Direzione Generale:
Viale Regina Margherita n. 206 – 00198 ROMA – Tel. n. 06854461
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
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A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti
pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo A tutte le
società che intrattengono rapporti economici
con sportivi professionisti Alle Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI |
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Servizio
Contributi e Vigilanza |
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Ai Servizi
ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI |
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Circolare n. 36 del 31.10.2002 Protocollo n. 27
/CS |
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e, p.c. |
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Al Sig.
Commissario Straordinario Ai Sigg.
Componenti il Comitato di Vigilanza per la
gestione del Fondo speciale per calciatori,
allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg.
componenti il Collegio Sindacale LORO
SEDI |
Oggetto: |
Legge 9 ottobre 2002, n. 222: “Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari”. |
Sommario: |
La legge 9 ottobre 2002, n. 222, che ha convertito,
con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n.195, ha previsto
disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari. La presentazione della richiesta di regolarizzazione, da
parte del datore di lavoro, deve essere presentata entro l’11 novembre
2002 unitamente al versamento di un contributo forfettario di 700 euro per
ciascun lavoratore extracomunitario. |
Premessa
Nella G.U. – serie generale – n. 240 del
12 ottobre 2002 è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2002, n. 222 che
ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195
recante: “Disposizioni urgenti
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.
A) Datori di lavoro che possono accedere alla legalizzazione
L’art.1 della legge prevede che “chiunque,
nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato”, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del decreto legge 195/2002 (10 settembre 2002) e cioè dalla data del 10 giugno 2002, alle proprie
dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può
denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione presso gli
uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in
Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante.
A tutti gli effetti, la data di presentazione
è quella recata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Rimangono, pertanto, esclusi da tale
possibilità tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori, come i
professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo.
La sopracitata dichiarazione deve contenere, a pena
di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell’imprenditore o
della società e del suo legale rappresentante;
b)
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c)
c) l’indicazione della tipologia e delle
modalità di impiego;
d)
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
Alla dichiarazione devono, altresì, essere
allegati:
1)
1) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di
cui all’art.5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art.6 della legge
30.7.2002, n.189;
2)
2) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
B) Lavoratori interessati alla legalizzazione
La legalizzazione riguarda esclusivamente
lavoratori di nazionalità extracomunitaria che siano stati occupati in
posizione irregolare e cioè in situazioni di impiego attuatesi in
violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per
lavoro.
L’art.1, comma 8, della legge 222/2002 elenca
espressamente le situazioni, riguardanti la persona del lavoratore
extracomunitario, che risultano ostative all’applicazione della procedura
di legalizzazione.
C) Rapporto di lavoro
Per usufruire dell’applicazione della normativa
di legalizzazione, il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere stato
costituito in data non successiva al 10 giugno 2002
e deve, ovviamente, essere in corso alla data di presentazione della domanda
nonché alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Le disposizioni vigenti consentono, come già
rappresentato, la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato
stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le
previsioni del CCNL ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.
Si ritiene, quindi, che la norma ricomprenda rapporti
di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato e
part-time.
Al riguardo, il Ministero del lavoro, con circolare
n. 50 del 20 settembre 2002, ha specificato che “ in ogni caso
l’orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello
contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20
ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia,
è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno
per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di
mantenimento”.
Non possono, invece, considerarsi regolarizzabili i
rapporti di lavoro:
- non aventi natura
subordinata (es. collaborazioni coordinate e continuative);
- aventi caratteristiche
incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore
all’instaurarsi del rapporto di lavoro (es. contratti di
formazione e lavoro);
- instaurati con soci di cooperative.
Si tiene a precisare, altresì, che possono
essere oggetto di regolarizzazione anche quelle situazioni in cui il datore di
lavoro abbia ugualmente assolto gli obblighi previdenziali, pur in presenza di
posizione irregolare (violazione delle disposizioni vigenti in materia di
permesso di soggiorno per lavoro) del lavoratore extracomunitario.
Il versamento del contributo forfettario è
obbligatorio anche in questa fattispecie, fermo restando che, ultimata la
procedura di regolarizzazione ed effettuata la ripartizione del contributo
stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 7, della legge
222/2002, si provvederà, con modalità da determinarsi, alla
restituzione degli importi contributivi che dovessero eventualmente risultare
versati in eccedenza e quindi non dovuti.
D) Procedura di legalizzazione
Le nuove norme sull’immigrazione e sul lavoro
irregolare stabiliscono che la dichiarazione di emersione sia presentata
“dal richiedente, a propria spese, agli uffici postali”.
Considerato che il richiedente è il datore
di lavoro, risulta evidente
che sarà quest’ultimo a doversi recare agli uffici postali per la
conseguente presentazione della documentazione richiesta ovvero a dover
conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad
un documento di riconoscimento del delegante.
Premesso quanto sopra, la procedura di legalizzazione
di extracomunitari che prestano lavoro subordinato prevede che il datore di
lavoro debba:
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo verifica
l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la
comunica al centro per l’impiego competente per territorio.
La Questura, a sua volta, accerta se sussistono
motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di
validità pari ad un anno (art. 1, comma 4, legge 222/2002).
Nei dieci giorni seguenti, invece, alla comunicazione
della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi
per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
La mancata presentazione delle parti comporta
l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo
procedimento.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato
previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità
della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato (art.1 , comma 5, legge 222/2002).
Per quanto concerne, in particolare, la stipula del
contratto di soggiorno si rinvia alle disposizioni impartite dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con la già citata circolare n.50 del
20.9.2002.
E) Versamento contributo forfettario
Per la normalizzazione dei rapporti irregolari
è indispensabile il pagamento di un contributo forfettario di 700 euro
per ciascun lavoratore “pari all’importo trimestrale corrispondente
al rapporto di lavoro dichiarato” (si ribadisce che può essere
regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la
data del 10 settembre 2002 e cioè dalla data del 10 giugno 2002), senza
aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi.
A tale proposito si tiene a precisare che, anche
per i lavoratori dello spettacolo, tale contributo è riscosso in forma
unificata dall’INPS.
La legge 222/2002 ha, infatti, precisato che il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà, con proprio
decreto, le modalità per l’imputazione del contributo forfettario
sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui alla stessa legge, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire
l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
In caso di rigetto della richiesta di
regolarizzazione, il Ministero dell’interno ha chiarito che il contributo
forfettario “va considerato come versamento “una tantum” per
la dichiarata occupazione del lavoratore “in nero” e non è
prevista dalla legge la restituzione, venendo a sanare la posizione irregolare
pregressa del datore di lavoro”.
Il provvedimento di rigetto, essendo di natura
amministrativa, è ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di
lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.
F) Regolarizzazione periodi antecedenti alla data del 10 giugno
2002
L’art. 1, comma 7, della legge 222/2002
stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
saranno determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti alla data
del 10 giugno 2002.
Si fa riserva, pertanto, di fornire gli opportuni
chiarimenti non appena saranno emanate le sopracitate disposizioni
ministeriali.
G) Adempimenti contributivi a decorrere dal 10 settembre 2002
Come già evidenziato, il contratto di
soggiorno decorre dalla data del 10 settembre 2002.
Conseguentemente, dalla stessa data, decorrono anche tutti gli obblighi
contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi
assicurativi e previdenziali nonché tutti gli altri obblighi connessi
allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere
stipulato per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente , poiché
il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, i contributi previdenziali e premi
assicurativi afferenti a detto rapporto sono “comunque” dovuti per
il periodo successivo alla data del 10 settembre 2002.
Si evidenzia, pertanto, che in caso di mancato
rilascio del permesso di soggiorno, rimangono acquisiti alle gestioni
previdenziali di pertinenza sia
i versamenti effettuati a titolo di contributo forfettario, sia i versamenti
effettuati per i periodi intercorrenti tra la data di presentazione della
dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità del permesso
di soggiorno.
Tutto ciò premesso, si comunica che, in
considerazione del fatto che il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione scade l’11 novembre 2002, l’adempimento degli obblighi
contributivi (denuncia e versamento dei contributi), a decorrere dal
10/09/2002, deve essere
effettuato entro la scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre e
cioè entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
H) Datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’ENPALS
I datori di lavoro, che si iscrivono per la prima
volta all’ENPALS e che intendono denunciare solo lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, devono osservare le seguenti
modalità:
- richiedere
l’immatricolazione dell’impresa presentando tutta la
documentazione necessaria;
- presentare, debitamente compilato, il mod 032/U avendo cura di
precisare: 1) nel riquadro “tipo di attività”, sotto la
specifica “6 – occasionale”, la dicitura “E-LEG.
EXTR. - L.222/2002”; 2) nel campo “data inizio
attività” la data convenzionale 10.09.2002;
- allegare fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se
trattasi di più lavoratori) di avvenuta presentazione della
dichiarazione di emersione.
Per quanto riguarda la denuncia e il versamento dei
contributi previdenziali, si chiarisce che le imprese interessate alla
legalizzazione sono tenute a presentare n.3 modelli 031/R riferentesi
rispettivamente ai periodi:
- 10.09.2002 – 30.09.2002
- 1.10.2002 –
31.10.2002
- 1.11.2002 –
30.11.2002
nonché n.1 modello di denuncia trimestrale (mod. 031/CM)
riguardante il solo periodo:
10.09.2002 – 30.09.2002.
Il mese di ottobre dovrà, infatti, essere
denunciato in occasione della presentazione del mod. 031/CM riferentesi al
trimestre ottobre-dicembre 2002 (scadenza presentazione 25 gennaio 2003).
Come già anticipato, il versamento della
contribuzione dovrà essere effettuato a mezzo mod. F24, entro il 16 dicembre 2002 (scadenza del periodo di paga riferito al
mese di novembre 2002), utilizzando il codice causale contributo CCLS, senza aggravio di somme aggiuntive.
I) Datori di lavoro già iscritti all’ENPALS
I datori di lavoro, già titolari di posizione
aziendale ENPALS, che intendono denunciare lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, devono richiedere l’apertura di una nuova
“attività di impresa” con la quale regolarizzare i soli
lavoratori oggetto di legalizzazione.
A tal fine, i datori di lavoro interessati dovranno:
- richiedere
l’immatricolazione della nuova “attività di impresa” ;
- presentare, debitamente
compilato, il mod 032/U avendo cura di precisare: 1) nel riquadro “tipo
di attività”, sotto la specifica “6 –
occasionale”, la dicitura “E-LEG. EXTR. - L.222/2002”; 2) nel campo “data inizio
attività” la data convenzionale 10.09.2002;
- allegare fotocopia della
ricevuta o delle ricevute (se trattasi di più lavoratori) di avvenuta
presentazione della dichiarazione di emersione.
Relativamente alle modalità di denuncia e di
versamento della contribuzione dovuta, si rinvia a quanto già
rappresentato nel paragrafo H).
L) Adempimenti delle Sedi ENPALS e Uffici SIAE
Le Sedi ENPALS e gli Uffici SIAE, al fine di
facilitare le operazioni di controllo delle posizioni contributive delle
imprese, devono indicare, in fase di acquisizione del modello 032/U:
- nel campo “tipo di
attività” il codice E, che assume
il significato di “ impresa che ha legalizzato lavoratori
extracomunitari ai sensi della legge 222/2002;
- nel campo “ data inizio attività “ la data
convenzionale 10.09.2002.
M) Effetti della legalizzazione
I datori di lavoro, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 222/2002 (art.1, commi da
1 a 3), non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale
nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
richiesta di legalizzazione, compiute antecedentemente alla data del 10
settembre 2002.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno, non si applica l’art. 22, comma
12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 e
successive modificazioni (art.1, comma 6, legge 222/2002).
La norma di cui all’art.22, comma 12, del T.U.
286/1998 dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o
che sia stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre
mesi ad un anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato.
La legge 222/2002 ha, altresì, previsto che
chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le
disposizioni in materia di
immigrazione stabilite dalla legge in argomento, sia punito con la reclusione
da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le cause di non punibilità fin qui esposte
operano, ovviamente, con riferimento ai soli lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione.
IL DIRETTORE GENERALE |
(Massimo Antichi) |