Quote
dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002
( D.P.C.M. 15.10.2002 )
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Decreto 15 ottobre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
(Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2002 n.268)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che "in caso
di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari per il 2002 non e' stato emanato;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a
norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente
della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in
data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998,
n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998,
n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000,
n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001,
n. 113;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113, ha
autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari;
Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto
del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003,
dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi
dell'art. 21, comma 4, del testo unico;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono
manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e
stagionale;
Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori
stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti
dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della
ricerca;
Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private
tra le categorie incluse nell'art. 27 del testo unico sull'immigrazione, e
dunque al di fuori della programmazione dei flussi;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi";
Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in
condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato
grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di
importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a
favore di Paesi specificamente individuati;
Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno
2001, con conseguente possibilita' di accesso immediato al lavoro;
Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che
hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e
3.000 per lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro
una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti
dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di
seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse
per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e
continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di
soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 2.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti",
entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art.
27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.
Art. 3.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.
Art. 4.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno
sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una
quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:
3.000 cittadini albanesi;
2.000 cittadini tunisini;
2.000 cittadini marocchini;
1.000 cittadini egiziani;
500 cittadini nigeriani;
500 cittadini moldavi;
1.000 cittadini srilankesi.
Art. 5.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 4.000 persone.
Roma, 15 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta