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AGI0031 3 ECO 0 R02 /
* INPS: CHIARIMENTI SU ASSEGNO SOCIALE =
(AGI) - Roma, 25 nov. - L'assegno sociale: il trasferimento
all'estero della residenza fa perdere il diritto alla
titolarita' dell'assegno. Lo chiarisce l'Inps, che fa il punto
su questo istituto.
L'assegno sociale e' una prestazione pensionistica che viene
riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici, e
reddituali. La sua particolarita' e' quella di essere una
prestazione "non esportabile". Pertanto, qualora il suo
titolare, trasferisca definitivamente la residenza all'estero,
la prestazione non viene piu' erogata. Per aver titolo
all'assegno sociale, si devono verificare le seguenti
condizioni:
* aver compiuto 65 anni di eta';
* essere cittadini italiani. Sono equiparati gli abitanti della
Repubblica di san Marino, i rifugiati politici, i cittadini
dell'Unione europea e gli extracomunitari, purche' in possesso
del permesso di soggiorno. Tutti devono essere residenti in
Italia. Per coloro che hanno intenzione di tornare nel proprio
paese d'origine o che comunque lasciano l'Italia per trasferirsi
altrove, la legge non prevede l'esportabilita' di questo assegno
per cui, attenzione, chi parte lo perde.
* I richiedenti non devono avere altri redditi ovvero avere
redditi comunque inferiori a quelli fissati ogni anno dalla
legge. Per aver diritto all'assegno si considerano non solo i
redditi propri del titolare ma anche quelli eventuali del
coniuge. Con una precisazione. Nel caso in cui il richiedente
superi il limite di reddito personale ma cumulandolo con quello
del coniuge non superi invece il limite fissato per legge, ha
comunque diritto all'assegno anche se in misura ridotta.
Il reddito da dichiarare e' quello dell'anno in cui viene
fatta la domanda. Poiche', tuttavia, non e' possibile dichiarare
in anticipo quale sara' il reddito dell'anno, il richiedente la
prestazione, puo' dichiarare in via presuntiva il reddito
dell'anno precedente. Nell'anno successivo, l'Inps provvedera'
al conguaglio di quanto pagato rispetto al dovuto.
L'importo dell'assegno sociale per il 2002 e' pari a 350,57
euro mensili. E' prevista inoltre una maggiorazione sociale di
12,92 euro mensili per coloro che hanno un'eta' compresa tra i
65 e i 75 anni e di euro 20,66 per coloro che hanno superato i
75 anni di eta'.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di
qualsiasi natura, quali i redditi soggetti all'Irpef; i redditi
esenti da imposta; pensioni ed assegni pagati dal Ministero
dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
pensioni di guerra; rendite vitalizie pagate dall'Inail; redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite
derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a
premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti a
imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei
BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da
banche e societa' per azioni, interessi delle obbligazioni e
degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici
economici trasformati per legge in societa' per azioni);
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
l'assegno sociale di cui e' titolare il coniuge del
richiedente.
Non costituiscono reddito: il proprio assegno sociale; i
trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni; le competenze
arretrate soggette a tassazione separata; i trattamenti di
famiglia; la casa di proprieta' in cui si abita; le indennita'
di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza
personale continuativa erogata dall'Inail nei casi di
invalidita' permanente assoluta; gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati di
inabilita'; l'indennita' di comunicazione per i sordomuti. (AGI)
Red/Lab/Fur
250831 NOV 02
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