Dichiarazione finale
della prima convenzione
nazionale sul diritto d’asilo
Le associazioni, gli enti, i sindacati e gli altri organismi partecipanti alla prima convenzione nazionale sul diritto d’asilo tenutasi a Bologna il giorno 12 ottobre 2002,
consapevoli della propria diversità sotto il profilo dei propri
obblighi giuridici e dei propri fini statutari
ritengono di
condividere le seguenti valutazioni ed i seguenti principi fondamentali la cui
concreta traduzione in atti ed impegni formali verrà attuata da ogni
ente secondo quanto di propria competenza e sulla base delle proprie procedure
interne
1.
Esprimono la loro profonda
preoccupazione in merito alle disposizioni sul diritto d’asilo contenute
nella Legge 30 luglio 2002 n. 189, ritenendo che esse non consentano di fornire
un’adeguata protezione ai rifugiati e che siano anzi lesive dei diritti
fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
2.
Ritengono che non sia più rinviabile
che l’Italia si doti di una legge organica sul diritto d’asilo che
permetta di dare attuazione al dettato costituzionale. Tale legge dovrebbe
ispirarsi ai seguenti principi:
3.
Ritengono che, in attesa
dell’emanazione di una legge organica basata sui principi sopraindicati,
sia prioritario che il regolamento di attuazione della Legge n.189/2002 intervenga
a definire alcune garanzie procedurali che permettano di assicurare una
maggiore e più efficace tutela dei diritti del richiedente asilo e del
rifugiato.
In modo particolare si ritiene necessario che:
1.
Gli
enti e gli organismi di tutela possano intervenire per un’azione di
tutela e orientamento dei richiedenti asilo, oltre che presso i valichi di
frontiera anche nelle situazioni di considerevoli ingressi irregolari, marittimi
e terrestri, al fine di potere permettere ai possibili richiedenti asilo
presenti di beneficiare della medesima assistenza.
2.
Il
trattenimento dei richiedenti asilo non possa essere oggetto di una misura
generalizzata, o ampiamente discrezionale, ma la sua applicazione vada
circoscritta a casi limitati. In ogni caso, ricordando che i richiedenti asilo
spesso non hanno altro modo di arrivare in Italia se non quello
dell’ingresso irregolare, è necessario che sia esclusa ogni forma
di trattenimento coattivo nei confronti dei richiedenti asilo per il solo fatto
di avere fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
3.
I
richiedenti asilo debbano essere informati dei loro diritti e sulla procedura
in una lingua ad essi nota. Deve essere in ogni caso consentita la
possibilità, senza limitazioni o restrizioni, di contattare personale
dell’ACNUR, degli organismi di tutela del diritto di asilo, dei diritti
umani e dei migranti, nonché avvocati o persone di fiducia del
richiedente.
4.
Sia
che si applichi la procedura ordinaria che quella semplificata, ogni
richiedente asilo deve potere accedere ad adeguati servizi di orientamento e
tutela, ivi compresi servizi specifici rivolti alle situazioni maggiormente
vulnerabili, quali le vittime di tortura.
5.
Il
richiedente asilo trattenuto debba avere la possibilità di allontanarsi
temporaneamente dal centro di identificazione, senza che ciò comporti
una rinuncia automatica alla procedura per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
6.
Vadano
stabilite precise garanzie procedurali per ciò che attiene la fase
dell’audizione del richiedente presso le commissioni territoriali. Tali
garanzie debbono prevedere:
a)
la
trascrizione del verbale o la registrazione dell’intervista;
b)
il
diritto del richiedente a farsi assistere in sede di audizione da una persona
di sua fiducia;
c)
l’obbligo,
per le commissioni territoriali, di acquisire agli atti ogni memoria personale
o altro documento fatto pervenire dal richiedente o dal suo difensore;
d)
il
diritto del richiedente a svolgere il colloquio tramite interpreti qualificati;
e)
il
diritto del richiedente cui sia stata rigettata l’istanza e che intenda
presentare istanza di ricorso o di riesame, di acquisire copia della
documentazione che lo riguarda.
7.
Le
commissioni territoriali debbano operare e decidere collegialmente.
8.
Sia
l’ACNUR che gli enti di tutela del diritto d’asilo e dei diritti
umani debbano potere essere coinvolti nel programma di formazione e di
aggiornamento permanente delle neo costituite commissioni territoriali.
9.
La
condizione del beneficiario del cosiddetto “asilo umanitario”,
dovrebbe essere maggiormente tutelata,
in accordo con la proposta di direttiva europea sullo status di
rifugiato e sulla protezione sussidiaria; in particolare andrebbe previsto che:
a) il permesso di soggiorno abbia validità di un anno, sia esteso al
lavoro, rinnovabile con le adeguate garanzie procedurali fino a cessazione
della protezione; b) l’interessato possa usufruire, ove necessario, di un
documento di viaggio temporaneo fornito dalle autorità italiane; c) il
ricongiungimento famigliare avvenga alle stesse condizioni di quanto previsto
per i rifugiati.
10.
Il
richiedente asilo che ha presentato istanza di riesame abbia diritto ad una
nuova audizione.
11.
Vada
garantita una effettiva possibilità di accesso ad una tutela
giurisdizionale e al gratuito patrocinio anche da parte dei richiedenti asilo
che abbiano seguito la procedura semplificata e che pertanto non siano titolari
di un permesso di soggiorno.
12.
L’eventuale
rigetto prefettizio della richiesta di sospensiva avanzata dallo straniero che
abbia presentato ricorso al tribunale ordinario, deve consistere in un atto
scritto e motivato, emanato previo esame non discrezionale e contenente una valutazione
delle conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in
particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4.
Propongono alle competenti autorità del
Governo di costituire nel più breve tempo possibile un Tavolo di lavoro
nazionale al quale partecipino anche le regioni e gli enti locali che attuano
programmi di accoglienza e tutela dei rifugiati.
Si propone inoltre che detto Tavolo permetta di
avanzare utili proposte per la definizione del regolamento di attuazione e di
attuare un monitoraggio costante della situazione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati in Italia
5.
Si impegnano a dare vita ad un coordinamento
nazionale sul diritto d’asilo che permetta di attuare uno scambio
costante di esperienze, di elaborare posizioni comuni, di realizzare campagne
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul diritto d’asilo.
In via prioritaria si impegnano ad
approfondire la possibilità di costituire un Osservatorio nazionale
sul diritto d’asilo - in raccordo con analoghi osservatori regionali
- che consenta di attuare un monitoraggio rigoroso della situazione del
richiedenti asilo e dei rifugiati in tutto il territorio nazionale; e di
intervenire con tempestività ed autorevolezza laddove si registrino
gravi situazioni di abuso, anche tramite l’assunzione di opportune azioni
in sede nazionale ed europea.