UNIONE
DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
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STUDI GIURIDICI IMMIGRAZIONE
34146 TRIESTE
Egregi Signori,
la Giunta dell’U.C.P.I. ha deliberato di
aderire al Vostro appello, indirizzatoci in data 22 u.s., e concernente le
problematiche che, sul fronte del processo penale, si sono verificate in
ragione dell’introduzione della contravvenzione di cui all’art.14
comma ter del DLGS 286/1998, come modificato dalla recente legge Bossi-Fini.
Il Vostro documento pone in rilievo
uno degli aspetti più allarmanti della recente legge.
La previsione dell’arresto obbligatorio in
deroga agli artt. 380 e 381 c.p.p., infatti, provoca la situazione da Voi
descritta in ragione proprio dell’obbligatorietà per il Pubblico
Ministero dell’arresto, da un lato, e della contestuale
impossibilità di richiedere una misura coercitiva, dall’altro.
Sono evidenti i profili di
incostituzionalità che il meccanismo processuale comporta in ragione
all’indebita restrizione della libertà dello straniero che
provoca.
Sul punto è opportuno ricordare che, con
sentenza n.105 dell’aprile 2001, la Corte Costituzionale, in riferimento
alla misura del trattenimento e dell’accompagnamento coattivo alla
frontiera, ha stabilito che entrambe le misure incidono sulla libertà
personale e non meramente sulla libertà di circolazione, e che pertanto
non possono essere adottate al di fuori delle garanzie dell’art.13 della
Costituzione.
Sembrano allora manifesti i profili di
incostituzionalità che gli effetti provocati dal meccanismo processuale
secondo cui si prevede l’arresto obbligatorio per ipotesi
contravvenzionali per le quali non è possibile la richiesta di
applicazione di misura cautelare, presentano.
L’U.CP.I. ritiene che le modifiche al DLGS 286/1988 introdotte dalla legge” Bossi-Fini” necessitano di un’attenta riflessione circa i loro effetti sul fronte del processo penale e, con tale consapevolezza, promuoverà ogni strumento utile per raggiungere tale scopo.
Avv. Valerio Spigarelli