 del D.Lgs. 286/90, con autorizzazione a lavorare/studio,
valido per un anno, rinnovabile. Recentemente il rinnovo viene subordinato ad
un parere favorevole da parte della Commissione Centrale che quindi valuta
nuovamente caso per caso. Purtroppo, in questo contesto si sono spesso
verificato dei ritardi che hanno lasciato le persone senza un permesso di
soggiorno valido per un certo periodo di tempo che peraltro cosi hanno perso (o
rischiavano di perdere) il lavoro.
8. Riesame della
domanda respinti da parte della "CT integrata"
Specificare che il
richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata
non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni (a
meno che non abbia rinunciato esplicitamente e per iscritto rinunciato alla
facoltà di presentare richiesta di riesame).
Garantire adeguata
informazione al richiedente asilo sulla possibilità di chiedere il
riesame e/o fare ricorso; adeguata
assistenza legale (p.e. tramite consulenze legali, anche attraverso personale
qualificato di organismi non-governativi riguardante il riesame e effettiva
possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio per il ricorso).
Prevedere
che nel contesto del riesame si procede ad una nuova audizione del
richiedente,
se richiesto almeno da un membro della CT integrata.
Indicare in forma esplicita che la
richiesta di riesame è compatibile con la presentazione, anche
contestuale, del ricorso.
9. Ricorso nella procedura
semplificata: Autorizzazione a rimanere da parte del Prefetto
Adeguare, almeno nella sostanza, la
normativa italiano al testo della Proposta di Direttiva UE sulle procedure di
asilo, definendo i criteri per il rifiuto dell'autorizzazione a rimanere sul
T.N. da parte del prefetto, previsto dal comma 6 dell'art. 1-ter dell'art. 32.
Stabilire quindi - in analogia alla procedura accelerata, prevista da detta
proposta di Direttiva - che il prefetto potrà rigettare la richiesta di
sospensione del provvedimento di allontanamento solo nei seguenti casi:
- domanda
inammissibile ai sensi dell’art. 1, co. 4 Legge 39/1990;
- decisione
negativa già adottata dal giudice competente per il ricorso avverso un
precedente provvedimento di espulsione, e assenza di elementi nuovi (sul
richiedente e sul suo paese);
- domanda
ripetuta senza adduzione di alcun elemento che motivi una nuova decisione
positiva;
- esistenza
di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
Riferimenti
F Proposta modificata di Direttiva UE
sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art
40: "Procedimenti
di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata
1.
Gli
Stati membri stabiliscono per legge i casi in cui i richiedenti asilo che
propongono ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero
ne chiedono la verifica, non devono essere autorizzati a rimanere nel
territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso o della verifica.
2.
In
questi casi, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia
competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se
questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio
dello Stato membro.
3.
Non
può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in
merito alla fattispecie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono
derogare nei seguenti casi:
a) la domanda di asilo è
considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 25;
b) il giudice ha già respinto
una domanda del richiedente asilo diretta a rimanere nel territorio dello Stato
membro ed è stato deciso che, dal respingimento della domanda, non
è stato addotto nessun elemento sostanziale nuovo in relazione alla
situazione personale del richiedente o del suo paese d'origine;
c) non si procederà a un
ulteriore esame della domanda ripetuta in conformità con il capo II,
come previsto all'articolo 33;
d) è stato deciso che per
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non
può rimanere alla frontiera, né nelle zone di transito portuale o
aeroportuale, né nel territorio dello Stato membro interessato.
F Conclusione n° 30 sul Problema delle
Domande Manifestamente Infondate o Abusive dello Status di Rifugiato o di
Asilo, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (34a sessione) nel 1983
- par. e/iii: “Il
Comitato Esecutivo,....raccomanda che:... in caso di rifiuto della sua domanda,
il richiedente dovrebbe avere la possibilità di fare riesaminare la
decisione negativa prima di essere respinto alla frontiera o espulso dal
territorio”.
10. Effetto sospensivo del ricorso in caso di
procedura ordinaria
L’art. 1 quater, co. 5 della Legge
189/2002 disciplina il ricorso avverso il diniego di riconoscimento per i casi
di procedura ordinaria, con un rimando all’art. 1 ter, co. 6 della stessa
legge che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il ricorso non
ha un effetto sospensivo automatico. E’ necessario un chiarimento esplicito
che indichi che nel contesto della procedura ordinaria, il ricorso ha effetto
sospensivo automatico.
Riferimenti
F Risoluzione
del Parlamento Europeo sulla Risoluzione del Consiglio dell’UE del 20
giugno 1995 sulle Garanzie Minime per le Procedure d’Asilo - par. 14:
“Il
Parlamento Europeo, (....) chiede che il principio dell’effetto
sospensivo dell’appello possa essere limitato solo nei casi di una
domanda di asilo respinta perché palesemente infondata; il richiedente
asilo sarà espulso soltanto se ha già avuto la possibilità
di chiedere il ripristino dell’effetto sospensivo del suo appello”.
F Raccomandazione N° (98) 13 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa sul Diritto dei Richiedenti Asilo
Respinti ad un Ricorso Effettivo contro le Decisioni di Espulsione, nel
contesto dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali - par. 1 e 2:
“Il Comitato dei Ministri, (...), raccomanda
(....) che: 1) un ricorso effettivo innanzi ad una autorità nazionale
sia previsto per ogni richiedente asilo la cui domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato sia respinta e che sia soggetto ad espulsione verso un
paese nel quale potrebbe essere esposto al rischio di essere sottoposto a
tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti. 2) (...) Un ricorso
innanzi una autorità nazionale è considerato effettivo
allorché: (...) 2.3) il ricorso sia accessibile da parte di ogni
richiedente asilo respinto; 2.4) l’esecuzione dell’ordine di
espulsione sia sospesa sino a che non sia stata adottata una
decisione...”.
F Articolo 13 della Convenzione Europea per
la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali, adottata il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio
d’Europa
“Ogni persona, i cui diritti e le cui
libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha
diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando
la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle
loro funzioni ufficiali.”
N.B.: L’art. 13 è stato
interpretato dalla Commissione e dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo come una garanzia di primaria importanza quando vi sia il
rischio di un rinvio in un paese ove il soggetto possa essere esposto ad un
trattamento contrario al dettato dell’art.3 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (Ref. Chahal v.
United Kingdom 70/1995/576/662).
B) Garanzie procedurali addizionali
per minori
(accompagnati e non)
1.
Considerazioni
preliminari
l’intera procedura di asilo,
dall’ammissione al territorio alla chiusura del procedimento di
determinazione dello status di rifugiato, deve essere regolata in maniera tale
da conformarsi al principio secondo il quale trovandosi i minori in una
situazione di estrema vulnerabilità, è necessario prevedere
speciali ed immediate misure di tutela;
nell’ambito della categoria su esposta, particolare attenzione va poi riservata ai minori non accompagnati.
F Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il
10 dicembre 1948 - art. N. 25n.2,comma 1:''La maternità e l' infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza (…)"
F Comitato Esecutivo dell’ACNUR,
Conclusione N. 47/1987:
"il Comitato sottolinea la speciale situazione dei minori non
accompagnati e dei bambini separati dai propri genitori, che sono affidati ad
altre famiglie, includendo le loro necessità per quanto attiene alla
determinazione del loro status, misure per il loro sostegno fisico ed emotivo e
impegno nella ricerca di genitori e parenti (…)"
2.
Minori
giunti in frontiera o nel contesto di sbarchi
I minori, hanno diritto ad essere tra i primi destinatari di misure di
protezione ed assistenza;
In ogni caso il minore deve essere consultato, con modalità
adeguate alla sua età, prima che qualsiasi decisione che lo riguardi
venga assunta. Il minore, accompagnato o meno straniero deve sempre essere
adeguatamente informato e, nel caso ne manifesti l'intenzione, messo in grado
di esercitare il proprio diritto di chiedere asilo attraverso, tra
l’altro, l’ausilio di personale specializzato;
a.
Identificazione:
nel caso in cui i minori siano accompagnati da genitori o parenti è
necessario verificare immediatamente i legami parentali attraverso documenti
identificativi o, in mancanza, tramite una verifica delle dichiarazioni dei
minori stessi e dei loro genitori o parenti. Nel caso si tratti di minori non
accompagnati, la loro presenza va tempestivamente comunicata sia alla
autorità giudiziaria, che ne dispone d’urgenza la collocazione in
sede idonea e provvede alla
nomina di un tutore, che al Comitato per i Minori Stranieri (cfr art. 1/5, L. 39/90);
Nel caso vi sia dubbio circa l’età del
minore i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e
dignità del minore ed in caso di persistenza dell’incertezza va
garantito il beneficio del dubbio;
b.
Richiesta
d’asilo: la nomina del tutore non deve in alcun modo ritardare la
procedura di richiesta di asilo. La volontà di chiedere asilo viene,
pertanto, registrata immediatamente dall’autorità di pubblica
sicurezza mentre la compilazione dell’apposito formulario e delle memorie
avverrà con l’assistenza del tutore e di un interprete.
c.
Il tutore di un
richiedente asilo deve ricevere adeguata informazione in materia di asilo -
anche in collaborazione con l'ACNUR -
cosi' da assistere efficacemente gli interessi del minore richiedente
asilo in tutte le fasi della procedura d’asilo;
d.
Considerata la
particolare situazione del minore, la sua volontà di chiedere asilo deve
essere rispettata anche nel caso non sia maturata e/o espressa immediatamente.
In tal caso la conseguente domanda di asilo va comunque ricevuta dalle
autorità preposte e va avviata tempestivamente la procedura
d’asilo;
e.
Il personale di
frontiera (polizia, interpreti, assistenti sociali) deve ricevere apposita formazione ed aggiornamento sulle
modalità di tutela del benessere dei minori;
Riferimenti
F Comitato Esecutivo dell’ACNUR,
Conclusione N. 47: "il
Comitato ribadisce il principio universalmente riconosciuto secondo il quale I
bambini devono essere tra i primi a ricevere protezione ed assistenza".
F
Convenzione sui
diritti del Fanciullo del 1989 (Legge N. 176/91), art. 3 (3): ''Gli Stati parti vigilano affinché
il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un
adeguato controllo.''
F Art. 12:
1. ''Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della età e del grado di maturità.
2.A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria od amministrativa che lo
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale.''
F Art. 13n.1:''Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.''
F Proposta di Direttiva UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri :
art. 24/1: ''Il prevalente interesse del minore deve
costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati
membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti I minori''.
art. 25/1: ''Gli
Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel
piu' breve tempo possibile un tutore, il quale deve curare che, nell'applicazione
delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del minore siano
debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva.Le Autorita'
competenti in materia di assistenza sociale effettuano peridiche verifiche''.
25/3:'' Gli Stati membri devono adoperarsi per rintracciare quanto prima
I familiari del minore non accompagnato, se cio' e' nel prevalente interesse
del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrita' del minore o dei suoi
parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel Paese di origine, la
raccolta, il trattamento e la diffusione di informazioni relative a queste
persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere il pericolo la
loro sicurezza''.
25/4:'' Le
persone che lavorano con i minori non accompagnati devono ricevere una
specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei medesimi.''
F Proposta di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione a cittadini
di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sullo status di
protezione - art. 28/6:''Gli Stati membri provvedono affinché' le persone che
assistono i minori non accompagnati ricevano un'idonea formazione in
riferimento alle loro esigenze.''
F Proposta modificata di Direttiva UE sulle
norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art.15
(3):'' Gli Stati membri che effettuano visite
mediche per accertare l'eta' del minore non accompagnato provvedono affinche':
a) il minore non accompagnato sia
informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che e'
ragionevole supporre possa capire, della possibilita' che si ricorra a visita
medica per accertarne l'eta';(...)
F Risoluzione del Consiglio dell'UE sui
minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi: art.4/3 lett.b):''(...)A tal fine gli Stati membri possono
sottoporre il minore -con il consenso del minore stesso, di un suo
rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test
medico ai fini della
determinazione dell'eta' effettuata da personale medico qualificato.''
2.
Trattenimento
a.
I minori
richiedenti asilo non devono essere sottoposti a misure che ne limitino la
libertà, salvo il caso abbiano commesso reato per i quali e' prevista
pena detentiva. In ogni caso il trattenimento - misura sempre eccezionale
comminabile, pertanto, soltanto in casi estremi - non deve avvenire in
strutture in cui risiedano anche adulti;
b.
Nel caso di
minori accompagnati, i cui genitori o parenti stretti siano sottoposti a
trattenimento, al fine di tutelare il principio di unità familiare
è necessario prevedere strutture, ove il minore seppure trattenuto non
veda lesa la sua dignità e negata adeguata tutela (materiale, psicofisica
e legale);
Riferimenti
F Convenzione sui Diritti del Fanciullo, art. 37Lett. b): ''nessun fanciullo sia privato della
libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione
o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
ed avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato della
libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona
umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua
età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà
sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà
diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia (...); d)'' I fanciulli privati della libertà
abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o
ad ogni altra assistenza adeguata (…)''.
3.
Modalità
di accoglienza ed adeguata informazione prima dell'audizione
a.
Il minore non
accompagnato deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea nel
rispetto del suo diritto alla salute, all’istruzione etc come previsto,
tra l'altro, dal recente
orientamento dell'Unione Europea.;
Riferimenti
F Convenzione sui diritti del Fanciullo, - art. 22n.1: ''Gli Stati parti adottano misure adeguate
affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato,
oppure è considerato rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure
del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal
padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione
e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri
strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti. n2: A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle
forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l’Organizzazione delle N.U., per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
trovano in tale situazione (…)"
F Proposta di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 15 1. (Garanzie minime per I minori non accompagnati):'' In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie: a) quanto prima possibile deve essere assegnato loro un rappresentante che li rappresenti e/o assista in relazione all'esame della domanda di asilo ;b) il rappresentante deve avere la possibilità di aiutarli a preparasi al colloquio personale. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande e formulare osservazioni. 2. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11, 12 tale colloquio sia condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori ;b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato sia presa da un funzionario qualificato in relazione ai particolari bisogni dei minori.''
4.
Audizione
da parte della CT e procedura adottata
a.
principio di
unità familiare: Fatta
salva la possibilità per un minore accompagnato di essere titolare di
validi motivi - per ottenere lo status di rifugiato o la protezione umanitaria
- indipendenti e diversi da quelli
presentati dai genitori e/o parenti, il minore i cui genitori o familiari da
cui dipende hanno ottenuto lo status di rifugiato sono automaticamente
riconosciuti rifugiati.
b.
anche i minori
accompagnati, che hanno manifestato l'intenzione di chiedere asilo, devono poter essere ammessi ad una
audizione individuale ad opera della CT in quanto, tra l’altro, possibili
latore di una domanda autonoma ed indipendente da quella dei genitori;
c.
L’intervista
deve avvenire alla presenza del tutore o di personale dal tutore delegato;
d.
L’intervista
del minore deve svolgersi attraverso modalità che tengano in
considerazione la minore età del richiedente;
e.
I membri della
CT e gli interpreti devono ricevere adeguata formazione, tra l’altro,
sulle particolari tecniche necessarie per
intervistare un minore e rispettarne salute e dignità;
f.
Nei casi in cui
il contenuto della domanda o altri fattori lo facciano ritenere opportuno, i
minori di sesso femminile dovrebbero essere intervistati da personale
femminile;
g.
La decisione
infine adottata deve prendere in considerazione anche le peculiari forme di
persecuzioni cui posso essere soggetti i richiedenti minorenni proprio a causa
della loro minore età;
h.
La fondatezza
del timore di persecuzione deve tener conto della peculiare sensibilità
e vulnerabilità del minore.
F Convenzione sul Diritti del Fanciullo
articoli 3 e 12 già
citati (cfr. supra);
F Proposta di Direttiva UE recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione - art. 7: Nel valutare il timore del richiedente di
essere perseguitato o di subire comunque un danno grave ed ingiusto, gli Stati
membri prendono in considerazione almeno I seguenti elementi: (…) (d) la
situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in
particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'eta', lo stato di salute e
gli handicap, al fine di valutare
la gravita' della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma una
forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai
bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della
Convenzione di Ginevra, puo' essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o
altre forme di violenza specificamente connesse all'appartenenza ad uno dei due
sessi;
art. 12: Nel valutare se il timore fondato di
persecuzioni sia basato su motivi di
(…) appartenenza ad un determinato gruppo sociale (…) si
deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi: (d) il termine
determinato gruppo sociale indica sia
un insieme di persone definibili in base a talune caratteristiche
fondamentali, quali le tendenze sessuali, l'eta', ed il sesso (…)
F Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo – art. 16 (3): ''La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato''.
F Convenzione sui diritti del Fanciullo - art. 9n 1: ''Gli Stati parti vigilano affinché il
fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a
meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa
separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo
(...).''
5.
Attività'
di formazione svolta dalla Commissione Nazionale
La Commissione Nazionale tra i suoi compiti di indirizzo ed
orientamento, nell’ambito, tra l’altro, della formazione ed
aggiornamento del personale delle CT (componenti ed interpreti), deve includere
sessioni relative a tecniche di intervista rivolte minori, normativa e
giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori,
criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori ,
notizie aggiornate su paesi di origine coinvolti nella persecuzione di minori.
Tali attività saranno svolte in collaborazione con l’ACNUR.
6.
Riesame
Nel caso in cui il minore richieda un riesame della decisione al minore e’ sempre garantita una
seconda audizione.
7.
Ricongiungimento
familiare
Nel caso di minore non accompagnato per il quale e' stata ravvisata
l'esigenza di protezione internazionale in ossequio, tra l'altro, al piu'
recente orientamento comunitario, deve essere autorizzato l'ingresso ed il
soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare agli ascendenti diretti e di
primo grado. Nel caso in cui il minore non abbia ascendenti diretti o sia
impossibile rintracciarli si deve autorizzare l'ingresso ed il soggiorno del
suo tutore legale o di altri familiari.
Riferimenti
F Proposta di Direttiva UE relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, art. 10 (3): ''Se il rifugiato e' un minore non accompagnato,
gli Stati membri:
a)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del
ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado, senza
applicare le condizioni previste all'art.4, par.2, lettera a);
b)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del
ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari, quando
il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile ritrovarli.''
ACNUR, Roma 11 novembre 2002
* Il Comitato Esecutivo (ExCom) dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite fu creato con una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Novembre 1957. Il Comitato Esecutivo attualmente è composto da 61 Stati, tra cui anche l'Italia. Esso esamina e approva i programmi ACNUR di assistenza e i rispettivi budget e si esprime su vari aspetti riguardanti la protezione dei rifugiati. Di particolare interesse sono le sue Conclusioni e Raccomandazioni che rappresentano un'autorevole riferimento per l'interpretazione aggiornata dei principi della protezione internazionale e per il consolidamento di prassi adeguate.